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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11468 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Laura Centofanti Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 50437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 26/3/2025
TRA
con l'Avv. Emanuela Iacovelli Parte_1 Parte_2
ATTORI OPPONENTI
E
con l'Avv. Donvito Antonio Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9319/2021 emesso dal Tribunale di Roma il
17.05.2021
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26/3/2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La società quale cessionaria della Controparte_1 Controparte_2
in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari pro soluto ha agito in via monitoria,
[...]
1 avanti il Tribunale di Roma,
contro
E (soci al 50% e Parte_1 Parte_2
coamministratori della società per il pagamento di Euro 44.811,74, oltre interessi Controparte_3
Cont maturati e maturandi dal 3/8/16 - data dell'estratto autentico ex art. 50 vantando un credito derivante dalla fideiussione prestata dai signori e il 11/1/2013, fino alla Pt_1 Pt_2
concorrenza di € 105.000,00 (cfr. doc. 7 monitorio), a garanzia delle obbligazioni assunte verso la banca cedente ed i suoi successori o aventi causa dalla società (nella specie, saldo CP_3
passivo del conto corrente n. 633123 stipulato il giorno 12 settembre 2012, cfr. doc. 6, fasc. mon.)
Il 17/5/2021 il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 9319/2021 con cui ha intimato ai signori e di pagare a la somma Parte_1 Parte_2 Controparte_1
richiesta di € 44.811,74, oltre € 1305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre al rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Con atto di citazione regolarmente notificato E Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi a questo Tribunale, la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
«Piaccia all'On.le Tribunale adito:
In via principale: accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando che nulla è
dovuto dagli odierni opponenti, in particolare dichiarando la nullità e/o l'annullabilità e/o
inefficacia della fideiussione omnibus sottoscritta pin data 11.3.2021 per le causali di cui in
narrativa e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico
il decreto ingiuntivo n. 9319/2021 con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e
CPA come per legge.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, riconoscere il credito
derivante da fideiussione in misura inferiore, ossia pari ad € 32.427,00, anziché l'importo di €
44.811,74.
[…]».
Si costituiva in giudizio la che resisteva nel merito alla domanda Controparte_1
attrice chiedendone il rigetto.
2 Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 26/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, la domanda è infondata.
Hanno eccepito gli opponenti:
1) la nullità della fideiussione omnibus rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di , per violazione dell'art. 2, L. 287/1990; Controparte_3 CP_1
2) la mancata dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo al momento della dichiarazione di fallimento della Controparte_3
3) l'infondatezza del credito, di cui il Giudice monitorio ha ingiunto il pagamento, superiore rispetto a quello effettivamente dovuto.
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003
dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra
imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai
3 termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
• all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero
state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere
restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per
qualsiasi altro motivo”;
• all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o
qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si
intende derogato”;
• all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90
considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_3
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo
4 elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa
Part potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in
particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo
1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta
della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle
condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia
in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse
5 soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità
amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”,
emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. -
riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità
6 dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c.,
secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità
non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché
la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) -ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02
maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti
7 di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori
della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Del resto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione Specializzata in materia di Impresa, si è
conformata alla citata pronunzia delle Sezioni Unite del dicembre 2021 (cfr. ex multiis, Tribunale di
Roma, Diciassettesima Sezione civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenze n.
2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n.
10581/2023, n. 11668/2023).
Parte attrice ha dunque dedotto che il testo della citata fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, con particolare riferimento alle clausole 2 e 6 senza però fornirne alcuna prova, non provvedendo a depositare né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 né lo schema A.B.I. (oggetto
8 dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) non assolvendo all'onere della prova sopra indicato.
Gli opponenti non hanno infatti prodotto il relativo provvedimento della Banca d'Italia,
laddove l'allora Autorità sanzionava il comportamento anticoncorrenziale. Poiché esso non può
ritenersi fatto notorio utilizzabile dal giudice per la decisione, il motivo di nullità rimane indimostrato e va pertanto rigettato.
Peraltro, deve rilevarsi l'assoluta carenza di prova posto che parte opponente non ha depositato né le fideiussioni in parola (poi depositate dall'opposta) né il provvedimento della
Banca di Italia e né lo schema ABI censurato incorrendo come già più volte sottolineato in una estrema e definitiva carenza probatoria, incompatibile con il principio dispositivo che informa il processo civile.
In relazione alla specifica questione si condividono gli arresti della giurisprudenza di merito che ha ritenuto necessaria la produzione lo schema ABI censurato dalla Banca di Italia.
Infatti, è stato sostenuto che “Invero, per consentire al giudice la verifica della violazione
della concorrenza, la parte ha l'onere di produrre in giudizio copia dello schema ABI che, in quanto
provvedimento amministrativo, non rientra nel novero delle fonti del diritto di cui all'art. 1 prel.”
(cfr. Trib. Bari, Sez. IV, n. 750 del 13/02/2024).
In ogni caso non si rinviene, nel caso in esame, la piena e totale conformità della garanzia sottoscritta allo schema ABI censurato.
Nel dettaglio, nella fideiussione azionata non si rintracciano tutte le clausole sanzionate,
mancando quella di cui al n. 8: la non integrale conformità al modello sanzionato dalla Banca
d'Italia, a parere del Collegio esclude la nullità, sia pure parziale, della garanzia.
Quanto alla deduzione circa la mancata dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo al momento della dichiarazione di fallimento della da cui ne Controparte_3
deriverebbe l'inopponibilità ai creditori concorsuali ai fini della prova del credito in sede endofallimentare, l'eccezione non ha pregio alcuno a parere del Collegio in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto da nei confronti dei soli opponenti, quali garanti della CP_1
società successivamente all'intervenuto fallimento della società (5 anni dopo). Controparte_3
9 Tale eccezione è dunque infondata.
Quanto alla dedotta infondatezza del credito, asseritamente superiore rispetto a quello effettivamente dovuto l'eccezione, oltre che totalmente generica e non provata in alcun modo, è
anche infondata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.
12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova,
deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, il correntista e il garante coobbligato, con l'opposizione, mettono in discussione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, credito che quindi va rideterminato.
Particolare importanza rileva l'onere della prova gravante sull'attore, in questo caso sulla banca, attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti per sostenere la propria pretesa mentre sarà onere della parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto o di fatti estintivi dell'altrui pretesa dare contezza e dimostrazione di tali fatti.
In materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il
10 rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato.
Quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti:
soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass.
2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente,
attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10
maggio 2007, n. 10692).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista (e/o dal fideiussore) la banca è tenuta a produrre in giudizio (oltre al contratto) anche gli estratti conto integrali (non scalari) a partire dall'apertura del conto corrente non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre
2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Mentre infatti in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3, 03/05/2011, n.
9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
11 Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è
sufficiente l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/06/2018, n.14640).
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente,
l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista,
tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione
del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli
estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il
credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in
ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. civile, sez. I,
11/06/2018, n. 15148).
Ancora, “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità
della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli
estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere
invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non
si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del
proprio credito;
una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non
può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non
documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o
estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa
prescritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2017, n. 13258).
Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore opponente (ex multiis, Cass.
Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative
12 risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31/10/2008, n.
26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000; Cassazione civile, n.
12169/2000; Cassazione civile, n. 9579/2000).
Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che
“Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto
dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare
la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto bancario (tassi di
interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare
della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969
del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016;
Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14
marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014).
La produzione in giudizio degli estratti conto impone poi al correntista l'onere di muovere contestazioni specifiche (Cass. 28.7.2006 n. 17242, 15.9.2000 n. 12169, 21.7.2000 n. 9579).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio i contratti di conto corrente e di fideiussione degli opponenti e gli estratti conto completi (doc. 6 e 7 allegati al fascicolo monitorio e 1 allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.), assolvendo pertanto al proprio onere probatorio, come sopra precisato.
Viceversa, come già osservato, gli opponenti hanno censurato l'incertezza del credito in modo completamente generico (non precisando ln cosa consisterebbe l'incertezza) e non provato
(a titolo esemplificativo, mai sono stati depositati documenti relativi ad un diverso conteggio)
incorrendo altresì in una carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Infine, solo in comparsa conclusionale gli opponenti svolgono deduzioni inerenti l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., lamentando il mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla disposizione: tali deduzioni, attesa la natura dell'eccezione di decadenza, devono ritenersi tardive, essendo maturate le relative preclusioni istruttorie.
13 In ogni caso, rigettata la domanda di nullità della relativa clausola contenuta nella fideiussione azionata, la stessa deve considerarsi valida ed efficace, anche quale deroga all'art. 1957 c.c., deroga pacificamente ammessa non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez.
1. Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiedente la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3,
Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
Nel dettaglio, nella fideiussione in parola alla relativa clausola si legge al punto 6) “i diritti derivanti alla Banca della fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito
verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o
qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende
derogato”.
L'assenza di qualsivoglia termine di decadenza, contenuta nella clausola in parola, rende legittima l'azione monitoria.
La domanda va dunque integralmente rigettata con assorbimento di tutti gli altri motivi.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9319/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 17.05.2021;
- condanna , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di giudizio sostenute da che liquida in € 5.077,00 per compenso Controparte_1
professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Laura Centofanti
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Laura Centofanti Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 50437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 26/3/2025
TRA
con l'Avv. Emanuela Iacovelli Parte_1 Parte_2
ATTORI OPPONENTI
E
con l'Avv. Donvito Antonio Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9319/2021 emesso dal Tribunale di Roma il
17.05.2021
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26/3/2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La società quale cessionaria della Controparte_1 Controparte_2
in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari pro soluto ha agito in via monitoria,
[...]
1 avanti il Tribunale di Roma,
contro
E (soci al 50% e Parte_1 Parte_2
coamministratori della società per il pagamento di Euro 44.811,74, oltre interessi Controparte_3
Cont maturati e maturandi dal 3/8/16 - data dell'estratto autentico ex art. 50 vantando un credito derivante dalla fideiussione prestata dai signori e il 11/1/2013, fino alla Pt_1 Pt_2
concorrenza di € 105.000,00 (cfr. doc. 7 monitorio), a garanzia delle obbligazioni assunte verso la banca cedente ed i suoi successori o aventi causa dalla società (nella specie, saldo CP_3
passivo del conto corrente n. 633123 stipulato il giorno 12 settembre 2012, cfr. doc. 6, fasc. mon.)
Il 17/5/2021 il Tribunale di Roma ha emesso il decreto ingiuntivo n. 9319/2021 con cui ha intimato ai signori e di pagare a la somma Parte_1 Parte_2 Controparte_1
richiesta di € 44.811,74, oltre € 1305,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre al rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Con atto di citazione regolarmente notificato E Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi a questo Tribunale, la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
«Piaccia all'On.le Tribunale adito:
In via principale: accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando che nulla è
dovuto dagli odierni opponenti, in particolare dichiarando la nullità e/o l'annullabilità e/o
inefficacia della fideiussione omnibus sottoscritta pin data 11.3.2021 per le causali di cui in
narrativa e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico
il decreto ingiuntivo n. 9319/2021 con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e
CPA come per legge.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, riconoscere il credito
derivante da fideiussione in misura inferiore, ossia pari ad € 32.427,00, anziché l'importo di €
44.811,74.
[…]».
Si costituiva in giudizio la che resisteva nel merito alla domanda Controparte_1
attrice chiedendone il rigetto.
2 Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 26/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, la domanda è infondata.
Hanno eccepito gli opponenti:
1) la nullità della fideiussione omnibus rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di , per violazione dell'art. 2, L. 287/1990; Controparte_3 CP_1
2) la mancata dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo al momento della dichiarazione di fallimento della Controparte_3
3) l'infondatezza del credito, di cui il Giudice monitorio ha ingiunto il pagamento, superiore rispetto a quello effettivamente dovuto.
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003
dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra
imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai
3 termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
• all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero
state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere
restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per
qualsiasi altro motivo”;
• all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o
qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si
intende derogato”;
• all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90
considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_3
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo
4 elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa
Part potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in
particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo
1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta
della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle
condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia
in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse
5 soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità
amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”,
emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. -
riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità
6 dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c.,
secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità
non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché
la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) -ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02
maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti
7 di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori
della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Del resto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione Specializzata in materia di Impresa, si è
conformata alla citata pronunzia delle Sezioni Unite del dicembre 2021 (cfr. ex multiis, Tribunale di
Roma, Diciassettesima Sezione civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenze n.
2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n.
10581/2023, n. 11668/2023).
Parte attrice ha dunque dedotto che il testo della citata fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, con particolare riferimento alle clausole 2 e 6 senza però fornirne alcuna prova, non provvedendo a depositare né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 né lo schema A.B.I. (oggetto
8 dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) non assolvendo all'onere della prova sopra indicato.
Gli opponenti non hanno infatti prodotto il relativo provvedimento della Banca d'Italia,
laddove l'allora Autorità sanzionava il comportamento anticoncorrenziale. Poiché esso non può
ritenersi fatto notorio utilizzabile dal giudice per la decisione, il motivo di nullità rimane indimostrato e va pertanto rigettato.
Peraltro, deve rilevarsi l'assoluta carenza di prova posto che parte opponente non ha depositato né le fideiussioni in parola (poi depositate dall'opposta) né il provvedimento della
Banca di Italia e né lo schema ABI censurato incorrendo come già più volte sottolineato in una estrema e definitiva carenza probatoria, incompatibile con il principio dispositivo che informa il processo civile.
In relazione alla specifica questione si condividono gli arresti della giurisprudenza di merito che ha ritenuto necessaria la produzione lo schema ABI censurato dalla Banca di Italia.
Infatti, è stato sostenuto che “Invero, per consentire al giudice la verifica della violazione
della concorrenza, la parte ha l'onere di produrre in giudizio copia dello schema ABI che, in quanto
provvedimento amministrativo, non rientra nel novero delle fonti del diritto di cui all'art. 1 prel.”
(cfr. Trib. Bari, Sez. IV, n. 750 del 13/02/2024).
In ogni caso non si rinviene, nel caso in esame, la piena e totale conformità della garanzia sottoscritta allo schema ABI censurato.
Nel dettaglio, nella fideiussione azionata non si rintracciano tutte le clausole sanzionate,
mancando quella di cui al n. 8: la non integrale conformità al modello sanzionato dalla Banca
d'Italia, a parere del Collegio esclude la nullità, sia pure parziale, della garanzia.
Quanto alla deduzione circa la mancata dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo al momento della dichiarazione di fallimento della da cui ne Controparte_3
deriverebbe l'inopponibilità ai creditori concorsuali ai fini della prova del credito in sede endofallimentare, l'eccezione non ha pregio alcuno a parere del Collegio in quanto il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto da nei confronti dei soli opponenti, quali garanti della CP_1
società successivamente all'intervenuto fallimento della società (5 anni dopo). Controparte_3
9 Tale eccezione è dunque infondata.
Quanto alla dedotta infondatezza del credito, asseritamente superiore rispetto a quello effettivamente dovuto l'eccezione, oltre che totalmente generica e non provata in alcun modo, è
anche infondata.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.
12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova,
deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, il correntista e il garante coobbligato, con l'opposizione, mettono in discussione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, credito che quindi va rideterminato.
Particolare importanza rileva l'onere della prova gravante sull'attore, in questo caso sulla banca, attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti per sostenere la propria pretesa mentre sarà onere della parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto o di fatti estintivi dell'altrui pretesa dare contezza e dimostrazione di tali fatti.
In materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il
10 rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato.
Quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti:
soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass.
2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente,
attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10
maggio 2007, n. 10692).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista (e/o dal fideiussore) la banca è tenuta a produrre in giudizio (oltre al contratto) anche gli estratti conto integrali (non scalari) a partire dall'apertura del conto corrente non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre
2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Mentre infatti in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3, 03/05/2011, n.
9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
11 Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non è
sufficiente l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/06/2018, n.14640).
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente,
l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista,
tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione
del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli
estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il
credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in
ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. civile, sez. I,
11/06/2018, n. 15148).
Ancora, “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità
della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli
estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere
invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non
si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del
proprio credito;
una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non
può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non
documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o
estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa
prescritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2017, n. 13258).
Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore opponente (ex multiis, Cass.
Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative
12 risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31/10/2008, n.
26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000; Cassazione civile, n.
12169/2000; Cassazione civile, n. 9579/2000).
Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che
“Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto
dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare
la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto bancario (tassi di
interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare
della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969
del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016;
Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14
marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014).
La produzione in giudizio degli estratti conto impone poi al correntista l'onere di muovere contestazioni specifiche (Cass. 28.7.2006 n. 17242, 15.9.2000 n. 12169, 21.7.2000 n. 9579).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio i contratti di conto corrente e di fideiussione degli opponenti e gli estratti conto completi (doc. 6 e 7 allegati al fascicolo monitorio e 1 allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.), assolvendo pertanto al proprio onere probatorio, come sopra precisato.
Viceversa, come già osservato, gli opponenti hanno censurato l'incertezza del credito in modo completamente generico (non precisando ln cosa consisterebbe l'incertezza) e non provato
(a titolo esemplificativo, mai sono stati depositati documenti relativi ad un diverso conteggio)
incorrendo altresì in una carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Infine, solo in comparsa conclusionale gli opponenti svolgono deduzioni inerenti l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., lamentando il mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla disposizione: tali deduzioni, attesa la natura dell'eccezione di decadenza, devono ritenersi tardive, essendo maturate le relative preclusioni istruttorie.
13 In ogni caso, rigettata la domanda di nullità della relativa clausola contenuta nella fideiussione azionata, la stessa deve considerarsi valida ed efficace, anche quale deroga all'art. 1957 c.c., deroga pacificamente ammessa non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez.
1. Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiedente la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3,
Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
Nel dettaglio, nella fideiussione in parola alla relativa clausola si legge al punto 6) “i diritti derivanti alla Banca della fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito
verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o
qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende
derogato”.
L'assenza di qualsivoglia termine di decadenza, contenuta nella clausola in parola, rende legittima l'azione monitoria.
La domanda va dunque integralmente rigettata con assorbimento di tutti gli altri motivi.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9319/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 17.05.2021;
- condanna , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di giudizio sostenute da che liquida in € 5.077,00 per compenso Controparte_1
professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Laura Centofanti
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