Sentenza 12 novembre 1968
Massime • 4
La emendatio libelli consentita ricorre allorche, fermo rimanendo il petitum, si modifichi la causa petendi senza alterare i presupposti della domanda originaria e senza spostare i termini della controversia. Al di fuori di tali condizioni ricorre la ipotesi della mutatio libelli, inammissibile in appello. ( nella specie e stato ritenuta inammissibile il mutamento della originaria domanda, di riduzione in pristino per inosservanza di norme edilizie, in quella di risarcimento di danni).*
Gli -sporti- di un edificio non devono essere computati ai fini della misura delle distanze fra costruzioni soltanto se, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e funzionali e della loro concreta consistenza, siano tali da non dar luogo oggettivamente ad intercapedini vietate dalle norme del codice o da regolamenti relativi alle distanze. Non si ha -sporto-, e cioe una semplice sporgenza di limitata entita creata a scopo di rifinitura ed ornamento, ma un corpo di fabbrica omogeneo in tutta la sua estensione, costituente parte integrante dell'edificio, quando esso sia destinato ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio i vani abitabili ed incida quindi sulla consistenza volumetrica dell'edificio stesso. In tal caso, la profondita dello sporto o aggetto deve essere valutata ai fini del calcolo della distanza prescritta dalla norma regolamentare. ( V. 1393-68, massima n.333019).*
Ai fini delle prescrizioni imposte dalle norme sulla proprieta edilizia il numero dei piani di un edificio deve essere determinato partendo dal suolo, la cui nozione si identifica con il piano naturale di posa (denominato anche piano di campagna o di calpestio) e non con quello ideale corrente al livello della strada pubblica, e tanto meno con quello artificialmente creato per elevare il terreno fino al livello di detta strada. ( V. 1260-68, massima n.332785).*
Le norme nelle quali l'altezza dei fabbricati sui distacchi interni e determinata in correlazione alla distanza (fra le quali l'art. 19 del Reg. Edilizio di Roma) sono da considerare integrative del codice civile sulle distanze per le costruzioni. Pertanto il superamento dell'altezza massima risultante dal rapporto proporzionale col distacco interno si risolve nella inosservanza della prescrizione che per una costruzione di quella altezza impone una distanza maggiore di quella esistente, e legittima quindi la sanzione della riduzione in pristino ai sensi dell'ultima parte dell'art. 872 cod.civ..*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/11/1968, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1968 |
Testo completo
Gli -sporti- di un edificio non devono essere computati ai fini della misura delle distanze fra costruzioni soltanto se, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e funzionali e della loro concreta consistenza, siano tali da non dar luogo oggettivamente ad intercapedini vietate dalle norme del codice o da regolamenti relativi alle distanze. Non si ha -sporto-, e cioe una semplice sporgenza di limitata entita creata a scopo di rifinitura ed ornamento, ma un corpo di fabbrica omogeneo in tutta la sua estensione, costituente parte integrante dell'edificio, quando esso sia destinato ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio i vani abitabili ed incida quindi sulla consistenza volumetrica dell'edificio stesso. In tal caso, la profondita dello sporto o aggetto deve essere valutata ai fini del calcolo della distanza prescritta dalla norma regolamentare. ( V. 1393-68, massima n.333019).*