TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario del Tribunale di Potenza dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1287 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Lancellotti ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via N. Sauro n. 52, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
-ATTRICE
OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi CP_1
come da comparsa di costituzione nuovo difensore del 16.03.2023 (già Avv.ti
Francesco Misanelli e Leopoldo Conti); - CONVENUTA
OPPOSTA -
E
- CONVENUTA CONTUMACE CP_2
-
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbale di causa del 23.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 09.05.2019, notificato in data 10.05.2019 la sig.ra Pt_1
conveniva in giudizio e , chiedendo la revoca del decreto CP_1 CP_2
ingiuntivo n. 1072/2016 del 18.11.2016 (RGN 3906/2016), con cui veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 24.670,05, oltre CP_1
interessi e spese del monitorio, previa revoca della sua concessa esecutorietà e comunque previa sospensione dell'esecuzione presso terzi, in essere.
1 Deduceva di avere avuto tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto, notificato nelle forme dell'art. 143 c.p.c., laddove la documentata conoscenza della residenza della destinataria avrebbe imposto le diverse forme di notifica ex art. 140 c.p.c.,
l'impossibilità del quale sola consentirebbe il ricorso residuale alla prima forma di notificazione. In tale modo la destinataria non avrebbe avuto conoscenza del deposito presso la Casa Comunale, con conseguente incolpevole tardiva conoscenza dell'atto.
Da ciò l'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Nel merito eccepiva la produzione, in copia e non in originale, dei contratti COMPASS
BANCA n. 12604591e N. 46480560, oggetto di cessione a favore Parte_2
della , la cui conformità all'originale si disconosceva. CP_1
Inoltre, evidenziava che non avrebbe provato la propria titolarità del CP_1 rapporto per successione agli originari finanziatori, né aveva notificato l'atto che l'avesse in ipotesi formalizzata.
Aggiungeva che i due indicati contratti fossero mere proposte negoziali, inidonee a costituire manifestazione formale dell'incontro delle volontà.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.06.2019, si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_1
inammissibile perché tardiva e infondata, e nel merito rilevava l'assoluta regolarità della cessione dei contratti in suo favore che con racc. comunicava l'intervenuta cessione del credito intimandone il pagamento.
La , citata in giudizio quale esecutrice del pignoramento non si CP_2
costituiva e rimaneva contumace.
Sulle richieste delle parti all'udienza del 28.06.2019 il Giudice designato si riservava e con ordinanza del 1.07.2019 alla luce di una valutazione sommaria delle ragioni di opposizione e dall'esame della documentazione prodotta riteneva non sussistenti i presupposti per revocare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e per l'effetto rigettava l'istanza di revoca del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la procedura di mediazione, che si concludeva negativamente.
Rigettata la domanda di sospensione dell'esecuzione, esperito il tentativo di mediaconciliazione, chiesti e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa era ritenuta documentale e matura per la decisione, con rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 23.10.2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
2 Le parti costituite depositavano le comparse conclusionali..
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione, la stessa è ritualmente prodotta pertanto è da ritenersi tempestiva.
L'art 140 c.p.c. si applica qualora ci si trovi di fronte a una irreperibilità momentanea del destinatario. Tale irreperibilità dovrà essere verificata dall'ufficiale giudiziario il quale, giunto sul luogo ove effettuare la notifica, assumerà tutte le informazioni dai familiari conviventi o dal custode dello stabile o dai vicini (qualora questi ultimi, in assenza del destinatario appunto, rifiutino di ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c.) al fine di accertare che l'assenza del destinatario sia effettivamente momentanea.
L'art 143 c.p.c. si applica qualora ci si trovi di fronte a una irreperibilità accertata del destinatario, e ciò si verifica qualora il destinatario si è trasferito altrove senza comunicare all'ufficio anagrafe il cambio dell'indirizzo di residenza. Anche in questo caso l'ufficiale giudiziario dovrà accertare l'irreperibilità definitiva assumendo tutte le informazioni utili recandosi all'indirizzo indicatogli dalla parte che richiede la notificazione dell'atto.
Accertata quindi quale tipologia di irreperibilità sia da attribuire al destinatario, e nel caso di presenza di familiari conviventi del destinatario, del custode dello stabile o dei vicini, il rifiuto di questi ultimi di ricevere l'atto, si procede all'applicazione dell'articolo più idoneo che prevede attività, chiaramente, differenti.
L'art. 140 c.p.c. prevede nell'ordine: deposito di copia dell'atto da notificare, in plico chiuso per rispetto della privacy, nella casa comunale del luogo ove deve essere effettuata la notifica;
affissione alla porta dell'abitazione o del luogo di lavoro del destinatario dell'avviso di avvenuto deposito;
invio dell'avviso di avvenuto deposito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'art 143 c.p.c. prevede nell'ordine: accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo di ultima residenza conosciuta del destinatario al fine di verificare la sua irreperibilità non momentanea bensì definitiva;
accertato ciò, dopo aver esperito le opportune ricerche, l'ufficiale giudiziario depositerà copia dell'atto da notificare, in plico chiuso per il rispetto della privacy, nella casa comunale dell'ultimo luogo di residenza conosciuto;
qualora non si conosca l'ultimo luogo di residenza l'ufficiale giudiziario effettua il deposito nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario. Qualora anche il luogo di nascita sia sconosciuto l'ufficiale giudiziario consegnerà copia dell'atto al Pubblico Ministero così come previsto dall'art 143 c.p.c., comma II, allegando a esso la nota di cui all'art. 49 disp. att. c.p.c.
3 L'art 140 c.p.c. non prevede alcuna documentazione da allegare alla richiesta di notificazione in quanto l'applicazione del suddetto articolo viene decisa sempre dall'ufficiale giudiziario in base alla tipologia di irreperibilità del destinatario che scaturisce dalle informazioni che egli assumerà una volta recatosi sul luogo di notifica.
Ragion per cui, la parte istante non può mai richiedere l'applicazione dell'art. 140
c.p.c..
Tuttavia è opportuno allegare all'atto da notificare un certificato di residenza aggiornato del destinatario al fine di consentire all'ufficiale giudiziario di poter effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. qualora, recatosi sul luogo di notifica, non riesca ad assumere le informazioni sufficienti per stabilire se il destinatario sia irreperibile momentaneamente o definitivamente. (ad esempio, rinviene il nominativo del destinatario sul citofono, ma non rinviene i familiari conviventi o il custode dello stabile o i vicini ai quali chiedere conferma dell'assenza momentanea del destinatario); oppure, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario rinvenga un familiare convivente il quale dichiari che il destinatario si è trasferito altrove senza lasciare recapito. In quest'ultimo caso potrebbe essere solo un tentativo del familiare di evitare la notifica dell'atto al proprio congiunto per cui l'ufficiale giudiziario dovrà notificare l'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a meno che il familiare non indichi il nuovo indirizzo del destinatario.
L'art. 143 c.p.c. necessita per la sua applicazione che si alleghi alla richiesta di notificazione:
a) la relazione negativa dell'ufficiale giudiziario nell'ultimo indirizzo conosciuto del destinatario;
b) un certificato di residenza aggiornato, ovvero emesso dopo la data indicata nella relazione negativa;
c) dichiarazione, firmata della parte richiedente la notifica, di non conoscere un indirizzo del destinatario diverso da quello indicato nel certificato di residenza;
Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 143 c.p.c. deve essere sempre richiesta dalla parte istante e non può essere effettuata dall'ufficiale giudiziario in quanto la parte istante potrebbe conoscere altri indirizzi, o altri luoghi ove reperire il destinatario, che l'ufficiale giudiziario ignora.
L'art 140 c.p.c. prevede che si invii al destinatario, dopo il deposito dell'atto nella casa comunale, la raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'avviso di deposito dell'atto nel comune del luogo ove deve essere effettuata la notifica. La notifica si ha
4 per avvenuta quindi alla data di ricezione della suddetta raccomandata o dopo 10 giorni dal suo invio.
L'art 143 c.p.c. prevede il solo deposito della copia dell'atto nella casa comunale, per cui la notifica si ha per avvenuta decorsi venti giorni dal deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza conosciuta o, se questa è ignota, nella casa comunale del luogo di nascita, oppure, se entrambi i luoghi sono ignoti, dalla consegna della copia dell'atto al P.M.
E' evidente l'abuso nella fattispecie della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., documentale in atti la residenza della destinataria. Come evidente la lesione alla sua facoltà difensiva, in quanto la mancata spedizione alla residenza dell'avviso di deposito presso la Casa Comunale le ha reso tale atto in concreto inconoscibile, non potendosi chiedere a titolo generale una diligenza qualificata sino alla verifica anche sistematica ed eventuale di tale adempimento.
In difetto di prova che l'opposizione sia stata proposta decorsi i termini di rito dalla sua conoscenza, la stessa va ritenuta tempestiva nella sua tardività e dunque ammissibile ex art. 650 c.p.c.
L'opposizione è però infondata nel merito e va rigettata.
Le doglianze dell'opponente sono in ordine alla disconosciuta corrispondenza fra contratti prodotti in monitorio e reali, sul loro non costituire obbligazione contrattuale e sulla mancata notifica della cessione del credito in favore del creditore in monitorio.
Eccezioni tutte destituite di fondamento.
Il disconoscimento della corrispondenza tra i contratti in atti e gli originali è generico ed inammissibile. Controparte, con condotta confessoria sul punto, riconosce la stipula dei contratti ritenuti prodotti in modo non conforme, al punto che della loro esistenza fa il cardine di uno specifico motivo d'impugnazione (che gli stessi non contengano un'intesa pattizia). Il disconoscimento, per essere rituale, avrebbe dovuto contenere quantomeno un'indicazione degli elementi ritenuti difformi e della loro portata giuridica ai fini della decisione. Dirimente sul punto Cass. Civ. 28096/09, citata anche nelle difese di parte opposta: “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento
5 dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Nella specie la
S.C., in applicazione del citato principio, ha escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia di alcuni assegni, l'efficacia della contestazione della stessa formulata con l'espressione "nella forma e nella sostanza", considerando tale formula di mero stile e, perciò, non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali)”.
In assenza di ciò, l'eccezione proposta va rigettata per assoluta genericità.
Del pari infondata l'eccezione che i documenti prodotti non contengano una volontà negoziale compiuta.
Il documento, infatti, va letto nella sua interezza: alla prima parte avente carattere di proposta negoziale segue una seconda, parte integrante con la prima di un documento unitario, che ne costituisce accettazione.
Nessun dubbio, quindi sull'incontro delle volontà negoziali. Né, d'altro conto, parte opponente ha negato di avere ricevuto le dazioni di denaro che dei due contratti costituivano l'oggetto.
Infondato anche l'ultimo motivo di doglianza di parte opponente in ordine alla mancata notifica della cessione del credito e alla mancata prova della sua titolarità.
È pacifico che la cessione del credito non debba essere notificata al debitore ceduto, in quanto alla perfezione del contratto basta l'incontro della volontà di cedente e cessionario (“Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, ragion per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo. Ne consegue che, per effetto del semplice scambio dei consensi, il credito si trasferisce immediatamente dal cedente al cessionario, per cui quest'ultimo può, anche prima della notifica al debitore, trasferire a sua volta o pretendere direttamente il pagamento del debito ceduto” Trib. Roma 9551/2021, conforme Trib. Nocera inferiore 290/2022).
In ogni caso, la comunicazione della cessione al debitore ceduto è atto a forma libera
(“la cessione del credito è un negozio bilaterale che intercorre e produce effetti diretti solo tra il cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione al debitore non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto. Per tale ragione la notifica della cessione del credito al debitore ceduto, quale atto a forma libera, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex 645 c.p.c.”. – Trib Pavia 581/2022, conformi Trib. Cosenza
6 37/2023 e Trib. Pavia 279/2023), espressa nel chiarire come tanto possa avvenire anche con atti contenziosi, come nella fattispecie anche con un decreto ingiuntivo.
La notifica al debitore ceduto ha, infatti, solo lo scopo di evitare la portata liberatoria del pagamento al cedente (“Il contratto di cessione del credito ha natura consensuale, pertanto, si perfeziona con il solo scambio di consensi tra cedente e cessionario che attribuisce a quest'ultimo la qualifica di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva). La notifica prevista ex art.1264 c.c.
è necessaria soltanto per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto -in buona fede- al cedente, in luogo del cessionario, oltre che, in caso di cessioni diacroniche dello stesso credito, per risolvere il contrasto tra più cessionari” – Corte d'Appello Torino, 858/2022). Tra
l'altro, nella fattispecie, vi è non contestazione dell'inserimento del credito ceduto in elenchi di cartolarizzazione, sia pure depositati per estratto.
Si aggiunga, inoltre, che con racc. del 30.06.2015, racc. del 22.12.2015 e racc. del
2.02.2016, prodotte in atti nel fascicolo di parte opposta, venivano comunicate all'opponente le intervenute cessioni di credito.
Da tali considerazioni l'ammissibilità in rito dell'opposizione e il suo rigetto nel merito.
La peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale delle spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda rigettata:
-Rigetta l'opposizione, perché infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1072/2016 del 18.11.2016 (RGN 3906/2016), già dichiarato esecutivo;
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Potenza, 17 aprile 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
7