Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice Dott. Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 139 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
P.VA , in Parte_1 P.VA_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. arch. Parte_2
con sede in Pimonte alla via San Nicola 15/A,
[...]
elettivamente domiciliata in Gragnano alla piazza Marconi n°9 nello studio dell'avv. Angela Longobardi che la rappresenta e difende per man- dato in calce al presente atto;
OPPONENTE
CONTRO
società con unico socio e soggetta Controparte_1
ad attività di direzione e coordinamento di ENEL SPA, con sede in Roma
(RM), Viale Regina Margherita n. 125, P.I. , in persona del P.VA_2
suo Procuratore Speciale Dr. C.F. Controparte_2
, nella sua qualità di legale rappresentante della C.F._1
soc. P.I. , giusta procura del 07.04.2022, per CP_3 P.VA_3
Notaio Dott. , N. 65402 di Rep. – N. 4624 Serie 1/T, Persona_1
registrato all'Ag. delle Entrate di Roma il 13.04.2022 (cfr. doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Lopis elettivamente
1
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Rita Castelluccio, Corso Vittorio
Emanuele III n. 475, Torre Annunziata (NA);
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il decreto ingiuntivo n. 1540/2022, emesso in data 24.11.2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, nella procedura recante R.G. n.
5701/22, veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €
7.672,16, oltre interessi e spese di lite, in favore dell'opposta CP_1
Controparte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale regolarmente notificato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “preliminarmente, dichiarare nulla, improcedibile ed inesistente la pretesa azionata in via monitoria, per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c. p.c., in particolare per la totale carenza di valida e certa prova scritta, e, di conseguenza, revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n°
1540/2022 del Tribunale di Torre Annunziata, dichiarando che nessuna valida ed attuale obbligazione sussiste a carico dell'opponente
[...]
in considerazione del credito dalla Parte_1
stessa vantato nei confronti della società , Controparte_1
come risulta anche dal documento prodotto indicato come
“comunicazione di rimborso a seguito di compensazione”; inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la società Controparte_4
[...] R.G.A.C. n. 139/2023
Nazionale a corrispondere la somma di € 18.101,01, per le ragioni di cui sopra;
in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite, con attribuzione ex art. 93 c. p. c.”.
A fondamento del proprio atto introduttivo, l'opponente premette:
l'opposta ritiene che l'attuale opponente sia debitrice della somma di €
7.672,16, per il mancato pagamento delle seguenti fatture rimaste insolute: n. 0639402000220348 del 07/05/2021, n. 0639402000220347 del 09/04/2021, n. 0639402000220349 del 09/06/2021, n.
0639402000220346 del 10/03/2021, n. 0639402000220345 del
11/02/2021 e n. 0639402000220344 del 14/01/2021;
- l'opponente ha contestato le suindicate fatture (come da racc.te agli atti), e, ad oggi, risulta, viceversa, creditrice nei confronti del
[...]
Controparte_1
- in data 10/01/2021, all'opponente è stata trasmessa “comunicazione di rimborso a seguito di compensazione”, da cui risulta che ad essa deve essere restituita la somma pari ad € 21.913,18, somma che trae origine a seguito della compensazione delle fatture a debito e di quelle a credito;
- dopo aver inoltrato modulo compilato ai fini dell'ottenimento del rimborso, la società comunicava Controparte_1
di aver utilizzato la suindicata somma a compensazione di altre fatture, rientrando tra queste anche la n. 0639402000220344 del
14/01/2021 per un importo pari ad € 24.061,41;
- tale ultima fattura, è stata, dall'opponente, contestata con racc.ta del
30/03/2021, con la quale si invitava la società opposta a trattenere, dalla somma dovuta a titolo di rimborso, gli importi delle successive fatture, nel frattempo elaborate;
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- la società fornitrice riscontrava tali comunicazioni, ribadendo la validità della fattura pari all'importo di € 24.061,41.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 6262/2022 ed assegnata alla cognizione di questo giudice.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta,
l'opposta, contestando in via Controparte_1
preliminare, la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1540/2022 emesso in data 24.11.2022, e per l'effetto condannare l'opponente a pagare l'importo di € 7.672,16,ovvero l'importo che risulterà in corso di causa, oltre gli interessi ex D.L. 231/2022 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che Controparte_1
ha erogato il servizio di somministrazione di energia
[...]
elettrica, in forza del rapporto contrattuale e della ricostruzione operata dal Distributore di rete, intercorso tra le parti, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare l'opponente a pagare l'importo di € 7.672,16 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
All'udienza del 30.05.2023, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il Giudicante, considerato che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà dell'impugnato decreto
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ingiuntivo, alla luce delle eccezioni avanzate dall'opponente, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del
23.01.2024.
All'udienza del 23.01.2024, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2025.
Acquisita quindi documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva riservata a sentenza senza termini come da richiesta congiunta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata nei limiti e per i motivi che seguono.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio di condanna con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i
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fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del
03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Premessi tali richiami ermeneutici, nel caso de quo, anzitutto, il rapporto controverso non è contestato da ambo le parti del giudizio.
Non vi sono, quindi, dubbi circa la sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica tra l'opponente e la Società opposta.
Viceversa, ciò che contesta l'odierno opponente, riguarda la sussistenza del credito vantato dal pari ad € Controparte_1
7.672,16.
Giova rievocare che, il con Controparte_1
comunicazione del 10/01/2021, riferiva all' Parte_1
, di essere debitrice nei suoi confronti per la somma di €
[...]
21.913,18.
Successivamente, in risposta alla richiesta di rimborso pervenutagli in data 11/01/2021,dall'odierno opponente, per il tramite del suo procuratore, comunicava in data 19/01/2021, che a fronte del rimborso dovuto, nonché € 22.991,01 relativo alla fattura del 5 dicembre 2020 n.
0639402000220343, aveva provveduto a saldare con compensazione le seguenti fatture: a compensazione completa della fattura di € 807,96 del 09/10/2020 n. 0639402000220349; a compensazione completa della fattura di € 1.091,23 del 9 aprile 2020 n. 0639402000220343, per l'importo residuo di € 638,85; a compensazione completa della fattura di € 924,21 del 10/11/2020 n. 0639402000220341; a compensazione completa della fattura di € 24.061,41 del 14/01/2021 n.
0639402000220344, per l'importo residuo di € 20.201,42; a
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compensazione completa della fattura di € 714,92 del 11/05/2020 n.
0639402000220344 per l'importo residuo di € 418,57.
Altresì, l'opponente, non solo contesta la sussistenza del credito vantato dalla Società opposta, ma altresì, sostiene che la fattura emessa in data
14/01/2021 n. 0639402000220344 per l'importo di € 24.061,41, rifletta un consumo di energia elettrica eccessivo, esorbitante, rispetto quello nei fatti prodotto, dato che fa riferimento al periodo in cui vi fu la pandemia Covid-19, che comportò, per l'opponente, consumi di gran lunga inferiori, data l'emergenza allora in atto.
Anche quest'ultima contestazione sollevata, al pari della prima, relativa all'insussistenza del credito, risulta essere generica e priva di riscontro probatorio.
Al pari, la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno opponente, che sostiene di vantare un credito pari ad € 18.101,01, quale somma, a suo dire, detratta dalla fatture : n. 0639402000220345 del 11/02/2021
(euro 882,51), n. 0639402000220346 del 10/03/2021 (euro 763,15), n.
0639402000220347 del 09/04/2021 (euro 677,65), n.
0639402000220348 del 07/05/2021 (euro 689,65), n.
0639402000220349 del 09/06/2021(euro 798,87), fattura n.
0639402000220344 del 14/01/2021, per cui è stato ingiunto l'importo residuo di euro 3.859,99, è anche essa altamente generica e non corroborata da apposita documentazione.
Sul punto, giova osservare, con riferimento alle fatture prodotte dalla
Società opposta, come più volte ricordato dalla ormai consolidata
Giurisprudenza in materia, che le fatture attestanti l'erogazione di un servizio di somministrazione, come nel caso in esame, in favore di un'utenza, racchiudono una diversa efficacia probatoria, rispetto alla
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semplice fattura commerciale, contenendo elementi specifici relativi all'utenza (sito, pod, partita VA) e all'energia erogata (periodo di riferimento, letture, precisando se stimate o rilevate) ed al costo applicato (indicando specificamente i prezzi applicati).
La Corte di Cassazione, in ultimo con l'ordinanza n. 297/2019, ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di opposizione, l'ingiunto non può limitarsi ad una contestazione generica del credito, anche ove eccepita la ricostruzione dei consumi, ma deve svolgere una analitica e dettagliata contestazione, dimostrando ad esempio la differenza di consumi con i periodi antecedenti (producendo le fatture relative), o dimostrando che il malfunzionamento non era imputabile a sé.
Nel caso de quo, l'opponente si è limitato ad effettuare una contestazione generica dei consumi addebitati, nonostante l'analitica ricostruzione operata dall'opposta società, sulla base dei dati di consumo prodotti (fatture azionate, presenti agli atti di causa).
In questa sede, si intende avallare l'orientamento consolidato in
Giurisprudenza, secondo cui l'assoluto difetto di analitica e seria contestazione da parte dell'opponente, “consente di ritenere processualmente provati i fatti costitutivi della domanda, peraltro già risultanti per tabulas alla luce della documentazione prodotta” (Trib. Di
Roma sentenza n. 825/2012).
Pertanto, dev'essere considerato provato il credito vantato dalla Società opposta, mentre non risultano adeguatamente corroborate da idonea documentazione, le eccezioni sollevate dall'opponente, in virtù proprio della mancata contestazione analitica degli elementi posti a base della sua domanda.
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L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1540/2022 reso in data
24.11.2022 dal Tribunale di Torre Annunziata, nella procedura R.G. n.
5701/22, va pertanto rigettata in toto, perché reputata infondata.
Spese di lite
Motivi di equità sostanziale inducono ad una compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1540/2022 reso in data 24.11.2022, dal Tribunale di Torre Annunziata dichiarandolo definitivamente esecutivo---
- compensa integralmente, fra le parti, le spese del presente giudizio.
Torre Annunziata, lì 7.3.2025.
Il Giudice
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