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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3835/2023 promossa da:
con avv. Emanuela Giraldo Parte_1
ricorrente contro con avv. Diego Latina CP_1
resistente
OGGETTO: Regolamentazione figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14/02/2025)
“1) Nell'ipotesi di permanenza e/o domicilio certo e stabile del sig. in CP_1
Padova od in territorio accessibile per le visite al figlio : Per_1
a) Disporre l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione Persona_2
e residenza presso la madre;
b) Porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del minore CP_1 pari ad € 500,00 mensili con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre pagina 1 di 11 rivalutazione annuale ISTAT a far data dall'anno successivo alla data del deposito del ricorso, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
c) Porre a carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il minore da determinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
d) Disporre la disciplina del diritto di visita paterno nel modo seguente: durante il periodo scolastico, a fine settimana alterni dal sabato alle 14:00 sino alla domenica sera alle 20:30; durante il periodo delle vacanze estive a fine settimana alterni dal sabato nell'ora che verrà concordata tra le parti sino alla domenica sera alle 21:00. Nel corso delle ferie estive terrà il minore con sé due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il
30.04. Ferie Natalizie: terrà il minore con sé una settimana alternando negli anni il Natale e la Festività del Primo giorno del nuovo anno. Ferie Pasquali: terrà il minore con sé due giorni consecutivi alternando la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti.
2)-Nell'ipotesi di residenza, permanenza o domicilio certo e stabile del sig. CP_1 in Puglia (nella fattispecie BARI e provincia):
[...]
e) Disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con Persona_2 Parte_1 collocazione e residenza presso la madre
In alternativa: disporre l'affido condiviso “attenuato” indicando le attività per le quali la sig.ra potrà agire in via esclusiva e senza il consenso del sig. Parte_1 CP_1
(quali, a titolo esemplificativo, per le attività scolastiche, gite, cure mediche,
[...] iscrizioni a corsi o attività sportive, scelte mediche specialistiche e di medicina alternativa, assistenziali, la scelta del medico e degli specialisti con riferimento alle necessità di
delle cure e delle strutture di cura o di assistenza, le necessità farmacologiche, Per_1 viaggi in Italia e all'estero, documento di identità e passaporto, codice fiscale e quanto altro necessario).
f) Porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del minore CP_1 pari ad € 500,00 mensili con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre rivalutazione annuale ISTAT a far data dall'anno successivo alla data del deposito del ricorso, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
g) Porre a carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il minore da determinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova
Disporre la disciplina del diritto di visita paterno nel modo seguente: h) Nel corso dell'anno scolastico il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando perverrà a Padova e presso pagina 2 di 11 struttura idonea (albergo, bed and breakfast) e ciò per il fine settimana (preservando il figlio dalle attività scolastiche) dal sabato pomeriggio alla domenica con rientro ad ore 20,00, previo adeguato preavviso alla madre (almeno tre giorni prima) e con il rispetto delle attività del figlio e delle visite/terapie mediche;
nel corso delle ferie estive terrà il minore con sé due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30.04. Ferie
Natalizie: terrà il minore con sé una settimana alternando negli anni il Natale e la Festività del Primo giorno del nuovo anno. Ferie Pasquali: terrà il minore con sé due giorni consecutivi alternando la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; terrà con sé il figlio tre giorni durante le ferie di febbraio. Salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti da comunicare per iscritto.
Con condanna alle spese di lite in caso di opposizione.”
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
14/02/2025)
“previa revoca dei provvedimenti provvisori finora adottati
1) disporre l'affidamento condiviso tra le parti del figlio , con assegnazione Persona_2 della casa familiare alla madre e collocazione prevalente del minore presso quest'ultima e con facoltà del padre di tenere il figlio con sé un fine settimana su due;
2) disporre che trascorra col padre le vacanze natalizie per una settimana alternando PE con la madre la Festa di Natale ed il Capodanno (dal pomeriggio del 31 dicembre) nonché per le vacanze pasquali due giorni consecutivi alternando la festività di Pasqua ed il Lunedi di Pasqua, oltre a due settimane durante il periodo di ferie estive, previa comunicazione alla madre entro il 30 aprile dello stesso anno ed alternanza tra i genitori degli altri giorni delle festività riconosciute
3) porre a carico di l'obbligo di pagamento, a titolo di concorso alle spese di CP_1 mantenimento del figlio , della somma mensile di € 350 oltre al 50% delle spese PE straordinarie secondo Protocollo in uso a questo Tribunale;
4) spese legali rifuse”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.06.2023 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con e che dall'unione era nato il figlio (l'1.12.2011), CP_1 PE chiedeva la regolamentazione primaria delle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e contributo di mantenimento del minore.
Allegava che: pagina 3 di 11 -l'unione familiare era venuta meno a giugno 2018, allorquando il resistente lasciava la casa familiare e si recava a vivere altrove;
-le parti avevano previamente concordato tra loro l'affido condiviso e la collocazione prevalente di presso la madre e la regolamentazione delle visite del padre al figlio;
il PE
versava inoltre per il mantenimento la somma, ritenuta congrua dalle parti, pari a euro PE
500 oltre al rimborso delle spese straordinarie;
-dal mese di settembre 2022, tuttavia, il aveva unilateralmente ridotto la contribuzione PE
a euro 300 e aveva omesso il rimborso delle spese straordinarie;
- inutili erano stati i tentativi di indurlo al rispetto delle condizioni già pattuite, opponendo egli di aver chiuso la propria attività lavorativa e di essere stato assunto quale lavoratore subordinato presso una società di Padova;
-quanto alle condizioni economiche, la ricorrente -con laurea in scienze naturali- svolgeva attività di insegnante precaria, mentre il aveva sino a poco tempo prima gestito una PE ditta individuale avente ad oggetto l'installazione di pellicole isolanti con ultimo reddito conosciuto pari euro 49.791 lordi e attualmente svolge attività quale operaio specializzato per la società Top film con attività e mansioni analoghe a quelle precedenti;
- quanto al minore, è affetto da “ADHD sottotipo combinato e disturbo oppositivo PE provocatorio”, patologie certificate nel 2022 per le quali è stata riconosciuta l'indennità di frequenza ed è costantemente in cura presso il centro “La nostra famiglia”; frequenta il primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è affiancato da insegnante di sostegno;
assume idonea terapia farmacologica e necessita obbligatoriamente della presenza di un adulto idoneo a guidarlo (nelle attività scolastiche tale ruolo è rivestito dalla madre); necessita dell'aiuto dei familiari anche nelle incombenze quotidiane (per lavarsi, per la vestizione, per organizzarsi per le attività ecc.);
-il minore ha sempre mantenuto un buon rapporto con il padre e, tuttavia, da qualche tempo il padre ha iniziato a ridurre i tempi di permanenza con , creando dispiacere nel figlio;
PE
aveva da ultimo manifestato l'intenzione di trasferirsi in Puglia, fatto che, se CP_2 concretizzato, avrebbe reso oltremodo difficile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
Chiedeva pertanto affido condiviso (esclusivo in caso di trasferimento del in Puglia), PE collocazione presso di sé con assegnazione della casa familiare, diritto di visita paterno a fine settimana alterni e contributo di mantenimento pari a euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie pagina 4 di 11 All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 16.12.2023 compariva la sola parte ricorrente rendendo le dichiarazioni di cui al verbale. Il giudice dichiarava la contumacia del resistente.
All'esito il Giudice emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1.Dispone l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione e Persona_2 residenza presso la madre;
2. Pone a carico del padre un assegno di CP_1 mantenimento in favore del minore pari a € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
3. Pone a Parte_1 carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il minore da determinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova 4. Disciplina il diritto di visita paterno nel modo seguente: durante il periodo scolastico, a fine settimana alterni dal sabato alle 14:00 sino alla domenica sera alle 20:30; durante il periodo delle vacanze estive a fine settimana alterni dal sabato nell'ora che verrà concordata tra le parti sino alla domenica sera alle 21:00. Nel corso delle ferie estive terrà il minore con sé due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30.04. Ferie Natalizie: terrà il minore con sé una settimana alternando negli anni il Natale e la Festività del Primo giorno del nuovo anno. Ferie Pasquali: terrà il minore con sé due giorni consecutivi alternando la S. Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. Salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti.
5. In accoglimento della istanza ex art. 210 c.p.c. svolta da parte ricorrente disponeva che parte resistente CP_1 depositasse entro il 30.03.24: - le dichiarazioni dei redditi e CUD degli ultimi tre
[...] anni;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari personali relativi agli ultimi tre anni.
Contestualmente veniva dato incarico ai s.s. di descrivere la situazione del minore e la personalità di entrambi i genitori fornendo al Tribunale ogni utile indicazione in relazione alle modalità di affidamento, collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario (anche indicando se quello attuale sia conforme all'interesse del minore); indicare altresì se siano necessari interventi a sostegno del nucleo familiare anche al fine di migliorare la comunicazione e i rapporti padre/figlio.
Si costituiva tardivamente in giudizio in data 03.07.2024 il resistente CP_1 chiedendo affido condiviso del minore con assegnazione della casa familiare alla madre e collocazione prevalente del minore presso la stessa, facoltà per il padre di tenere il figlio con sé a weekend alterni e onere per il padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Allegava a sostegno che:
pagina 5 di 11 -la relazione affettiva era venuta meno a giugno del 2018 allorquando le parti avevano concordato che la madre avrebbe continuato a vivere nella casa familiare con e il padre PE avrebbe tenuto con sé il figlio nei fine settimana;
da allora egli aveva contribuito mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'importo veniva concordato sulla base delle circostanze del tempo, ossia che la madre lavorava sporadicamente e che il padre aveva una propria attività autonoma;
-nel 2022 accadeva che il chiudesse l'attività per antieconomicità, avendo in particolare PE accumulato debiti verso l'erario per circa 70.000 €., evenienza per la quale stava cercando di concludere un accordo di rateizzazione con l' , ed era stato costretto a Controparte_3 cercare un'occupazione dipendente come operaio, che aveva reperito presso la Top film s.r.l. ove aveva uno stipendio mensile di circa 2.000 €. esclusi i rimborsi spese di circa 500, corrispondenti ai costi di trasferta anticipati dallo stesso;
tuttavia, anche tale impiego PE era cessato e pertanto il stava per accedere al trattamento naspi;
PE
-egli vive in locazione unitamente alla propria compagna con canone mensile pari a euro 600
e, non riuscendo a far fronte nemmeno alle spese del canone, aveva subito un procedimento per sfratto;
- oltre a ciò, aveva subito un pignoramento per il mancato pagamento delle rate del prestito assunto con una finanziaria per l'acquisto dell'auto, per cui aveva un debito residuo pari a euro
3500;
- a fronte di tali vicissitudini, egli aveva maturato la decisione di trasferirsi temporaneamente in Puglia presso un'abitazione messa a disposizione dai genitori della compagna;
- a inizio 2023 egli aveva chiuso il conto corrente e acquistato una carta di debito ricaricabile intestata alla propria compagna su cui aveva fatto accreditare lo stipendio e che utilizzava per tutti i pagamenti della vita quotidiana e per corrispondere alla ricorrente il contributo mensile per il figlio;
- egli non disponeva né di risparmi né di proprietà immobiliari;
-quanto alla ricorrente nell'ultimo anno ella aveva lavorato stabilmente come insegnante e poteva contare sull'aiuto economico della propria famiglia;
inoltre, percepiva l'assegno unico e l'indennità di frequenza per il figlio pari a euro 300 e viveva in una casa di proprietà di cui disponeva gratuitamente.
All'udienza del 4.7.2024 veniva discussa la relazione del s.s. depositata il 18.6.2024, veniva dato corso alla audizione della parte resistente e all'esito veniva fissata udienza di rimessione pagina 6 di 11 della causa al Collegio al 15.4.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28
c.p.c.
Le parti concludevano come in epigrafe e depositavano le memorie conclusive e all'udienza del 15.4.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
1. la domanda di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario.
La parte ricorrente nelle precisazioni delle conclusioni ha chiesto affido condiviso per l'ipotesi di permanenza del padre in Padova o in territorio “accessibile per le visite al figlio” e affido esclusivo nell'ipotesi di residenza, permanenza o domicilio certo e stabile del in PE
Puglia. Il resistente ha chiesto la conferma dell'affido condiviso.
Sul punto, occorre premettere che l'affidamento esclusivo a un genitore può essere disposto solo in ipotesi di condotte dell'altro genitore di grave negligenza, come la mancata volontaria ottemperanza ai doveri genitoriali, e in presenza di rilevanti disfunzionalità genitoriali.
Nel caso di specie, pur essendo incontestata la limitata presenza del padre nella vita del figlio
(soprattutto a seguito del trasferimento del in Puglia), è parimenti accertato che il padre PE appare genuinamente partecipe della vita di , come risulta dall'esito dell'indagine svolta PE dai s.s. e compendiata nella relazione depositata il 18.6.2024 dalla quale risulta che “per quanto riguarda le sue funzioni genitoriali, la funzione affettiva è certamente presente, sebbene esercitate in modalità ancora esordiente, anche in mancanza di un modello di riferimento. Sembra riconoscere i bisogni di suo figlio più come un fratello maggiore che come un padre… Per quanto riguarda la qualità della relazione con il figlio… si può affermare che il lo ha ben in mente anche per quanto riguarda i suoi possibili PE cambiamenti futuri: ha ipotizzato e messo al corrente il figlio di una possibile riorganizzazione per mantenere la relazione. qualora dovesse avvenire il trasferimento in
Puglia…. Questo appare come un fattore di protezione per , in quanto è importante per PE lui la permanenza della figura paterna. Questa capacità di condividere il progetto con il figlio è un indicatore positivo. Tuttavia, non si può non tenere in considerazione che presenti alcuni fattori di vulnerabilità”.
In tale contesto, pur dovendosi prendere atto delle fragilità paterne indicate nella relazione, tuttavia non emergono elementi di disfunzionalità ovvero situazioni di pregiudizio per il minore tali da dover disporre l'affido esclusivo alla madre con estromissione della figura paterna dalle scelte di maggiore interesse per la vita del minore né del resto appare accoglibile pagina 7 di 11 la richiesta di affidamento esclusivo alla ricorrente in ragione della sola lontananza geografica tra le abitazioni delle parti.
Di conseguenza deve essere confermato l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori.
Va poi confermato il collocamento del minore presso la madre, secondo le sue consolidate abitudini di vita, e, conseguentemente disposta, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente . Parte_1
Quanto infine al diritto di visita paterno può essere recepito il calendario come già previsto a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla domenica con rientro alle 20:00; 2 settimane anche non consecutive nel corso delle ferie estive da concordare con la madre entro il 30.04; una settimana durante le ferie natalizie alternando con la madre il Natale e il Capodanno;
2 giorni durante le ferie pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e lunedì dell'angelo; 3 giorni durante le vacanza di Carnevale e salva in ogni caso la facoltà per le parti di accordarsi tempi di visita maggiori e/o diversi
2. Contributo al mantenimento del figlio.
In applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Preliminarmente occorre quindi ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Dagli atti risulta quanto segue.
La ricorrente svolge attività di insegnante con contratti rinnovati annualmente.
Dalla documentazione fiscale risultano i seguenti redditi
Mod 730/2022 per l'anno 2021 reddito netto 12.073 (doc. 9a)
Mod 730/2023 per l'anno 2022 reddito netto 11.577 (doc. 9b)
Lo stipendio medio è dunque di poco inferiore a 1.000 euro
Ella vive in una abitazione di cui è comproprietaria con altri membri della famiglia di origine che le è stata concessa in uso gratuito.
Percepisce l'indennità per il figlio di euro 315 per i mesi scolastici e l'assegno unico (pari a euro 265 mensili).
pagina 8 di 11 Il resistente ha lavorato dapprima in proprio e successivamente come dipendente della Top
Film, attualmente è disoccupato e percettore di naspi.
Dai documenti fiscali depositati risultano i seguenti redditi.
Unico 2022 per l'anno 2021 reddito netto 46.625
CUD 2023 per l'anno 2022 reddito netto 27.679
CUD 2024 per l'anno 2023 reddito netto 36.826
Il 10.5.2024 è stato licenziato (doc. 14) per giustificato motivo oggettivo e attualmente è percettore di naspi;
dalla limitata documentazione prodotta (doc. 20) le somme naspi percepite ammontano a una media di 1.223 euro mensili.
È gravato da numerosi debiti (coll' , con una finanziaria per le rate non Controparte_3 pagate dell'auto e per i canoni di locazione non versati come risulta dai doc. 7, 15, 16), tuttavia non risulta che egli stia provvedendo al relativo pagamento.
Ha dismesso la casa in locazione in Padova e si è trasferito in Puglia, dove vive ospite della famiglia della nuova compagna, senza costi di locazione.
Tanto evidenziato, con riguardo alla posizione lavorativa del padre e in particolare alla circostanza che egli attualmente è disoccupato, va ricordato sul punto che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto all'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass. 19.03.2002 n. 3974; Cass. 13.2.2013 n. 3502).
Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso anche in ipotesi di stato di disoccupazione, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli e non al reddito effettivo, ma alla comprovata capacità lavorativa delle parti.
Tanto premesso, nel caso di specie va rilevato che il padre è sì allo stato disoccupato, ma non consta affatto che egli abbia una diminuita capacità lavorativa ed anzi, risulta al contrario che egli abbia una buona capacità, che gli ha consentito negli anni precedenti dei guadagni piuttosto elevati.
Alla luce di tali circostanze, tenuto conto che l'onere di accudimento del minore grava in via del tutto preponderante sulla madre, tenuto conto delle fragilità di (che comportano la PE necessità di cure particolari con conseguenti maggiori esborsi anche economici), della percezione in capo alla madre dell'AU e tenuto conto, tuttavia, anche della particolare condizione attuale vissuta dal padre, appare equo ridurre l'importo dell'assegno mensile in pagina 9 di 11 misura limitata, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
3.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'andamento dell'istruttoria, devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Dispone l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione e Persona_2 residenza presso la madre;
2. Pone a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del minore CP_1 pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza della variazione dalla data di Parte_1 pubblicazione della sentenza;
3. Pone a carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il minore da determinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova
4. Disciplina il diritto di visita paterno nel modo seguente: durante il periodo scolastico, a fine settimana alterni dal sabato alle 14:00 sino alla domenica sera alle 20:00; durante il periodo delle vacanze estive a fine settimana alterni dal sabato nell'ora che verrà concordata tra le parti sino alla domenica sera alle 21:00.
Nel corso delle ferie estive il padre terrà il minore con sé due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30.04. Ferie Natalizie: terrà il minore con sé una settimana alternando negli anni il Natale e la Festività del Primo giorno del nuovo anno. Ferie Pasquali: terrà il minore con sé due giorni consecutivi alternando la S. Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. Ferie di carnevale: terrà il minore con sé tre giorni consecutivi. Salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti.
5. spese compensate pagina 10 di 11 Così deciso in PADOVA, nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3835/2023 promossa da:
con avv. Emanuela Giraldo Parte_1
ricorrente contro con avv. Diego Latina CP_1
resistente
OGGETTO: Regolamentazione figli non matrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14/02/2025)
“1) Nell'ipotesi di permanenza e/o domicilio certo e stabile del sig. in CP_1
Padova od in territorio accessibile per le visite al figlio : Per_1
a) Disporre l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione Persona_2
e residenza presso la madre;
b) Porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del minore CP_1 pari ad € 500,00 mensili con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre pagina 1 di 11 rivalutazione annuale ISTAT a far data dall'anno successivo alla data del deposito del ricorso, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
c) Porre a carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il minore da determinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
d) Disporre la disciplina del diritto di visita paterno nel modo seguente: durante il periodo scolastico, a fine settimana alterni dal sabato alle 14:00 sino alla domenica sera alle 20:30; durante il periodo delle vacanze estive a fine settimana alterni dal sabato nell'ora che verrà concordata tra le parti sino alla domenica sera alle 21:00. Nel corso delle ferie estive terrà il minore con sé due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il
30.04. Ferie Natalizie: terrà il minore con sé una settimana alternando negli anni il Natale e la Festività del Primo giorno del nuovo anno. Ferie Pasquali: terrà il minore con sé due giorni consecutivi alternando la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti.
2)-Nell'ipotesi di residenza, permanenza o domicilio certo e stabile del sig. CP_1 in Puglia (nella fattispecie BARI e provincia):
[...]
e) Disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con Persona_2 Parte_1 collocazione e residenza presso la madre
In alternativa: disporre l'affido condiviso “attenuato” indicando le attività per le quali la sig.ra potrà agire in via esclusiva e senza il consenso del sig. Parte_1 CP_1
(quali, a titolo esemplificativo, per le attività scolastiche, gite, cure mediche,
[...] iscrizioni a corsi o attività sportive, scelte mediche specialistiche e di medicina alternativa, assistenziali, la scelta del medico e degli specialisti con riferimento alle necessità di
delle cure e delle strutture di cura o di assistenza, le necessità farmacologiche, Per_1 viaggi in Italia e all'estero, documento di identità e passaporto, codice fiscale e quanto altro necessario).
f) Porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del minore CP_1 pari ad € 500,00 mensili con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre rivalutazione annuale ISTAT a far data dall'anno successivo alla data del deposito del ricorso, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
g) Porre a carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il minore da determinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova
Disporre la disciplina del diritto di visita paterno nel modo seguente: h) Nel corso dell'anno scolastico il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando perverrà a Padova e presso pagina 2 di 11 struttura idonea (albergo, bed and breakfast) e ciò per il fine settimana (preservando il figlio dalle attività scolastiche) dal sabato pomeriggio alla domenica con rientro ad ore 20,00, previo adeguato preavviso alla madre (almeno tre giorni prima) e con il rispetto delle attività del figlio e delle visite/terapie mediche;
nel corso delle ferie estive terrà il minore con sé due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30.04. Ferie
Natalizie: terrà il minore con sé una settimana alternando negli anni il Natale e la Festività del Primo giorno del nuovo anno. Ferie Pasquali: terrà il minore con sé due giorni consecutivi alternando la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; terrà con sé il figlio tre giorni durante le ferie di febbraio. Salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti da comunicare per iscritto.
Con condanna alle spese di lite in caso di opposizione.”
Per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
14/02/2025)
“previa revoca dei provvedimenti provvisori finora adottati
1) disporre l'affidamento condiviso tra le parti del figlio , con assegnazione Persona_2 della casa familiare alla madre e collocazione prevalente del minore presso quest'ultima e con facoltà del padre di tenere il figlio con sé un fine settimana su due;
2) disporre che trascorra col padre le vacanze natalizie per una settimana alternando PE con la madre la Festa di Natale ed il Capodanno (dal pomeriggio del 31 dicembre) nonché per le vacanze pasquali due giorni consecutivi alternando la festività di Pasqua ed il Lunedi di Pasqua, oltre a due settimane durante il periodo di ferie estive, previa comunicazione alla madre entro il 30 aprile dello stesso anno ed alternanza tra i genitori degli altri giorni delle festività riconosciute
3) porre a carico di l'obbligo di pagamento, a titolo di concorso alle spese di CP_1 mantenimento del figlio , della somma mensile di € 350 oltre al 50% delle spese PE straordinarie secondo Protocollo in uso a questo Tribunale;
4) spese legali rifuse”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.06.2023 , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con e che dall'unione era nato il figlio (l'1.12.2011), CP_1 PE chiedeva la regolamentazione primaria delle condizioni di affido, collocamento, diritto di visita e contributo di mantenimento del minore.
Allegava che: pagina 3 di 11 -l'unione familiare era venuta meno a giugno 2018, allorquando il resistente lasciava la casa familiare e si recava a vivere altrove;
-le parti avevano previamente concordato tra loro l'affido condiviso e la collocazione prevalente di presso la madre e la regolamentazione delle visite del padre al figlio;
il PE
versava inoltre per il mantenimento la somma, ritenuta congrua dalle parti, pari a euro PE
500 oltre al rimborso delle spese straordinarie;
-dal mese di settembre 2022, tuttavia, il aveva unilateralmente ridotto la contribuzione PE
a euro 300 e aveva omesso il rimborso delle spese straordinarie;
- inutili erano stati i tentativi di indurlo al rispetto delle condizioni già pattuite, opponendo egli di aver chiuso la propria attività lavorativa e di essere stato assunto quale lavoratore subordinato presso una società di Padova;
-quanto alle condizioni economiche, la ricorrente -con laurea in scienze naturali- svolgeva attività di insegnante precaria, mentre il aveva sino a poco tempo prima gestito una PE ditta individuale avente ad oggetto l'installazione di pellicole isolanti con ultimo reddito conosciuto pari euro 49.791 lordi e attualmente svolge attività quale operaio specializzato per la società Top film con attività e mansioni analoghe a quelle precedenti;
- quanto al minore, è affetto da “ADHD sottotipo combinato e disturbo oppositivo PE provocatorio”, patologie certificate nel 2022 per le quali è stata riconosciuta l'indennità di frequenza ed è costantemente in cura presso il centro “La nostra famiglia”; frequenta il primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è affiancato da insegnante di sostegno;
assume idonea terapia farmacologica e necessita obbligatoriamente della presenza di un adulto idoneo a guidarlo (nelle attività scolastiche tale ruolo è rivestito dalla madre); necessita dell'aiuto dei familiari anche nelle incombenze quotidiane (per lavarsi, per la vestizione, per organizzarsi per le attività ecc.);
-il minore ha sempre mantenuto un buon rapporto con il padre e, tuttavia, da qualche tempo il padre ha iniziato a ridurre i tempi di permanenza con , creando dispiacere nel figlio;
PE
aveva da ultimo manifestato l'intenzione di trasferirsi in Puglia, fatto che, se CP_2 concretizzato, avrebbe reso oltremodo difficile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
Chiedeva pertanto affido condiviso (esclusivo in caso di trasferimento del in Puglia), PE collocazione presso di sé con assegnazione della casa familiare, diritto di visita paterno a fine settimana alterni e contributo di mantenimento pari a euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie pagina 4 di 11 All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 16.12.2023 compariva la sola parte ricorrente rendendo le dichiarazioni di cui al verbale. Il giudice dichiarava la contumacia del resistente.
All'esito il Giudice emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1.Dispone l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione e Persona_2 residenza presso la madre;
2. Pone a carico del padre un assegno di CP_1 mantenimento in favore del minore pari a € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
3. Pone a Parte_1 carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il minore da determinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova 4. Disciplina il diritto di visita paterno nel modo seguente: durante il periodo scolastico, a fine settimana alterni dal sabato alle 14:00 sino alla domenica sera alle 20:30; durante il periodo delle vacanze estive a fine settimana alterni dal sabato nell'ora che verrà concordata tra le parti sino alla domenica sera alle 21:00. Nel corso delle ferie estive terrà il minore con sé due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30.04. Ferie Natalizie: terrà il minore con sé una settimana alternando negli anni il Natale e la Festività del Primo giorno del nuovo anno. Ferie Pasquali: terrà il minore con sé due giorni consecutivi alternando la S. Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. Salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti.
5. In accoglimento della istanza ex art. 210 c.p.c. svolta da parte ricorrente disponeva che parte resistente CP_1 depositasse entro il 30.03.24: - le dichiarazioni dei redditi e CUD degli ultimi tre
[...] anni;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari personali relativi agli ultimi tre anni.
Contestualmente veniva dato incarico ai s.s. di descrivere la situazione del minore e la personalità di entrambi i genitori fornendo al Tribunale ogni utile indicazione in relazione alle modalità di affidamento, collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario (anche indicando se quello attuale sia conforme all'interesse del minore); indicare altresì se siano necessari interventi a sostegno del nucleo familiare anche al fine di migliorare la comunicazione e i rapporti padre/figlio.
Si costituiva tardivamente in giudizio in data 03.07.2024 il resistente CP_1 chiedendo affido condiviso del minore con assegnazione della casa familiare alla madre e collocazione prevalente del minore presso la stessa, facoltà per il padre di tenere il figlio con sé a weekend alterni e onere per il padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Allegava a sostegno che:
pagina 5 di 11 -la relazione affettiva era venuta meno a giugno del 2018 allorquando le parti avevano concordato che la madre avrebbe continuato a vivere nella casa familiare con e il padre PE avrebbe tenuto con sé il figlio nei fine settimana;
da allora egli aveva contribuito mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 500 oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'importo veniva concordato sulla base delle circostanze del tempo, ossia che la madre lavorava sporadicamente e che il padre aveva una propria attività autonoma;
-nel 2022 accadeva che il chiudesse l'attività per antieconomicità, avendo in particolare PE accumulato debiti verso l'erario per circa 70.000 €., evenienza per la quale stava cercando di concludere un accordo di rateizzazione con l' , ed era stato costretto a Controparte_3 cercare un'occupazione dipendente come operaio, che aveva reperito presso la Top film s.r.l. ove aveva uno stipendio mensile di circa 2.000 €. esclusi i rimborsi spese di circa 500, corrispondenti ai costi di trasferta anticipati dallo stesso;
tuttavia, anche tale impiego PE era cessato e pertanto il stava per accedere al trattamento naspi;
PE
-egli vive in locazione unitamente alla propria compagna con canone mensile pari a euro 600
e, non riuscendo a far fronte nemmeno alle spese del canone, aveva subito un procedimento per sfratto;
- oltre a ciò, aveva subito un pignoramento per il mancato pagamento delle rate del prestito assunto con una finanziaria per l'acquisto dell'auto, per cui aveva un debito residuo pari a euro
3500;
- a fronte di tali vicissitudini, egli aveva maturato la decisione di trasferirsi temporaneamente in Puglia presso un'abitazione messa a disposizione dai genitori della compagna;
- a inizio 2023 egli aveva chiuso il conto corrente e acquistato una carta di debito ricaricabile intestata alla propria compagna su cui aveva fatto accreditare lo stipendio e che utilizzava per tutti i pagamenti della vita quotidiana e per corrispondere alla ricorrente il contributo mensile per il figlio;
- egli non disponeva né di risparmi né di proprietà immobiliari;
-quanto alla ricorrente nell'ultimo anno ella aveva lavorato stabilmente come insegnante e poteva contare sull'aiuto economico della propria famiglia;
inoltre, percepiva l'assegno unico e l'indennità di frequenza per il figlio pari a euro 300 e viveva in una casa di proprietà di cui disponeva gratuitamente.
All'udienza del 4.7.2024 veniva discussa la relazione del s.s. depositata il 18.6.2024, veniva dato corso alla audizione della parte resistente e all'esito veniva fissata udienza di rimessione pagina 6 di 11 della causa al Collegio al 15.4.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28
c.p.c.
Le parti concludevano come in epigrafe e depositavano le memorie conclusive e all'udienza del 15.4.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
1. la domanda di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario.
La parte ricorrente nelle precisazioni delle conclusioni ha chiesto affido condiviso per l'ipotesi di permanenza del padre in Padova o in territorio “accessibile per le visite al figlio” e affido esclusivo nell'ipotesi di residenza, permanenza o domicilio certo e stabile del in PE
Puglia. Il resistente ha chiesto la conferma dell'affido condiviso.
Sul punto, occorre premettere che l'affidamento esclusivo a un genitore può essere disposto solo in ipotesi di condotte dell'altro genitore di grave negligenza, come la mancata volontaria ottemperanza ai doveri genitoriali, e in presenza di rilevanti disfunzionalità genitoriali.
Nel caso di specie, pur essendo incontestata la limitata presenza del padre nella vita del figlio
(soprattutto a seguito del trasferimento del in Puglia), è parimenti accertato che il padre PE appare genuinamente partecipe della vita di , come risulta dall'esito dell'indagine svolta PE dai s.s. e compendiata nella relazione depositata il 18.6.2024 dalla quale risulta che “per quanto riguarda le sue funzioni genitoriali, la funzione affettiva è certamente presente, sebbene esercitate in modalità ancora esordiente, anche in mancanza di un modello di riferimento. Sembra riconoscere i bisogni di suo figlio più come un fratello maggiore che come un padre… Per quanto riguarda la qualità della relazione con il figlio… si può affermare che il lo ha ben in mente anche per quanto riguarda i suoi possibili PE cambiamenti futuri: ha ipotizzato e messo al corrente il figlio di una possibile riorganizzazione per mantenere la relazione. qualora dovesse avvenire il trasferimento in
Puglia…. Questo appare come un fattore di protezione per , in quanto è importante per PE lui la permanenza della figura paterna. Questa capacità di condividere il progetto con il figlio è un indicatore positivo. Tuttavia, non si può non tenere in considerazione che presenti alcuni fattori di vulnerabilità”.
In tale contesto, pur dovendosi prendere atto delle fragilità paterne indicate nella relazione, tuttavia non emergono elementi di disfunzionalità ovvero situazioni di pregiudizio per il minore tali da dover disporre l'affido esclusivo alla madre con estromissione della figura paterna dalle scelte di maggiore interesse per la vita del minore né del resto appare accoglibile pagina 7 di 11 la richiesta di affidamento esclusivo alla ricorrente in ragione della sola lontananza geografica tra le abitazioni delle parti.
Di conseguenza deve essere confermato l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori.
Va poi confermato il collocamento del minore presso la madre, secondo le sue consolidate abitudini di vita, e, conseguentemente disposta, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente . Parte_1
Quanto infine al diritto di visita paterno può essere recepito il calendario come già previsto a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla domenica con rientro alle 20:00; 2 settimane anche non consecutive nel corso delle ferie estive da concordare con la madre entro il 30.04; una settimana durante le ferie natalizie alternando con la madre il Natale e il Capodanno;
2 giorni durante le ferie pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e lunedì dell'angelo; 3 giorni durante le vacanza di Carnevale e salva in ogni caso la facoltà per le parti di accordarsi tempi di visita maggiori e/o diversi
2. Contributo al mantenimento del figlio.
In applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Preliminarmente occorre quindi ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Dagli atti risulta quanto segue.
La ricorrente svolge attività di insegnante con contratti rinnovati annualmente.
Dalla documentazione fiscale risultano i seguenti redditi
Mod 730/2022 per l'anno 2021 reddito netto 12.073 (doc. 9a)
Mod 730/2023 per l'anno 2022 reddito netto 11.577 (doc. 9b)
Lo stipendio medio è dunque di poco inferiore a 1.000 euro
Ella vive in una abitazione di cui è comproprietaria con altri membri della famiglia di origine che le è stata concessa in uso gratuito.
Percepisce l'indennità per il figlio di euro 315 per i mesi scolastici e l'assegno unico (pari a euro 265 mensili).
pagina 8 di 11 Il resistente ha lavorato dapprima in proprio e successivamente come dipendente della Top
Film, attualmente è disoccupato e percettore di naspi.
Dai documenti fiscali depositati risultano i seguenti redditi.
Unico 2022 per l'anno 2021 reddito netto 46.625
CUD 2023 per l'anno 2022 reddito netto 27.679
CUD 2024 per l'anno 2023 reddito netto 36.826
Il 10.5.2024 è stato licenziato (doc. 14) per giustificato motivo oggettivo e attualmente è percettore di naspi;
dalla limitata documentazione prodotta (doc. 20) le somme naspi percepite ammontano a una media di 1.223 euro mensili.
È gravato da numerosi debiti (coll' , con una finanziaria per le rate non Controparte_3 pagate dell'auto e per i canoni di locazione non versati come risulta dai doc. 7, 15, 16), tuttavia non risulta che egli stia provvedendo al relativo pagamento.
Ha dismesso la casa in locazione in Padova e si è trasferito in Puglia, dove vive ospite della famiglia della nuova compagna, senza costi di locazione.
Tanto evidenziato, con riguardo alla posizione lavorativa del padre e in particolare alla circostanza che egli attualmente è disoccupato, va ricordato sul punto che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto all'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass. 19.03.2002 n. 3974; Cass. 13.2.2013 n. 3502).
Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso anche in ipotesi di stato di disoccupazione, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli e non al reddito effettivo, ma alla comprovata capacità lavorativa delle parti.
Tanto premesso, nel caso di specie va rilevato che il padre è sì allo stato disoccupato, ma non consta affatto che egli abbia una diminuita capacità lavorativa ed anzi, risulta al contrario che egli abbia una buona capacità, che gli ha consentito negli anni precedenti dei guadagni piuttosto elevati.
Alla luce di tali circostanze, tenuto conto che l'onere di accudimento del minore grava in via del tutto preponderante sulla madre, tenuto conto delle fragilità di (che comportano la PE necessità di cure particolari con conseguenti maggiori esborsi anche economici), della percezione in capo alla madre dell'AU e tenuto conto, tuttavia, anche della particolare condizione attuale vissuta dal padre, appare equo ridurre l'importo dell'assegno mensile in pagina 9 di 11 misura limitata, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
3.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'andamento dell'istruttoria, devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Dispone l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione e Persona_2 residenza presso la madre;
2. Pone a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del minore CP_1 pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza della variazione dalla data di Parte_1 pubblicazione della sentenza;
3. Pone a carico del ricorrente il rimborso del 50% delle spese straordinarie per il minore da determinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova
4. Disciplina il diritto di visita paterno nel modo seguente: durante il periodo scolastico, a fine settimana alterni dal sabato alle 14:00 sino alla domenica sera alle 20:00; durante il periodo delle vacanze estive a fine settimana alterni dal sabato nell'ora che verrà concordata tra le parti sino alla domenica sera alle 21:00.
Nel corso delle ferie estive il padre terrà il minore con sé due settimane anche non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30.04. Ferie Natalizie: terrà il minore con sé una settimana alternando negli anni il Natale e la Festività del Primo giorno del nuovo anno. Ferie Pasquali: terrà il minore con sé due giorni consecutivi alternando la S. Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo. Ferie di carnevale: terrà il minore con sé tre giorni consecutivi. Salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti.
5. spese compensate pagina 10 di 11 Così deciso in PADOVA, nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Presidente est.
Barbara De Munari
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