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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12830 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9460/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale così composto ha pronunciato la seguente:
dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 9460/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Maldera Parte_1 parte attrice contro
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 parte convenuta
Pubblico Ministero
interventore necessario
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in riassunzione in esito a sollevata querela di falso nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace (R.G. 68593/17) adiva Parte_1
l'intestato Tribunale nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_1
, tutte articolazioni del , Controparte_3 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni
Pag. 1 di 5 contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, disapplicare il Decreto Legge n.
47/2014 in luogo della Direttiva 2004/38/CE; in via principale, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune Parte_1
di e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o annullare il suddetto Decreto di diniego N. CP_2
Prot. 265320, disponendo l'immediato reinserimento del sig. nell'elenco della Parte_1
popolazione residente nel Comune di . CP_2
1.2.Esponeva parte attrice di aver presentato, dinnanzi al Giudice di Pace di
Roma, in data 27.09.2017, ricorso in opposizione a ordinanza prefettizia con il quale aveva lamentato che gli fosse stato negato il diritto al cambio di residenza per irreperibilità.
1.3.Nel corso di tale giudizio veniva autorizzato a presentare l'odierna querela di falso in via incidentale.
2.Si costituiva il chiedendo il respingimento della attore Controparte_1
siccome in fondata in fatto ed in diritto.
3.Deve preliminarmente osservarsi che parte attrice ha presentato con l'atto introduttivo del presente giudizio querela di falso unitamente ad altre domande che, stante il carattere incidentale dell'odierno giudizio, devono ritenersi inammissibili in questa sede.
3.1.Ritiene, infatti, il Collegio che le domande diverse ed ulteriori rispetto alla querela di falso incidentale autorizzata non siano proponibili nel presente giudizio.
3.2.Il giudizio sulla querela di falso incidentale benché, al pari della querela di falso proposta in via principale, abbia effetti erga omnes, resta pur sempre un subprocedimento del giudizio nel quale viene proposta. E ciò non solo, perché, come è noto, è necessario che il Giudice di fronte al quale viene proposta valuti se autorizzarla o meno, ma anche perché solo l'effettiva presentazione, una volta autorizzata la querela di falso incidentale proposta (Cass. sez. III, n.
12263/2009) comporta la sospensione del giudizio (ex art. 313 c.p.c. nel caso di querela proposta, come nel caso di specie, dinnanzi al Giudice di pace).
Pag. 2 di 5 3.3.Orbene, dal quadro sopra richiamato, deve dedursi che il subprocedimento dovrà essere limitato a quanto autorizzato ovvero alla proposizione della querela di falso, atteso che, altrimenti opinando, la sospensione si protrarrebbe oltre il tempo necessario per la risoluzione della questione di falso già ritenuta rilevante in sede di autorizzazione. In altri termini vi sarebbe un'esondazione del contenuto del subprocedimento oltre i termini consentiti.
3.4.Vale la pena sotto tale profilo osservare che sino ad un recente passato si dubitava, altresì, della possibilità di avanzare altre domande nei confronti dello stesso convenuto unitamente alla querela di falso anche ove fosse stata proposta in via principale. Sul punto va rilevato che, nonostante, vi sia stata da ultimo un'apertura da parte della giurisprudenza di legittimità, non si è comunque omesso di precisare che tale facoltà, riconosciuta all'attore riguarda solo la querela di falso introdotta in via principale, osservando che “È ovvio che, se non è incidentale, la querela di falso dà luogo ad un giudizio formalmente “pieno” e indipendente”.
(Cass. sez. III, n. 8688/2024).
4.Ciò premesso rispetto alle ulteriori domande con esclusivo riferimento alla querela di falso incidentale (proposta di fronte al Giudice di Pace nel giudizio
R.G. n. 68593/2017 e avente ad oggetto il documento n. 13 depositato dal consistente nei verbali di accertamento prodotti direttamente da CP_1
Ufficio Anagrafe del 05/02/2014) e presentata di fronte a Parte_2
questo Tribunale si precisa quanto segue.
4.1.Parte querelante lamentava che il verbale dei Vigili urbani, oggetto del richiamato documento, pur dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., fosse falso rispetto a quanto riportato come riferito da in sede Persona_1
di accesso.
4.2.È effettivamente emerso da quanto riferito in sede di escussione testimoniale da e da che quanto Persona_1 Testimone_1
riportato a verbale con riferimento alle dichiarazioni rilasciate ai Vigili dalla prima non corrisponde a verità.
Pag. 3 di 5 4.3.Entrambe le testi hanno riferito coerentemente e senza che siano emersi nell'istruttoria elementi di segno contrario, o comunque incongruenze, che avrebbe riferito ai Vigili che abitava Persona_1 Parte_1
effettivamente presso quell'abitazione, ma che al momento dell'accesso non era in casa per ragioni di lavoro.
4.4.Così, infatti, ha dichiarato in sede di esame testimoniale Per_1
“ non era in casa perché stava al lavoro ma che era vero che
[...] Parte_1
si era trasferito a vivere nell'abitazione di mia madre. Ho fatto vedere ai Vigili anche
l'armadio con i vestiti di I Vigili mi hanno trattato in malo modo dicendo che stavo Pt_1
dicendo il falso. Io ho ribadito che stavo dicendo la verità. Nell'occasione, visto che mi ero un po' impaurita, ho chiamato una vicina di casa ” e, allo stesso modo Testimone_1
ha confermato che ha riferito “Posso confermare che la Testimone_1
in mia presenza, ha detto ai Vigili che nell'appartamento viveva il sig. Per_1 Parte_1
tanto che ha fatto vedere il divano-letto dove dormiva e l'armadio con i suoi vestiti.
[...]
Non so poi cosa abbiano fatto i Vigili” (cfr. verbale d'udienza del 16.12.2021).
4.5.A fronte di tali testimonianze nessuna prova contraria è stata offerta dal convenuto. CP_1
4.6.Alla luce di quanto emerso, pertanto, deve concludersi che quanto riportato nel verbale dai Vigili nel verbale del 9.05.2014, laddove afferma che “Da informazioni rese da figlia dell'intestataria dell'alloggio il nominativo Persona_1
in oggetto non risiede ancora di fatto all'indirizzo”, è falso.
4.7.Solo per chiarezza espositiva, deve precisarsi che la falsità che si dichiara non riguarda l'intero verbale ma è limitata alla dichiarazione di Per_1
La correttezza delle conclusioni ritratte da tale dichiarazione in
[...]
ordine alla irreperibilità del nonché la sussistenza di ulteriori elementi Parte_1
che consentissero di ritenere o meno il irreperibile, sono rimessi al Parte_1
Giudice del giudizio di opposizione all'ordinanza prefettizia.
4.8.Sul punto, infatti, è bene sottolineare che la circostanza che sia stato accertato che ebbe a riferire ai Vigili che Persona_1 Parte_1
Pag. 4 di 5 viveva effettivamente all'indirizzo dichiarato, nulla dice in ordine alla corrispondenza al vero della ridetta dichiarazione e, dunque, in definitiva, alla ritenuta irreperibilità.
5.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in ragione della quantità e della qualità dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la querela di falso nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la falsità ideologica delle dichiarazioni riportate nel verbale del 9.05.2014 e attribuite a Persona_1 dichiara le altre domande proposte da parte attrice inammissibili;
visti gli artt. 227 c.p.c. e 537, secondo comma, c.p.p. ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la rinnovazione dell'atto conformemente alle dichiarazioni di come accertate;
Persona_1
Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese CP_1 di lite che liquida in € 7.616 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Anna Multari
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale così composto ha pronunciato la seguente:
dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 9460/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Maldera Parte_1 parte attrice contro
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 parte convenuta
Pubblico Ministero
interventore necessario
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in riassunzione in esito a sollevata querela di falso nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace (R.G. 68593/17) adiva Parte_1
l'intestato Tribunale nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_1
, tutte articolazioni del , Controparte_3 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni
Pag. 1 di 5 contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, disapplicare il Decreto Legge n.
47/2014 in luogo della Direttiva 2004/38/CE; in via principale, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune Parte_1
di e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o annullare il suddetto Decreto di diniego N. CP_2
Prot. 265320, disponendo l'immediato reinserimento del sig. nell'elenco della Parte_1
popolazione residente nel Comune di . CP_2
1.2.Esponeva parte attrice di aver presentato, dinnanzi al Giudice di Pace di
Roma, in data 27.09.2017, ricorso in opposizione a ordinanza prefettizia con il quale aveva lamentato che gli fosse stato negato il diritto al cambio di residenza per irreperibilità.
1.3.Nel corso di tale giudizio veniva autorizzato a presentare l'odierna querela di falso in via incidentale.
2.Si costituiva il chiedendo il respingimento della attore Controparte_1
siccome in fondata in fatto ed in diritto.
3.Deve preliminarmente osservarsi che parte attrice ha presentato con l'atto introduttivo del presente giudizio querela di falso unitamente ad altre domande che, stante il carattere incidentale dell'odierno giudizio, devono ritenersi inammissibili in questa sede.
3.1.Ritiene, infatti, il Collegio che le domande diverse ed ulteriori rispetto alla querela di falso incidentale autorizzata non siano proponibili nel presente giudizio.
3.2.Il giudizio sulla querela di falso incidentale benché, al pari della querela di falso proposta in via principale, abbia effetti erga omnes, resta pur sempre un subprocedimento del giudizio nel quale viene proposta. E ciò non solo, perché, come è noto, è necessario che il Giudice di fronte al quale viene proposta valuti se autorizzarla o meno, ma anche perché solo l'effettiva presentazione, una volta autorizzata la querela di falso incidentale proposta (Cass. sez. III, n.
12263/2009) comporta la sospensione del giudizio (ex art. 313 c.p.c. nel caso di querela proposta, come nel caso di specie, dinnanzi al Giudice di pace).
Pag. 2 di 5 3.3.Orbene, dal quadro sopra richiamato, deve dedursi che il subprocedimento dovrà essere limitato a quanto autorizzato ovvero alla proposizione della querela di falso, atteso che, altrimenti opinando, la sospensione si protrarrebbe oltre il tempo necessario per la risoluzione della questione di falso già ritenuta rilevante in sede di autorizzazione. In altri termini vi sarebbe un'esondazione del contenuto del subprocedimento oltre i termini consentiti.
3.4.Vale la pena sotto tale profilo osservare che sino ad un recente passato si dubitava, altresì, della possibilità di avanzare altre domande nei confronti dello stesso convenuto unitamente alla querela di falso anche ove fosse stata proposta in via principale. Sul punto va rilevato che, nonostante, vi sia stata da ultimo un'apertura da parte della giurisprudenza di legittimità, non si è comunque omesso di precisare che tale facoltà, riconosciuta all'attore riguarda solo la querela di falso introdotta in via principale, osservando che “È ovvio che, se non è incidentale, la querela di falso dà luogo ad un giudizio formalmente “pieno” e indipendente”.
(Cass. sez. III, n. 8688/2024).
4.Ciò premesso rispetto alle ulteriori domande con esclusivo riferimento alla querela di falso incidentale (proposta di fronte al Giudice di Pace nel giudizio
R.G. n. 68593/2017 e avente ad oggetto il documento n. 13 depositato dal consistente nei verbali di accertamento prodotti direttamente da CP_1
Ufficio Anagrafe del 05/02/2014) e presentata di fronte a Parte_2
questo Tribunale si precisa quanto segue.
4.1.Parte querelante lamentava che il verbale dei Vigili urbani, oggetto del richiamato documento, pur dotato di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., fosse falso rispetto a quanto riportato come riferito da in sede Persona_1
di accesso.
4.2.È effettivamente emerso da quanto riferito in sede di escussione testimoniale da e da che quanto Persona_1 Testimone_1
riportato a verbale con riferimento alle dichiarazioni rilasciate ai Vigili dalla prima non corrisponde a verità.
Pag. 3 di 5 4.3.Entrambe le testi hanno riferito coerentemente e senza che siano emersi nell'istruttoria elementi di segno contrario, o comunque incongruenze, che avrebbe riferito ai Vigili che abitava Persona_1 Parte_1
effettivamente presso quell'abitazione, ma che al momento dell'accesso non era in casa per ragioni di lavoro.
4.4.Così, infatti, ha dichiarato in sede di esame testimoniale Per_1
“ non era in casa perché stava al lavoro ma che era vero che
[...] Parte_1
si era trasferito a vivere nell'abitazione di mia madre. Ho fatto vedere ai Vigili anche
l'armadio con i vestiti di I Vigili mi hanno trattato in malo modo dicendo che stavo Pt_1
dicendo il falso. Io ho ribadito che stavo dicendo la verità. Nell'occasione, visto che mi ero un po' impaurita, ho chiamato una vicina di casa ” e, allo stesso modo Testimone_1
ha confermato che ha riferito “Posso confermare che la Testimone_1
in mia presenza, ha detto ai Vigili che nell'appartamento viveva il sig. Per_1 Parte_1
tanto che ha fatto vedere il divano-letto dove dormiva e l'armadio con i suoi vestiti.
[...]
Non so poi cosa abbiano fatto i Vigili” (cfr. verbale d'udienza del 16.12.2021).
4.5.A fronte di tali testimonianze nessuna prova contraria è stata offerta dal convenuto. CP_1
4.6.Alla luce di quanto emerso, pertanto, deve concludersi che quanto riportato nel verbale dai Vigili nel verbale del 9.05.2014, laddove afferma che “Da informazioni rese da figlia dell'intestataria dell'alloggio il nominativo Persona_1
in oggetto non risiede ancora di fatto all'indirizzo”, è falso.
4.7.Solo per chiarezza espositiva, deve precisarsi che la falsità che si dichiara non riguarda l'intero verbale ma è limitata alla dichiarazione di Per_1
La correttezza delle conclusioni ritratte da tale dichiarazione in
[...]
ordine alla irreperibilità del nonché la sussistenza di ulteriori elementi Parte_1
che consentissero di ritenere o meno il irreperibile, sono rimessi al Parte_1
Giudice del giudizio di opposizione all'ordinanza prefettizia.
4.8.Sul punto, infatti, è bene sottolineare che la circostanza che sia stato accertato che ebbe a riferire ai Vigili che Persona_1 Parte_1
Pag. 4 di 5 viveva effettivamente all'indirizzo dichiarato, nulla dice in ordine alla corrispondenza al vero della ridetta dichiarazione e, dunque, in definitiva, alla ritenuta irreperibilità.
5.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in ragione della quantità e della qualità dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la querela di falso nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la falsità ideologica delle dichiarazioni riportate nel verbale del 9.05.2014 e attribuite a Persona_1 dichiara le altre domande proposte da parte attrice inammissibili;
visti gli artt. 227 c.p.c. e 537, secondo comma, c.p.p. ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la rinnovazione dell'atto conformemente alle dichiarazioni di come accertate;
Persona_1
Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese CP_1 di lite che liquida in € 7.616 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Anna Multari
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
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