CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè' Consigliere rel
Consigliere 3) dott.ssa Maria Carla Arena ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note
27/11/2025) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di Rg 643/2023 proposto avverso la sentenza
1358/2023 emessa e pubblicata in data 28/11/2023 dal Tribunale Sezione lavoro di Reggio Palmi vertente tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente inParte_1 rappresentata e difesa via Taureana n. 1 (C.F.: C.F. 1
dall'avv. Giovanni Giovinazzo;
APPELLANTE
contro rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Angela Maria Rosa Fazio;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado l'appellante si opponeva alla comunicazione di indebito eccependo la prescrizione della pretesa.
Nella resistenza dell' CP_2 il ricorso è stato accolto ritenendo il credito vantato dall'istituto prescritto. Le spese quantificate nella misura di € 460,00 sono state poste in favore del ricorrente..
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione della misura dei compensi professionali è stato proposto appello dalla originaria ricorrente la quale ha eccepito l'errore della quantificazione rispetto al valore della lite dichiarato e non contestato di € 2.565,48,.
Si è costituiti l' CP_2 per difendersi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note nel termine fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
***
L'appellante dopo avere assolto all' onere di specificare nell'impugnazione le voci tariffarie, osservando i principi di diritto del giudice di legittimità
(Sez. Lavoro nn. 12225/2007 e 15655/2007) ha chiesto la condanna al pagamento di € 1141,00 così ripartito: < Valore minimo di liquidazione -fase di studio della controversia (€425-50%) €213,00 -fase introduttiva del giudizio (€425-
50%) € 213,00 -fase istruttoria e/o di trattazione (851-70%) € 255,00 -fase decisionale (€ 919-50%) € 460,00 Totale € 1.141,00 oltre spese generali, CPA e IVA tenendo conto dello scaglione applicabile al valore della causa di euro 2.565,48) - da
1.100,01 a 5.200,00 euro cause di previdenza- di cui al D.M. n. 55/2014 del
10.03.2014, per come aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022>>.
Il gravame è fondato, poiché in considerazione del valore della lite €.
(rientrante nello scaglione da 1.100,01 a 5.200,00) in forza del DM 55/2014 e succ. modif., il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, pur tenendo conto della riduzione, l'importo di € 1.141,00
Le anzidette spese vanno pertanto riliquidate in complessivi € 1.141,00 Lespesedel presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di
CP_2 per difendersi liquidate come da dispositivo.
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale fra le spese liquidate in primo grado € 460,00 e quelle invece correttamente rideterminate in appello, che determina l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 del DM 147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in euro 337,00 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza sentenza n. 1358/2023 del 28.11.2023 del Tribunale di Palmi ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali sostenute dall' appellante in primo grado già poste a carico di CP_2 in complessivi € 1.141,00, oltre spese generali al 15%, IVA e contributi di legge, che distrae in favore dell'Avv. Giovanni Giovinazzo;
2) condanna CP_2 al pagamento in favore dell' appellante delle spese processuali di questo grado, liquidate in € 337,00, oltre spese generali al
15%, IVA e contributi di legge che distrae in favore dell' Avv. Giovanni
Giovinazzo.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il consigliere est. Il presidente
(dott.ssa Ginevra Chinè) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè' Consigliere rel
Consigliere 3) dott.ssa Maria Carla Arena ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note
27/11/2025) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di Rg 643/2023 proposto avverso la sentenza
1358/2023 emessa e pubblicata in data 28/11/2023 dal Tribunale Sezione lavoro di Reggio Palmi vertente tra
nata a [...] il [...] ed ivi residente inParte_1 rappresentata e difesa via Taureana n. 1 (C.F.: C.F. 1
dall'avv. Giovanni Giovinazzo;
APPELLANTE
contro rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Angela Maria Rosa Fazio;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado l'appellante si opponeva alla comunicazione di indebito eccependo la prescrizione della pretesa.
Nella resistenza dell' CP_2 il ricorso è stato accolto ritenendo il credito vantato dall'istituto prescritto. Le spese quantificate nella misura di € 460,00 sono state poste in favore del ricorrente..
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione della misura dei compensi professionali è stato proposto appello dalla originaria ricorrente la quale ha eccepito l'errore della quantificazione rispetto al valore della lite dichiarato e non contestato di € 2.565,48,.
Si è costituiti l' CP_2 per difendersi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note nel termine fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
***
L'appellante dopo avere assolto all' onere di specificare nell'impugnazione le voci tariffarie, osservando i principi di diritto del giudice di legittimità
(Sez. Lavoro nn. 12225/2007 e 15655/2007) ha chiesto la condanna al pagamento di € 1141,00 così ripartito: < Valore minimo di liquidazione -fase di studio della controversia (€425-50%) €213,00 -fase introduttiva del giudizio (€425-
50%) € 213,00 -fase istruttoria e/o di trattazione (851-70%) € 255,00 -fase decisionale (€ 919-50%) € 460,00 Totale € 1.141,00 oltre spese generali, CPA e IVA tenendo conto dello scaglione applicabile al valore della causa di euro 2.565,48) - da
1.100,01 a 5.200,00 euro cause di previdenza- di cui al D.M. n. 55/2014 del
10.03.2014, per come aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022>>.
Il gravame è fondato, poiché in considerazione del valore della lite €.
(rientrante nello scaglione da 1.100,01 a 5.200,00) in forza del DM 55/2014 e succ. modif., il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, pur tenendo conto della riduzione, l'importo di € 1.141,00
Le anzidette spese vanno pertanto riliquidate in complessivi € 1.141,00 Lespesedel presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di
CP_2 per difendersi liquidate come da dispositivo.
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale fra le spese liquidate in primo grado € 460,00 e quelle invece correttamente rideterminate in appello, che determina l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 del DM 147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in euro 337,00 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza sentenza n. 1358/2023 del 28.11.2023 del Tribunale di Palmi ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali sostenute dall' appellante in primo grado già poste a carico di CP_2 in complessivi € 1.141,00, oltre spese generali al 15%, IVA e contributi di legge, che distrae in favore dell'Avv. Giovanni Giovinazzo;
2) condanna CP_2 al pagamento in favore dell' appellante delle spese processuali di questo grado, liquidate in € 337,00, oltre spese generali al
15%, IVA e contributi di legge che distrae in favore dell' Avv. Giovanni
Giovinazzo.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il consigliere est. Il presidente
(dott.ssa Ginevra Chinè) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)