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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1712/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Ernesto Mazzei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via
Indipendenza n. 6 ricorrente per l'adozione di
nato a [...] il [...]; Persona_1 con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: adozione di maggiorenne
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 291 e ss. c.c., regolarmente notificato, , celibe, chiedeva di Parte_2
poter adottare , nato a [...], il [...], dichiarando di essere in possesso Persona_1
dei requisiti previsti dalla legge.
All'udienza del 04/12/2024, dinanzi al Presidente comparivano personalmente l'adottante e l'adottando i quali prestavano il loro consenso, nonché la madre dell'adottando, sig.ra
[...] la quale dava l'assenzo all'adozione. Persona_2
Il Presidente riservava la causa al Collegio per la decisione. ***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ai sensi dell'art. 291 c.c., l'adozione di persona di maggiore età è permessa alle persone che hanno compiuto trentacinque anni, superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare e non hanno discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti oppure non hanno figli minori legittimi o legittimati;
è necessario che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando né suo tutore con amministrazione dei suoi beni.
Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti di legge, in quanto l'adottante è nato il [...] ed ha quindi l'età di 71 anni, mentre l'adottato ha compiuto in data 09/08/2024 il diciottesimo anno di età. Inoltre, l'istante ha dimostrato di non avere discendenti ed ha dato il proprio assenzo all'adozione. La madre dell'adottando, nel prestare il proprio assenzo, ha specificato di essere molto favorevole all'adozione in quanto lei stessa con il proprio figlio sono ospiti nella casa familiare dell'adottante.
Non vi sono altri soggetti tenuti a prestare il consenso atteso che l'adottante è celibe ed il padre naturale dell'adottando non ha riconosciuto il proprio figlio.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza, hanno dichiarato di essere legate affettivamente ed hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione. La domanda di adozione mira, invero, a confermare una situazione affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente sia all'interesse dell'adottante, sia all'interesse dell'adottando.
Nel caso di specie è indubbio che l'adottante e l'adottando siano legati da un profondo legame maturato negli anni in quanto è vissuto e tutt'ora vive nella casa familiare gestita da Persona_1
. Parte_2
Per quanto sopra esposto, comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, il quale nulla ha inteso opporre, si ritiene che possa darsi luogo all'adozione.
In ossequio al disposto di cui all'art. 299 c.c., il Collegio dispone che l'adottando assuma il cognome e che lo anteponga al proprio. Pt_2
Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , così provvede: Parte_2
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone darsi luogo all'adozione di , nato a Persona_1
OC (RC) il 09/08/2006, da parte di nato a [...], il [...]; Parte_2
2) dispone che l'adottando assuma il cognome e lo anteponga al proprio. Pt_2 Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 04/12/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo