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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Troisi, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Salerno, via Ricci n. 46
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Faustino CP_1
Liuzzi, presso il quale elettivamente domicilia, all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della società appellata dal 28 novembre 2013 al 9 febbraio Parte_1
2018, con mansioni di autista e di addetto ad operazioni accessorie al trasporto, liv. 3S Parte_2 ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 2258 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna della predetta società al pagamento, in suo favore, della somma di euro 56.281,71° a titolo di lavoro straordinario, e di ulteriori euro 11.072,31 per ferie non dovute, differenze tfr e altro.
Censurava detta pronuncia, contestando l'interpretazione della prova testimoniale offerta dal Tribunale, invece idonea a provare la maggiore quantità del lavoro svolto, nei termini azionati. In particolare proponeva una diversa interpretazione del contenuto delle deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2
Eccepiva, infine, la nullità della sentenza impugnata, per mancata lettura del dispositivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della sua domanda, formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva la che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello non può essere accolto.
Secondo la granitica giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2021 n. 4408) a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Nella fattispecie al vaglio reputa la Corte che la valutazione della prova orale da parte del Tribunale sia stata corretta.
Parte appellante valorizza, in primis, la deposizione del teste dalla quale a suo giudizio emerge Tes_1
l'espletamento dell'orario di lavoro posto a base della domanda.
Il gravame, tuttavia, al di là dell'esposizione del contenuto della testimonianza, che è un fatto oggettivo, non va organicamente a confutare le decisive, se pur sintetiche, considerazioni negative svolte dal
Tribunale e che questa Corte condivide.
Il infatti, era dipendente di altra società, pur collegata all'odierna appellata e con un deposito in Tes_1 comune con essa, e per quanto il teste viaggiasse insieme al ricorrente, facendo la medesima tratta e incontrando i medesimi clienti, ciò accadeva non sistematicamente. Il teste, a prescindere dalla considerazione che la sua esperienza non comprendeva l'intero periodo lavorativo azionato in questa sede, attraverso una serie di riserve e precisazioni (“gli orari di lavoro coincidevano per la maggior parte dei casi…Poteva capitare che la destinazione fosse uguale in tal caso uscivamo e percorrevamo la stessa tratta fino al posto di scarico, poi potevamo dividerci e ritrovarci successivamente…Uscivamo insieme e
2 ci ritrovavamo insieme la sera......Potevamo rientrare in orari diversi……. Poteva capitare che le destinazioni fossero diverse, nel senso che andavamo in regioni diverse, come potevano capitare che le tratte da seguire erano le stesse…. Personalmente potevo fare anche tre tratte lunghe a settimana”) ha offerto un resoconto vago e generico, di fatto impedendo una ricostruzione dell'orario lavorativo con la puntualità imposta dalla Parte_3
Ancora più accentuatamente evanescente risulta la deposizione del teste il quale solo qualche Tes_2 qualche volta avrebbe viaggiato con il ricorrente ed evidentemente, anche qui attraverso le puntualizzazioni inserite (“ Spesso capitava di percorrere le medesime tratte insieme al ricorrente, mediamente uno o due volte a settimana…Non so riferire in merito ad attività accessorie di carico e scarico da parte del ricorrente… Ci incontravamo spesso la mattina ad Avellino dove ci prendevamo un caffè all'area di servizio e da Avellino ci dirigevamo in Puglia sia pure con destinazioni diverse….Quando non facevamo le tratte insieme ci sentivamo io e il ricorrente per cui posso riferire quanto ho riferito anche sulla base delle telefonate che facevamo io e il ricorrente….”) siamo posti nell'assoluta impossibilità di una ricostruzione sufficientemente attendibile della quantità di lavoro complessiva svolta dal , e, quindi, Pt_1 di definire il lavoro straordinario effettivamente svolto dal predetto, cioè le prestazioni eccedenti le 39 ore settimanali contrattualmente previste, distribuite su 6 giorni e conguagliabili nell'arco di 4 settimane.
Qui non si tratta di sminuzzare il contenuto delle deposizioni, come lamentato dall'appellante, dovendosi invece affermare che la descrizione fornitaci, intrisa di riferimenti temporali estremamente fluidi e parziali, impedisce di verificare quantomeno ciò che accadesse nelle fasi, in realtà tutt'altro che infrequenti, in cui i testi non erano con il ricorrente e, quindi, di affermare la prestazione di un orario lavorativo effettivamente superiore a quello riconosciuto nelle buste paga.
Trattasi di considerazioni sufficienti per il rigetto della domanda e, quindi, per disattendere l'appello, a prescindere dal contenuto delle deposizioni dei testi e che, nella stessa impostazione attorea, Tes_3 Tes_4 non offrono alcun sostengo alla pretesa azionata.
Questa Corte, in conclusione, condivide pienamente il ragionamento probatorio del Giudice di prime cure e, al riguardo, va sottolineato che è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee e sufficienti ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820). Nella fattispecie al vaglio alcun elemento, nemmeno sul piano indiziario o logico, conduce a riscontrare i fatti costituenti gli elementi costitutivi della domanda.
3 Ininfluente, infine, la mera deduzione dell'omessa lettura del dispositivo da parte del primo Giudice, non avendo peraltro parte appellante nemmeno richiesto, nelle conclusioni, la declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, che comunque non produrrebbe alcun vantaggio concreto all'impugnante.
Come insegna la S.C. (arg., ex plurimis, da Cass., III, 19.1.2007 n.1199) il vizio in discorso non comporta che il Giudice di secondo grado possa rimettere la causa al primo Giudice , non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.. Ne discende che è onere del
Giudice di appello, in caso di mancata lettura del dispositivo da parte del primo Giudice, trattenere presso di sè la causa onde procedere al suo esame nel merito. Siamo, pertanto, in presenza di un'ipotesi in cui l'appello cumula in sè iudicium rescindens e iudicium rescissorium, è cioè diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, per cui le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo Giudice, e non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353
e 354 c.p.c., hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perchè esse non sono di per sè idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione del carattere della decisione, basata su profili di carattere probatorio, al di là della solidità della conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Troisi, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Salerno, via Ricci n. 46
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Faustino CP_1
Liuzzi, presso il quale elettivamente domicilia, all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dipendente della società appellata dal 28 novembre 2013 al 9 febbraio Parte_1
2018, con mansioni di autista e di addetto ad operazioni accessorie al trasporto, liv. 3S Parte_2 ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 2258 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta alla condanna della predetta società al pagamento, in suo favore, della somma di euro 56.281,71° a titolo di lavoro straordinario, e di ulteriori euro 11.072,31 per ferie non dovute, differenze tfr e altro.
Censurava detta pronuncia, contestando l'interpretazione della prova testimoniale offerta dal Tribunale, invece idonea a provare la maggiore quantità del lavoro svolto, nei termini azionati. In particolare proponeva una diversa interpretazione del contenuto delle deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2
Eccepiva, infine, la nullità della sentenza impugnata, per mancata lettura del dispositivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della sua domanda, formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva la che resisteva all'appello. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello non può essere accolto.
Secondo la granitica giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2021 n. 4408) a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Nella fattispecie al vaglio reputa la Corte che la valutazione della prova orale da parte del Tribunale sia stata corretta.
Parte appellante valorizza, in primis, la deposizione del teste dalla quale a suo giudizio emerge Tes_1
l'espletamento dell'orario di lavoro posto a base della domanda.
Il gravame, tuttavia, al di là dell'esposizione del contenuto della testimonianza, che è un fatto oggettivo, non va organicamente a confutare le decisive, se pur sintetiche, considerazioni negative svolte dal
Tribunale e che questa Corte condivide.
Il infatti, era dipendente di altra società, pur collegata all'odierna appellata e con un deposito in Tes_1 comune con essa, e per quanto il teste viaggiasse insieme al ricorrente, facendo la medesima tratta e incontrando i medesimi clienti, ciò accadeva non sistematicamente. Il teste, a prescindere dalla considerazione che la sua esperienza non comprendeva l'intero periodo lavorativo azionato in questa sede, attraverso una serie di riserve e precisazioni (“gli orari di lavoro coincidevano per la maggior parte dei casi…Poteva capitare che la destinazione fosse uguale in tal caso uscivamo e percorrevamo la stessa tratta fino al posto di scarico, poi potevamo dividerci e ritrovarci successivamente…Uscivamo insieme e
2 ci ritrovavamo insieme la sera......Potevamo rientrare in orari diversi……. Poteva capitare che le destinazioni fossero diverse, nel senso che andavamo in regioni diverse, come potevano capitare che le tratte da seguire erano le stesse…. Personalmente potevo fare anche tre tratte lunghe a settimana”) ha offerto un resoconto vago e generico, di fatto impedendo una ricostruzione dell'orario lavorativo con la puntualità imposta dalla Parte_3
Ancora più accentuatamente evanescente risulta la deposizione del teste il quale solo qualche Tes_2 qualche volta avrebbe viaggiato con il ricorrente ed evidentemente, anche qui attraverso le puntualizzazioni inserite (“ Spesso capitava di percorrere le medesime tratte insieme al ricorrente, mediamente uno o due volte a settimana…Non so riferire in merito ad attività accessorie di carico e scarico da parte del ricorrente… Ci incontravamo spesso la mattina ad Avellino dove ci prendevamo un caffè all'area di servizio e da Avellino ci dirigevamo in Puglia sia pure con destinazioni diverse….Quando non facevamo le tratte insieme ci sentivamo io e il ricorrente per cui posso riferire quanto ho riferito anche sulla base delle telefonate che facevamo io e il ricorrente….”) siamo posti nell'assoluta impossibilità di una ricostruzione sufficientemente attendibile della quantità di lavoro complessiva svolta dal , e, quindi, Pt_1 di definire il lavoro straordinario effettivamente svolto dal predetto, cioè le prestazioni eccedenti le 39 ore settimanali contrattualmente previste, distribuite su 6 giorni e conguagliabili nell'arco di 4 settimane.
Qui non si tratta di sminuzzare il contenuto delle deposizioni, come lamentato dall'appellante, dovendosi invece affermare che la descrizione fornitaci, intrisa di riferimenti temporali estremamente fluidi e parziali, impedisce di verificare quantomeno ciò che accadesse nelle fasi, in realtà tutt'altro che infrequenti, in cui i testi non erano con il ricorrente e, quindi, di affermare la prestazione di un orario lavorativo effettivamente superiore a quello riconosciuto nelle buste paga.
Trattasi di considerazioni sufficienti per il rigetto della domanda e, quindi, per disattendere l'appello, a prescindere dal contenuto delle deposizioni dei testi e che, nella stessa impostazione attorea, Tes_3 Tes_4 non offrono alcun sostengo alla pretesa azionata.
Questa Corte, in conclusione, condivide pienamente il ragionamento probatorio del Giudice di prime cure e, al riguardo, va sottolineato che è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee e sufficienti ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820). Nella fattispecie al vaglio alcun elemento, nemmeno sul piano indiziario o logico, conduce a riscontrare i fatti costituenti gli elementi costitutivi della domanda.
3 Ininfluente, infine, la mera deduzione dell'omessa lettura del dispositivo da parte del primo Giudice, non avendo peraltro parte appellante nemmeno richiesto, nelle conclusioni, la declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, che comunque non produrrebbe alcun vantaggio concreto all'impugnante.
Come insegna la S.C. (arg., ex plurimis, da Cass., III, 19.1.2007 n.1199) il vizio in discorso non comporta che il Giudice di secondo grado possa rimettere la causa al primo Giudice , non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.. Ne discende che è onere del
Giudice di appello, in caso di mancata lettura del dispositivo da parte del primo Giudice, trattenere presso di sè la causa onde procedere al suo esame nel merito. Siamo, pertanto, in presenza di un'ipotesi in cui l'appello cumula in sè iudicium rescindens e iudicium rescissorium, è cioè diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, per cui le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo Giudice, e non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353
e 354 c.p.c., hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perchè esse non sono di per sè idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure.
A quanto esposto consegue il rigetto dell'appello, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione del carattere della decisione, basata su profili di carattere probatorio, al di là della solidità della conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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