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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2024, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. 8149/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 8149/2020; avente a oggetto: “Promessa di pagamento-Ricognizione di debito”;
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Basile (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli Tr.
Pr. T. de Amicis n. 52;
Attrice
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Fiorillo (C.F. CP_2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Santella –
Parco delle Acacie;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere la condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di € 11.141,07 a titolo di interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 maturati a causa del ritardato pagamento, da parte del di una serie di fatture relative a Controparte_1 fornitura di energia elettrica emesse dalla società cedente, oltre interessi anatocistici ed € 2.360,00 per spese di recupero ex art. 6 d.lgs. 231/2002. In via subordinata presentava domanda di condanna anche a somme diverse.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il
[...] che, contestando le argomentazioni della società CP_1 attrice, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 15.02.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti e pari a 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
In fatto premette di essere titolare di una serie di Parte_1 crediti. Indica la creditoria. Afferma che i crediti per ND ammontano ad € 11.141,07 e sono portati dalla Fatt. N.
90009248 del 20.07.2020 scaturenti dalla cessione di credito operata tra e (Rep. 226.287 Org_1 Parte_1 del 14.12.2016) notificata al in data 19.01.2017. CP_1
- 2 -
Specifica, quindi, di essere creditrice nei confronti del
[...] dell'importo di € 11.141,07, a titolo di ulteriori CP_1 interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale. Specifica, altresì, che il ha pagato tardivamente la sorte capitale CP_1
e che essa, pertanto, ha emesso le Note Debito. Rappresenta di aver diritto anche agli interessi anatocistici. Si sofferma sul diritto agli importi previsti dall'art. 6 d.lgs. 231/2002, quantificati in € 2.360,00. Evidenzia che a tale somma si giunge considerando l'importo di € 40 previsto dalla normativa in relazione a ciascuna fattura pagata in ritardo.
Il eccepisce l'improcedibilità ex art. 5 Controparte_1 comma 1-bis d.lgs. 28/2010. Afferma che non è stata depositata l'adesione dell'amministrazione interessata prescritta dall'art. 9 LAC. Contesta la fondatezza della domanda. Osserva che vi è identità di petitum e causa petendi tra la domanda attorea principale e quella subordinata. Invoca la ratio di cui al d.lgs. 231/2002. Ritiene che il decorso automatico degli interessi di mora trovi applicazione fintantoché il rapporto di credito sussista tra le parti originarie della transazione commerciale e che, allorquando sul detto rapporto si innestino modificazioni dal lato attivo (come nel caso di specie), non è più ravvisabile la prefata ratio iuris, di guisa che tornerebbe ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1219 c.c., circa il preventivo onere della costituzione in mora. Evidenzia, dunque, la necessità di una previa costituzione in mora.
La società attorea, specie dopo le osservazioni svolte da questo giudice con ordinanza del 13.09.2021 sulla necessità di un contratto in forma scritta ad substantiam e dell'impegno
- 3 -
contabile di cui all'art. 191 TUEL, premette che il credito di €
11.141,07 per note debito interessi è portato dalla Fatt. N.
90009248 del 20.07.2020 emessa a seguito del tardivo pagamento da parte del di fatture per Controparte_1 sorta capitale anch'esse cedute. Afferma che dall'esame della suddetta ND si evince che tutte le fatture che l'hanno generata sono fatture dell'anno 2016; pagate nell'anno Org_1
2020. Circa la necessità del contratto in forma scritta ad substantiam evidenzia che a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla l. 125/2007, è stata Controparte_3 individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Veneto, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana, Marche, Umbria,
Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo
2014/2016, anni di emissione delle fatture per le quali si chiede il pagamento. Rappresenta che, dunque, ai sensi della normativa citata, l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto. Precisa che, conseguentemente, il (anno delle fatture che hanno generato Controparte_1 la ND) è uno dei comuni campani che ha agito in regime di salvaguardia con . Si sofferma sulle contestazioni Org_1 svolte dal CP_1
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
A prescindere da ogni valutazione sull'impegno di spesa di cui all'art. 191 d.lgs. 267/2000, ciò che rileva è che non può dirsi dimostrato il rapporto sottostante tra l'ente cedente e il comune ceduto;
prova del rapporto necessaria anche ove si agisca per i
- 4 -
soli interessi su somme pagate, seppur in ritardo (come riferito dall'attrice per il caso di specie), risultando del tutto irrilevante che, comunque, la sorta capitale sia stata pagata in quanto, invero, poiché parte convenuta è un ente pubblico, affinché possa dirsi sussistente una valida obbligazione gravante sul medesimo, è necessario che essa nasca o da un contratto stipulato in forma scritta ad substantiam oppure ex lege.
Orbene, tanto premesso, parte attorea riferisce che il rapporto tra il soggetto cedente e il comune ceduto ha natura legislativa in quanto fondato sul c.d. regime di salvaguardia.
Ebbene, tuttavia, quanto sopra non è provato.
Seppur, infatti, nei propri scritti, abbia Parte_1 affermato che il soggetto cedente sarebbe e che Org_1
l'ente convenuto rientri tra quei comuni campani “che ha agito in regime di salvaguardia con ”, non ha, tuttavia, Org_1 depositato nessun atto che mostri né la cessione da parte di né il credito sottostante proveniente da Org_1 [...]
. infatti, deposita sì atto di Org_1 Parte_1 cessione, ma stipulato con un soggetto diverso da Org_1
(ossia . Produce, poi e quale Organizzazione_2 allegato alla Fattura n. 90009248 portante la somma di €
11,141.07, sì l'elenco fatture da cui sarebbe scaturita la creditoria per ritardato pagamento ma intestate ad Org_2
e non . Riporta, ancora, sollecito di
[...] Org_1 pagamento con allegato, tuttavia, un elenco fatture proveniente da soggetto ancora ulteriormente terzo ( ). Org_3
Deposita, infine, fatture su cui sarebbe stato effettuato il calcolo
- 5 -
degli interessi per ritardato pagamento, tutte intestate, tuttavia,
a . Organizzazione_2
Ebbene, poiché come affermato stesso da parte attorea e provato con il deposito del documento n. 8 riferito all'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, per la tale Org_4 esercente, in relazione al 2016 (anno di cui alle fatture agli atti) era e non , non può dirsi Org_1 Organizzazione_2 provato quanto sostenuto dall'attrice in relazione al rapporto sottostante, ossia che la fornitura sarebbe stata effettuata da parte del soggetto cedente (di cui al contratto di cessione) in forza del c.d. regime di salvaguardia.
Quanto esposto comporta il rigetto sia della domanda principale che di quella subordinata.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Condanna la società al Parte_1 pagamento, in favore del delle Controparte_1 spese del giudizio, pari ad € 5.077,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
S. Maria C.V., 21.04.2024.
Il Giudice
- 6 -
Dott. Emanuele Alcidi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 8149/2020; avente a oggetto: “Promessa di pagamento-Ricognizione di debito”;
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Basile (C.F. ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli Tr.
Pr. T. de Amicis n. 52;
Attrice
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Fiorillo (C.F. CP_2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Santella –
Parco delle Acacie;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere la condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di € 11.141,07 a titolo di interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 maturati a causa del ritardato pagamento, da parte del di una serie di fatture relative a Controparte_1 fornitura di energia elettrica emesse dalla società cedente, oltre interessi anatocistici ed € 2.360,00 per spese di recupero ex art. 6 d.lgs. 231/2002. In via subordinata presentava domanda di condanna anche a somme diverse.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il
[...] che, contestando le argomentazioni della società CP_1 attrice, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 15.02.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti e pari a 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
In fatto premette di essere titolare di una serie di Parte_1 crediti. Indica la creditoria. Afferma che i crediti per ND ammontano ad € 11.141,07 e sono portati dalla Fatt. N.
90009248 del 20.07.2020 scaturenti dalla cessione di credito operata tra e (Rep. 226.287 Org_1 Parte_1 del 14.12.2016) notificata al in data 19.01.2017. CP_1
- 2 -
Specifica, quindi, di essere creditrice nei confronti del
[...] dell'importo di € 11.141,07, a titolo di ulteriori CP_1 interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale. Specifica, altresì, che il ha pagato tardivamente la sorte capitale CP_1
e che essa, pertanto, ha emesso le Note Debito. Rappresenta di aver diritto anche agli interessi anatocistici. Si sofferma sul diritto agli importi previsti dall'art. 6 d.lgs. 231/2002, quantificati in € 2.360,00. Evidenzia che a tale somma si giunge considerando l'importo di € 40 previsto dalla normativa in relazione a ciascuna fattura pagata in ritardo.
Il eccepisce l'improcedibilità ex art. 5 Controparte_1 comma 1-bis d.lgs. 28/2010. Afferma che non è stata depositata l'adesione dell'amministrazione interessata prescritta dall'art. 9 LAC. Contesta la fondatezza della domanda. Osserva che vi è identità di petitum e causa petendi tra la domanda attorea principale e quella subordinata. Invoca la ratio di cui al d.lgs. 231/2002. Ritiene che il decorso automatico degli interessi di mora trovi applicazione fintantoché il rapporto di credito sussista tra le parti originarie della transazione commerciale e che, allorquando sul detto rapporto si innestino modificazioni dal lato attivo (come nel caso di specie), non è più ravvisabile la prefata ratio iuris, di guisa che tornerebbe ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1219 c.c., circa il preventivo onere della costituzione in mora. Evidenzia, dunque, la necessità di una previa costituzione in mora.
La società attorea, specie dopo le osservazioni svolte da questo giudice con ordinanza del 13.09.2021 sulla necessità di un contratto in forma scritta ad substantiam e dell'impegno
- 3 -
contabile di cui all'art. 191 TUEL, premette che il credito di €
11.141,07 per note debito interessi è portato dalla Fatt. N.
90009248 del 20.07.2020 emessa a seguito del tardivo pagamento da parte del di fatture per Controparte_1 sorta capitale anch'esse cedute. Afferma che dall'esame della suddetta ND si evince che tutte le fatture che l'hanno generata sono fatture dell'anno 2016; pagate nell'anno Org_1
2020. Circa la necessità del contratto in forma scritta ad substantiam evidenzia che a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla l. 125/2007, è stata Controparte_3 individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Veneto, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana, Marche, Umbria,
Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo
2014/2016, anni di emissione delle fatture per le quali si chiede il pagamento. Rappresenta che, dunque, ai sensi della normativa citata, l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto. Precisa che, conseguentemente, il (anno delle fatture che hanno generato Controparte_1 la ND) è uno dei comuni campani che ha agito in regime di salvaguardia con . Si sofferma sulle contestazioni Org_1 svolte dal CP_1
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
A prescindere da ogni valutazione sull'impegno di spesa di cui all'art. 191 d.lgs. 267/2000, ciò che rileva è che non può dirsi dimostrato il rapporto sottostante tra l'ente cedente e il comune ceduto;
prova del rapporto necessaria anche ove si agisca per i
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soli interessi su somme pagate, seppur in ritardo (come riferito dall'attrice per il caso di specie), risultando del tutto irrilevante che, comunque, la sorta capitale sia stata pagata in quanto, invero, poiché parte convenuta è un ente pubblico, affinché possa dirsi sussistente una valida obbligazione gravante sul medesimo, è necessario che essa nasca o da un contratto stipulato in forma scritta ad substantiam oppure ex lege.
Orbene, tanto premesso, parte attorea riferisce che il rapporto tra il soggetto cedente e il comune ceduto ha natura legislativa in quanto fondato sul c.d. regime di salvaguardia.
Ebbene, tuttavia, quanto sopra non è provato.
Seppur, infatti, nei propri scritti, abbia Parte_1 affermato che il soggetto cedente sarebbe e che Org_1
l'ente convenuto rientri tra quei comuni campani “che ha agito in regime di salvaguardia con ”, non ha, tuttavia, Org_1 depositato nessun atto che mostri né la cessione da parte di né il credito sottostante proveniente da Org_1 [...]
. infatti, deposita sì atto di Org_1 Parte_1 cessione, ma stipulato con un soggetto diverso da Org_1
(ossia . Produce, poi e quale Organizzazione_2 allegato alla Fattura n. 90009248 portante la somma di €
11,141.07, sì l'elenco fatture da cui sarebbe scaturita la creditoria per ritardato pagamento ma intestate ad Org_2
e non . Riporta, ancora, sollecito di
[...] Org_1 pagamento con allegato, tuttavia, un elenco fatture proveniente da soggetto ancora ulteriormente terzo ( ). Org_3
Deposita, infine, fatture su cui sarebbe stato effettuato il calcolo
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degli interessi per ritardato pagamento, tutte intestate, tuttavia,
a . Organizzazione_2
Ebbene, poiché come affermato stesso da parte attorea e provato con il deposito del documento n. 8 riferito all'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, per la tale Org_4 esercente, in relazione al 2016 (anno di cui alle fatture agli atti) era e non , non può dirsi Org_1 Organizzazione_2 provato quanto sostenuto dall'attrice in relazione al rapporto sottostante, ossia che la fornitura sarebbe stata effettuata da parte del soggetto cedente (di cui al contratto di cessione) in forza del c.d. regime di salvaguardia.
Quanto esposto comporta il rigetto sia della domanda principale che di quella subordinata.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Condanna la società al Parte_1 pagamento, in favore del delle Controparte_1 spese del giudizio, pari ad € 5.077,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.
S. Maria C.V., 21.04.2024.
Il Giudice
- 6 -
Dott. Emanuele Alcidi
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