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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 742-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV riunito in camera di consiglio e così composto: dott. RG JA Presidente dott.ssa Angela Coluccio Giudice dott. Fabio Miccio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con R.G. 742-1/2025 presentato da ai danni di Parte_1
, CP_1 Parte_2 rilevato che la società debitrice – a cui è stato notificato il ricorso ex art. 15 L.F. in data 8/5/2025– non si è costituita in giudizio;
ritenuto che: risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121
e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
il credito della ricorrente risulta fondato su decreto ingiuntivo n. 104/2022 del
Tribunale di Modena che ha ingiunto alla società NI S.r.l. di pagare alla ricorrente la somma di € 23.805,14, oltre agli interessi al saggio legale dalla notifica del decreto al saldo, oltre alle spese di procedura e agli accessori di legge;
con sentenza n. 1092/2024 il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione proposta dalla NI S.r.l., confermando il decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
il credito complessivo vantato dalla ricorrente ammonta ad € 33.381,14; lo stato di insolvenza si desume dalle seguenti circostanze:
- la società è in scioglimento e liquidazione dal 1/6/2023;
1 - irreperibilità della società presso la sede legale ed esito negativo del pignoramento mobiliare del 23/5/2023, come risulta dal relativo verbale redatto dall'Ufficiale
Giudiziario il quale ha accertato che “la società si è trasferita altrove”;
- esito infruttuoso del pignoramento presso terzi, stante la dichiarazione negativa del terzo pignorato Controparte_2
- dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2020;
- l'ultima dichiarazione dei redditi (modello unico) presentata dalla società risale al
2020, come si evince dal prospetto delle dichiarazioni fiscali;
- mancato pagamento del debito portato dal decreto ingiuntivo n. 104/2022 confermato dalla sentenza n. 1092/2024, a riprova dell'incapacità della società di far fronte al regolare pagamento delle obbligazioni;
- alla data del 19/5/2025 risultano debiti fiscali e contributivi a carico di NI
S.r.l., iscritti a ruolo ed affidati all'Agenzia per € Controparte_3
19.229,93;
- il credito della ricorrente supera la soglia di euro trentamila, per cui il requisito di cui all'art. 49, u.c. CCII risulta soddisfatto, a cui vanno aggiunti i debiti fiscali e contributivi a carico della società debitrice.
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019,
n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di , p.iva Controparte_4
con sede legale in Roma (RM), Via Tiburno n.16, P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Fabio Miccio
NOMINA
Curatore l'avv. Valerio Vastola
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei
2 tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 15.9.25 alle ore 11.10 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
3 alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14.
Così deciso in Roma, 11/6/2025
Il Presidente
RG JA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV riunito in camera di consiglio e così composto: dott. RG JA Presidente dott.ssa Angela Coluccio Giudice dott. Fabio Miccio Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso con R.G. 742-1/2025 presentato da ai danni di Parte_1
, CP_1 Parte_2 rilevato che la società debitrice – a cui è stato notificato il ricorso ex art. 15 L.F. in data 8/5/2025– non si è costituita in giudizio;
ritenuto che: risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121
e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
il credito della ricorrente risulta fondato su decreto ingiuntivo n. 104/2022 del
Tribunale di Modena che ha ingiunto alla società NI S.r.l. di pagare alla ricorrente la somma di € 23.805,14, oltre agli interessi al saggio legale dalla notifica del decreto al saldo, oltre alle spese di procedura e agli accessori di legge;
con sentenza n. 1092/2024 il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione proposta dalla NI S.r.l., confermando il decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento delle spese legali liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
il credito complessivo vantato dalla ricorrente ammonta ad € 33.381,14; lo stato di insolvenza si desume dalle seguenti circostanze:
- la società è in scioglimento e liquidazione dal 1/6/2023;
1 - irreperibilità della società presso la sede legale ed esito negativo del pignoramento mobiliare del 23/5/2023, come risulta dal relativo verbale redatto dall'Ufficiale
Giudiziario il quale ha accertato che “la società si è trasferita altrove”;
- esito infruttuoso del pignoramento presso terzi, stante la dichiarazione negativa del terzo pignorato Controparte_2
- dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2020;
- l'ultima dichiarazione dei redditi (modello unico) presentata dalla società risale al
2020, come si evince dal prospetto delle dichiarazioni fiscali;
- mancato pagamento del debito portato dal decreto ingiuntivo n. 104/2022 confermato dalla sentenza n. 1092/2024, a riprova dell'incapacità della società di far fronte al regolare pagamento delle obbligazioni;
- alla data del 19/5/2025 risultano debiti fiscali e contributivi a carico di NI
S.r.l., iscritti a ruolo ed affidati all'Agenzia per € Controparte_3
19.229,93;
- il credito della ricorrente supera la soglia di euro trentamila, per cui il requisito di cui all'art. 49, u.c. CCII risulta soddisfatto, a cui vanno aggiunti i debiti fiscali e contributivi a carico della società debitrice.
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019,
n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di , p.iva Controparte_4
con sede legale in Roma (RM), Via Tiburno n.16, P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Fabio Miccio
NOMINA
Curatore l'avv. Valerio Vastola
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei
2 tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 15.9.25 alle ore 11.10 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
3 alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14.
Così deciso in Roma, 11/6/2025
Il Presidente
RG JA
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