Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 108/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 108/2022
tra
(avv. DERTLIU MARVIN e avv. VITTORIO AMEDEO Parte_1
MARINELLI) ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO-CONTUMACE
* Oggi 13 maggio 2025, alle ore 12,20, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, è comparsa l'Avv. Cristina Sirignano in sostituzione dell'Avv. Marinelli per , nessuno per la Parte_1 convenuta. Sottoposto al legale presente alcuni dubbi in punto di irritualità dell'opposizione proposta da come risultante dalla comunicazione trasmessa via pec il 22.09.2021 e presa CP_1 posizione sul punto dall'Avv. Sirignano, che insiste nell'accoglimento delle proprie istanze, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente. Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 108/2022 R.G.
promossa da
, con il patrocinio degli Avv.ti Dertliu Marvin e Vittorio Amedeo Parte_1
Marinelli come da mandato in atti,
ATTORE nei confronti di
( ) Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: “Ingiunzione di pagamento europea (IPE) – Opposizione”.
Conclusioni per l'attore: ““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza e deduzioni disattese, - accertare e dichiarare il diritto del Sig. a ottenere la Parte_1 somma di € 68.154,41, oltre interessi di mora maturandi fino al soddisfo, per i motivi in narrativa dedotti e per l'effetto condannare al pagamento di € Controparte_3
68.154,41, oltre interessi di mora maturandi fino al soddisfo in favore del Sig. - In via Parte_1 anticipatoria verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 186 ter c.p.c., emettere nei confronti di
[...] con ordinanza ingiunzione di pagamento Controparte_3 provvisoriamente esecutivo per il complessivo importo di € 68.154,41, oltre interessi di mora maturandi fino al soddisfo. - In via subordinata rispetto all'ordinanza anticipatoria accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea formulata da Controparte_3 in data 22.09.2021, e per l'effetto pronunciare dichiarazione di esecutività
[...] dell'ingiunzione di pagamento europea n. 478/2021 del 23.03.2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Parma, in persona del Giudice Dott. Marco Vittoria nell'ambito del procedimento n. 466/2021 R.G., mediante l'uso del Modulo G allegato al regolamento (CE) n. 1896/2006 in favore del Sig. , Parte_1
e contro parte convenuta. - In ogni caso, accertare e dichiarare la temerarietà dell'opposizione spiegata da
[...] in data 22.09.2021, e per l'effetto condannare la Controparte_3
2 convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Parte_1 della somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto e ottenuto da questo Tribunale ingiunzione di pagamento europea Parte_1
(IPE) n. 478/2021 del 23.03.2021, in conformità all'art. 12, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 come modificato dal Regolamento UE n. 2421/2015, con la quale è stato ordinato a Intus Hoiu-Laenuühistu-Intus Savings and Loan Association (a seguire, per brevità, sono il pagamento dell'importo di € 63.591,37 di cui: 54.981,78 € credito principale;
CP_1
5.126,59 € interessi a far data 12.07.2021; e 3.483,00 € spese, oltre successivi interessi maturandi. La fonte del credito era individuata da nei contratti/conti di deposito vincolato accesi Parte_1 presso nel 2017 e 2020, dei quali venivano prodotti i relativi estratti e saldi, non liquidati CP_1
a favore del cliente nonostante le richieste formali in tal senso. Una volta ottenuta e notificata l'IPE, il creditore chiedeva al Giudice dell'ingiunzione di adottare il decreto di esecutorietà tramite adozione del modello G previsto dal Regolamento sopra richiamato. All'istanza faceva seguito il provvedimento del 30.09.2021, con il quale il Giudice comunicava al creditore la proposizione dell'opposizione e gli assegnava il termine per l'introduzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 17 Reg. 1896/2006. Intus non si costituiva e, in assenza di richieste e attività istruttoria, la causa giunge all'udienza odierna per le ragioni indicate nel verbale, viene discussa e contestualmente decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Occorre premettere che l'art. 16 del Regolamento CE 1896/2006 testo vigente, prevede che il convenuto (ingiunto) possa presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine e che ciò debba fare nel termine di trenta giorni, decorrenti da quello in cui l'ingiunzione è stata notificata. Nell'atto di opposizione l'ingiunto contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni e la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine. Il successivo art. 17 del Regolamento prevede che, se l'opposizione è tempestiva, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Nel caso di specie, il giudizio è seguito all'opposizione di trasmessa via pec a questo CP_1
Tribunale, che soddisfa i requisiti minimi di contenuto, oggettivi e soggettivi dell'atto, laddove viene formalizzata la contestazione del credito portato dall'IPE n. 478/2021; tale opposizione, tuttavia, risulta trasmessa da il e datata 22.09.2021, pertanto essa è palesemente tardiva, CP_1 poiché documentato da che la notifica dell'IPE all'ingiunta sia stata eseguita Parte_1
17.06.2021. L'effetto è che l'ingiunzione è divenuta definitiva e l'opposizione di è inammissibile. CP_1
Da tali statuizioni discende anche la condanna di a rifondere a le spese del CP_1 Parte_1 presente giudizio, la cui instaurazione si è resa necessaria a causa dell'opposizione, sia pur
3 tardivamente promossa dalla controparte: dette spese sono liquidate sui valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la concentrazione degli incombenti delle tre fasi effettivamente espletate (studio, introduzione e decisione). Non ricorrono i presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile tra e Intus Hoiu-Laenuühistu-Intus Savings and Loan Association, così decide: Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione di Intus Hoiu-Laenuühistu-Intus Savings and Loan Association del 22.09.2021 perché tardiva, con conferma dell'ingiunzione di pagamento europea (IPE) n. 478/2021 emessa da questo Tribunale il 23.03.2021, divenuta definitiva;
- condanna Intus Hoiu-Laenuühistu-Intus Savings and Loan Association a rifondere a le spese processuali sostenute, liquidate in 4.217,00 Euro per compenso Parte_1 professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 13 maggio 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
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