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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 660/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]di Porta Ticinese n. 79, Milano con gli l'Avv.ti. Jose Maria Valero Leguina e Fiammetta Capecchi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]di Porta Ticinese n. 79, Milano con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 08.05.1999 in BR (VA)
(anno 1999 atto n. 06 parte II serie A) in regime di separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 798/2025 passata in giudicato in data 28.02.2025 con i seguenti figli: • , nata a [...] in data [...], C.F. , maggiorenne ed Per_1 CodiceFiscale_3 economicamente non autosufficiente. Cittadina italiana;
• nato a [...] in data [...], C.F. , maggiorenne ed Per_2 CodiceFiscale_4 economicamente non autosufficiente, affetto da autismo di II grado, con alta disabilità; trova quindi applicazione l'art. 473bis. 9 c.p.c.. Cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con relativa omologa delle condizioni e trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BR (VA), nonché del Comune di Milano, dove altresì il matrimonio risulta trascritto, per le relative annotazioni;
- confermare le condizioni concordate nell'atto introduttivo e qui di seguito riportate ed integrate in ragione del prossimo perfezionamento dell'operazione immobiliare relativa alla ex casa coniugale:
1.Quanto ai figli e Per_1 Persona_3
1.1.I genitori convengono che la figlia rimarrà a carico integrale del IG. Per_1 Parte_2 in relazione alle spese ordinarie e straordinarie;
1.2.Il figlio e la madre si trasferiranno entro il 15 febbraio 2026 presso altri immobili, Per_2 in modo da lasciare per tempo libera la ex casa coniugale da persone e cose in vista dell'immissione nel possesso di parte Promissaria Acquirente, come previsto nel contratto preliminare di compravendita depositato in atti.
1.3. trascorrerà con il padre: Per_2
1.3.1.i fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina;
1.3.2.un giorno a settimana, eventualmente con pernottamento;
1.3.3.15 giorni anche consecutivi a luglio e 15 giorni ad agosto;
1.3.4.secondo il principio dell'alternanza, festività, ponti e una settimana durante il periodo natalizio.
1.4.Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno mensile fisso di Parte_2
Euro 900,00, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT
(ferma la base al mese gennaio 2025). Laddove, non si mantenga il ménage di frequentazione padre-figlio, i genitori si impegnano a rivedere insieme la gestione di che potrà Per_2 recuperare i giorni non trascorsi nei modi e nei tempi concordati tra i genitori.
1.5.Le spese extra-assegno di saranno suddivise nella misura dell'80% a carico del Per_2
IG. del 20% a carico della IG.ra , trovando applicazione le Linee Guida Parte_2 Pt_1 del Tribunale di Milano sulle spese extra assegno (Ed. giugno 2025) che i genitori dichiarano di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna. I genitori confermano che le spese medico-sanitarie per indicate per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1 Per_2 lett. a. D.Lgs. 62/2024 saranno coperte prioritariamente dall'assegno di invalidità mensile percepito dal figlio che continuerà ad essere gestito dalla madre.
1.6.Le somme accumulate per , già indicate nelle condizioni della separazione, restano Per_2 destinate alle future esigenze del ragazzo.
2.Quanto alla casa coniugale e ai beni mobili
2.1.La ex casa coniugale sita in Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 79 dovrà essere lasciata libera da persone e cose entro il 15.02.2026 in modo da agevolare l'operazione immobiliare.
2.2.Nelle more, i IG.ri e si impegnano a dividere i beni personali come Parte_2 Pt_1 già previsto nell'inventario degli arredi e corredi della ex casa coniugale già prodotto in atti
(doc. 14), nonché i restanti beni condivisi (regali di nozze, suppellettili elettrodomestici etc..).
2.3.Sino alla data del rogito prevista per il giorno 27.02.2026, le spese condominiali straordinarie della casa coniugale restano a carico del IG. mentre quelle ordinarie Parte_2
(circa Euro 6.000,00/anno) anticipate dal IG. dalla sua uscita di casa, saranno Parte_2 portate a compensazione sull'importo della liquidazione una tantum ex art. 5, comma 8, L.
898/1970, in favore della IG.ra nella misura massima di Euro 18.000,00 Pt_1
(diciottomila/00).
3. Quanto all'assegno divorzile per la IG.ra e alla liquidazione una tantum ex Pt_1 art. 5, comma 8, L. 898/1970
3.1. Contestualmente all'incasso dell'importo di Euro 1.500.000,00 per la vendita della ex casa coniugale, il IG. verserà alla IG.ra una liquidazione una tantum ex art. Parte_2 Pt_1
5, comma 8, L. 898/1970 (L. Div.), dell'importo di Euro 380.000,00 (stante l'acconto di Euro
100.000,00 già versato dal IG. alla IG.ra in data 04.07.2025) a dedursi Parte_2 Pt_1 le spese condominiali ordinarie (come previsto nel ricorso introduttivo alla condizione 3.5 quanto alla separazione e alla condizione 3.1.5. quanto al divorzio) calcolate in base al periodo di permanenza effettiva della IG.ra nell'immobile de quo. Pt_1
4. Condizioni generali
4.1. Con l'esecuzione di quanto contenuto nel ricorso depositato in data 20.01.2025, e di quanto meglio specificato e precisato nelle presenti note scritte, i IG.ri e Parte_2 Pt_1 dichiarano di non aver reciprocamente nulla più a pretendere per qualsiasi ragione o pretesa.
5.3. I genitori si adopereranno per tutelare i rispettivi ruoli genitoriali e collaborare tra loro in relazione a ed al suo stato di fragilità, condividendo le informazioni circa ogni Per_2 ulteriore precorso di terapia in essere ed ogni percorso sanitario dovesse rendersi necessario.
§
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto BR (VA) in data
08.05.1999 tra e Parte_1 Pt_2 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BR (VA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]di Porta Ticinese n. 79, Milano con gli l'Avv.ti. Jose Maria Valero Leguina e Fiammetta Capecchi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]di Porta Ticinese n. 79, Milano con l'Avv. Francesco L. Bellman presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 08.05.1999 in BR (VA)
(anno 1999 atto n. 06 parte II serie A) in regime di separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 798/2025 passata in giudicato in data 28.02.2025 con i seguenti figli: • , nata a [...] in data [...], C.F. , maggiorenne ed Per_1 CodiceFiscale_3 economicamente non autosufficiente. Cittadina italiana;
• nato a [...] in data [...], C.F. , maggiorenne ed Per_2 CodiceFiscale_4 economicamente non autosufficiente, affetto da autismo di II grado, con alta disabilità; trova quindi applicazione l'art. 473bis. 9 c.p.c.. Cittadino italiano.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con relativa omologa delle condizioni e trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BR (VA), nonché del Comune di Milano, dove altresì il matrimonio risulta trascritto, per le relative annotazioni;
- confermare le condizioni concordate nell'atto introduttivo e qui di seguito riportate ed integrate in ragione del prossimo perfezionamento dell'operazione immobiliare relativa alla ex casa coniugale:
1.Quanto ai figli e Per_1 Persona_3
1.1.I genitori convengono che la figlia rimarrà a carico integrale del IG. Per_1 Parte_2 in relazione alle spese ordinarie e straordinarie;
1.2.Il figlio e la madre si trasferiranno entro il 15 febbraio 2026 presso altri immobili, Per_2 in modo da lasciare per tempo libera la ex casa coniugale da persone e cose in vista dell'immissione nel possesso di parte Promissaria Acquirente, come previsto nel contratto preliminare di compravendita depositato in atti.
1.3. trascorrerà con il padre: Per_2
1.3.1.i fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina;
1.3.2.un giorno a settimana, eventualmente con pernottamento;
1.3.3.15 giorni anche consecutivi a luglio e 15 giorni ad agosto;
1.3.4.secondo il principio dell'alternanza, festività, ponti e una settimana durante il periodo natalizio.
1.4.Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio con un assegno mensile fisso di Parte_2
Euro 900,00, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT
(ferma la base al mese gennaio 2025). Laddove, non si mantenga il ménage di frequentazione padre-figlio, i genitori si impegnano a rivedere insieme la gestione di che potrà Per_2 recuperare i giorni non trascorsi nei modi e nei tempi concordati tra i genitori.
1.5.Le spese extra-assegno di saranno suddivise nella misura dell'80% a carico del Per_2
IG. del 20% a carico della IG.ra , trovando applicazione le Linee Guida Parte_2 Pt_1 del Tribunale di Milano sulle spese extra assegno (Ed. giugno 2025) che i genitori dichiarano di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna. I genitori confermano che le spese medico-sanitarie per indicate per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1 Per_2 lett. a. D.Lgs. 62/2024 saranno coperte prioritariamente dall'assegno di invalidità mensile percepito dal figlio che continuerà ad essere gestito dalla madre.
1.6.Le somme accumulate per , già indicate nelle condizioni della separazione, restano Per_2 destinate alle future esigenze del ragazzo.
2.Quanto alla casa coniugale e ai beni mobili
2.1.La ex casa coniugale sita in Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 79 dovrà essere lasciata libera da persone e cose entro il 15.02.2026 in modo da agevolare l'operazione immobiliare.
2.2.Nelle more, i IG.ri e si impegnano a dividere i beni personali come Parte_2 Pt_1 già previsto nell'inventario degli arredi e corredi della ex casa coniugale già prodotto in atti
(doc. 14), nonché i restanti beni condivisi (regali di nozze, suppellettili elettrodomestici etc..).
2.3.Sino alla data del rogito prevista per il giorno 27.02.2026, le spese condominiali straordinarie della casa coniugale restano a carico del IG. mentre quelle ordinarie Parte_2
(circa Euro 6.000,00/anno) anticipate dal IG. dalla sua uscita di casa, saranno Parte_2 portate a compensazione sull'importo della liquidazione una tantum ex art. 5, comma 8, L.
898/1970, in favore della IG.ra nella misura massima di Euro 18.000,00 Pt_1
(diciottomila/00).
3. Quanto all'assegno divorzile per la IG.ra e alla liquidazione una tantum ex Pt_1 art. 5, comma 8, L. 898/1970
3.1. Contestualmente all'incasso dell'importo di Euro 1.500.000,00 per la vendita della ex casa coniugale, il IG. verserà alla IG.ra una liquidazione una tantum ex art. Parte_2 Pt_1
5, comma 8, L. 898/1970 (L. Div.), dell'importo di Euro 380.000,00 (stante l'acconto di Euro
100.000,00 già versato dal IG. alla IG.ra in data 04.07.2025) a dedursi Parte_2 Pt_1 le spese condominiali ordinarie (come previsto nel ricorso introduttivo alla condizione 3.5 quanto alla separazione e alla condizione 3.1.5. quanto al divorzio) calcolate in base al periodo di permanenza effettiva della IG.ra nell'immobile de quo. Pt_1
4. Condizioni generali
4.1. Con l'esecuzione di quanto contenuto nel ricorso depositato in data 20.01.2025, e di quanto meglio specificato e precisato nelle presenti note scritte, i IG.ri e Parte_2 Pt_1 dichiarano di non aver reciprocamente nulla più a pretendere per qualsiasi ragione o pretesa.
5.3. I genitori si adopereranno per tutelare i rispettivi ruoli genitoriali e collaborare tra loro in relazione a ed al suo stato di fragilità, condividendo le informazioni circa ogni Per_2 ulteriore precorso di terapia in essere ed ogni percorso sanitario dovesse rendersi necessario.
§
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto BR (VA) in data
08.05.1999 tra e Parte_1 Pt_2 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BR (VA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG