Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/03/2023, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2023
N. 00723/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2021, proposto da Comune di UO LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ER, via G.V. Quaranta n. 5;
contro
ON AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consac Infrastrutture Energia Servizi Spa, Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ER, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del Decreto Dirigenziale n. 32 del 7.12.2020 della ON AN [Direz. Generale/Ufficio/Strutt. 5; UOD/Staff 0], con il quale è stato revocato “il Decreto Dirigenziale n. 44 del 4 novembre 2017 con il quale il Comune di UO LE (SA) è stato ammesso provvisoriamente al finanziamento a valere sul PFSC 2014-2020, per l'intervento di realizzazione, sul proprio territorio, di un impianto di trattamento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata per complessivi euro 10.600.000,00, con contestuale liquidazione, a titolo di anticipazione, dell'importo di € 1.060.000,00, pari al 10% del quadro economico stimato dell'intervento” e contestualmente stabilito “che il Comune di UO LE (SA) provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla ON AN di € 1.060.000,00 mediante versamento sul conto ordinario di Tesoreria Provinciale dello Stato, codice 425, descrizione tesoreria 0031409 con la causale “Realizzazione di un impianti di compostaggio per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU, nel Comune di UO LE (SA)” e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di Gestione FSE e FSC e al RUA presso la Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B.”; 2) ove occorra e per quanto di ragione, della nota della ON AN - Staff “Valutazione Ambientali” prot. 532469 del 10/11/2020; 3) ove occorra e per quanto di ragione, della nota della ON AN - "Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB” prot. 570061 del 30/11/2020; 4) ove occorra e per quanto di ragione, del verbale della conferenza di servizi del 14/10/2020; 5) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ON AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, il Comune di UO LE ha impugnato gli atti regionali indicati in epigrafe esponendo in fatto quanto segue:
- in data 12/05/2016 la ON AN pubblicava un avviso diretto all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte delle Amministrazioni Comunali, di disponibilità alla localizzazione sul proprio territorio di impianti di compostaggio;
- con nota prot. 2172 del 25/05/2016 il Comune di UO LE e la società pubblica Consac Infrastrutture spa, congiuntamente, manifestavano l’interesse alla localizzazione di un impianto di compostaggio, con potenzialità di 30.000 ton/annue, nella zona PIP del Comune stesso;
- interveniva la Deliberazione della G.R. della AN n. 494 del 13/09/2016 con la quale veniva approvata la programmazione ed il finanziamento degli interventi riportati nella Tab. X della relazione ad essa allegata, per l’importo complessivo di circa € 55.100.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR AN 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.3, nel quale era ricompreso anche l’impianto da localizzare nell’area PIP del Comune di UO LE;
- con successiva Deliberazione di G.R. n. 123 del 7/3/2017, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 294 del 15/06/2020, la ON AN ha programmato, nell’ambito del Settore prioritario “Ambiente” – Intervento strategico “Impianti di trattamento della frazione organica, da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e liquidi”, la realizzazione degli interventi ivi riportati nell’Allegato 1 per l’importo complessivo di €190.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria FSC 2014/2020 attribuitale nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della ON AN”, tra cui è ricompreso anche il ridetto impianto di compostaggio da realizzarsi nell’area PIP del Comune di UO LE, rideterminato in una capacità di 20.000 ton/anno (16.000 ton/anno oltre allo strutturatore) con processo aerobico e per un costo pari ad € 10.600.000,00;
- Con Decreto Dirigenziale n. 44 del 4/12/2017, la ON AN ammetteva definitivamente a finanziamento l’impianto in questione, per un importo pari ad € 10.6000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, per come risultante dal quadro economico approvato con la Deliberazione di G.C. n. 75/2017 del Comune di UO LE di approvazione del “Progetto di fattibilità”;
- con lo stesso D.D. n. 44 del 4/12/2017 veniva anche erogata al Comune di UO LE, quale “Soggetto Attuatore”, un’anticipazione nella misura del 10% (€ 1.060.000,00) del costo totale dell’intervento;
- il Comune di UO LE, quindi, con nota prot. 543 del 30/01/2019, acquisita al protocollo
regionale al prot. 74180 del 04/02/2019, presentava alla ON AN – “Staff Valutazioni Ambientali” istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 27 bis , d.lgs 152/2006, per il “Progetto di realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost di elevata qualità”;
- si aveva quindi la convocazione, da parte della ON AN (nota prot. 409220 dell’8/9/2020), per il giorno 01/10/2020, della prima seduta della conferenza di servizi ex art. 27 bis , d.lgs. 152/2006, per il rilascio del provvedimento di VIA;
- nel corso della prima seduta venivano formulate, da parte degli Enti partecipanti e per i diversi aspetti di relativa competenza, plurimi rilievi critici in ordine alla realizzabilità del progetto;
- in particolare, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale evidenziava forti criticità riguardanti la stabilità dell’area: “seppure l’area di interesse non è perimetrata a rischio elevato, è inserita in un ambito caratterizzato da criticità geologiche che possono evolvere interessando il sito; inoltre la strada di accesso (SP 430) ricade in parte in area di pericolosità d’ambito P2a per cui occorre valutare il rischio atteso, mentre la viabilità in sx idraulica ricade in area di attenzione soggetta ad uno studio interdisciplinare idraulico geologico”;
- in data 14/10/2020 aveva luogo la seconda seduta della conferenza di servizi, durante la quale il Comune di UO LE evidenziava in via pregiudiziale - in ragione delle preoccupanti criticità sollevate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale riguardanti la “sicurezza” dell’area di localizzazione dell’intervento in questione e, quindi, anche la sicurezza e l’incolumità della popolazione ivi residente - la necessità di sospendere i lavori, stante l'esigenza di effettuare adeguati approfondimenti tecnici in ordine alle problematiche riscontrate;
- tuttavia, alla richiesta di procedere agli approfondimenti geostatici resisi necessari in conseguenza dei rilievi sollevati dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in funzione della quale il Sindaco di UO LE aveva chiesto la sospensione della conferenza, la ON AN, quale amministrazione procedente, opponeva l’impossibilità giuridica di sospendere i lavori, ritenendo possibile solo l’alternativa tra le definizione del procedimento allo stato degli atti e la sua archiviazione;
- la conferenza veniva dunque dichiarata chiusa “perché cessato l’interesse da parte del proponente che ha ritirato l’istanza”;
- il verbale della seduta del 14/10/2020 veniva trasmesso al Comune di UO LE per la sottoscrizione e, dal suo esame, si rilevava l’assenza della richiesta preliminare di sospensione che era stata verbalizzata dal Sindaco di UO LE in apertura di seduta, mentre veniva riportata, a chiusura della seduta, una dichiarazione dello stesso Sindaco con la quale questi avrebbe
“ritirato” l’istanza di rilascio del provvedimento di V.I.A., in realtà mai manifestata in questi termini;
- il Sindaco di UO LE, infatti, si era limitato a dichiarare che, in mancanza dei necessari approfondimenti in relazione alle criticità evidenziate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, egli riteneva che non avesse senso dare ulteriore corso alla procedura di VIA;
- conseguentemente, veniva chiesta la rettifica/integrazione del verbale;
- inoltre, con Deliberazione della G.R. n. 68 del 6.11.2020, il Comune di UO LE, nel prendere atto “delle criticità geoambientali emerse nel corso della procedura VIA come evidenziate dall’Autorità di Bacino, per l’estrema prossimità dell’area di progetto a diffusi dissesti di versante in atto ed interferenze con dissesti quiescenti che potrebbero riattivarsi a seguito dei lavori a farsi e alla elevata valenza ambientale dell’infrastruttura in termine di “impatto” in caso di eventi/dissesti di natura idrogeologica”, manifestava anche la disponibilità alla delocalizzazione dell’impianto, ipotesi mai presa in considerazione dalla ON;
- diversamente, in riscontro, Staff “Valutazioni Ambientali”, con nota prot. 532469 del 10/11/2020, riteneva “non accoglibile” tale richiesta per le seguenti motivazioni: “Con riferimento alla possibilità sospensione del procedimento, si ribadisce quanto rappresentato nella riunione di conferenza di servizi del 14/10/2020, ovvero che l’art. 27 bis del Dlgs 152/06 e s.m.i. che regola il procedimento di che trattasi, prevede, al comma 5, la possibilità di sospendere il procedimento per una sola volta, testualmente: “(…) Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.(…)”. É stato poi ricordato ai partecipanti alla conferenza, ivi compreso Codesto Comune, che il procedimento de quo è stato già sospeso una volta per centottanta giorni ai sensi del comma 5 dell’art. 27 bis del Dlgs 152/06, proprio su richiesta del medesimo Comune, con nota prot. n. 4351 del 04/09/2019. Avendo già in precedenza concesso, come previsto dalla legge, la richiesta sospensione del procedimento, lo scrivente Ufficio ha rappresentato
che non sarebbe stato possibile sospendere nuovamente i termini del procedimento ai sensi della citata normativa di settore”; “Ad ogni modo, si prende atto della circostanza che il ritiro della istanza di che trattasi da parte del Sindaco di Codesto Comune non è stato messo in discussione con la nota prot. n. 6070 del 28/10/2020 che si sta riscontrando, e che detto ritiro è conseguente alla accertata permanenza delle criticità e perplessità sulla sicurezza del sito, così come dichiarato dallo stesso Sindaco nella nota prot. 6078 del 29/10/2020”;
- ne è conseguita l’adozione degli atti gravati in questa sede.
2. Ciò posto, l’ente ricorrente ha articolato i motivi che di seguito si sintetizzano:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990; dell’art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006; dell’art. 14 ter della L. n. 241/1990; dell’art. 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto di adeguata istruttoria. Falso presupposto. Sviamento.
Ad avviso del Comune ricorrente, sarebbe innanzitutto illegittima la richiesta di restituzione della somma anticipata in quanto la stessa “finalisticamente prescinde dall’effettiva realizzazione dell’impianto di compostaggio, vieppiù nel caso in cui la mancata realizzazione sia dipesa da impedimenti aventi carattere oggettivo”. In subordine, la somma richiesta in restituzione avrebbe dovuto essere ricalcolata, previa rendicontazione, in ragione dei costi effettivamente sostenuti per l’attività di progettazione, tenuto conto anche delle integrazioni resesi necessarie a fronte dei rilievi mossi dagli enti competenti.
2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990; dell’art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006; dell’art. 14 ter L. n. 241/1990; dell’art. 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto di adeguata istruttoria. Falso presupposto. Sviamento.
Sostiene l’amministrazione ricorrente che all’ulteriore sospensione dei lavori della conferenza non osterebbe il disposto dell’art. 27 bis , comma 5, d.lgs 152/06, poiché la causa di sospensione ivi disciplinata ha riguardo alla necessità di integrazioni documentali e non anche alle richieste del tipo di quella formulata dal Comune, avente ad oggetto il compimento di approfondimenti tecnici per risolvere le criticità relative alla sicurezza geologica ed ambientale. Inoltre, il Comune non avrebbe mai espressamente formulato una rinuncia all’istanza di ottenimento della VIA, essendosi limitato a manifestare come “in mancanza dei necessari approfondimenti in relazione alle criticità geostatiche evidenziate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, non avesse senso dare ulteriore corso alla procedura di VIA”, peraltro sottoponendo al vaglio della ON la possibilità di una delocalizzazione dell’impianto, non tenuta in considerazione.
3. Si è costituita in giudizio la ON concludendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
5.1. Quanto al primo motivo, non è meritevole di condivisione la tesi proposta dal ricorrente secondo la quale la somma corrisposta in anticipo, pari al 10% dell’importo complessivo, non andrebbe restituita in caso di mancata realizzazione dell’impianto giacché causalmente collegata alla sola attività preliminare di progettazione. Infatti, secondo il disciplinare approvato dalla ON AN con D.D. n. 19/2017, richiamato dallo stesso ricorrente, l’anticipazione è corrisposta “nel caso in cui il Soggetto Attuatore non disponga ancora di un progetto esecutivo già cantierabile e non sia in grado di anticipare , con proprie risorse, le spese per la progettazione”, sicché tale importo è accordato a copertura soltanto provvisoria – e, come tale, precaria – dei costi di progettazione in caso di oggettive difficoltà dell’ente proponente. Del resto, è evidente che la progettazione e l’esecuzione dell’intervento costituiscano i segmenti di un’operazione unitaria, per la realizzazione della quale la somma complessiva è stanziata, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento del risultato, ogni anticipazione dovrà essere restituita.
5.2. Anche il secondo motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, appare irrilevante il dato, controverso tra le parti, relativo alla verbalizzazione di un’espressa rinuncia all’istanza di ottenimento della VIA, posto che gli effetti della condotta assunta dal Comune in seno alla conferenza appaiono in ogni caso coerenti con la conclusione cui l’amministrazione è giunta attraverso le determinazioni gravate. Infatti, da un lato, il procedimento amministrativo deve essere concluso entro i termini previsti dalla legge, con la conseguenza che, com’è noto, le cause di sospensione del procedimento hanno natura tassativa, dall’altro, la richiesta di vagliare l’ipotesi di una delocalizzazione dell’impianto, peraltro intervenuta a conferenza di servizi ormai conclusa, integra una radicale modifica del progetto originario che avrebbe necessitato la presentazione di una nuova istanza, allo stato non presentata dal Comune neanche nella veste di richiesta di revisione in autotutela delle determinazioni assunte dalla ON.
6. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite secondo la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune di UO LE alla rifusione, in favore della ON AN, delle spese di lite, che liquida in €1.500 (millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Valerio Bello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO