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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2472/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. VICINANZA GIULIANA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. GALLO CINZIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in IN AR (CN) il
06/07/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
1, parte II, Serie A, dell'anno 2013;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato il [...], e Persona_1 Per_2 nata il [...];
[...] - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati;
2) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli Per_1 Per_2 effetti di cui alla L. 54/2006, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della loro residenza abituale, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Per accordo tra le parti la casa familiare, sita in Castellino Tanaro, Via Montairone n.40, con le pertinenze tra le quali anche porticato, magazzino e locali di deposito verrà assegnata al sig. con gli arredi ivi contenuti e la sig.ra si trasferirà Parte_1 Controparte_1 altrove con i figli minori e , spostando la residenza. Il signor Per_1 Per_2 Pt_1 autorizza la signora ad accedere e ad utilizzare, senza entrare nella porzione CP_1 adibita ad abitazione, il locale multifunzionale adibito a trasformazione alimenti per il quale
è in corso di formalizzazione pratica autorizzativa ASL a nome della signora CP_1
; si precisa che detto locale non è ad uso esclusivo della sig.ra e pertanto
[...] CP_1 anche il sig. potrà utilizzarlo;
Pt_1
4) Per accordo tra le parti, i terreni in comproprietà dei sigg. e censiti al Pt_1 CP_1
Catasto Fabbricati del Comune di Castellino Tanaro, al foglio 9 particelle 147, 211, 302, già utilizzati attualmente dal sig. continueranno ad essere utilizzati da quest'ultimo in Pt_1 via esclusiva senza necessità di corrispondere alcunchè alla sig.ra ; CP_1
5) i figli staranno con il padre a week-end alterni, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
durante la settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con il padre, questi potrà tenere con sé i figli almeno un giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti in base ai reciproci impegni lavorativi;
nella settimana nella quale i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre terrà con sé e almeno un pomeriggio infrasettimanale da Per_1 Per_2 concordare tra le parti in base ai reciproci impegni lavorativi;
6) per i periodi di festa, ed in particolare 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 01 gennaio 06 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre e 08 dicembre, i genitori potranno trascorrere dette festività con i figli ad anni alterni;
ciascun genitore potrà altresì trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
dette settimane dovranno essere individuate e concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli se non trascorrono le ferie a casa;
in detto periodo il reciproco diritto di vedere i figli verrà sospeso per consentire a ciascun genitore di trascorrere le proprie vacanze estive con i figli;
7) alla luce del regime di affidamento di cui sopra, il padre s'impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, entro il giorno 15 di ciascun mese l'importo di € 200,00, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, e così in totale € 400,00 rivalutabili;
8) l'assegno unico per i figli resta assegnato, per accordo tra le parti, integralmente ed esclusivamente al sig. ; Parte_1
9) saranno poste a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, purché previamente concordate tra gli stessi e comunque sempre documentate, le spese straordinarie tutte relative ai figli.
I relativi conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile: il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il deconto (con i relativi giustificativi) entro il 20 del mese all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Per ogni questione interpretativa che dovesse sorgere in merito al concetto di spesa straordinaria, si farà riferimento al Protocollo appositamente predisposto dal Tribunale di
Torino -specificando sin d'ora che, su accordo dei coniugi, la spesa per la mensa scolastica verrà considerata spesa straordinaria e pertanto ripartita tra i coniugi solo nel caso in cui detta spesa venga effettuata contestualmente sia per che per . Nel caso in cui Per_1 Per_2 invece detta spesa sia effettuata solo per o solo per non sarà considerata Per_1 Per_2 spesa straordinaria e rimarrà pertanto inclusa nel contributo al mantenimento ordinario già versato dal padre.
10) i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
11) il sig. si impegna a volturare il veicolo Renault Megan tg. DR732KG alla Parte_1 sig.ra entro un mese dal provvedimento di omologa della separazione;
Controparte_1
12) la sig.ra si impegna a volturare al sig. i mezzi i trattori Controparte_1 Parte_1
e i rimorchi aventi le seguenti targhe SV000794 (rimorchio agricolo), CN12253 (rimorchio agricolo), 49 (rimorchio agricolo) -del quale è stato smarrito libretto di circolazione e per il quale è in corso pratica di denuncia di smarrimento per ottenere il duplicato del libretto-, SV005188 (trattore), 60 (trattore), entro un mese dal provvedimento di omologa della separazione;
13) i genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
14) i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido per l'espatrio con iscrizione dei figli.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In punto assegnazione della casa coniugale, rilevato che le parti hanno concordato che i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1 Per_2 residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre che si trasferirà altrove, non sussistendo quindi i presupposti per l'assegnazione, il recepimento dell'accordo deve intendersi nel senso che la casa familiare, sita in Castellino Tanaro, Via Montairone n.40, con le pertinenze - tra le quali anche porticato, magazzino e locali di deposito - resta nella disponibilità del sig. con gli arredi ivi contenuti. Parte_1
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
16/03/1986 a CEVA (CN), e , nata il [...] a [...]_1
(CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in IN AR
(CN) il 06/07/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2013 ;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte con la precisazione che la casa familiare, sita in Castellino Tanaro, Via Montairone n.40, con le pertinenze - tra le quali anche porticato, magazzino e locali di deposito - resta nella disponibilità del sig. con gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
- Nulla sulle spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2472/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. VICINANZA GIULIANA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. GALLO CINZIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in IN AR (CN) il
06/07/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
1, parte II, Serie A, dell'anno 2013;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato il [...], e Persona_1 Per_2 nata il [...];
[...] - che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati;
2) i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli Per_1 Per_2 effetti di cui alla L. 54/2006, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione materna. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla scelta della loro residenza abituale, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) Per accordo tra le parti la casa familiare, sita in Castellino Tanaro, Via Montairone n.40, con le pertinenze tra le quali anche porticato, magazzino e locali di deposito verrà assegnata al sig. con gli arredi ivi contenuti e la sig.ra si trasferirà Parte_1 Controparte_1 altrove con i figli minori e , spostando la residenza. Il signor Per_1 Per_2 Pt_1 autorizza la signora ad accedere e ad utilizzare, senza entrare nella porzione CP_1 adibita ad abitazione, il locale multifunzionale adibito a trasformazione alimenti per il quale
è in corso di formalizzazione pratica autorizzativa ASL a nome della signora CP_1
; si precisa che detto locale non è ad uso esclusivo della sig.ra e pertanto
[...] CP_1 anche il sig. potrà utilizzarlo;
Pt_1
4) Per accordo tra le parti, i terreni in comproprietà dei sigg. e censiti al Pt_1 CP_1
Catasto Fabbricati del Comune di Castellino Tanaro, al foglio 9 particelle 147, 211, 302, già utilizzati attualmente dal sig. continueranno ad essere utilizzati da quest'ultimo in Pt_1 via esclusiva senza necessità di corrispondere alcunchè alla sig.ra ; CP_1
5) i figli staranno con il padre a week-end alterni, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
durante la settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con il padre, questi potrà tenere con sé i figli almeno un giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti in base ai reciproci impegni lavorativi;
nella settimana nella quale i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre terrà con sé e almeno un pomeriggio infrasettimanale da Per_1 Per_2 concordare tra le parti in base ai reciproci impegni lavorativi;
6) per i periodi di festa, ed in particolare 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 01 gennaio 06 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre e 08 dicembre, i genitori potranno trascorrere dette festività con i figli ad anni alterni;
ciascun genitore potrà altresì trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive nel periodo estivo;
dette settimane dovranno essere individuate e concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli se non trascorrono le ferie a casa;
in detto periodo il reciproco diritto di vedere i figli verrà sospeso per consentire a ciascun genitore di trascorrere le proprie vacanze estive con i figli;
7) alla luce del regime di affidamento di cui sopra, il padre s'impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, entro il giorno 15 di ciascun mese l'importo di € 200,00, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, e così in totale € 400,00 rivalutabili;
8) l'assegno unico per i figli resta assegnato, per accordo tra le parti, integralmente ed esclusivamente al sig. ; Parte_1
9) saranno poste a carico di entrambi i genitori nella quota del 50% ciascuno, purché previamente concordate tra gli stessi e comunque sempre documentate, le spese straordinarie tutte relative ai figli.
I relativi conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile: il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il deconto (con i relativi giustificativi) entro il 20 del mese all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Per ogni questione interpretativa che dovesse sorgere in merito al concetto di spesa straordinaria, si farà riferimento al Protocollo appositamente predisposto dal Tribunale di
Torino -specificando sin d'ora che, su accordo dei coniugi, la spesa per la mensa scolastica verrà considerata spesa straordinaria e pertanto ripartita tra i coniugi solo nel caso in cui detta spesa venga effettuata contestualmente sia per che per . Nel caso in cui Per_1 Per_2 invece detta spesa sia effettuata solo per o solo per non sarà considerata Per_1 Per_2 spesa straordinaria e rimarrà pertanto inclusa nel contributo al mantenimento ordinario già versato dal padre.
10) i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
11) il sig. si impegna a volturare il veicolo Renault Megan tg. DR732KG alla Parte_1 sig.ra entro un mese dal provvedimento di omologa della separazione;
Controparte_1
12) la sig.ra si impegna a volturare al sig. i mezzi i trattori Controparte_1 Parte_1
e i rimorchi aventi le seguenti targhe SV000794 (rimorchio agricolo), CN12253 (rimorchio agricolo), 49 (rimorchio agricolo) -del quale è stato smarrito libretto di circolazione e per il quale è in corso pratica di denuncia di smarrimento per ottenere il duplicato del libretto-, SV005188 (trattore), 60 (trattore), entro un mese dal provvedimento di omologa della separazione;
13) i genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi: si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
14) i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido per l'espatrio con iscrizione dei figli.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In punto assegnazione della casa coniugale, rilevato che le parti hanno concordato che i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1 Per_2 residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre che si trasferirà altrove, non sussistendo quindi i presupposti per l'assegnazione, il recepimento dell'accordo deve intendersi nel senso che la casa familiare, sita in Castellino Tanaro, Via Montairone n.40, con le pertinenze - tra le quali anche porticato, magazzino e locali di deposito - resta nella disponibilità del sig. con gli arredi ivi contenuti. Parte_1
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
16/03/1986 a CEVA (CN), e , nata il [...] a [...]_1
(CN), che hanno contratto matrimonio concordatario in IN AR
(CN) il 06/07/2013, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 1, parte II, Serie A, dell'anno 2013 ;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte con la precisazione che la casa familiare, sita in Castellino Tanaro, Via Montairone n.40, con le pertinenze - tra le quali anche porticato, magazzino e locali di deposito - resta nella disponibilità del sig. con gli arredi ivi contenuti;
Parte_1
- Nulla sulle spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi