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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 8408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8408 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11693/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato ASSENNATO MARIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
RESISTENTE contumace
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e notificato ha dedotto di essere stato assunto a tempo Parte_1 determinato dalla società resistente in data 16 dicembre 2022 con inquadramento al livello II del CCNL edilizia con mansioni di operaio;
di aver ricevuto le direttive dal titolare sig;
di aver Pt_2 lavorato fino al 24 aprile 2023 data in cui ha rassegnato le dimissioni;
di non aver ricevuto la retribuzione di marzo e aprile 2023, né le competenze di fine rapporto ed il TFR;
. Previe argomentazioni di diritto concludeva chiedendo al tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate in forza del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo dal 16.12.2022 al 24.4.2023 e per l'effetto condannare la a liquidare a titolo di differenze Controparte_2 retributive la somma di euro 5244,64 …condannare la resistente alla corresponsione di un ulteriore somma ex art 96 cpc . Con vittoria di spese onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
La società non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. La causa, documentalmente istruita, dato atto della mancata comparizione di parte resistente a rendere l'interrogatorio formale, depositate le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, veniva decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.
Con il presente ricorso il lavoratore sostiene di aver lavorato per la società resistente dal 16 dicembre 2022 al 24 aprile 2023 come operaio riconducibile al II livello del CCNL edilizia con un contratto a tempo determinato per poi, tra l'altro, nelle conclusioni chiedere al tribunale adito di accertare “ il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate in forza del contratto di lavoro a tempo indeterminato”( cfr. pag 1 e 4 del ricorso) “.
Tuttavia pur volendo superare l'imprecisione sopra elencata in ordine alla sussistenza di un contratto a tempo determinato e/o a tempo indeterminato cessato per dimissioni volontarie in data 24.4.2023 il ricorrente , come era suo onere, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che abbia, effettivamente, lavorato per l'asserito titolare della società convenuta sig , come dedotto Pt_2
a pag 2 del ricorso “ il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del sg – non ricorda il cognome- Pt_2 titolare della società dalla quale riceveva le direttive e la consegna dei materiali.
Al riguardo infatti non è stata prodotto né il contratto a tempo determinato e/o indeterminato, né una busta paga né tantomeno è stato richiesto di escutere dei testimoni per accertare non solo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato bensì le mansioni svolte e l'orario osservato .
Né d'altro canto la suddetta carenza probatoria può essere colmata dalla produzione in giudizio del
“modulo di recesso perchè pur non negando, come sottolineato dalla difesa di parte ricorrente, la provenienza da parte del datore di lavoro non risultano indicati né il CCNL applicato, né l'inquadramento attribuito né tantomeno l'orario osservando rendendo, così, comunque, impossibile un eventuale quantificazione di quanto spettante al lavoratore.
Del pari, nessun ausilio può essere riconosciuto alla mancata comparizione del resistente a rendere l'interrogatorio formale. Com'è noto, infatti, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, mancando altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso.
Alla luce di quanto sopra premesso il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia della società resistente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 16.7.2025
Il Giudice
(dott.ssa A.M.La Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11693/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato ASSENNATO MARIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
RESISTENTE contumace
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e notificato ha dedotto di essere stato assunto a tempo Parte_1 determinato dalla società resistente in data 16 dicembre 2022 con inquadramento al livello II del CCNL edilizia con mansioni di operaio;
di aver ricevuto le direttive dal titolare sig;
di aver Pt_2 lavorato fino al 24 aprile 2023 data in cui ha rassegnato le dimissioni;
di non aver ricevuto la retribuzione di marzo e aprile 2023, né le competenze di fine rapporto ed il TFR;
. Previe argomentazioni di diritto concludeva chiedendo al tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate in forza del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo dal 16.12.2022 al 24.4.2023 e per l'effetto condannare la a liquidare a titolo di differenze Controparte_2 retributive la somma di euro 5244,64 …condannare la resistente alla corresponsione di un ulteriore somma ex art 96 cpc . Con vittoria di spese onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
La società non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. La causa, documentalmente istruita, dato atto della mancata comparizione di parte resistente a rendere l'interrogatorio formale, depositate le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, veniva decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.
Con il presente ricorso il lavoratore sostiene di aver lavorato per la società resistente dal 16 dicembre 2022 al 24 aprile 2023 come operaio riconducibile al II livello del CCNL edilizia con un contratto a tempo determinato per poi, tra l'altro, nelle conclusioni chiedere al tribunale adito di accertare “ il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate in forza del contratto di lavoro a tempo indeterminato”( cfr. pag 1 e 4 del ricorso) “.
Tuttavia pur volendo superare l'imprecisione sopra elencata in ordine alla sussistenza di un contratto a tempo determinato e/o a tempo indeterminato cessato per dimissioni volontarie in data 24.4.2023 il ricorrente , come era suo onere, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che abbia, effettivamente, lavorato per l'asserito titolare della società convenuta sig , come dedotto Pt_2
a pag 2 del ricorso “ il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del sg – non ricorda il cognome- Pt_2 titolare della società dalla quale riceveva le direttive e la consegna dei materiali.
Al riguardo infatti non è stata prodotto né il contratto a tempo determinato e/o indeterminato, né una busta paga né tantomeno è stato richiesto di escutere dei testimoni per accertare non solo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato bensì le mansioni svolte e l'orario osservato .
Né d'altro canto la suddetta carenza probatoria può essere colmata dalla produzione in giudizio del
“modulo di recesso perchè pur non negando, come sottolineato dalla difesa di parte ricorrente, la provenienza da parte del datore di lavoro non risultano indicati né il CCNL applicato, né l'inquadramento attribuito né tantomeno l'orario osservando rendendo, così, comunque, impossibile un eventuale quantificazione di quanto spettante al lavoratore.
Del pari, nessun ausilio può essere riconosciuto alla mancata comparizione del resistente a rendere l'interrogatorio formale. Com'è noto, infatti, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c., secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, "valutato ogni altro elemento di prova", va, interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. E' stato, comunque, precisato che l'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova, poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio (tra le tante Cass. 1771972014) ; Nel caso di specie, dunque, mancando altri elementi di prova, la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dei fatti posti a fondamento del ricorso.
Alla luce di quanto sopra premesso il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese attesa la contumacia della società resistente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
nulla per le spese.
Roma, 16.7.2025
Il Giudice
(dott.ssa A.M.La Marra)