Decreto presidenziale 6 settembre 2024
Sentenza 30 gennaio 2025
Decreto presidenziale 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto presidenziale 26/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2025 REG.PROV.PRES.
N. 01630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2025, proposto da
Luigi Marcialis, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Lai, Luigi Marcialis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Elettorale Centrale Nazionale Presso La Corte di Cassazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ER NE LO AZ, GI LA, GI UP, GI AN, FF NC, CA RL, IN CH, RC ON, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02018/2025, resa tra le parti, A) annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
- verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione in data 3 luglio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 6 luglio 2024, con il quale in seguito alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 erano stati proclamati eletti quali membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia - per la circoscrizione V Italia Insulare - i controinteressati sopra individuati, mentre non era stato eletto alcun candidato proveniente dal territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
- Per quanto di interesse, degli atti ad esso presupposti, inerenti o conseguenti, ancorché non conosciuti dal ricorrente, ivi inclusi:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
- i verbali dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Palermo - Circoscrizione V Italia Insulare;
- il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Nazionale in data 20.6.2024;
- il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Nazionale in data 11.7.2024, nella parte in cui prende atto del venir meno delle situazioni di incompatibilità ex art. 6 L. n. 18/1979 per gli eletti nella circoscrizione V - Italia Insulare - AZ e ON;
- il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Nazionale in data 30.7.2024, ove dà atto delle dichiarazioni di opzione e del venir meno di situazioni di incompatibilità.
B) correzione dei risultati delle consultazioni elettorali tenutesi nei giorni 8 e 9 giugno 2024 per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia nella parte in cui non contemplano, fra gli eletti nella Circoscrizione V - Italia Insulare, i due candidati che abbiano conseguito il maggior quoziente elettorale individuale all’interno delle liste elettorali più votate nel territorio della Regione, proclamandoli eletti alla carica di parlamentare europeo per la legislatura 2024-2029 e sostituendoli agli ultimi due candidati proclamati eletti mediante il verbale dell’Ufficio Elettorale Nazionale in data 3.7.2024, con ogni connessa e conseguente statuizione;
C) in via subordinata, previa dichiarazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte, sospendere il presente giudizio ed inoltrare gli atti alla Corte Costituzionale per le valutazioni di sua competenza in ordine alle seguenti questioni:
c1) illegittimità costituzionale della Tabella A allegata alla L. 24.1.1979 n. 18 per contrasto con gli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 10 primo comma, 11, 48 secondo comma, 49, 51 primo comma, 97 secondo comma, 117 primo comma, 119 sesto comma, della Costituzione;
c2) illegittimità costituzionale degli artt. 12, 9^ comma, e 22, secondo e terzo comma, della L. 24.1.1979 n. 18 per contrasto con gli artt. 2, 3 primo e secondo comma, 6, 48 secondo comma e 51 primo comma della Costituzione;
c3) illegittimità costituzionale dell’artt. 12, 4^ comma, della L. 24.1.1979 n. 18 come sostituito dall’art. 4-bis del D.L. 29.1.2024 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25.3.2024 n. 38, per contrasto con l’art. 10, primo comma, della Costituzione.
D) In via ulteriormente subordinata pregiudiziale, emettere ordinanza di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267, comma secondo, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per contrasto della normativa elettorale italiana e in particolare dell’art. 130 primo comma, lettera b) CPA con le norme contenute nell’art. 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e negli articoli 47, 51 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Ritenuto di poter autorizzare il superamento dei limiti dimensionali del ricorso in appello;
P.Q.M.
Autorizza la parte ricorrente al superamento dei limiti dimensionali del ricorso in appello.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 26 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO