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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente f.f., dott.ssa Mariapia Parisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2043/2024, promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. Masotti Monica, Parte_1 CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì, via Biondini n. 1, in virtù di procura allegata al ricordo
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del , con sede Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 legale in Roma, via Arenula n. 70
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e art. 15 del D.L. n. 150/2011.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/10/2024 ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 revoca all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della stessa emesso dal G.O. in Controparte_3 data 11/09/2024 avente ad oggetto il procedimento n. R.G.Es. 64/2023, chiedendo l'accoglimento all'intestato Tribunale delle seguenti conclusioni:
“ACCERTARE e DICHIARARE la non conformità a corretta interpretazione della legge del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di Parte_1 adottato dal G.O. Dr. il giorno 11/9/2024 nel giudizio distinto al n. 64/2023 RG Es. Imm. Controparte_3 del Tribunale di Ravenna;
• DISPORRE l'annullamento e la riforma del decreto di impugnato;
• ACCERTARE e DICHIARARE l'esistenza delle condizioni di per fruire del beneficio di Parte_1 gratuito patrocinio ex art. 76 ter D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- ACCERTARE E DICHIARARE l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi dell'Avv. Monica Masotti, in qualità di difensore di per l'attività svolta nel giudizio al Parte_1
n. 64/2023 RG Es. Imm. e conseguentemente
- PROCEDERE alla liquidazione dei compensi dovuti all'Avv. Monica Masotti come da notule depositate nel giudizio civile;
- PORRE a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002 il pagamento delle somme liquidate.
- Con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio da porre a carico dell'erario oltre il 15% TF, il 4% CPA ed IVA al 22%”
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante l'avvenuta notificazione a Controparte_1 mezzo PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. A seguito del deposito di note scritte la causa veniva trattenuta in decisione.
La presente causa va così decisa.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, . In data 10 ottobre Controparte_1
2024 con note di deposito, la parte ricorrente ha infatti depositato prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte.
Con provvedimento dell'11/09/2024, il Tribunale di Ravenna, in personae del G.O CP_3
ha revocato l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello
[...] Parte_1
Stato, a fronte del superamento dei limiti reddituali occorso in data 27/03/2023, giorno in cui versò all'odierna opponente la somma pari ad euro 10.600,00 per il Controparte_4
mantenimento dei figli e e pari ad euro 4.800,00 per il mantenimento della stessa. Per_1 Per_2
Sulla scorta dell'art. 76 del D.P.R. 115/2002, in base al quale il reddito imponibile, da valutarsi per poter usufruire del beneficio del patrocinio gratuito, deve essere quello risultante dall'ultima dichiarazione e comunque non superiore a euro 12.838,01, va rilevata la correttezza del provvedimento di revoca emesso dal G.O. Controparte_3
Invero, dalla documentazione reddituale depositata dalla ricorrente, e segnatamente dalla dichiarazione sostitutiva reddituale relativa all'anno di imposta 2023, risulta che il reddito percepito dall'odierna opponente in tal anno sia pari a € 23.987,00 (dovuti alle seguenti somme percepite: euro 5.187,00 reddito proprio, euro 8.200,00 mantenimento figli anno 2023, euro 10.600,00 mantenimento figli pregresso) e come tale eccedente i limiti reddituali previsti dall'art. 76, comma
1, del D.P.R. 115/2002.
Inoltre, per consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi della persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se non sottoposti a tassazione e quindi anche gli assegni di mantenimento dei figli.
Alla luce delle esposte considerazioni, difettano in capo alla sig.ra le condizioni Parte_1
reddituali per poter essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e pertanto va confermato il decreto di revoca emesso l'11/09/2024, dal Tribunale di Ravenna, in persona del G.O. CP_3
[...]
Nulla sulle spese stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Presidente f.f. dott.ssa Mariapia Parisi, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2043/2024, - rigetta il ricorso in opposizione.
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Ravenna, 20 gennaio 2025
Il Presidente f.f.
Dott.ssa Mariapia Parisi