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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 926/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Elvira Festa, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
24.4.2021, venivano riportati postumi invalidanti nella misura del 9%, ovvero una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti in misura pari o superiore al 6%; per l'effetto, condannare l' a corrispondere le provvidenze di CP_1 legge per il danno biologico riportato, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.4.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 subito, in data 24.4.2021, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente Istituto, conclusa la procedura a ciò preposta con provvedimento del 24.6.2021, veniva accertata la seguente menomazione: “Esiti anatomo- funzionali di flc dito mano sx (n.d.) con interessamento tendineo. GRADO ACCERTATO: 003% GRADO COMPLESSIVO: 003%”.
1 Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa in data
19.9.2022, ritenendo che la lesione subita in dipendenza dell'infortunio doveva essere valutata nella misura del 9%, come da c.t.p. a firma del dott. Controparte_2
Vano l'iter amministrativo, instava, quindi, per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura suddetta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva CP_3 tempestivamente in giudizio, contestando nel merito la fondatezza dell'avversa prospettazione.
Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dal ricorrente dovesse ritenersi corretta, in quanto congrua all'obiettività riscontrata e conforme al preciso riferimento della tabella di valutazione del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
Insisteva per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento dei postumi invalidanti.
Concludeva ut supra. Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti appresso segnati.
Nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se la menomazione psicofisica già accertata da sussista nella diversa entità rivendicata in ricorso ed incida sulla CP_1 misura della quantificazione del danno biologico stimata dall' . CP_3
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Il relativo incarico è stato affidato al dott. , il quale, nella relazione Persona_1 definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione osservando quanto segue: “Il periziato, in seguito all'infortunio citato in ricorso, riportò una ferita lacero- contusa al I dito mano sinistra con conseguente lesione tendinea dell'estensore breve. Questo tipo di lesione, nella sua evoluzione, non ha portato a guarigione, bensì è esitata in postumi, rappresentati sia dall'esito cicatriziale che dalle limitazioni funzionali descritte in esame obiettivo. Possedendo le stesse infermità il requisito della permanenza, esse possono rientrare nel computo complessivo del danno biologico permanente. Al fine di calcolare la invalidità complessiva, si procede ora alla quantificazione
2 percentualistica di ciascuna voce di danno. Ora avendo attribuito all'esito cicatriziale il valore di 1 punto percentuale rispetto al danno biologico permanente e agli esiti anatomo funzionali il 5%, ne deriva un danno biologico permanente complessivo del 6%. (sei) Per quanto riguarda la durata della incapacità lavorativa temporanea assoluta, si ritiene sia durata giorni 61 ovvero dal 24/4/2021, giorno dell'infortunio, al 23/6/2021, che è il giorno che precede il riconoscimento della percentuale di postumi da parte dell' . CP_1
Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “Visitato il periziato ed esaminata la documentazione agli atti, riteniamo che lo stesso, in seguito all'infortunio del 24/4/2021 riportò una lesività di natura lacero-contusiva al I dito mano sinistra;
che le stesse lesioni non esitarono in guarigione, bensì in postumi permanenti;
che gli stessi postumi riportati in diagnosi abbiano determinato una riduzione permanente della integrità psico-fisica ovvero un danno biologico permanente pari al 6% (sei); che, infine, la durata della incapacità lavorativa temporanea assoluta sia stata di giorni 61 (sessantuno)”.
Con ordinanza del 16.11.2024, il giudicante riteneva necessari chiarimenti da parte del consulente d'ufficio giacché questi aveva determinato il danno biologico sulla base della compresenza di due diverse lesioni (estetica e funzionale), ed inoltre non aveva chiarito quale criterio di calcolo riduzionistico avesse applicato.
Il dott. , pertanto, in data 18.11.2024, provvedeva al deposito della relazione Per_1 integrativa, precisando quanto segue: “Nel caso di specie, il danno è, in parte, funzionale, in quanto vi è un deficit nel movimento del primo dito, ed, in parte, meramente anatomico, per la presenza dell'esito cicatriziale. Le due voci di danno non realizzano né invalidità coesistente né concorrente, bensì una invalidità unica che è quella riguardante parte distinte di un solo arto, considerando, in questo caso, parti distinte, la cute ed i tendini di uno stesso dito. Nella valutazione del danno biologico permanente, bisogna tener conto di entrambe le menomazioni, ovvero cicatrice e deficit funzionale del I dito. Per il calcolo complessivo si è fatto ricorso alla semisomma del risultato ottenuto addizionando la somma aritmetica al calcolo riduzionistico a scalare (formula di Balthazard) che produce il 5,9% di invalidità. Questo valore, poi, non può che essere arrotondato al 6% (sei)”.
2. Ebbene, a parere del giudicante, dunque, il C.T.U. ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico.
Di conseguenza, la valutazione del consulente d'ufficio deve essere pienamente condivisa. Avendo il C.T.U. stimato la sussistenza del nesso causale ed una riduzione della integrità psicofisica pari al 6%, va riconosciuta la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000. Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere il corrispondente indennizzo in conto capitale.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra
3 interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 151° giorno successivo al 24.4.2021 (data della domanda amministrativa).
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza parziale del ricorso, a fronte di un'iniziale quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al 9%, impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965 ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, è conseguita, a carico di
, una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 6%; Parte_2
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in CP_1 favore di , delle conseguenti provvidenze di legge, oltre la maggior Parte_2 somma tra interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal 151° giorno successivo al
24.4.2021.
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 935,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Avellino, 15.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
4
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 926/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Elvira Festa, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
24.4.2021, venivano riportati postumi invalidanti nella misura del 9%, ovvero una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti in misura pari o superiore al 6%; per l'effetto, condannare l' a corrispondere le provvidenze di CP_1 legge per il danno biologico riportato, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.4.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 subito, in data 24.4.2021, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente Istituto, conclusa la procedura a ciò preposta con provvedimento del 24.6.2021, veniva accertata la seguente menomazione: “Esiti anatomo- funzionali di flc dito mano sx (n.d.) con interessamento tendineo. GRADO ACCERTATO: 003% GRADO COMPLESSIVO: 003%”.
1 Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa in data
19.9.2022, ritenendo che la lesione subita in dipendenza dell'infortunio doveva essere valutata nella misura del 9%, come da c.t.p. a firma del dott. Controparte_2
Vano l'iter amministrativo, instava, quindi, per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura suddetta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva CP_3 tempestivamente in giudizio, contestando nel merito la fondatezza dell'avversa prospettazione.
Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dal ricorrente dovesse ritenersi corretta, in quanto congrua all'obiettività riscontrata e conforme al preciso riferimento della tabella di valutazione del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
Insisteva per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento dei postumi invalidanti.
Concludeva ut supra. Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti appresso segnati.
Nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se la menomazione psicofisica già accertata da sussista nella diversa entità rivendicata in ricorso ed incida sulla CP_1 misura della quantificazione del danno biologico stimata dall' . CP_3
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Il relativo incarico è stato affidato al dott. , il quale, nella relazione Persona_1 definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione osservando quanto segue: “Il periziato, in seguito all'infortunio citato in ricorso, riportò una ferita lacero- contusa al I dito mano sinistra con conseguente lesione tendinea dell'estensore breve. Questo tipo di lesione, nella sua evoluzione, non ha portato a guarigione, bensì è esitata in postumi, rappresentati sia dall'esito cicatriziale che dalle limitazioni funzionali descritte in esame obiettivo. Possedendo le stesse infermità il requisito della permanenza, esse possono rientrare nel computo complessivo del danno biologico permanente. Al fine di calcolare la invalidità complessiva, si procede ora alla quantificazione
2 percentualistica di ciascuna voce di danno. Ora avendo attribuito all'esito cicatriziale il valore di 1 punto percentuale rispetto al danno biologico permanente e agli esiti anatomo funzionali il 5%, ne deriva un danno biologico permanente complessivo del 6%. (sei) Per quanto riguarda la durata della incapacità lavorativa temporanea assoluta, si ritiene sia durata giorni 61 ovvero dal 24/4/2021, giorno dell'infortunio, al 23/6/2021, che è il giorno che precede il riconoscimento della percentuale di postumi da parte dell' . CP_1
Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “Visitato il periziato ed esaminata la documentazione agli atti, riteniamo che lo stesso, in seguito all'infortunio del 24/4/2021 riportò una lesività di natura lacero-contusiva al I dito mano sinistra;
che le stesse lesioni non esitarono in guarigione, bensì in postumi permanenti;
che gli stessi postumi riportati in diagnosi abbiano determinato una riduzione permanente della integrità psico-fisica ovvero un danno biologico permanente pari al 6% (sei); che, infine, la durata della incapacità lavorativa temporanea assoluta sia stata di giorni 61 (sessantuno)”.
Con ordinanza del 16.11.2024, il giudicante riteneva necessari chiarimenti da parte del consulente d'ufficio giacché questi aveva determinato il danno biologico sulla base della compresenza di due diverse lesioni (estetica e funzionale), ed inoltre non aveva chiarito quale criterio di calcolo riduzionistico avesse applicato.
Il dott. , pertanto, in data 18.11.2024, provvedeva al deposito della relazione Per_1 integrativa, precisando quanto segue: “Nel caso di specie, il danno è, in parte, funzionale, in quanto vi è un deficit nel movimento del primo dito, ed, in parte, meramente anatomico, per la presenza dell'esito cicatriziale. Le due voci di danno non realizzano né invalidità coesistente né concorrente, bensì una invalidità unica che è quella riguardante parte distinte di un solo arto, considerando, in questo caso, parti distinte, la cute ed i tendini di uno stesso dito. Nella valutazione del danno biologico permanente, bisogna tener conto di entrambe le menomazioni, ovvero cicatrice e deficit funzionale del I dito. Per il calcolo complessivo si è fatto ricorso alla semisomma del risultato ottenuto addizionando la somma aritmetica al calcolo riduzionistico a scalare (formula di Balthazard) che produce il 5,9% di invalidità. Questo valore, poi, non può che essere arrotondato al 6% (sei)”.
2. Ebbene, a parere del giudicante, dunque, il C.T.U. ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico.
Di conseguenza, la valutazione del consulente d'ufficio deve essere pienamente condivisa. Avendo il C.T.U. stimato la sussistenza del nesso causale ed una riduzione della integrità psicofisica pari al 6%, va riconosciuta la provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000. Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere il corrispondente indennizzo in conto capitale.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra
3 interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 151° giorno successivo al 24.4.2021 (data della domanda amministrativa).
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza parziale del ricorso, a fronte di un'iniziale quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al 9%, impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965 ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, è conseguita, a carico di
, una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al 6%; Parte_2
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in CP_1 favore di , delle conseguenti provvidenze di legge, oltre la maggior Parte_2 somma tra interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal 151° giorno successivo al
24.4.2021.
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 935,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Avellino, 15.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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