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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8318 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 14 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 39007 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Carmela Grande – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese di CP_1 difesa del presente giudizio, che liquida in €. 3.000,00 per compensi;
c) pone a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate con separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 27/1/2024 Parte_1 adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/80 e s.m, per fruire dell'indennità di accompagnamento;
fatto negato, a seguito di domanda amministrativa proposta il 14/10/2022, da provvedimento del 25/9/23. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 14/6/2024 in senso negativo;
CP_1 ed era contestata con atto pervenuto il 28/9/2024. Con ricorso pervenuto il 26/10/2024 la introduceva il giudizio di Parte_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi il diritto con le conseguenti condanne. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non essere CP_1 identificata la prestazione perseguita: l'improponibilità dello stesso, per non essere depositati gli atti necessari a verificare la tempestività del dissenso, ed il rispetto dei termini prescritti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda sul diritto e comunque la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari;
l'inammissibilità del ricorso per aspecificità della contestazione;
l'infondatezza della pretesa nel merito. ~ 2 ~
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande/opposizione attoree non appaiono fondate.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. Il diritto perseguito è chiaramente identificato in ricorso.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023; Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice stabilì per il deposito della perizia il 31/8/2024; per la contestazione, preventivamente, il termine di 30 giorni e quindi il 30/9/24; la perizia risulta depositata il 14/6/24 e contestata nel termine il 28/9/24. L'opposizione del 26/10/24 risulta pure tempestiva rispetto alla contestazione.
5. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo. Per converso, ove la motivazione non sia esauriente, essendo il giudice chiamato a giudicare nel merito della questione, non può certo farla propria solo perché non sia adeguatamente “attaccata”, risolvendosi la sua acritica adesione alla ~ 3 ~
stessa in una decisione viziata dall'insufficienza motiva della quale essa sia in ipotesi affetta.
6. La CTU di prime cure non è apparsa del tutto esaurientemente motivata, sicchè se ne è disposto il rinnovo.
7. La “nuova” CTU ha peraltro confermato che la ricorrente non versa né è mai versata in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento, per non essere in condizione di impossibilità di deambulare, né di compiere gli atti quotidiani della vita.
8. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta ed esame clinico accurato, meritano condivisione;
peraltro, non hanno trovato ulteriore contestazione specifica.
9. La ricorrente è ancora una volta risultata in grado di deambulare autonomamente, e di compiere i passaggi posturali, seppure con qualche difficoltà; non presenta deficit motori tali da impedirle di compiere alcun atto quotidiano della vita;
non presenta deficit di equilibrio (OM e AL test negativi, marcia ad occhi chiusi nella norma, nessun deficit della coordinazione) risulta integra sul piano delle funzioni cognitive. Alla luce di tali evidenze, fondatamente il CTU osserva che non vi è motivo di dubitare che sia in grado di lavarsi, vestirsi, curare l'igiene personale;
e svolgere gli altri atti quotidiani ella vita;
né in assenza di deficit della funzione dell'equilibrio e delle funzioni cognitive può dirsi che l'assistenza sia resa necessaria dalla necessità di prevenire rischi per l'autoincolumità.
10. La ricorrente si è dichiarata non esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003.
11. Le spese di difesa del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. (nella prima fase l' è rimasto contumace) seguono CP_1 la soccombenza;
come le spese di CTU quali liquidate con separati decreti. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 14 luglio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 39007 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Carmela Grande – Parte_1 ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese di CP_1 difesa del presente giudizio, che liquida in €. 3.000,00 per compensi;
c) pone a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate con separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 27/1/2024 Parte_1 adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 18/80 e s.m, per fruire dell'indennità di accompagnamento;
fatto negato, a seguito di domanda amministrativa proposta il 14/10/2022, da provvedimento del 25/9/23. Contumace l' , la esperita CTU si esprimeva il 14/6/2024 in senso negativo;
CP_1 ed era contestata con atto pervenuto il 28/9/2024. Con ricorso pervenuto il 26/10/2024 la introduceva il giudizio di Parte_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi il diritto con le conseguenti condanne. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non essere CP_1 identificata la prestazione perseguita: l'improponibilità dello stesso, per non essere depositati gli atti necessari a verificare la tempestività del dissenso, ed il rispetto dei termini prescritti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda sul diritto e comunque la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari;
l'inammissibilità del ricorso per aspecificità della contestazione;
l'infondatezza della pretesa nel merito. ~ 2 ~
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande/opposizione attoree non appaiono fondate.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. Il diritto perseguito è chiaramente identificato in ricorso.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023; Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice stabilì per il deposito della perizia il 31/8/2024; per la contestazione, preventivamente, il termine di 30 giorni e quindi il 30/9/24; la perizia risulta depositata il 14/6/24 e contestata nel termine il 28/9/24. L'opposizione del 26/10/24 risulta pure tempestiva rispetto alla contestazione.
5. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo. Per converso, ove la motivazione non sia esauriente, essendo il giudice chiamato a giudicare nel merito della questione, non può certo farla propria solo perché non sia adeguatamente “attaccata”, risolvendosi la sua acritica adesione alla ~ 3 ~
stessa in una decisione viziata dall'insufficienza motiva della quale essa sia in ipotesi affetta.
6. La CTU di prime cure non è apparsa del tutto esaurientemente motivata, sicchè se ne è disposto il rinnovo.
7. La “nuova” CTU ha peraltro confermato che la ricorrente non versa né è mai versata in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento, per non essere in condizione di impossibilità di deambulare, né di compiere gli atti quotidiani della vita.
8. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta ed esame clinico accurato, meritano condivisione;
peraltro, non hanno trovato ulteriore contestazione specifica.
9. La ricorrente è ancora una volta risultata in grado di deambulare autonomamente, e di compiere i passaggi posturali, seppure con qualche difficoltà; non presenta deficit motori tali da impedirle di compiere alcun atto quotidiano della vita;
non presenta deficit di equilibrio (OM e AL test negativi, marcia ad occhi chiusi nella norma, nessun deficit della coordinazione) risulta integra sul piano delle funzioni cognitive. Alla luce di tali evidenze, fondatamente il CTU osserva che non vi è motivo di dubitare che sia in grado di lavarsi, vestirsi, curare l'igiene personale;
e svolgere gli altri atti quotidiani ella vita;
né in assenza di deficit della funzione dell'equilibrio e delle funzioni cognitive può dirsi che l'assistenza sia resa necessaria dalla necessità di prevenire rischi per l'autoincolumità.
10. La ricorrente si è dichiarata non esente ai sensi ed agli effetti dell'art. 42, co.11, della legge n.326/2003.
11. Le spese di difesa del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. (nella prima fase l' è rimasto contumace) seguono CP_1 la soccombenza;
come le spese di CTU quali liquidate con separati decreti. Tali i motivi della decisione in epigrafe. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)