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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/10/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to A. Torrente, Parte_1
elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., rapp. e dif. dall'avv.to P. Baldassarre, con domicilio eletto come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 9/5/2025, la società opponente indicata in epigrafe ha adito questo giudice del lavoro e, dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 2 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' Controparte_1
concludendo come da memoria in atti.
[...]
All'odierna udienza la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza che segue. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le parti, infatti, all'udienza di discussione della causa, hanno chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Spese compensate per la metà dell'importo, determinata come in dispositivo, in ragione del tipo di decisione adottata, restando la residua metà a carico della convenuta, essendo quest'ultima soccombente virtuale in relazione a gran parte della pretesa azionata in sede monitoria.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore della controparte della somma di € 9.100,00, oltre accessori come per legge;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle controparti della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 1.400,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to A. Torrente, Parte_1
elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. Controparte_1
p.t., rapp. e dif. dall'avv.to P. Baldassarre, con domicilio eletto come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 9/5/2025, la società opponente indicata in epigrafe ha adito questo giudice del lavoro e, dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 2 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' Controparte_1
concludendo come da memoria in atti.
[...]
All'odierna udienza la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza che segue. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le parti, infatti, all'udienza di discussione della causa, hanno chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Spese compensate per la metà dell'importo, determinata come in dispositivo, in ragione del tipo di decisione adottata, restando la residua metà a carico della convenuta, essendo quest'ultima soccombente virtuale in relazione a gran parte della pretesa azionata in sede monitoria.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore della controparte della somma di € 9.100,00, oltre accessori come per legge;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle controparti della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in € 1.400,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo