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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 820 2022 R.G., promossa (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. BELFIORE CORRADO) contro (rappr. e dif. dall'avv. CP_1
GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
osserva
espone: che in data 10/02/2018, il proprio marito, il Parte_1 consulente del lavoro rag. è deceduto;
che il rag. Persona_1 Per_1
è stato iscritto alla Cassa di Previdenza dei consulenti del lavoro
[...] dall'anno 1990 sino alla data del suo decesso;
che, le previsioni dell'Ente Previdenziale dei Consulenti del Lavoro (in proseguo soltanto ENPACL), al coniuge superstite spetta la pensione di reversibilità, nella misura ridotta del 60%; di avere dunque, in data 20/02/2018, a mezzo pec, inoltrato a detto ente domanda di pensione indiretta a favore dei superstiti in seguito, integrata in data 10/08/2018 con richiesta di liquidazione della pensione mediante cumulo;
che a tale richiesta veniva allegato l'estratto conto del rag. , attestante Persona_1
l'elenco dei contributi utili per la pensione per le attività di lavoro dipendente e quanto maturato, a seguito di riscatto per il servizio di leva militare ed a titolo di indennità di disoccupazione;
che, con comunicazione del 29/10/2018, l'Ente in questione ha richiesto informazioni all' , al fine di provvedere a comunicare CP_1 il trattamento pro quota di competenza in rapporto al periodo d'iscrizione del rag. all'ENPACL, calcolato in base alle regole previste dal Persona_1
Regolamento di previdenza e assistenza ENPACL;
di avere dunque, con comunicazione indirizzata all' , trasmesso copia della domanda di pensione CP_1 indiretta in regime di cumulo relativa al rag. ; che l' , con Persona_1 CP_1 comunicazione a mezzo pec del 23/01/2019, ha comunicato ad essa ricorrente l'avvenuta trasmissione all'ENPACL del foglio di calcolo della pensione indiretta nel quale veniva riportata l'anzianità contributiva pari a 252 settimane, effettuate dal 9/12/1980 al 21/01/1991, confermando inoltre l'assenza di trattamento pensionistico autonomo;
che, con comunicazione a mezzo pec del 29/01/2019, l' le ha comunicato di avere trasmesso in data 23/01/2019 alla CP_1 trasmissione del suddetto calcolo all'ENPACL; che, in data 25/03/2019, l'ENPACL ha comunicato all l'importo del pro rata ENPACL in cumulo CP_1 alla decorrenza del trattamento (1/03/2018) pari ad € 789,27, precisando che tale quota era già stata calcolata secondo l'aliquota di reversibilità pari al 60% del trattamento che sarebbe spettato al dante causa;
di avere allora provveduto, in data 10/04/2019, a trasmettere all' tutta la documentazione a corredo della CP_1 domanda di pensione indiretta in regime di cumulo;
che l' , con CP_1 comunicazione del 15/04/2019, ha trasmesso ad essa ricorrente la comunicazione di liquidazione della pensione n. 06900504, Cat. SOCUM, con decorrenza a far data dal 1 Marzo 2018; che da tale comunicazione emergevano delle trattenute per "incumulabilità con redditi IRPEF esclusi quelli derivanti da altra pensione di reversibilità come previsto dalla legge 335/95, articolo 1, comma 41"; che, più precisamente, nel periodo compreso dal marzo 2018, al dicembre 2018 era stata operata una trattenuta pari ad € 412,69 sull'importo complessivo di € 825,40, per ciascun mese, nonché una trattenuta di € 343,90 sull'importo complessivo di € 687,83 sulla tredicesima mensilità; che, nel periodo che va dal gennaio 2019 al dicembre 2019, ivi compresa la tredicesima mensilità, era stata operata una trattenuta pari ad € 417,24, per ciascun mese, sull'importo complessivo di € 834,48; che, invece, nel periodo che va dal gennaio 2020 al dicembre 2020, ivi compresa la tredicesima mensilità, operata la trattenuta illegittimamente applicata dall' , l'importo complessivo CP_1 erogato è stato di € 5.446,00; che, infine, nel periodo che va dal gennaio 2021 al dicembre 2021, ivi compresa la tredicesima mensilità, operata la trattenuta illegittimamente applicata dall , l'importo complessivo erogato è stato di € CP_1
5.538,00; che, pertanto, la pensione indiretta di reversibilità spettante ad essa ricorrente è stata illegittimamente ridotta dall' nella misura del 50% in base CP_1 ad una falsa applicazione della Tabella F, art. 1, comma 41, della Legge n. 335/95; che tale tabella non è applicabile all'Ente previdenziale ENPACL, dotato di propria autonomia, così come previsto dal suo Regolamento di previdenza e assistenza;
che risultano incomprensibili le ragioni per cui l' CP_1 abbia liquidato la pensione ai superstiti, categoria SOCUM, n. 06900504, con decorrenza dal marzo 2018, secondo un criterio di calcolo misto, sulla base dei contributi versati dal de cuius, , dal 9 dicembre 1980 al 9 Persona_1 febbraio 2018, operando trattenute per presunta "incumulabilità con redditi IRPEF inclusi quelli derivanti da altra pensione di reversibilità come previsto dalla legge 335/95 articolo 1, comma 41"; che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella F, l'
[...]
ha erroneamente applicato, sulla pensione spettante al coniuge CP_2 superstite, una falcidia pari al 50% dell'importo della pensione medesima, in quanto il reddito dichiarato da quest'ultimo sarebbe stato "superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio"; che il Regolamento di previdenza ed assistenza ENPACL stabilisce che la quantificazione dell'erogazione del trattamento pensionistico ai propri iscritti non è agganciata e non è calcolata con riferimento al possesso di altri redditi di altra natura e di qualunque ammontare, sicchè, ove la pensione pro quota ENPACL venga erogata da tale Ente e, quindi, in regime di cumulo , la stessa non può soggiacere ad alcuna trattenuta ai CP_1 sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella F;
che quest'ultima disposizione normativa non trova infatti applicazione nel settore privatistico della ENPACL, avendo valenza giuridica e, quindi, CP_3 applicativa solo ed esclusivamente per le pensioni erogate dall' ; che è CP_1 pacificamente riconosciuta la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni per conseguire il diritto ad un'unica pensione;
che tale regola vale anche nella fattispecie in cui detto cumulo operi tra il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Speciale Lavoratori Autonomi - Iscritti alle Casse Professionali, e ciò, anche nel caso d pensione indiretta ai superstiti;
che i lavoratori che vantano contribuzione mista, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, possono cumulare gratuitamente tali periodi al fine di acquisire una prestazione previdenziale a carico della gestione speciale, così come chi ha contributi misti, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, può gratuitamente sommarli senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
che nel caso concreto la liquidazione con il cumulo di contributi versati in diverse gestioni è espressamente prevista dall'art. 16 della L. n. 233/1990; che l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata in base alle normi vigenti nelle gestioni dei lavoratori autonomi e della quota di pensione calcolata con la norma dell'assicurazione generale obbligatoria;
che l'importo del tetto cumulabile è espressamente previsto e rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
che l'eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile;
che detta ricongiunzione, nelle gestioni speciali dei lavoratori CP_1 autonomi, è possibile a condizioni che il lavoratore sia iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da almeno cinque anni tra l'ultimo periodo di iscrizione alle gestioni speciali e la domanda di ricongiunzione;
che è evidente dunque l'illegittimità delle trattenute operate sulla pensione di reversibilità ai superstiti da parte dell' , operate in spregio all'autonomia giuridica e privatistica CP_1 dell'ENPACL. Sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia:
“preliminarmente, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall' , ai sensi dell'art. 1, comma 41, Controparte_4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella F, sulla pensione indiretta di reversibilità ed in cumulo del coniuge superstite, odierna ricorrente;
- per l'effetto, condannare l' a rimborsare e Controparte_4 CP_4 restituire al coniuge superstite la somma, dovuta e non corrisposta, pari ad € 23.945,32, per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021; - per l'effetto, accertare e dichiarare che il trattamento pensionistico in favore dell'odierna ricorrente per le annualità successive all'anno 2021, dovrà essere quella risultante dal cumulo dei pro rata derivanti dal trattamento pensionistico da lavoro dipendente e da quello confluito nella gestione speciale della Cassa professionale ENPACL.”. L' chiede disattendersi il ricorso. CP_1
La pretesa attrice non merita accoglimento, soccorrendo al riguardo le condivisibili argomentazioni difensive svolte dall' resistente, riassumibili CP_2 nei termini che seguono. Non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che la ricorrente abbia legittimamente chiesto ed ottenuto dall' la liquidazione di una pensione ai CP_1 superstiti sulla base di contributi in cumulo rispetto a quelli versati presso l'ENPACL. La pensione liquidata in cumulo, pur proveniente da due enti pensionistici diversi, integra comunque un trattamento di per sé unitario, in quanto oggetto del cumulo sono già le pensioni, quanto piuttosto i contributi (in vista dell'ottenimento di una pensione liquidata in base alla totalità dei contributi versati). Di conseguenza, anche alla pensione al superstite liquidata in regime di cumulo si applicano tutti gli istituti giuridici relativi al trattamento pensionistico liquidato nell'AGO (ad esempio gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva: istituti, questi, che vanno applicati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti, come previsto dalla Circolare n. 140/2017). A mente dell'art. 1 c. 41 della legge n. 335/95, le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle aliquote tradizionali unicamente ove il beneficiario abbia un reddito inferiore a tre volte la pensione minima CP_1
Il reddito della , nel periodo tra il 2018 ed il 2021, ha superato sempre Parte_1 il limite di 5 volte il trattamento minimo annuo e, in base alla tabella f della L.335/1995, è sorta la necessità di applicare la trattenuta del 50%. I superiori rilievi giustificano il rigetto del ricorso. Stimasi corretto compensare le spese processuali, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ragusa, 05/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 820 2022 R.G., promossa (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. BELFIORE CORRADO) contro (rappr. e dif. dall'avv. CP_1
GALEANO MANLIO), avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
osserva
espone: che in data 10/02/2018, il proprio marito, il Parte_1 consulente del lavoro rag. è deceduto;
che il rag. Persona_1 Per_1
è stato iscritto alla Cassa di Previdenza dei consulenti del lavoro
[...] dall'anno 1990 sino alla data del suo decesso;
che, le previsioni dell'Ente Previdenziale dei Consulenti del Lavoro (in proseguo soltanto ENPACL), al coniuge superstite spetta la pensione di reversibilità, nella misura ridotta del 60%; di avere dunque, in data 20/02/2018, a mezzo pec, inoltrato a detto ente domanda di pensione indiretta a favore dei superstiti in seguito, integrata in data 10/08/2018 con richiesta di liquidazione della pensione mediante cumulo;
che a tale richiesta veniva allegato l'estratto conto del rag. , attestante Persona_1
l'elenco dei contributi utili per la pensione per le attività di lavoro dipendente e quanto maturato, a seguito di riscatto per il servizio di leva militare ed a titolo di indennità di disoccupazione;
che, con comunicazione del 29/10/2018, l'Ente in questione ha richiesto informazioni all' , al fine di provvedere a comunicare CP_1 il trattamento pro quota di competenza in rapporto al periodo d'iscrizione del rag. all'ENPACL, calcolato in base alle regole previste dal Persona_1
Regolamento di previdenza e assistenza ENPACL;
di avere dunque, con comunicazione indirizzata all' , trasmesso copia della domanda di pensione CP_1 indiretta in regime di cumulo relativa al rag. ; che l' , con Persona_1 CP_1 comunicazione a mezzo pec del 23/01/2019, ha comunicato ad essa ricorrente l'avvenuta trasmissione all'ENPACL del foglio di calcolo della pensione indiretta nel quale veniva riportata l'anzianità contributiva pari a 252 settimane, effettuate dal 9/12/1980 al 21/01/1991, confermando inoltre l'assenza di trattamento pensionistico autonomo;
che, con comunicazione a mezzo pec del 29/01/2019, l' le ha comunicato di avere trasmesso in data 23/01/2019 alla CP_1 trasmissione del suddetto calcolo all'ENPACL; che, in data 25/03/2019, l'ENPACL ha comunicato all l'importo del pro rata ENPACL in cumulo CP_1 alla decorrenza del trattamento (1/03/2018) pari ad € 789,27, precisando che tale quota era già stata calcolata secondo l'aliquota di reversibilità pari al 60% del trattamento che sarebbe spettato al dante causa;
di avere allora provveduto, in data 10/04/2019, a trasmettere all' tutta la documentazione a corredo della CP_1 domanda di pensione indiretta in regime di cumulo;
che l' , con CP_1 comunicazione del 15/04/2019, ha trasmesso ad essa ricorrente la comunicazione di liquidazione della pensione n. 06900504, Cat. SOCUM, con decorrenza a far data dal 1 Marzo 2018; che da tale comunicazione emergevano delle trattenute per "incumulabilità con redditi IRPEF esclusi quelli derivanti da altra pensione di reversibilità come previsto dalla legge 335/95, articolo 1, comma 41"; che, più precisamente, nel periodo compreso dal marzo 2018, al dicembre 2018 era stata operata una trattenuta pari ad € 412,69 sull'importo complessivo di € 825,40, per ciascun mese, nonché una trattenuta di € 343,90 sull'importo complessivo di € 687,83 sulla tredicesima mensilità; che, nel periodo che va dal gennaio 2019 al dicembre 2019, ivi compresa la tredicesima mensilità, era stata operata una trattenuta pari ad € 417,24, per ciascun mese, sull'importo complessivo di € 834,48; che, invece, nel periodo che va dal gennaio 2020 al dicembre 2020, ivi compresa la tredicesima mensilità, operata la trattenuta illegittimamente applicata dall' , l'importo complessivo CP_1 erogato è stato di € 5.446,00; che, infine, nel periodo che va dal gennaio 2021 al dicembre 2021, ivi compresa la tredicesima mensilità, operata la trattenuta illegittimamente applicata dall , l'importo complessivo erogato è stato di € CP_1
5.538,00; che, pertanto, la pensione indiretta di reversibilità spettante ad essa ricorrente è stata illegittimamente ridotta dall' nella misura del 50% in base CP_1 ad una falsa applicazione della Tabella F, art. 1, comma 41, della Legge n. 335/95; che tale tabella non è applicabile all'Ente previdenziale ENPACL, dotato di propria autonomia, così come previsto dal suo Regolamento di previdenza e assistenza;
che risultano incomprensibili le ragioni per cui l' CP_1 abbia liquidato la pensione ai superstiti, categoria SOCUM, n. 06900504, con decorrenza dal marzo 2018, secondo un criterio di calcolo misto, sulla base dei contributi versati dal de cuius, , dal 9 dicembre 1980 al 9 Persona_1 febbraio 2018, operando trattenute per presunta "incumulabilità con redditi IRPEF inclusi quelli derivanti da altra pensione di reversibilità come previsto dalla legge 335/95 articolo 1, comma 41"; che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella F, l'
[...]
ha erroneamente applicato, sulla pensione spettante al coniuge CP_2 superstite, una falcidia pari al 50% dell'importo della pensione medesima, in quanto il reddito dichiarato da quest'ultimo sarebbe stato "superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio"; che il Regolamento di previdenza ed assistenza ENPACL stabilisce che la quantificazione dell'erogazione del trattamento pensionistico ai propri iscritti non è agganciata e non è calcolata con riferimento al possesso di altri redditi di altra natura e di qualunque ammontare, sicchè, ove la pensione pro quota ENPACL venga erogata da tale Ente e, quindi, in regime di cumulo , la stessa non può soggiacere ad alcuna trattenuta ai CP_1 sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella F;
che quest'ultima disposizione normativa non trova infatti applicazione nel settore privatistico della ENPACL, avendo valenza giuridica e, quindi, CP_3 applicativa solo ed esclusivamente per le pensioni erogate dall' ; che è CP_1 pacificamente riconosciuta la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni per conseguire il diritto ad un'unica pensione;
che tale regola vale anche nella fattispecie in cui detto cumulo operi tra il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Speciale Lavoratori Autonomi - Iscritti alle Casse Professionali, e ciò, anche nel caso d pensione indiretta ai superstiti;
che i lavoratori che vantano contribuzione mista, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, possono cumulare gratuitamente tali periodi al fine di acquisire una prestazione previdenziale a carico della gestione speciale, così come chi ha contributi misti, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, può gratuitamente sommarli senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
che nel caso concreto la liquidazione con il cumulo di contributi versati in diverse gestioni è espressamente prevista dall'art. 16 della L. n. 233/1990; che l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata in base alle normi vigenti nelle gestioni dei lavoratori autonomi e della quota di pensione calcolata con la norma dell'assicurazione generale obbligatoria;
che l'importo del tetto cumulabile è espressamente previsto e rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
che l'eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile, nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile;
che detta ricongiunzione, nelle gestioni speciali dei lavoratori CP_1 autonomi, è possibile a condizioni che il lavoratore sia iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da almeno cinque anni tra l'ultimo periodo di iscrizione alle gestioni speciali e la domanda di ricongiunzione;
che è evidente dunque l'illegittimità delle trattenute operate sulla pensione di reversibilità ai superstiti da parte dell' , operate in spregio all'autonomia giuridica e privatistica CP_1 dell'ENPACL. Sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia:
“preliminarmente, accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall' , ai sensi dell'art. 1, comma 41, Controparte_4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella F, sulla pensione indiretta di reversibilità ed in cumulo del coniuge superstite, odierna ricorrente;
- per l'effetto, condannare l' a rimborsare e Controparte_4 CP_4 restituire al coniuge superstite la somma, dovuta e non corrisposta, pari ad € 23.945,32, per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021; - per l'effetto, accertare e dichiarare che il trattamento pensionistico in favore dell'odierna ricorrente per le annualità successive all'anno 2021, dovrà essere quella risultante dal cumulo dei pro rata derivanti dal trattamento pensionistico da lavoro dipendente e da quello confluito nella gestione speciale della Cassa professionale ENPACL.”. L' chiede disattendersi il ricorso. CP_1
La pretesa attrice non merita accoglimento, soccorrendo al riguardo le condivisibili argomentazioni difensive svolte dall' resistente, riassumibili CP_2 nei termini che seguono. Non costituisce oggetto di contestazione la circostanza che la ricorrente abbia legittimamente chiesto ed ottenuto dall' la liquidazione di una pensione ai CP_1 superstiti sulla base di contributi in cumulo rispetto a quelli versati presso l'ENPACL. La pensione liquidata in cumulo, pur proveniente da due enti pensionistici diversi, integra comunque un trattamento di per sé unitario, in quanto oggetto del cumulo sono già le pensioni, quanto piuttosto i contributi (in vista dell'ottenimento di una pensione liquidata in base alla totalità dei contributi versati). Di conseguenza, anche alla pensione al superstite liquidata in regime di cumulo si applicano tutti gli istituti giuridici relativi al trattamento pensionistico liquidato nell'AGO (ad esempio gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva: istituti, questi, che vanno applicati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti, come previsto dalla Circolare n. 140/2017). A mente dell'art. 1 c. 41 della legge n. 335/95, le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle aliquote tradizionali unicamente ove il beneficiario abbia un reddito inferiore a tre volte la pensione minima CP_1
Il reddito della , nel periodo tra il 2018 ed il 2021, ha superato sempre Parte_1 il limite di 5 volte il trattamento minimo annuo e, in base alla tabella f della L.335/1995, è sorta la necessità di applicare la trattenuta del 50%. I superiori rilievi giustificano il rigetto del ricorso. Stimasi corretto compensare le spese processuali, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ragusa, 05/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)