Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 11/12/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 357/2025 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69969 depositato in data 24.06.2025, proposto da:
1) F. C., nato a [...] (C.f. IS);
2) A. I., nato a [...] (C.f. IS);
3) P. L., nato a [...] (C.f. IS);
tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, dall’Avv.
UD FA, con cui elett.te domiciliano in Palermo, Via Trinacria n.23 - PEC “claudiofatta@pec.it”;
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
RR (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
AN LI (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. AN AR (c.f.[...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5.
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza pubblica del 02.12.2025, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, i ricorrenti richiedono a questa Corte di “- annullare e/o disapplicare qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all’inclusione nella base pensionabile degli importi percepiti a titolo di indennità di imbarco”.
II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, espongono:
- di essere militari dell’Arma dei Carabinieri, oggi collocati in quiescenza e che avevano svolto – come da specificazione della posizione individuale di ciascuno - servizio quali “imbarcati”;
- di aver accertato che, ai fini della determinazione del proprio trattamento pensionistico, non è stata considerata pensionabile l’indennità di imbarco da questi maturata per oltre 30 anni di servizio: di talché, con le diffide versate in atti (ALL.TI 4-6), è stata formalmente richiesta la valorizzazione di tali importi ai fini del calcolo della pensione (ALL.7);
- che il quadro normativo di riferimento (art. 18 L. n. 78/1983;
art. 3, comma 14 quater, L. 472/1987; art.13, comma 5, del d.P.R. n.
164/2002) risulta senz’altro violato dall’amministrazione intimata laddove nega il riconoscimento del diritto vantato: ciò che ha loro imposto di adire questo plesso giurisdizionale.
III. In data 17.11.2025, si è costituito INPS concludendo come segue: “rigettare il ricorso con riguardo ai ricorrenti C. e I. e dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo al ricorrente L.”
III.1. L’Istituto previdenziale, distinguendo le posizioni dei tre ricorrenti, rileva infatti che:
- il trattamento pensionistico del sig. C.F., è stato già oggetto di riliquidazione con valorizzazione dell'indennità di imbarco, in quanto correttamente trasmesso nuovo flusso dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri. La determinazione, a seguito di riliquidazione per riconoscimento indennità di imbarco, è stata emessa in data 11.02.2021 a seguito di nota ricevuta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 30.07.2020 e notificata anche all'interessato. Di qui, la infondatezza della domanda;
- in ordine alla posizione di I. A. non risulta, agli atti, essere stato trasmesso flusso con indennità e non risulta valorizzata in posizione.
In effetti, l’indennità che occupa va inserita dall'ente datore di lavoro solo qualora spettante. Di qui, la infondatezza della domanda;
- in merito alla posizione di L. P., l’amministrazione di appartenenza
(CNA) con nota n. 244102DF/2-1 PND di prot., trasmessa solo in data 12.06.2025, ha correttamente inviato un nuovo modello PA04 contenente l’aggiornamento dei dati giuridici ed economici riguardanti la relativa indennità di imbarco spettante all’interessato per il grado rivestito al congedo di Vice Brigadiere. In base ai suddetti dati, la pensione è stata riliquidata e sarà aggiornata sulla mensilità di febbraio 2026 insieme agli arretrati spettanti dalla decorrenza e interessi legali.
III.2. Con memoria del 21.11.2025, INPS ha depositato documentata memoria integrativa evidenziando che “ad integrazione di quanto dedotto nella prima comparsa di costituzione depositata si rappresenta che la presente domanda: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all’inclusione nella base pensionabile degli importi percepiti a titolo di indennità di imbarco” è stata già proposta in altro ricorso n.69163 in cui parimenti si domanda: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all’inclusione nella base pensionabile degli importi percepiti a titolo di indennità di imbarco” per i medesimi ricorrente e a firma del medesimo difensore. Tale ricorso è stato già deciso da Codesta Corte con sentenza 76/2024. Si allegano copia del ricorso e della relativa sentenza citata”.
Considerato in
DIRITTO
1. Va disattesa, in limine, l’istanza di rinvio della udienza di discussione del giudizio, formulata da parte ricorrente all’odierna udienza. Il rinvio – secondo quanto prospettato – è funzionale a verificare l’esatto adempimento preannunziato da INPS nella sua prima memoria difensiva. In disparte da altre considerazioni che direttamente impingono sull’effettivo tenore della difesa articolata da parte convenuta nella memoria di costituzione, sta di fatto che si frappone al rinvio, in termini dirimenti, il fatto che INPS non abbia rinunziato alle conclusioni già rassegnate e, in definitiva, all’eccezione di inammissibilità sollevata nella memoria integrativa.
Poiché la declaratoria di cessazione della materia del contendere –
alla cui verifica risulterebbe strumentale il rinvio – è sentenza di merito, appare chiaro che ad essa mai potrebbe addivenirsi se non statuendo per la infondatezza della (non rinunziata) eccezione di inammissibilità coltivata da INPS.
2. Quest’ultima è viceversa fondata. Infatti:
(a) INPS, anzitutto, ha depositato in atti il ricorso n. 69163, sentenziato da questa sezione con sentenza n. 76/2024. Nel sovrapporre quest’ultimo al ricorso introduttivo del presente giudizio, se ne rileva la assoluta identità;
(b) la sentenza n. 76/2024 riguarda le stesse parti, lo stesso petitum formale e sostanziale e la stessa causa petendi;
(c) la decisione di questa Corte, espressamente esaminate le determinazioni pensionistiche relative alle posizioni dei tre ricorrenti
– le quali, a giudizio, dell’amministrazione datoriale accreditavano la conclusione che “il beneficio richiesto risulta già in godimento nei trattamenti pensionistici di ciascuno dei ricorrenti” – afferma l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale e concreto alla coltivazione del ricorso (69163) poiché “da quanto sopra, atteso che richiesta l’indennità risulta correttamente valutata ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei ricorrenti e che in relazione al petitum proposto, utilità o vantaggio può essere conseguito dai ricorrenti, è venuto meno il loro interesse ad agire in giudizio”;
(d) la decisione de qua, per quanto formalmente statuisca in rito, è viceversa una sentenza di merito nella sostanza, la quale perviene ad un giudizio di non meritevolezza della pretesa fatta valere in ricorso perché l’indennità era già stata già correttamente valorizzata ai fini pensionistici e goduta dai ricorrenti. A tale corretta qualificazione della sentenza n. 76/2024 si perviene, ovviamente, ai limitati fini dello scrutinio dell’eccezione di ne bis in idem, la quale, non meno ovviamente, stimola per sua natura un potere interpretativo avente ad oggetto la pregressa pronunzia giudiziale;
(e) la sentenza n. 76/2024, depositata il 21.02.2024, non risulta impugnata (art. 177 co. 2 c.g.c.), come confermato dal sistema telematico in uso al Decidente e stante l’assenza nel codice di giustizia contabile di disposizione normativa omologa all’art. 124 disp. att. c.p.c. quest’ultima, per la sua puntualità, è oggettivamente dubbio costituisca espressione di principio generale a mente dell’art.
7 co. 2 c.g.c. L’assenza di impugnazione, d’altronde, non è seriamente contestata da parte ricorrente.
3. Così stando le cose, l’azione esperita in questo giudizio è preclusa dal giudicato formale e sostanziale formatosi sulla sentenza n. 76/2024 e, per tale ragione, deve dichiararsi inammissibile.
4. Ai sensi dell’art. 31 co. 3 c.g.c., costituisce facoltà e non obbligo per il Decidente di disporre la compensazione delle spese di lite in ipotesi di definizione in rito del processo. Per quanto osservato, questo Giudicante non ritiene di dover far uso della predetta facoltà, non risultando in atti ragione che possa portare ragionevolmente ad escludere la volontaria riproposizione di una domanda già in altro processo scrutinata e definita.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido fra loro ed in favore di INPS, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500, comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e C.p.A. se dovute.
Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 02.12.2025.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,10 dicembre 2025 Pubblicata l’11 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)