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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2024, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4359/2022
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVEZZOLI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA AURELIO SAFFI 5, BRESCIA, presso il predetto difensore
ATTRICE
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: vista la penale responsabilità del sig. ed accertato Persona_1 il danno dallo stesso provocato all'attrice, condannare il convenuto a risarcire alla stessa il danno subito, sia di natura non patrimoniale (nella componente morale per il reato subito e per la sofferenza patita e nella componente biologica) che di natura patrimoniale, nella misura ritenuta giusta e provata
pagina 1 di 9 ed al netto della provvisionale già riconosciuta in sede penale. Vinte le spese, da riconoscersi a favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio”.
contumace Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni Parte_1 Persona_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dei reati di maltrattamenti contro il convivente e lesioni personali gravissime, accertati con sentenza n. 4121 del 19.07.2016 del Tribunale di Brescia, con cui l'imputato è stato condannato anche al risarcimento del danno patito dall'odierna attrice, costituita quale parte civile, da liquidarsi in sede civile, accordando a titolo di provvisionale una somma pari ad euro 10.000,00. L'attrice ha inoltre esposto che la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n.
773/2019 del 14.03.2019, passata in giudicato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, aumentando la pena inflitta, confermandola per il resto. ha pertanto dedotto che la responsabilità del convenuto è già stata accertata in sede Parte_1
penale e ha richiesto il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, con particolare riferimento al danno biologico patito ed al pregiudizio morale sofferto in conseguenza della condotta delittuosa del convivente.
Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti;
all'udienza del 29.09.2022, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice, al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.06.2024, alla quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Con sentenza n. 4121 del 19.07.2016 il Tribunale di Brescia ha condannato per Persona_1 il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., nonché per il reato previsto e punito dagli artt. 582 e 583, comma 1, n. 2 c.p. (doc. 1 fascicolo attoreo); con sentenza n. 773/2019 del 14.03.2019 la Corte
pagina 2 di 9 d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, aumentando la pena inflitta, confermandola per il resto (doc. 2 fascicolo attoreo).
Tanto premesso, la definitività della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 773/2019 del
14.03.2019 fa stato nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento dei fatti, alla loro illiceità e alla commissione degli stessi da parte del convenuto.
Deve pertanto ritenersi provato che tra il 2012 e il 2013, abbia più volte Parte_2
maltrattato la propria convivente, odierna attrice, tenendo condotte violente e minacciose nei suoi confronti, in particolare dopo che nella medesima abitazione aveva iniziato a vivere anche l'amante del convenuto, circostanza cui parte attrice si era dichiarata contraria. Nel predetto lasso di tempo si sono verificati tre episodi in cui il convenuto ha tenuto condotte violente nei confronti di Parte_1
consistite in schiaffi e pugni in faccia, inoltre avendola in un'occasione afferrata per la testa e
[...]
sbattuta violentemente contro il muro più volte.
Deve inoltre ritenersi provato che, a seguito dell'episodio violento del febbraio 2013, l'attrice abbia perso i sensi a causa del pugno in faccia ricevuto, svegliandosi la mattina successiva con la faccia gonfia, venendo poi minacciata di morte dal compagno nel caso in cui avesse sporto denuncia e dovendo successivamente abbandonare l'abitazione dove viveva, rivolgendosi dunque alla casa delle donne per ottenere aiuto.
Considerato, dunque, che i fatti di reato contestati al convenuto sono stati oggetto di accertamento definitivo e di riconoscimento di responsabilità, nella presente sede si devono ritenere ricorrenti anche tutti gli estremi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., dovendosi pertanto ritenere provata la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso.
2. Così accertata la responsabilità, deve essere delimitata l'area del danno risarcibile e procedere, conseguentemente, alla sua quantificazione.
Deve osservarsi come parte attrice abbia chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riferimento al danno biologico patito nonché al pregiudizio morale sofferto in conseguenza della condotta delittuosa del convivente.
2.1 In relazione ai danni non patrimoniali subiti dall'attrice si osserva quanto segue.
Per quanto attiene al danno biologico, i danni alla persona riportati dall'attrice sono stati accertati dalla c.t.u. medico legale affidata alla dott.ssa le cui conclusioni – adeguatamente motivate Persona_2
e del tutto condivisibili – devono essere interamente condivise. Deve dunque ritenersi che Parte_1 abbia riportato “un trauma contusivo produttivo di frattura del seno mascellare sinistro”; il
[...]
pagina 3 di 9 c.t.u. ha altresì precisato che “tali lesioni, considerate le caratteristiche intrinseche descritte dagli accertamenti effettuati in sede di accesso al PS, sono suggestive per lesioni prodotte da corpi contundenti a superficie battente relativamente ridotta;
compatibili, pertanto, anche con l'uso di mezzi di offesa naturali (pugni e/o calci) non contrastando con la versione dei fatti resa”. Dopo un periodo di inabilità temporanea al 50% per 20 giorni, al 25% per 10 giorni, al 10% per ulteriori 10 giorni, l'attrice ha subito una riduzione definitiva della propria integrità psico-fisica pari al 4,5% (quale media dell'indicazione del c.t.u. del 4-5%), con un grado di sofferenza psichica pari a 1.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando pagina 4 di 9 preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
2.2 Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere a parte attrice, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 1.755,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 130,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito in relazione ai periodi di inabilità temporanea parziale patiti dall'attrice nel caso di specie.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 4,5% e può essere liquidato, in considerazione dell'età dell'attrice (44 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti, nella somma di euro 7.519,50 (importo comprensivo della componente di danno morale, da ritenersi presuntivamente provato alla luce delle lesioni subite e della natura dolosa delle condotte delittuose).
Trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno da lesione dell'integrità psico-fisica subito da dovendosi escludere il riconoscimento di Parte_1
alcuna personalizzazione, posto che nulla in proposito è stato dedotto e debitamente provato in corso di causa.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità (in applicazione, come osservato, delle recentissime
Tabelle di Milano rivalutate al 2024), devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice pagina 5 di 9 Istat. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.3 All'attrice deve essere riconosciuto un ulteriore importo a titolo di danno morale da reato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il principio enunciato da Corte cass. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui "è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo" è stato successivamente ulteriormente specificato da questa Corte che è venuta a distinguere la sofferenza quale espressione del dolore fisico cagionato dalla lesione e che può cronicizzarsi in conseguenza dei postumi residuati, essendo quindi suscettibile di accertamento medico-legale, dalla sofferenza cd. interiore quale turbamento dell'animo, in quanto tale non verificabile mediante l'applicazione dei criteri della medicina legale” (Cass., Ord. n.
9865 del 2020).
Quanto alla sua natura e alla tecnica di liquidazione, in tale pronuncia è stato ulteriormente chiarito che
“in sostanza occorre distinguere nettamente : - la sofferenza fisica (somatica e psichica -qualora in quest'ultimo caso riconducibile a patologie di tipo psichiatrico-): si tratta di fenomeno antalgico che rileva sul piano del danno biologico, in quanto accertabile con criteri propri della medicina-legale e di regola considerato nella elaborazione dei baremes - la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attrice ha patito un danno ulteriore e diverso rispetto a quello ristorato mediante la liquidazione del danno biologico e consistente nella sofferenza correlata all'essere stata vittima di una pluralità di reati.
pagina 6 di 9 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, inoltre, poiché il danno non patrimoniale, e in particolare il danno morale, attiene ad un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (così, Cass.
10.11.2020, n. 25164).
Deve considerarsi, invero, che ove il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi. Non può trascurarsi, invero, che, secondo l'id quod plerumque accidit, le aggressioni fisiche e morali determinano, nella generalità dei casi, un turbamento dell'animo più o meno intenso, valutabile in termini di danno morale.
Deve altresì osservarsi che le aggressioni subite da hanno arrecato pregiudizio a Parte_1
beni giuridici distinti, quali la libertà individuale, la dignità della persona e l'integrità morale della vittima, tutti meritevoli di una piena tutela risarcitoria.
Infine, deve rilevarsi che nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale dovrà essere tenuta in debita considerazione anche la circostanza che l'evento dannoso è stato determinato da una condotta delittuosa caratterizzata da dolo.
Ciò premesso, nel caso di specie, pur dovendosi rilevare come le allegazioni dell'attrice sul punto siano piuttosto concise, alla luce degli accertamenti svolti in sede penale, aventi efficacia di giudicato nel presente procedimento ai sensi dell'art. 651 c.p.p., può ritenersi provata la lesione dei richiamati beni costituzionalmente tutelati, in considerazione “del numero degli episodi di violenza domestica (oltre ai tre episodi sfociati in atti di violenza fisica, devono aggiungersi le continue violenze psicologiche cui era soggetta la p.o. a partire dal momento in cui il compagno le aveva imposto la presenza in casa della sua amante ), della loro natura (percosse associate ad offese di indubbia idoneità lesiva) e Per_3 della loro durata (essendosi protratte per circa un anno)” (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), oltre alla sofferenza causata dal dover infine abbandonare la propria abitazione, ottenendo rifugio presso la casa delle donne.
pagina 7 di 9 In ragione degli elementi indicati, per quanto attiene alla quantificazione del danno morale da reato subito dall'attrice, si reputa congrua la somma richiesta, pari ad euro 5.000,00 in moneta attuale
(inclusiva di rivalutazione ed interessi sino alla data della presente sentenza), liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
2.4 In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti, il c.t.u. ha reputato congrua la spesa documentata in atti per visita di controllo maxillo-facciale (doc. 8 fascicolo attoreo), pari ad euro 22,40.
Con riferimento alla somma corrisposta per la consulenza medico-legale ante causam redatta dal dott.
per l'importo complessivo di euro 610,00 (doc. 5 fascicolo attoreo), deve osservarsi che la spesa Per_4
sostenuta dal danneggiato per sottoporsi ad accertamento medico-legale costituisce prestazione ordinaria e prodromica rispetto all'instaurazione del giudizio, sicché il giudice deve tenerne conto in sede di liquidazione del danno. Nella specie, parte attrice ha prodotto idonee fatture comprovanti l'avvenuto esborso dell'importo di cui viene chiesto il risarcimento (doc. 5 fascicolo attoreo), con la conseguenza che la relativa domanda dovrà trovare accoglimento.
Di conseguenza, deve essere riconosciuto in capo a parte attrice il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per una somma complessiva pari ad euro 632,40, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.5 Considerato che, come anche allegato dall'attrice, la sentenza penale ha già assegnato una provvisionale in favore della stessa, pari ad euro 10.000,00 – che l'attrice ha dedotto non esserle stata ancora corrisposta dal convenuto – sussistendo in ogni caso già un titolo limitatamente a tale importo risarcitorio, lo stesso deve essere sottratto dalle liquidazioni sopra indicate. Ne consegue che in questa sede deve essere liquidato in favore di l'importo di euro 4.274,50 a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale e la complessiva somma di euro 632,40 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori da calcolarsi come supra indicato.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 8 di 9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e, pertanto, devono essere poste a suo integrale carico, con condanna a favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002, stante la provvisoria ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio come da delibera del COA di Brescia in data 23.11.2021
(cfr. doc. 3 fasc. attrice).
Esse sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del D.M.
55/2014 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del criterio del decisum e dell'attività difensiva espletata (cfr. ex multis Cass. ord. n. 22017 del 11.09.2018), in euro 545,00 per spese prenotate a debito e in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nulla sulle spese di c.t.u., atteso che le stesse non sono state liquidate in corso di causa, in assenza di istanza di liquidazione da parte del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento nei confronti di della Parte_2 Parte_1
complessiva somma di euro 4.274,50 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 632,40 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori come da parte motiva;
- condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente Parte_2
giudizio, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Brescia, 30 ottobre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4359/2022
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAVEZZOLI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA AURELIO SAFFI 5, BRESCIA, presso il predetto difensore
ATTRICE
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: vista la penale responsabilità del sig. ed accertato Persona_1 il danno dallo stesso provocato all'attrice, condannare il convenuto a risarcire alla stessa il danno subito, sia di natura non patrimoniale (nella componente morale per il reato subito e per la sofferenza patita e nella componente biologica) che di natura patrimoniale, nella misura ritenuta giusta e provata
pagina 1 di 9 ed al netto della provvisionale già riconosciuta in sede penale. Vinte le spese, da riconoscersi a favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio”.
contumace Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni Parte_1 Persona_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dei reati di maltrattamenti contro il convivente e lesioni personali gravissime, accertati con sentenza n. 4121 del 19.07.2016 del Tribunale di Brescia, con cui l'imputato è stato condannato anche al risarcimento del danno patito dall'odierna attrice, costituita quale parte civile, da liquidarsi in sede civile, accordando a titolo di provvisionale una somma pari ad euro 10.000,00. L'attrice ha inoltre esposto che la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n.
773/2019 del 14.03.2019, passata in giudicato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, aumentando la pena inflitta, confermandola per il resto. ha pertanto dedotto che la responsabilità del convenuto è già stata accertata in sede Parte_1
penale e ha richiesto il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, con particolare riferimento al danno biologico patito ed al pregiudizio morale sofferto in conseguenza della condotta delittuosa del convivente.
Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti;
all'udienza del 29.09.2022, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice, al cui esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.06.2024, alla quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Con sentenza n. 4121 del 19.07.2016 il Tribunale di Brescia ha condannato per Persona_1 il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p., nonché per il reato previsto e punito dagli artt. 582 e 583, comma 1, n. 2 c.p. (doc. 1 fascicolo attoreo); con sentenza n. 773/2019 del 14.03.2019 la Corte
pagina 2 di 9 d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, aumentando la pena inflitta, confermandola per il resto (doc. 2 fascicolo attoreo).
Tanto premesso, la definitività della sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 773/2019 del
14.03.2019 fa stato nel presente giudizio ex art. 651 c.p.p., quanto all'accertamento dei fatti, alla loro illiceità e alla commissione degli stessi da parte del convenuto.
Deve pertanto ritenersi provato che tra il 2012 e il 2013, abbia più volte Parte_2
maltrattato la propria convivente, odierna attrice, tenendo condotte violente e minacciose nei suoi confronti, in particolare dopo che nella medesima abitazione aveva iniziato a vivere anche l'amante del convenuto, circostanza cui parte attrice si era dichiarata contraria. Nel predetto lasso di tempo si sono verificati tre episodi in cui il convenuto ha tenuto condotte violente nei confronti di Parte_1
consistite in schiaffi e pugni in faccia, inoltre avendola in un'occasione afferrata per la testa e
[...]
sbattuta violentemente contro il muro più volte.
Deve inoltre ritenersi provato che, a seguito dell'episodio violento del febbraio 2013, l'attrice abbia perso i sensi a causa del pugno in faccia ricevuto, svegliandosi la mattina successiva con la faccia gonfia, venendo poi minacciata di morte dal compagno nel caso in cui avesse sporto denuncia e dovendo successivamente abbandonare l'abitazione dove viveva, rivolgendosi dunque alla casa delle donne per ottenere aiuto.
Considerato, dunque, che i fatti di reato contestati al convenuto sono stati oggetto di accertamento definitivo e di riconoscimento di responsabilità, nella presente sede si devono ritenere ricorrenti anche tutti gli estremi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., dovendosi pertanto ritenere provata la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso.
2. Così accertata la responsabilità, deve essere delimitata l'area del danno risarcibile e procedere, conseguentemente, alla sua quantificazione.
Deve osservarsi come parte attrice abbia chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riferimento al danno biologico patito nonché al pregiudizio morale sofferto in conseguenza della condotta delittuosa del convivente.
2.1 In relazione ai danni non patrimoniali subiti dall'attrice si osserva quanto segue.
Per quanto attiene al danno biologico, i danni alla persona riportati dall'attrice sono stati accertati dalla c.t.u. medico legale affidata alla dott.ssa le cui conclusioni – adeguatamente motivate Persona_2
e del tutto condivisibili – devono essere interamente condivise. Deve dunque ritenersi che Parte_1 abbia riportato “un trauma contusivo produttivo di frattura del seno mascellare sinistro”; il
[...]
pagina 3 di 9 c.t.u. ha altresì precisato che “tali lesioni, considerate le caratteristiche intrinseche descritte dagli accertamenti effettuati in sede di accesso al PS, sono suggestive per lesioni prodotte da corpi contundenti a superficie battente relativamente ridotta;
compatibili, pertanto, anche con l'uso di mezzi di offesa naturali (pugni e/o calci) non contrastando con la versione dei fatti resa”. Dopo un periodo di inabilità temporanea al 50% per 20 giorni, al 25% per 10 giorni, al 10% per ulteriori 10 giorni, l'attrice ha subito una riduzione definitiva della propria integrità psico-fisica pari al 4,5% (quale media dell'indicazione del c.t.u. del 4-5%), con un grado di sofferenza psichica pari a 1.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando pagina 4 di 9 preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
2.2 Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere a parte attrice, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 1.755,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero di euro 130,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito in relazione ai periodi di inabilità temporanea parziale patiti dall'attrice nel caso di specie.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 4,5% e può essere liquidato, in considerazione dell'età dell'attrice (44 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti, nella somma di euro 7.519,50 (importo comprensivo della componente di danno morale, da ritenersi presuntivamente provato alla luce delle lesioni subite e della natura dolosa delle condotte delittuose).
Trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno da lesione dell'integrità psico-fisica subito da dovendosi escludere il riconoscimento di Parte_1
alcuna personalizzazione, posto che nulla in proposito è stato dedotto e debitamente provato in corso di causa.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità (in applicazione, come osservato, delle recentissime
Tabelle di Milano rivalutate al 2024), devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice pagina 5 di 9 Istat. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.3 All'attrice deve essere riconosciuto un ulteriore importo a titolo di danno morale da reato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “il principio enunciato da Corte cass. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui "è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo" è stato successivamente ulteriormente specificato da questa Corte che è venuta a distinguere la sofferenza quale espressione del dolore fisico cagionato dalla lesione e che può cronicizzarsi in conseguenza dei postumi residuati, essendo quindi suscettibile di accertamento medico-legale, dalla sofferenza cd. interiore quale turbamento dell'animo, in quanto tale non verificabile mediante l'applicazione dei criteri della medicina legale” (Cass., Ord. n.
9865 del 2020).
Quanto alla sua natura e alla tecnica di liquidazione, in tale pronuncia è stato ulteriormente chiarito che
“in sostanza occorre distinguere nettamente : - la sofferenza fisica (somatica e psichica -qualora in quest'ultimo caso riconducibile a patologie di tipo psichiatrico-): si tratta di fenomeno antalgico che rileva sul piano del danno biologico, in quanto accertabile con criteri propri della medicina-legale e di regola considerato nella elaborazione dei baremes - la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che l'attrice ha patito un danno ulteriore e diverso rispetto a quello ristorato mediante la liquidazione del danno biologico e consistente nella sofferenza correlata all'essere stata vittima di una pluralità di reati.
pagina 6 di 9 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, inoltre, poiché il danno non patrimoniale, e in particolare il danno morale, attiene ad un bene immateriale, “il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (così, Cass.
10.11.2020, n. 25164).
Deve considerarsi, invero, che ove il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi. Non può trascurarsi, invero, che, secondo l'id quod plerumque accidit, le aggressioni fisiche e morali determinano, nella generalità dei casi, un turbamento dell'animo più o meno intenso, valutabile in termini di danno morale.
Deve altresì osservarsi che le aggressioni subite da hanno arrecato pregiudizio a Parte_1
beni giuridici distinti, quali la libertà individuale, la dignità della persona e l'integrità morale della vittima, tutti meritevoli di una piena tutela risarcitoria.
Infine, deve rilevarsi che nella liquidazione complessiva del danno non patrimoniale dovrà essere tenuta in debita considerazione anche la circostanza che l'evento dannoso è stato determinato da una condotta delittuosa caratterizzata da dolo.
Ciò premesso, nel caso di specie, pur dovendosi rilevare come le allegazioni dell'attrice sul punto siano piuttosto concise, alla luce degli accertamenti svolti in sede penale, aventi efficacia di giudicato nel presente procedimento ai sensi dell'art. 651 c.p.p., può ritenersi provata la lesione dei richiamati beni costituzionalmente tutelati, in considerazione “del numero degli episodi di violenza domestica (oltre ai tre episodi sfociati in atti di violenza fisica, devono aggiungersi le continue violenze psicologiche cui era soggetta la p.o. a partire dal momento in cui il compagno le aveva imposto la presenza in casa della sua amante ), della loro natura (percosse associate ad offese di indubbia idoneità lesiva) e Per_3 della loro durata (essendosi protratte per circa un anno)” (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), oltre alla sofferenza causata dal dover infine abbandonare la propria abitazione, ottenendo rifugio presso la casa delle donne.
pagina 7 di 9 In ragione degli elementi indicati, per quanto attiene alla quantificazione del danno morale da reato subito dall'attrice, si reputa congrua la somma richiesta, pari ad euro 5.000,00 in moneta attuale
(inclusiva di rivalutazione ed interessi sino alla data della presente sentenza), liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
2.4 In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti, il c.t.u. ha reputato congrua la spesa documentata in atti per visita di controllo maxillo-facciale (doc. 8 fascicolo attoreo), pari ad euro 22,40.
Con riferimento alla somma corrisposta per la consulenza medico-legale ante causam redatta dal dott.
per l'importo complessivo di euro 610,00 (doc. 5 fascicolo attoreo), deve osservarsi che la spesa Per_4
sostenuta dal danneggiato per sottoporsi ad accertamento medico-legale costituisce prestazione ordinaria e prodromica rispetto all'instaurazione del giudizio, sicché il giudice deve tenerne conto in sede di liquidazione del danno. Nella specie, parte attrice ha prodotto idonee fatture comprovanti l'avvenuto esborso dell'importo di cui viene chiesto il risarcimento (doc. 5 fascicolo attoreo), con la conseguenza che la relativa domanda dovrà trovare accoglimento.
Di conseguenza, deve essere riconosciuto in capo a parte attrice il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per una somma complessiva pari ad euro 632,40, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.5 Considerato che, come anche allegato dall'attrice, la sentenza penale ha già assegnato una provvisionale in favore della stessa, pari ad euro 10.000,00 – che l'attrice ha dedotto non esserle stata ancora corrisposta dal convenuto – sussistendo in ogni caso già un titolo limitatamente a tale importo risarcitorio, lo stesso deve essere sottratto dalle liquidazioni sopra indicate. Ne consegue che in questa sede deve essere liquidato in favore di l'importo di euro 4.274,50 a titolo di danno Parte_1
non patrimoniale e la complessiva somma di euro 632,40 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori da calcolarsi come supra indicato.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 8 di 9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e, pertanto, devono essere poste a suo integrale carico, con condanna a favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002, stante la provvisoria ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio come da delibera del COA di Brescia in data 23.11.2021
(cfr. doc. 3 fasc. attrice).
Esse sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del D.M.
55/2014 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del criterio del decisum e dell'attività difensiva espletata (cfr. ex multis Cass. ord. n. 22017 del 11.09.2018), in euro 545,00 per spese prenotate a debito e in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nulla sulle spese di c.t.u., atteso che le stesse non sono state liquidate in corso di causa, in assenza di istanza di liquidazione da parte del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento nei confronti di della Parte_2 Parte_1
complessiva somma di euro 4.274,50 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro 632,40 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori come da parte motiva;
- condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente Parte_2
giudizio, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Brescia, 30 ottobre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
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