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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 578/2024 R.G.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 578/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto impugnazione di lodo e transazione, vertente tra:
, (partita i.v.a. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
(codice fiscale: ), corrente in , via v. Cortese CP_2 C.F._1 CP_1
n. 25 ed elettivamente domiciliata in , via E. Buccarelli 49, presso lo studio CP_1 professionale del suo difensore avv. Valerio Zimatore che la rappresenta e difende, come da procura speciale rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione e deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dott. n. 386 Controparte_2
1 del 21.3.2024, con telefax n. 0961 480525 e all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 attrice in riassunzione – appellante e
con sede in Lamezia Terme, alla via XX Settembre n. Controparte_3
91, codice fiscale e partita i.v.a. n. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., dott. (codice fiscale ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._2 dall'avv. Tiziano Lio, con indirizzo di posta elettronica certificata e telefax n. 0968.27172, come da mandato rilasciato Email_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio;
convenuta in riassunzione – appellata
Conclusioni:
Per l' : “Voglia l'On.le Corte di Appello Controparte_1 adita, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del
Tribunale di Catanzaro, causa iscritta al n. 754/2012, depositata il 21/10/2013: 1.
Riconoscere e dichiarare che il ricorso ex art 702 bis proposto dall'
[...]
avverso il lodo arbitrale emesso in data 8/8/2010 è Controparte_1 ammissibile;
2. Accogliere l'eccezione di nullità e/ o annullabilità dell'accordo transattivo del 13/9/2011 per violazione di norma imperative, ovvero per tutte le ulteriori ragioni esposte davanti al giudice di primo grado (qui riproposte) e per
l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale del;
3. Controparte_3
Conseguentemente, accertare e dichiarare, nel merito dell'impugnazione proposta dall' avverso il lodo irrituale emesso in data 8.8.2010 dal Collegio Controparte_5 arbitrale che lo stesso è nullo per violazione del termine di cui all'art 10.5 del contratto del 5.12.2007; 4. In via subordinata, rispetto alla richiesta che precede, dichiarare la nullità o comunque annullare il lodo irrituale emesso in data 8/8/2010 per violazione da parte degli arbitri dei limiti del mandato e/o comunque per nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 5.12.2007; 5. In via ancora più subordinata, rispetto alla domanda che precede, dichiarare la nullità del lodo impugnato per errore di diritto e di fatto in cui sono incorsi gli arbitri per le ragioni
2 svolte al § 3. del presente atto;
6. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto inter partes in data 5.12.2007 non obbliga
l' a pagare le prestazioni rese dalla struttura erogatrice oltre il limite Controparte_1 di spesa previsto dall'articolo 3 del medesimo contratto;
7. Condannare parte convenuta alle spese di ogni fase e grado del giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Per la società “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello Controparte_3 adita, respinta ogni contraria deduzione ed istanza: rigettare, siccome infondato in diritto, l'appello proposto dall Parte_1 avverso l'Ordinanza n. 3319/2013 pronunciata dal Tribunale Civile di Catanzaro il Cont 21.10.2013, con la quale, a definizione del giudizio promosso dall ai sensi dell'art.
702 bis c.p.c. per ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del lodo contrattuale dell'8.8.2010, il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile
l'azione ed ha accolto la domanda riconvenzionale di parte resistente, accertando e dichiarando la piena validità ed efficacia del contratto di transazione stipulato tra le parti in data 13.9.2011 a chiusura definitiva della controversia, con le conseguenze che ne derivano in ordine alle reciproche obbligazioni delle parti;
conseguentemente e per
l'effetto, confermare l'appellata Ordinanza del Tribunale di Catanzaro, con conseguente dichiarazione dell'inammissibilità dell'azione di declaratoria di nullità e/o annullamento del lodo arbitrale contrattuale dell'8.8.2010 ed accertamento e dichiarazione della piena validità ed efficacia dell'accordo del 13.9.2011, stipulato tra le parti oggi in giudizio a chiusura della controversia tra di esse insorta in ordine al pagamento delle prestazioni effettuate dal nell'anno Controparte_3
2007, già oggetto del giudizio arbitrale de quo. Riconoscere e dichiarare infondate, in Cont fatto ed in diritto, le domande dell aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità e/o
l'annullamento del lodo di cui sopra e che, di conseguenza, esse siano completamente rigettate, per le motivazioni dettagliatamente sopra esposte;
Accertare, riconoscere e dichiarare il difetto di potestas iudicandi nel merito della controversia, con conseguente preclusione del potere di riesaminare il contratto del 5.12.2007 (sulla cui interpretazione ed esecuzione si è sviluppata la lite definitivamente chiusa), per le ragioni tutte sviluppate nella parte di diritto della presente memoria. Rigettare ogni altra richiesta dell'appellante. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
3 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Catanzaro e l'ordinanza che lo ha definito
Con ricorso presentato il 1°.
3.2012 al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c., l' , ha chiesto di: I) accertare che il Controparte_1 lodo irrituale, concernente la controversia con la società Controparte_3
(di seguito, anche, ) emesso in data 8 agosto 2010 dal
[...] Controparte_3 collegio arbitrale ed avente ad oggetto la domanda della suddetta società, volta ad ottenere il pagamento integrale dei compensi per le prestazioni sanitarie rese nell'anno
2007, era nullo per violazione del termine di cui all'art. 10.5 del contratto del 5.12.2007;
II) in via subordinata, dichiarare la nullità o, comunque, annullare il lodo irrituale suddetto, per violazione da parte degli arbitri dei limiti del mandato o, comunque, per nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 5.12.2006; in via ancor più subordinata, dichiarare la nullità del lodo impugnato per errore di diritto e di fatto;
nel merito, accertare che il contratto del 5.12.2006 non obbligava l' Controparte_1
a pagare le prestazioni rese dalla struttura erogatrice, oltre il limite di spesa
[...] previsto dall'art. 3 del medesimo contratto.
A fondamento della domanda, l' ha Controparte_1 premesso che: a) la società (di seguito, anche, Controparte_3
), nell'anno 2007, aveva erogato, in regime di accreditamento Controparte_3 con il Servizio sanitario regionale, prestazioni di assistenza specialistica, secondo la disciplina dettata dall'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992 e l'erogazione delle prestazioni suddette era stata disciplinata con contratto del 5.12.2007, in cui era stato fissato, anche, il limite insuperabile del valore delle prestazioni erogabili nell'importo di € 224.463,88; b) con atto di accesso ad arbitri del 5.1.2010, il
, allegando di aver erogato, nell'anno 2007, prestazioni per il Controparte_3 valore complessivo di € 811.254,83 e di avere ricevuto pagamenti per € 184.770,86, aveva chiesto che venisse riconosciuto un suo credito residuo di € 626.483,97, affermando che il contratto era vessatorio e che, pertanto, le prestazioni dovessero essere compensate integralmente;
c) l' aveva eccepito Controparte_1
l'insussistenza del diritto del di pretendere il pagamento di Controparte_3
4 prestazioni che superavano il tetto massimo di spesa, ma il collegio arbitrale, con lodo del 16.7.2010, pubblicato l'8.8.2010, in accoglimento della domanda, aveva riconosciuto integralmente il credito del , ponendo a carico Controparte_3 dell' , anche, le spese del procedimento. Controparte_1
Ha sostenuto, quindi, che il lodo fosse viziato da nullità, per: I) mancata definizione nel termine di 90 giorni dal momento dell'avvenuta contestazione degli addebiti, per come previsto dal comma quinto della clausola compromissoria;
II) nullità del patto compromissorio e difetto di potestas judicandi degli arbitri, avendo deciso su questioni esorbitanti la competenza arbitrale, limitata all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto;
III) violazione del divieto di decidere su materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in particolare in relazione al c.d. abbattimento tariffario;
IV) violazione della norma imperativa di cui all'art. 49 della legge n.
833/1978, concernente la nullità degli atti in mancanza di indicazione della copertura finanziaria;
V) violazione dei limiti del mandato da parte degli arbitri, avendo giudicato in ordine a prestazioni sanitarie non oggetto del contratto;
l'errato addebito delle spese del procedimento arbitrale all' CP_5
Ha sostenuto, inoltre, che il lodo fosse annullabile, anche per: VI) aver trascurato gli arbitri che, con il contratto, il aveva accettato i limiti di spesa Controparte_3 di cui all'art. 3 del contratto medesimo e che la struttura sanitaria non aveva contestato l'inesistenza dell'obbligo dell' di compensare le Controparte_1 prestazioni eccedenti il limite contrattuale, ma aveva lamentato, piuttosto, l'asserita natura vessatoria del contratto, su cui il collegio arbitrale non si era pronunciato, incorrendo, in tal modo, in errore di fatto.
Ha reiterato, infine, le difese di merito svolte davanti al collegio arbitrale e disattese dallo stesso, affermando, in estrema sintesi, che la determinazione consensuale del c.d. tetto di spesa rendeva infondata la domanda della struttura sanitaria e che l'accantonamento di una quota parte del tetto di spesa sostenibile, previsto dall'art. 1, comma 9°, della legge regionale n. 30/2003, non aveva la funzione di remunerare le prestazioni rese extrabudget.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio la società Controparte_3
tramite apposita comparsa, depositata in cancelleria il 18.5.2012, con
[...] cui, dopo avere ripercorso la vicenda, ha affermato, preliminarmente, che: a) il lodo impugnato non conteneva alcuna statuizione di condanna, essendosi il collegio arbitrale
5 limitato a dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' ed Controparte_1
a porre a carico della stessa l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta
Regionale richiamate nel contratto stipulato e di provvedere, previa verifica del superamento o meno del tetto di spesa aziendale, a pagare le prestazioni extra budget con o senza abbattimenti tariffari, a seconda che quel tetto risultasse effettivamente superato o non superato dalla complessiva produzione delle strutture pubbliche e private;
b) dopo il lodo e, precisamente, il 13.9.2011, l' Controparte_1 aveva stipulato un accordo transattivo con il , con cui si era Controparte_3 impegnata a corrispondere l'intero importo delle prestazioni erogate dalla struttura privata nell'anno 2007, quantificato in euro 626.483,97, in più tranches e dietro rinuncia della struttura privata alla percezione degli interessi di mora maturati sul credito, cosicché tale accordo transattivo e non già il lodo fondava l'obbligo di remunerare il per le prestazioni rese nel 2007, così componendo ogni lite, Controparte_3 in corso o futura, relativa alla materia oggetto delle pronunce arbitrali;
c) tuttavia, a sorpresa, l' , con delibera n. 3078 del 23.12.2011, aveva Controparte_1 dichiarato di esercitare il diritto di recesso in autotutela dalla transazione del 13.9.2011, in quanto comportante un'erogazione finanziaria indebita ed illegittima, e di promuovere un giudizio per l'annullamento dei due lodi arbitrali del 16.7.2010, depositati in data 8.8.2010.
Premesso questo, il ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, Controparte_3 introdotta dall'ente attore ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro. Inoltre, ha contestato la prospettazione dei fatti e delle questioni giuridiche effettuata dall' sostenendo, in sintesi, che: a) l'obbligo CP_5 dell' di compensare le prestazioni sanitarie rese dalla Controparte_1 convenuta trovava titolo nel contratto di transazione e non già né nel contratto del dicembre del 2007 né nel lodo;
b) il contratto di transazione del 13.9.2011 aveva definito la controversia e comportato la preclusione della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria per rimettere in discussione il rapporto transatto;
c) l'
[...]
non poteva esercitare il recesso dal contratto di transazione. Controparte_1
Ha contestato, quindi, il merito della domanda, ribadendo, in estrema sintesi, che il lodo non conteneva pronunce di condanna, che gli arbitri avevano agito nell'ambito dei loro poteri e che la loro decisione era corretta.
6 Ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, il difetto del difensore dell'ente di jus postulandi in relazione ai motivi diversi da quelli concernenti la nullità del lodo e la cessazione della materia del contendere, per effetto del contratto di transazione del 13.9.2011; b) in subordine, il rigetto delle domande di nullità e di annullamento del lodo;
c) in via riconvenzionale, che venisse accertato che il contratto di transazione intervenuto tra le parti in ordine alla res controversa si era validamente perfezionato e che dallo stesso nascevano le obbligazioni, sinallagmaticamente collegate tra loro, ossia per l' di pagare al Controparte_1 Controparte_3 la somma di euro 626.843,97 e per il di rinunciare agli Controparte_3 interessi.
All'udienza del 3.10.2013, La difesa dell' ha replicato alle Controparte_1 eccezioni ed alla domanda riconvenzionale del , eccependo, Controparte_3 in particolare, la nullità della transazione del 13.9.2011, per difetto di delibera autorizzativa, per mancanza di necessaria copertura finanziaria e per superamento del limite contrattuale del valore delle prestazioni da compensare (c.d. budget).
All'esito del giudizio, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 21.10.2013, ha così deciso la controversia: a) ha dichiarato inammissibili le domande formulate dall' ; b) in parziale accoglimento della Controparte_1 domanda riconvenzionale spiegata dal , ha accertato che il Controparte_3 contratto di transazione stipulato il 13 settembre 2011 era la fonte negoziale che disciplinava il rapporto giuridico sorto tra le parti, relativamente alle prestazioni sanitarie rese nel 2007, con le conseguenze giuridiche che ne discendevano;
c) ha condannato l' alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto: a) infondate le eccezioni di incompetenza per territorio e di inammissibilità dell'azione ex art. 702 bis c.p.c., sollevate dal
; b) fondata, nella sostanza, l'eccezione di cessazione della Controparte_3 materia del contendere, in quanto l'accordo transattivo del 13 settembre 2011, successivo al lodo arbitrale, costituiva la fonte negoziale esclusiva di regolamentazione del rapporto tra le parti, cosicché l' non aveva alcun Controparte_1 interesse a conseguire l'annullamento del lodo arbitrale impugnato né, per le medesime ragioni, poteva invocare il contratto del 5.12.2007, cosicché la pronuncia da emanare era di inammissibilità della domanda per carenza di interesse piuttosto che di cessazione
7 della materia del contendere;
c) la domanda riconvenzionale di accertamento della validità ed efficacia della transazione del 13.9.2011 fondata, nei limiti dell'accertamento che il rapporto giuridico sorto tra le parti, relativamente alle prestazioni sanitarie rese nel 2007, era regolato dalla transazione suddetta.
2. Il giudizio di appello (n. 1431/2013 r.g.a.c.) e la sentenza della Corte di Appello
Avverso la suddetto sentenza del Tribunale, ha proposto appello l'
[...]
, tramite atto di citazione notificato al Controparte_1 Controparte_3
il 15.11.2013, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento
[...] dell'eccezione di nullità o annullabilità della transazione del 13.9.2011 e, di conseguenza, dichiarare la nullità del lodo per i motivi esposti nel giudizio di primo grado o, in subordine, accertare che il contratto del 5.12.2007 non la obbligava a compensare le prestazioni sanitarie rese oltre i limiti del c.d. budget.
In particolare, ha lamentato che il Tribunale: a) non avesse valutato la rilevanza del provvedimento di revoca in autotutela del 23.12.2011 dell'atto transattivo, sebbene circostanza allegata dal a fondamento della sua eccezione di Controparte_3 cessazione della materia del contendere;
b) da un lato, avesse escluso l'interesse dell' ad ottenere l'accoglimento della domanda di nullità Controparte_1 del lodo arbitrale, trascurando che tale interesse era connesso alla regolamentazione le spese del procedimento arbitrale, peraltro, di importo rilevante;
dall'altro, non avesse tenuto conto del fatto che la declaratoria di nullità del lodo avrebbe travolto la transazione;
c) avesse reso una motivazione abnorme, delibando l'eccezione di cessata materia del contendere e, nel contempo, accogliendo, seppure parzialmente, la domanda riconvenzionale del , ma omettendo di delibare le eccezioni di Controparte_3 invalidità dell'atto transattivo;
d) avesse omesso di pronunciare sulla eccezione di nullità
o annullabilità dell'atto transattivo del 13.9.2011, sollevata dalla difesa dell' CP_5 all'udienza del 3.10.2013, e) avesse, in violazione dell'art. 1965 c.c., erroneamente qualificato l'atto del 13.9.2011 come atto transattivo, sebbene in difetto i requisiti minimi della transazione.
Ha lamentato, inoltre, la motivazione apparente dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del . Controparte_3
8 Ha riproposto, infine, tutte le doglianze di nullità e di annullabilità del lodo di cui al primo grado di giudizio.
Si è costituita nel giudizio di appello la società Controparte_3 rilevando che l' , nell'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, non aveva fatto alcun riferimento al negozio transattivo del
13.9.2011, avendo impugnato solamente il lodo, con conseguente inammissibilità di ogni domanda nuova, dalla quale potesse derivare una pronuncia sulla validità della transazione.
Ha rilevato, comunque, l'infondatezza dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare inammissibile l'appello per difetto di interesse all'impugnazione e, in via subordinata, di rigettarlo, confermando l'ordinanza impugnata, nonché, in via di ulteriore subordine, di rigettare nel merito la domanda di annullamento del lodo.
Con sentenza n. 770/2018 del 10.4.2018, pubblicata il 19.4.2018, la Corte di Appello di
Catanzaro ha rigettato l'appello ed ha confermato l'ordinanza impugnata, condannando l' alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della società appellata.
In particolare, la Corte d'appello - dopo avere premesso che il contratto stipulato dalle parti il 13.9.2011 aveva natura transattiva e che le contestazioni in appello su tale qualificazione giuridica dell' erano in contraddizione con Controparte_1 le sue stesse difese di primo grado, nonché che, come ritenuto dal Tribunale, vi era assoluta autonomia tra lodo impugnato e atto di transazione - ha rilevato che;
a) con l'atto transattivo suddetto, l' aveva ritenuto meritevoli di Controparte_1 accoglimento le pretese del e, d'altra parte, che non era Controparte_3 applicabile l'art. 1972 c.c., secondo cui è nulla la transazione relativa al contratto illecito, poiché il lodo non era stato impugnato per illiceità del contratto;
b) non persisteva nemmeno l'interesse impugnare il lodo in relazione al capo concernente le spese del procedimento arbitrale, poiché con l'atto di transazione successivo, l'
[...]
aveva rinunciato a ogni impugnativa del lodo anche in relazione a Controparte_1 tale aspetto;
c) i motivi di impugnazione concernenti l'omessa valutazione della revoca della transazione in via di autotutela e della eccezione di nullità della transazione per violazione di norme imperative (sollevata dall' all'udienza del 3.10.2013) erano CP_5 inammissibili, poiché concernevano questioni escluse dal thema decidendum, limitato
9 all'impugnazione del lodo ed oggetto di altro giudizio. Ha regolato le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.
3. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione
Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione l' , sulla base di tre motivi, Controparte_1 lamentando: 1) la violazione dell'art. 1421 c.c. e l'illogicità della motivazione, nell'escludere la rilevabilità d'ufficio della nullità dell'accordo transattivo del 13.9.2011, non considerando che la validità e l'efficacia della transazione costituivano il presupposto non solo della domanda riconvenzionale, ma anche dell'eccezione di cessazione della materia del contendere;
2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo omesso la Corte di appello di pronunciarsi in ordine alla questione di nullità dell'accordo transattivo per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressamente sollevata con l'atto di appello;
3) l'omesso esame della circostanza che l'accordo transattivo suddetto, nelle more, era stato dichiarato nullo dal Tribunale di Catanzaro in un altro giudizio pendente tra le medesime parti.
All'esito del giudizio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1410/2024, pubblicata il
15.1.2024, ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri ed ha rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.
In particolare, la Corte di Cassazione - dopo avere escluso l'eccepito difetto di motivazione della sentenza di appello, evidenziando che, nel confermare la pronuncia del Tribunale sulla carenza d'interesse dell'appellante ad agire per l'impugnazione del lodo arbitrale, la Corte d'appello aveva ampiamente e coerentemente illustrato le relative ragioni, osservando che l'accordo transattivo stipulato successivamente tra le parti aveva comportato il superamento delle statuizioni adottate dagli arbitri, avendo i contraenti definitivamente regolato i loro rapporti in maniera autonoma, attraverso la previsione del pagamento integrale della sorta capitale da parte dell' Controparte_1
e con la rinuncia del nteressi moratori
[...] Controparte_6 maturati - ha rilevato, tuttavia, che il giudice di appello, nell'individuare l'accordo transattivo come fonte esclusiva delle obbligazioni dell' , Controparte_1 aveva, erroneamente, escluso la possibilità di dichiararne la nullità per difetto
10 dell'indicazione dell'impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria, in virtù dell'osservazione che tale questione risultava estranea alle domande reciprocamente proposte dalle parti, trascurando che, con la domanda riconvenzionale il mirava ad ottenere l'accertamento dell'efficacia vincolante Controparte_3 dell'accordo transattivo, la cui configurabilità come fonte esclusiva della disciplina del rapporto, sostitutiva delle statuizioni contenute nel lodo, costituiva la premessa logico- giuridica indispensabile per l'affermazione dell'intervenuta cessazione dell'interesse all'impugnazione del lodo medesimo.
Ne conseguiva, a giudizio della Corte di Cassazione, che: I) avendo la domanda riconvenzionale ad oggetto l'adempimento dell'accordo transattivo, la cui stipulazione, secondo la prospettazione del convenuto, aveva comportato il superamento del lodo impugnato, la questione riguardante la nullità dell'accordo stesso per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 non poteva ritenersi estranea all'oggetto del giudizio, incidendo sia sulla configurabilità dell'interesse ad agire per l'impugnazione del lodo che sull'individuazione delle obbligazioni gravanti a carico delle parti;
b) la Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto escludere la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità, da ritenersi consentita, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sotto qualsiasi profilo ed anche ove fosse configurabile una nullità c.d. speciale o di protezione (e sempre che la pretesa azionata non venisse rigettata in base ad un'individuata «ragione più liquida»), sia nell'ipotesi in cui venisse chiesto l'adempimento del contratto che in tutte quelle d'impugnativa negoziale (annullamento, risoluzione o rescissione), indipendentemente dalla diversità strutturale delle stesse sul piano sostanziale, giacché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, del tutto incompatibile strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità del contratto;
III) nessun rilievo poteva assumere, in contrario, la circostanza che la questione di nullità fosse stata sollevata dall' nel corso del giudizio di Controparte_1 primo grado e non presa in esame da parte del Tribunale, giacché, in assenza di un'espressa decisione del giudice di primo grado, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spettava anche a quello investito del gravame relativo ad una controversia avente ad oggetto una pretesa che presupponesse la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di una questione afferente ai
11 fatti costitutivi della domanda, integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello.
4. Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato alla società
l'11.4.2024, l' Controparte_3 Controparte_1
ha riassunto il giudizio, rassegnando le conclusioni esposte in epigrafe.
[...]
La società costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_3 costituzione presentata, telematicamente, il 12.11.2024 ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Acquisiti i fascicoli del primo grado di giudizio e dell'appello, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte, con ordinanza del
27.1.2025, ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di rinvio
Richiamata la trattazione concernente lo svolgimento del processo, deve osservarsi che,
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza di appello (n. 770/2018), non avendo la Corte di Appello di Catanzaro esaminato la questione riguardante la nullità della transazione del 13.9.2011 per difetto dell'indicazione dell'impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria, il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto: a) l'esame di tale questione di nullità della transazione del 13.9.2011; b) in caso di declaratoria di nullità della transazione, l'esame delle questioni rimaste assorbite e, innanzi tutto, quelle concernenti l'impugnazione, effettuata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, del lodo arbitrale depositato l'8.8.2010, concernente la regolamentazione dei compensi dovuti per le
12 prestazioni sanitarie rese dal nell'anno 2007; c) la Controparte_3 regolamentazione delle spese processuali di ogni fase e grado del giudizio.
E' opportuno chiarire, preliminarmente, che il presente è giudizio di rinvio c.d. prosecutorio o proprio (ipotesi prevista e disciplinata dal comma 1° dell'art. 383 c.p.c.), tale da attribuire alla Corte di Appello la veste di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, che non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. civ., 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. civ., 23 settembre 2002, n. 13833). In definitiva la decisione pronunciata in sede di rinvio deve dar luogo ad una pronuncia diretta sul merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti.
2. Le valutazioni della Corte
Premesso questo, deve osservarsi che è pregiudiziale, alla luce della decisione della
Corte di Cassazione, sopra richiamata, per quanto esposto, la questione della nullità, per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 e per mancanza di copertura finanziaria, del contratto di transazione intercorso tra le parti il 13.9.2011, dalla cui validità ed efficacia è derivata la pronuncia del Tribunale, confermata dalla
Corte di Appello, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle domande dell' di nullità o annullamento del lodo Controparte_1 arbitrale ed accertato che il suddetto atto transattivo costituisce la fonte negoziale della disciplina del rapporto tra le parti.
2.1. La nullità della transazione del 13.9.2011
La questione della nullità dell'accordo transattivo, intercorso tra le parti il 13.9.2011, per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, è fondata.
13 Invero, il contratto di transazione suddetto non risulta preceduto dalla deliberazione a contrarre contenente l'impegno di spesa ed i mezzi per farvi fronte, né tale indicazione è contenuta nel negozio in esame, con la conseguenza che risulta violato l'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 che, espressamente, sanziona con la nullità gli atti delle Unità sanitarie locali, se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria.
La ratio legis dell'art. 49 della legge n. 833 del 1978 deve ravvisarsi nell'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione e, nel contempo, di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario degli enti locali (Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n.
26657).
Tale disposizione, del resto, trova applicazione anche dopo la trasformazione delle
Unità sanitarie locali in Aziende Sanitarie, locali o provinciali (così Cons. Stato 3 giugno 2005, n. 4353).
Peraltro, anche a voler considerare esclusi dal novero degli atti di cui alla legge citata “i contratti”, la copertura finanziaria della relativa spesa dovrebbe essere contenuta nella preventiva deliberazione a contrarre, con la conseguenza che l'inosservanza di tali prescrizioni ovvero la mancanza della suddetta delibera determina la nullità per contrasto con norme imperative del contratto stipulato con il privato, con conseguente inidoneità dello stesso a costituire valida fonte di obbligazioni (cfr. Cass. n. 3597 del
2012 e, con particolare riferimento agli accordi transattivi, Cassazione, sez. lav., n.
17770/2017, che richiama, anche, Cass., sez. I., n. 24655/2016; sez. lav., n. 6777/2017
e secondo cui l'impegno di spesa è sicuramente tra i presupposti indispensabili alla formazione di una valida volontà negoziale, valendo il principio secondo cui, ogni obbligazione di pagamento assunta dalla p.a., anche in veste di contraente privato, deve avere l'attestazione della relativa copertura finanziaria, cosicché deve ritenersi
“necessario – ai fini della validità dell'atto transattivo – il completamento del procedimento amministrativo, da cui soltanto può scaturire la formazione di una valida volontà negoziale da parte della pubblica amministrazione, e che di tale procedimento
l'impegno di spesa, mancato nel caso esaminato, è parte costitutiva a tutti gli effetti di legge, tant'è che la L. n. 142 del 1990, art. 55, comma 5, si spinge fino a sanzionare con la nullità gli atti di impegno di spesa privi di copertura finanziaria”).
14 Stabilita la nullità dell'accordo transattivo del 13.9.2011, rimane assorbita la questione circa la validità o l'efficacia del recesso che la società Controparte_3 contesta, dato che l'esercizio della facoltà di recesso presuppone la validità del contratto dal quale la parte intende sciogliersi.
2.2. La nullità del lodo arbitrale dell'8.8.2010
La nullità dell'accordo transattivo rende manifesto l'interesse all'impugnazione del lodo da parte dell' , in quanto la transazione del Controparte_1
13.9.2011, per come si evince dal suo contenuto, da intendersi richiamato, ha natura
“conservativa” e, quindi, il rapporto tra le parti è regolato, anche, dal lodo arbitrale dell'8.8.2010, con l'ovvia conseguenza che, venuto meno, perché nullo, il contratto di transazione, il rapporto tra le parti resterebbe, comunque, disciplinato dal lodo (cfr. la parte essenziale dell'accordo transattivo: “Considerato che: dal tenore letterale delle risultanze cui è pervenuto nell'occasione il Collegio Giudicante, le domande avanzate dal risultano meritevoli di accoglimento;
il Controparte_3 Controparte_3 rinuncia ad ogni interesse maturato in suo favore e propone che l' Controparte_3 [...]
si impegni a pagare la somma di € 1.071.795,91 (di cui € 485.000,00 per CP_5
l'anno 2006 e € 586.795,91 per l'anno 2007) in più trance di diverso importo, di cui la prima di importo di almeno ¼ dell'intera somma, da pagare entro e non oltre il
30.09.2011 e l'ultima entro e non oltre il 31.09.2012, per le prestazioni lavorative erogate negli anni 2006 e 2007 di cui ai relativi lodi;
il dr. al fine di non CP_7 vedere aggravata la posizione debitoria dell' , accetta la proposta di Controparte_5 pagamento come sopra…”).
Premesso questo, è fondata la domanda di nullità del lodo per difetto di potestas iudicandi in capo agli arbitri, per avere gli stessi delibato una questione non rimettibile alla loro cognizione.
In via preliminare, deve osservarsi che la clausola arbitrale contenuta nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 tra la società e l' , Controparte_3 Controparte_1 per l'anno 2007, contemplava un'ipotesi di arbitrato irrituale (v. art.10.3 del contratto, secondo cui “Gli arbitri decideranno secondo diritto in via irrituale”; si veda altresì la transazione del 13.9.2011, laddove è precisato che “… l'incontro odierno … verte
15 interamente sulla definizione dei lodi irrituali”) e tale è stato ritenuto, altresì, dal
Giudice di primo grado (cfr. ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pagg. 3 e 4), con considerazione non censurata.
Ne consegue che agli arbitri è stata affidata la soluzione della controversia, unicamente, sulla base negoziale, mediante una composizione amichevole, riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si sono impegnate a considerare la decisione arbitrale come espressione della loro volontà (a differenza di quel che accade con l'arbitrato rituale, che del pari riposa su un'originaria manifestazione di volontà negoziale delle parti, ed ha perciò anch'esso natura privata, ma è destinato a svolgersi con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale e comporta che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti previsti dal codice di rito: v., ad esempio, Cass. civ., n. 14972/2007).
Premesso questo, la giurisprudenza esclude che la pubblica amministrazione, nel proprio operare negoziale, possa avvalersi di clausole compromissorie volte a prevedere forme di arbitrato irrituale, operando gli arbitri irrituali in sostituzione delle parti del contratto e potendo, quindi, definire la vertenza con la ricerca di un nuovo assetto d'interessi che le parti si sono preventivamente impegnate a fare proprio, secondo un meccanismo negoziale che non appare compatibile con i principi che regolano l'agire della pubblica amministrazione, in forza dei quali non è consentito delegare a terzi estranei la formazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione medesima:
In particolare, è stato rilevato che, sebbene in linea di principio non vi sia alcuna incompatibilità tra la natura pubblica del contraente e la possibilità di un componimento negoziale delle controversie nascenti dal contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, tale componimento, se derivante da un arbitrato irrituale, verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali, appunto) individuati all'interno della medesima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente predeterminato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. Quei medesimi soggetti sarebbero destinati, poi, ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate delle suindicate garanzie di pubblicità e trasparenza. Né, infine, può trascurarsi che il perseguimento dell'interesse pubblico verrebbe affidato all'operato di soggetti sottratti ad ogni controllo, con l'effetto di rendere evanescente anche l'eventuale individuazione di qualsiasi conseguente
16 responsabilità (cfr. Cass., sezioni unite, 16 aprile 2009, n. 8987; Cass. civ., 8 aprile
2020, n. 7759; Cass., Sez. Un. 16 febbraio 2024, n. 4242 e Cass. civ., 7 maggio 2025, n.
12120).
In applicazione del citato principio di diritto, deve ritenersi preclusa alla pubblica amministrazione la possibilità di avvalersi dell'arbitrato c.d. irrituale, con conseguente nullità sia della relativa clausola compromissoria, avente ad oggetto materia non compromettibile, sia del lodo, siccome fondato su clausola compromissoria nulla.
La nullità radicale del lodo, d'altra parte, è vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr., per tutte, Cass. civ., 2 maggio 2006, n. 10132).
Ne consegue, quanto al caso in esame, la nullità del lodo irrituale dell'8.8.2010 per difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, vizio che provoca la nullità radicale del lodo, rilevabile d'ufficio in sede impugnativa, indipendentemente dalla precedente deduzione in fase arbitrale (cfr. Cass. civ., 7 ottobre 2014, n. 21100, in relazione ad un lodo arbitrale rituale).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3.3. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese e competenze dei due gradi del giudizio di merito, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, devono essere poste a carico della società
sulla base del principio della soccombenza. Controparte_3
Esse si liquidano come da dispositivo, applicando, in ragione della non particolare complessità delle questioni decisive (nullità della transazione del 13.9.2011 per difetto di copertura finanziaria e nullità del lodo per difetto di potestas judicandi), per tutte le fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale), i parametri minimi dello scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022. Delle spese deve disporsi la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avvocato dell' . CP_1 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio introdotto dall' , in Controparte_1
17 persona del e legale rappresentante pro tempore, con atto di Parte_2 citazione in riassunzione dell'11 aprile 2024, nei confronti della società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall' Controparte_1
e, per l'effetto: a) dichiara la nullità dell'accordo transattivo, stipulato il 13
[...] settembre 2011, dalle parti dell'odierno giudizio;
b) dichiara la nullità del lodo arbitrale depositato in data 8 agosto 2010;
- condanna la società in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, liquidate in € 776,40 per spese vive documentate ed Controparte_1
€ 14.598,00 per compenso professionale per il primo grado di giudizio;
in € 2.2154,27 per spese vive documentate ed € 13.078,00 per compenso professionale per il giudizio di appello;
in euro 7,50 per spese vive documentate ed euro 7.003,00 per compenso professionale per il giudizio di legittimità e in € 1.726,78 per spese vive documentate ed euro 13.078,00 per compenso professionale per il presente giudizio di rinvio, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed I.v.a., come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Valerio Zimatore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
18
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 578/2024 R.G.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 578/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto impugnazione di lodo e transazione, vertente tra:
, (partita i.v.a. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott.
[...]
(codice fiscale: ), corrente in , via v. Cortese CP_2 C.F._1 CP_1
n. 25 ed elettivamente domiciliata in , via E. Buccarelli 49, presso lo studio CP_1 professionale del suo difensore avv. Valerio Zimatore che la rappresenta e difende, come da procura speciale rilasciata in calce all'atto di citazione in riassunzione e deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dott. n. 386 Controparte_2
1 del 21.3.2024, con telefax n. 0961 480525 e all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 attrice in riassunzione – appellante e
con sede in Lamezia Terme, alla via XX Settembre n. Controparte_3
91, codice fiscale e partita i.v.a. n. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., dott. (codice fiscale ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._2 dall'avv. Tiziano Lio, con indirizzo di posta elettronica certificata e telefax n. 0968.27172, come da mandato rilasciato Email_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio;
convenuta in riassunzione – appellata
Conclusioni:
Per l' : “Voglia l'On.le Corte di Appello Controparte_1 adita, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del
Tribunale di Catanzaro, causa iscritta al n. 754/2012, depositata il 21/10/2013: 1.
Riconoscere e dichiarare che il ricorso ex art 702 bis proposto dall'
[...]
avverso il lodo arbitrale emesso in data 8/8/2010 è Controparte_1 ammissibile;
2. Accogliere l'eccezione di nullità e/ o annullabilità dell'accordo transattivo del 13/9/2011 per violazione di norma imperative, ovvero per tutte le ulteriori ragioni esposte davanti al giudice di primo grado (qui riproposte) e per
l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale del;
3. Controparte_3
Conseguentemente, accertare e dichiarare, nel merito dell'impugnazione proposta dall' avverso il lodo irrituale emesso in data 8.8.2010 dal Collegio Controparte_5 arbitrale che lo stesso è nullo per violazione del termine di cui all'art 10.5 del contratto del 5.12.2007; 4. In via subordinata, rispetto alla richiesta che precede, dichiarare la nullità o comunque annullare il lodo irrituale emesso in data 8/8/2010 per violazione da parte degli arbitri dei limiti del mandato e/o comunque per nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 5.12.2007; 5. In via ancora più subordinata, rispetto alla domanda che precede, dichiarare la nullità del lodo impugnato per errore di diritto e di fatto in cui sono incorsi gli arbitri per le ragioni
2 svolte al § 3. del presente atto;
6. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il contratto sottoscritto inter partes in data 5.12.2007 non obbliga
l' a pagare le prestazioni rese dalla struttura erogatrice oltre il limite Controparte_1 di spesa previsto dall'articolo 3 del medesimo contratto;
7. Condannare parte convenuta alle spese di ogni fase e grado del giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Per la società “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello Controparte_3 adita, respinta ogni contraria deduzione ed istanza: rigettare, siccome infondato in diritto, l'appello proposto dall Parte_1 avverso l'Ordinanza n. 3319/2013 pronunciata dal Tribunale Civile di Catanzaro il Cont 21.10.2013, con la quale, a definizione del giudizio promosso dall ai sensi dell'art.
702 bis c.p.c. per ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del lodo contrattuale dell'8.8.2010, il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile
l'azione ed ha accolto la domanda riconvenzionale di parte resistente, accertando e dichiarando la piena validità ed efficacia del contratto di transazione stipulato tra le parti in data 13.9.2011 a chiusura definitiva della controversia, con le conseguenze che ne derivano in ordine alle reciproche obbligazioni delle parti;
conseguentemente e per
l'effetto, confermare l'appellata Ordinanza del Tribunale di Catanzaro, con conseguente dichiarazione dell'inammissibilità dell'azione di declaratoria di nullità e/o annullamento del lodo arbitrale contrattuale dell'8.8.2010 ed accertamento e dichiarazione della piena validità ed efficacia dell'accordo del 13.9.2011, stipulato tra le parti oggi in giudizio a chiusura della controversia tra di esse insorta in ordine al pagamento delle prestazioni effettuate dal nell'anno Controparte_3
2007, già oggetto del giudizio arbitrale de quo. Riconoscere e dichiarare infondate, in Cont fatto ed in diritto, le domande dell aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità e/o
l'annullamento del lodo di cui sopra e che, di conseguenza, esse siano completamente rigettate, per le motivazioni dettagliatamente sopra esposte;
Accertare, riconoscere e dichiarare il difetto di potestas iudicandi nel merito della controversia, con conseguente preclusione del potere di riesaminare il contratto del 5.12.2007 (sulla cui interpretazione ed esecuzione si è sviluppata la lite definitivamente chiusa), per le ragioni tutte sviluppate nella parte di diritto della presente memoria. Rigettare ogni altra richiesta dell'appellante. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
3 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Catanzaro e l'ordinanza che lo ha definito
Con ricorso presentato il 1°.
3.2012 al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c., l' , ha chiesto di: I) accertare che il Controparte_1 lodo irrituale, concernente la controversia con la società Controparte_3
(di seguito, anche, ) emesso in data 8 agosto 2010 dal
[...] Controparte_3 collegio arbitrale ed avente ad oggetto la domanda della suddetta società, volta ad ottenere il pagamento integrale dei compensi per le prestazioni sanitarie rese nell'anno
2007, era nullo per violazione del termine di cui all'art. 10.5 del contratto del 5.12.2007;
II) in via subordinata, dichiarare la nullità o, comunque, annullare il lodo irrituale suddetto, per violazione da parte degli arbitri dei limiti del mandato o, comunque, per nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 5.12.2006; in via ancor più subordinata, dichiarare la nullità del lodo impugnato per errore di diritto e di fatto;
nel merito, accertare che il contratto del 5.12.2006 non obbligava l' Controparte_1
a pagare le prestazioni rese dalla struttura erogatrice, oltre il limite di spesa
[...] previsto dall'art. 3 del medesimo contratto.
A fondamento della domanda, l' ha Controparte_1 premesso che: a) la società (di seguito, anche, Controparte_3
), nell'anno 2007, aveva erogato, in regime di accreditamento Controparte_3 con il Servizio sanitario regionale, prestazioni di assistenza specialistica, secondo la disciplina dettata dall'art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992 e l'erogazione delle prestazioni suddette era stata disciplinata con contratto del 5.12.2007, in cui era stato fissato, anche, il limite insuperabile del valore delle prestazioni erogabili nell'importo di € 224.463,88; b) con atto di accesso ad arbitri del 5.1.2010, il
, allegando di aver erogato, nell'anno 2007, prestazioni per il Controparte_3 valore complessivo di € 811.254,83 e di avere ricevuto pagamenti per € 184.770,86, aveva chiesto che venisse riconosciuto un suo credito residuo di € 626.483,97, affermando che il contratto era vessatorio e che, pertanto, le prestazioni dovessero essere compensate integralmente;
c) l' aveva eccepito Controparte_1
l'insussistenza del diritto del di pretendere il pagamento di Controparte_3
4 prestazioni che superavano il tetto massimo di spesa, ma il collegio arbitrale, con lodo del 16.7.2010, pubblicato l'8.8.2010, in accoglimento della domanda, aveva riconosciuto integralmente il credito del , ponendo a carico Controparte_3 dell' , anche, le spese del procedimento. Controparte_1
Ha sostenuto, quindi, che il lodo fosse viziato da nullità, per: I) mancata definizione nel termine di 90 giorni dal momento dell'avvenuta contestazione degli addebiti, per come previsto dal comma quinto della clausola compromissoria;
II) nullità del patto compromissorio e difetto di potestas judicandi degli arbitri, avendo deciso su questioni esorbitanti la competenza arbitrale, limitata all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto;
III) violazione del divieto di decidere su materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in particolare in relazione al c.d. abbattimento tariffario;
IV) violazione della norma imperativa di cui all'art. 49 della legge n.
833/1978, concernente la nullità degli atti in mancanza di indicazione della copertura finanziaria;
V) violazione dei limiti del mandato da parte degli arbitri, avendo giudicato in ordine a prestazioni sanitarie non oggetto del contratto;
l'errato addebito delle spese del procedimento arbitrale all' CP_5
Ha sostenuto, inoltre, che il lodo fosse annullabile, anche per: VI) aver trascurato gli arbitri che, con il contratto, il aveva accettato i limiti di spesa Controparte_3 di cui all'art. 3 del contratto medesimo e che la struttura sanitaria non aveva contestato l'inesistenza dell'obbligo dell' di compensare le Controparte_1 prestazioni eccedenti il limite contrattuale, ma aveva lamentato, piuttosto, l'asserita natura vessatoria del contratto, su cui il collegio arbitrale non si era pronunciato, incorrendo, in tal modo, in errore di fatto.
Ha reiterato, infine, le difese di merito svolte davanti al collegio arbitrale e disattese dallo stesso, affermando, in estrema sintesi, che la determinazione consensuale del c.d. tetto di spesa rendeva infondata la domanda della struttura sanitaria e che l'accantonamento di una quota parte del tetto di spesa sostenibile, previsto dall'art. 1, comma 9°, della legge regionale n. 30/2003, non aveva la funzione di remunerare le prestazioni rese extrabudget.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio la società Controparte_3
tramite apposita comparsa, depositata in cancelleria il 18.5.2012, con
[...] cui, dopo avere ripercorso la vicenda, ha affermato, preliminarmente, che: a) il lodo impugnato non conteneva alcuna statuizione di condanna, essendosi il collegio arbitrale
5 limitato a dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' ed Controparte_1
a porre a carico della stessa l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta
Regionale richiamate nel contratto stipulato e di provvedere, previa verifica del superamento o meno del tetto di spesa aziendale, a pagare le prestazioni extra budget con o senza abbattimenti tariffari, a seconda che quel tetto risultasse effettivamente superato o non superato dalla complessiva produzione delle strutture pubbliche e private;
b) dopo il lodo e, precisamente, il 13.9.2011, l' Controparte_1 aveva stipulato un accordo transattivo con il , con cui si era Controparte_3 impegnata a corrispondere l'intero importo delle prestazioni erogate dalla struttura privata nell'anno 2007, quantificato in euro 626.483,97, in più tranches e dietro rinuncia della struttura privata alla percezione degli interessi di mora maturati sul credito, cosicché tale accordo transattivo e non già il lodo fondava l'obbligo di remunerare il per le prestazioni rese nel 2007, così componendo ogni lite, Controparte_3 in corso o futura, relativa alla materia oggetto delle pronunce arbitrali;
c) tuttavia, a sorpresa, l' , con delibera n. 3078 del 23.12.2011, aveva Controparte_1 dichiarato di esercitare il diritto di recesso in autotutela dalla transazione del 13.9.2011, in quanto comportante un'erogazione finanziaria indebita ed illegittima, e di promuovere un giudizio per l'annullamento dei due lodi arbitrali del 16.7.2010, depositati in data 8.8.2010.
Premesso questo, il ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, Controparte_3 introdotta dall'ente attore ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro. Inoltre, ha contestato la prospettazione dei fatti e delle questioni giuridiche effettuata dall' sostenendo, in sintesi, che: a) l'obbligo CP_5 dell' di compensare le prestazioni sanitarie rese dalla Controparte_1 convenuta trovava titolo nel contratto di transazione e non già né nel contratto del dicembre del 2007 né nel lodo;
b) il contratto di transazione del 13.9.2011 aveva definito la controversia e comportato la preclusione della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria per rimettere in discussione il rapporto transatto;
c) l'
[...]
non poteva esercitare il recesso dal contratto di transazione. Controparte_1
Ha contestato, quindi, il merito della domanda, ribadendo, in estrema sintesi, che il lodo non conteneva pronunce di condanna, che gli arbitri avevano agito nell'ambito dei loro poteri e che la loro decisione era corretta.
6 Ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, il difetto del difensore dell'ente di jus postulandi in relazione ai motivi diversi da quelli concernenti la nullità del lodo e la cessazione della materia del contendere, per effetto del contratto di transazione del 13.9.2011; b) in subordine, il rigetto delle domande di nullità e di annullamento del lodo;
c) in via riconvenzionale, che venisse accertato che il contratto di transazione intervenuto tra le parti in ordine alla res controversa si era validamente perfezionato e che dallo stesso nascevano le obbligazioni, sinallagmaticamente collegate tra loro, ossia per l' di pagare al Controparte_1 Controparte_3 la somma di euro 626.843,97 e per il di rinunciare agli Controparte_3 interessi.
All'udienza del 3.10.2013, La difesa dell' ha replicato alle Controparte_1 eccezioni ed alla domanda riconvenzionale del , eccependo, Controparte_3 in particolare, la nullità della transazione del 13.9.2011, per difetto di delibera autorizzativa, per mancanza di necessaria copertura finanziaria e per superamento del limite contrattuale del valore delle prestazioni da compensare (c.d. budget).
All'esito del giudizio, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 21.10.2013, ha così deciso la controversia: a) ha dichiarato inammissibili le domande formulate dall' ; b) in parziale accoglimento della Controparte_1 domanda riconvenzionale spiegata dal , ha accertato che il Controparte_3 contratto di transazione stipulato il 13 settembre 2011 era la fonte negoziale che disciplinava il rapporto giuridico sorto tra le parti, relativamente alle prestazioni sanitarie rese nel 2007, con le conseguenze giuridiche che ne discendevano;
c) ha condannato l' alla rifusione delle spese di lite. Controparte_1
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto: a) infondate le eccezioni di incompetenza per territorio e di inammissibilità dell'azione ex art. 702 bis c.p.c., sollevate dal
; b) fondata, nella sostanza, l'eccezione di cessazione della Controparte_3 materia del contendere, in quanto l'accordo transattivo del 13 settembre 2011, successivo al lodo arbitrale, costituiva la fonte negoziale esclusiva di regolamentazione del rapporto tra le parti, cosicché l' non aveva alcun Controparte_1 interesse a conseguire l'annullamento del lodo arbitrale impugnato né, per le medesime ragioni, poteva invocare il contratto del 5.12.2007, cosicché la pronuncia da emanare era di inammissibilità della domanda per carenza di interesse piuttosto che di cessazione
7 della materia del contendere;
c) la domanda riconvenzionale di accertamento della validità ed efficacia della transazione del 13.9.2011 fondata, nei limiti dell'accertamento che il rapporto giuridico sorto tra le parti, relativamente alle prestazioni sanitarie rese nel 2007, era regolato dalla transazione suddetta.
2. Il giudizio di appello (n. 1431/2013 r.g.a.c.) e la sentenza della Corte di Appello
Avverso la suddetto sentenza del Tribunale, ha proposto appello l'
[...]
, tramite atto di citazione notificato al Controparte_1 Controparte_3
il 15.11.2013, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento
[...] dell'eccezione di nullità o annullabilità della transazione del 13.9.2011 e, di conseguenza, dichiarare la nullità del lodo per i motivi esposti nel giudizio di primo grado o, in subordine, accertare che il contratto del 5.12.2007 non la obbligava a compensare le prestazioni sanitarie rese oltre i limiti del c.d. budget.
In particolare, ha lamentato che il Tribunale: a) non avesse valutato la rilevanza del provvedimento di revoca in autotutela del 23.12.2011 dell'atto transattivo, sebbene circostanza allegata dal a fondamento della sua eccezione di Controparte_3 cessazione della materia del contendere;
b) da un lato, avesse escluso l'interesse dell' ad ottenere l'accoglimento della domanda di nullità Controparte_1 del lodo arbitrale, trascurando che tale interesse era connesso alla regolamentazione le spese del procedimento arbitrale, peraltro, di importo rilevante;
dall'altro, non avesse tenuto conto del fatto che la declaratoria di nullità del lodo avrebbe travolto la transazione;
c) avesse reso una motivazione abnorme, delibando l'eccezione di cessata materia del contendere e, nel contempo, accogliendo, seppure parzialmente, la domanda riconvenzionale del , ma omettendo di delibare le eccezioni di Controparte_3 invalidità dell'atto transattivo;
d) avesse omesso di pronunciare sulla eccezione di nullità
o annullabilità dell'atto transattivo del 13.9.2011, sollevata dalla difesa dell' CP_5 all'udienza del 3.10.2013, e) avesse, in violazione dell'art. 1965 c.c., erroneamente qualificato l'atto del 13.9.2011 come atto transattivo, sebbene in difetto i requisiti minimi della transazione.
Ha lamentato, inoltre, la motivazione apparente dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale del . Controparte_3
8 Ha riproposto, infine, tutte le doglianze di nullità e di annullabilità del lodo di cui al primo grado di giudizio.
Si è costituita nel giudizio di appello la società Controparte_3 rilevando che l' , nell'atto introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado, non aveva fatto alcun riferimento al negozio transattivo del
13.9.2011, avendo impugnato solamente il lodo, con conseguente inammissibilità di ogni domanda nuova, dalla quale potesse derivare una pronuncia sulla validità della transazione.
Ha rilevato, comunque, l'infondatezza dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare inammissibile l'appello per difetto di interesse all'impugnazione e, in via subordinata, di rigettarlo, confermando l'ordinanza impugnata, nonché, in via di ulteriore subordine, di rigettare nel merito la domanda di annullamento del lodo.
Con sentenza n. 770/2018 del 10.4.2018, pubblicata il 19.4.2018, la Corte di Appello di
Catanzaro ha rigettato l'appello ed ha confermato l'ordinanza impugnata, condannando l' alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della società appellata.
In particolare, la Corte d'appello - dopo avere premesso che il contratto stipulato dalle parti il 13.9.2011 aveva natura transattiva e che le contestazioni in appello su tale qualificazione giuridica dell' erano in contraddizione con Controparte_1 le sue stesse difese di primo grado, nonché che, come ritenuto dal Tribunale, vi era assoluta autonomia tra lodo impugnato e atto di transazione - ha rilevato che;
a) con l'atto transattivo suddetto, l' aveva ritenuto meritevoli di Controparte_1 accoglimento le pretese del e, d'altra parte, che non era Controparte_3 applicabile l'art. 1972 c.c., secondo cui è nulla la transazione relativa al contratto illecito, poiché il lodo non era stato impugnato per illiceità del contratto;
b) non persisteva nemmeno l'interesse impugnare il lodo in relazione al capo concernente le spese del procedimento arbitrale, poiché con l'atto di transazione successivo, l'
[...]
aveva rinunciato a ogni impugnativa del lodo anche in relazione a Controparte_1 tale aspetto;
c) i motivi di impugnazione concernenti l'omessa valutazione della revoca della transazione in via di autotutela e della eccezione di nullità della transazione per violazione di norme imperative (sollevata dall' all'udienza del 3.10.2013) erano CP_5 inammissibili, poiché concernevano questioni escluse dal thema decidendum, limitato
9 all'impugnazione del lodo ed oggetto di altro giudizio. Ha regolato le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.
3. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione
Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione l' , sulla base di tre motivi, Controparte_1 lamentando: 1) la violazione dell'art. 1421 c.c. e l'illogicità della motivazione, nell'escludere la rilevabilità d'ufficio della nullità dell'accordo transattivo del 13.9.2011, non considerando che la validità e l'efficacia della transazione costituivano il presupposto non solo della domanda riconvenzionale, ma anche dell'eccezione di cessazione della materia del contendere;
2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo omesso la Corte di appello di pronunciarsi in ordine alla questione di nullità dell'accordo transattivo per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressamente sollevata con l'atto di appello;
3) l'omesso esame della circostanza che l'accordo transattivo suddetto, nelle more, era stato dichiarato nullo dal Tribunale di Catanzaro in un altro giudizio pendente tra le medesime parti.
All'esito del giudizio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1410/2024, pubblicata il
15.1.2024, ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri ed ha rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.
In particolare, la Corte di Cassazione - dopo avere escluso l'eccepito difetto di motivazione della sentenza di appello, evidenziando che, nel confermare la pronuncia del Tribunale sulla carenza d'interesse dell'appellante ad agire per l'impugnazione del lodo arbitrale, la Corte d'appello aveva ampiamente e coerentemente illustrato le relative ragioni, osservando che l'accordo transattivo stipulato successivamente tra le parti aveva comportato il superamento delle statuizioni adottate dagli arbitri, avendo i contraenti definitivamente regolato i loro rapporti in maniera autonoma, attraverso la previsione del pagamento integrale della sorta capitale da parte dell' Controparte_1
e con la rinuncia del nteressi moratori
[...] Controparte_6 maturati - ha rilevato, tuttavia, che il giudice di appello, nell'individuare l'accordo transattivo come fonte esclusiva delle obbligazioni dell' , Controparte_1 aveva, erroneamente, escluso la possibilità di dichiararne la nullità per difetto
10 dell'indicazione dell'impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria, in virtù dell'osservazione che tale questione risultava estranea alle domande reciprocamente proposte dalle parti, trascurando che, con la domanda riconvenzionale il mirava ad ottenere l'accertamento dell'efficacia vincolante Controparte_3 dell'accordo transattivo, la cui configurabilità come fonte esclusiva della disciplina del rapporto, sostitutiva delle statuizioni contenute nel lodo, costituiva la premessa logico- giuridica indispensabile per l'affermazione dell'intervenuta cessazione dell'interesse all'impugnazione del lodo medesimo.
Ne conseguiva, a giudizio della Corte di Cassazione, che: I) avendo la domanda riconvenzionale ad oggetto l'adempimento dell'accordo transattivo, la cui stipulazione, secondo la prospettazione del convenuto, aveva comportato il superamento del lodo impugnato, la questione riguardante la nullità dell'accordo stesso per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 non poteva ritenersi estranea all'oggetto del giudizio, incidendo sia sulla configurabilità dell'interesse ad agire per l'impugnazione del lodo che sull'individuazione delle obbligazioni gravanti a carico delle parti;
b) la Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto escludere la rilevabilità
d'ufficio di tale nullità, da ritenersi consentita, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sotto qualsiasi profilo ed anche ove fosse configurabile una nullità c.d. speciale o di protezione (e sempre che la pretesa azionata non venisse rigettata in base ad un'individuata «ragione più liquida»), sia nell'ipotesi in cui venisse chiesto l'adempimento del contratto che in tutte quelle d'impugnativa negoziale (annullamento, risoluzione o rescissione), indipendentemente dalla diversità strutturale delle stesse sul piano sostanziale, giacché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, del tutto incompatibile strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità del contratto;
III) nessun rilievo poteva assumere, in contrario, la circostanza che la questione di nullità fosse stata sollevata dall' nel corso del giudizio di Controparte_1 primo grado e non presa in esame da parte del Tribunale, giacché, in assenza di un'espressa decisione del giudice di primo grado, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spettava anche a quello investito del gravame relativo ad una controversia avente ad oggetto una pretesa che presupponesse la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di una questione afferente ai
11 fatti costitutivi della domanda, integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello.
4. Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato alla società
l'11.4.2024, l' Controparte_3 Controparte_1
ha riassunto il giudizio, rassegnando le conclusioni esposte in epigrafe.
[...]
La società costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_3 costituzione presentata, telematicamente, il 12.11.2024 ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Acquisiti i fascicoli del primo grado di giudizio e dell'appello, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta e la Corte, con ordinanza del
27.1.2025, ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di rinvio
Richiamata la trattazione concernente lo svolgimento del processo, deve osservarsi che,
a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza di appello (n. 770/2018), non avendo la Corte di Appello di Catanzaro esaminato la questione riguardante la nullità della transazione del 13.9.2011 per difetto dell'indicazione dell'impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria, il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto: a) l'esame di tale questione di nullità della transazione del 13.9.2011; b) in caso di declaratoria di nullità della transazione, l'esame delle questioni rimaste assorbite e, innanzi tutto, quelle concernenti l'impugnazione, effettuata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, del lodo arbitrale depositato l'8.8.2010, concernente la regolamentazione dei compensi dovuti per le
12 prestazioni sanitarie rese dal nell'anno 2007; c) la Controparte_3 regolamentazione delle spese processuali di ogni fase e grado del giudizio.
E' opportuno chiarire, preliminarmente, che il presente è giudizio di rinvio c.d. prosecutorio o proprio (ipotesi prevista e disciplinata dal comma 1° dell'art. 383 c.p.c.), tale da attribuire alla Corte di Appello la veste di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, che non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. civ., 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. civ., 23 settembre 2002, n. 13833). In definitiva la decisione pronunciata in sede di rinvio deve dar luogo ad una pronuncia diretta sul merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti.
2. Le valutazioni della Corte
Premesso questo, deve osservarsi che è pregiudiziale, alla luce della decisione della
Corte di Cassazione, sopra richiamata, per quanto esposto, la questione della nullità, per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 e per mancanza di copertura finanziaria, del contratto di transazione intercorso tra le parti il 13.9.2011, dalla cui validità ed efficacia è derivata la pronuncia del Tribunale, confermata dalla
Corte di Appello, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità delle domande dell' di nullità o annullamento del lodo Controparte_1 arbitrale ed accertato che il suddetto atto transattivo costituisce la fonte negoziale della disciplina del rapporto tra le parti.
2.1. La nullità della transazione del 13.9.2011
La questione della nullità dell'accordo transattivo, intercorso tra le parti il 13.9.2011, per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, è fondata.
13 Invero, il contratto di transazione suddetto non risulta preceduto dalla deliberazione a contrarre contenente l'impegno di spesa ed i mezzi per farvi fronte, né tale indicazione è contenuta nel negozio in esame, con la conseguenza che risulta violato l'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 che, espressamente, sanziona con la nullità gli atti delle Unità sanitarie locali, se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria.
La ratio legis dell'art. 49 della legge n. 833 del 1978 deve ravvisarsi nell'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione e, nel contempo, di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario degli enti locali (Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n.
26657).
Tale disposizione, del resto, trova applicazione anche dopo la trasformazione delle
Unità sanitarie locali in Aziende Sanitarie, locali o provinciali (così Cons. Stato 3 giugno 2005, n. 4353).
Peraltro, anche a voler considerare esclusi dal novero degli atti di cui alla legge citata “i contratti”, la copertura finanziaria della relativa spesa dovrebbe essere contenuta nella preventiva deliberazione a contrarre, con la conseguenza che l'inosservanza di tali prescrizioni ovvero la mancanza della suddetta delibera determina la nullità per contrasto con norme imperative del contratto stipulato con il privato, con conseguente inidoneità dello stesso a costituire valida fonte di obbligazioni (cfr. Cass. n. 3597 del
2012 e, con particolare riferimento agli accordi transattivi, Cassazione, sez. lav., n.
17770/2017, che richiama, anche, Cass., sez. I., n. 24655/2016; sez. lav., n. 6777/2017
e secondo cui l'impegno di spesa è sicuramente tra i presupposti indispensabili alla formazione di una valida volontà negoziale, valendo il principio secondo cui, ogni obbligazione di pagamento assunta dalla p.a., anche in veste di contraente privato, deve avere l'attestazione della relativa copertura finanziaria, cosicché deve ritenersi
“necessario – ai fini della validità dell'atto transattivo – il completamento del procedimento amministrativo, da cui soltanto può scaturire la formazione di una valida volontà negoziale da parte della pubblica amministrazione, e che di tale procedimento
l'impegno di spesa, mancato nel caso esaminato, è parte costitutiva a tutti gli effetti di legge, tant'è che la L. n. 142 del 1990, art. 55, comma 5, si spinge fino a sanzionare con la nullità gli atti di impegno di spesa privi di copertura finanziaria”).
14 Stabilita la nullità dell'accordo transattivo del 13.9.2011, rimane assorbita la questione circa la validità o l'efficacia del recesso che la società Controparte_3 contesta, dato che l'esercizio della facoltà di recesso presuppone la validità del contratto dal quale la parte intende sciogliersi.
2.2. La nullità del lodo arbitrale dell'8.8.2010
La nullità dell'accordo transattivo rende manifesto l'interesse all'impugnazione del lodo da parte dell' , in quanto la transazione del Controparte_1
13.9.2011, per come si evince dal suo contenuto, da intendersi richiamato, ha natura
“conservativa” e, quindi, il rapporto tra le parti è regolato, anche, dal lodo arbitrale dell'8.8.2010, con l'ovvia conseguenza che, venuto meno, perché nullo, il contratto di transazione, il rapporto tra le parti resterebbe, comunque, disciplinato dal lodo (cfr. la parte essenziale dell'accordo transattivo: “Considerato che: dal tenore letterale delle risultanze cui è pervenuto nell'occasione il Collegio Giudicante, le domande avanzate dal risultano meritevoli di accoglimento;
il Controparte_3 Controparte_3 rinuncia ad ogni interesse maturato in suo favore e propone che l' Controparte_3 [...]
si impegni a pagare la somma di € 1.071.795,91 (di cui € 485.000,00 per CP_5
l'anno 2006 e € 586.795,91 per l'anno 2007) in più trance di diverso importo, di cui la prima di importo di almeno ¼ dell'intera somma, da pagare entro e non oltre il
30.09.2011 e l'ultima entro e non oltre il 31.09.2012, per le prestazioni lavorative erogate negli anni 2006 e 2007 di cui ai relativi lodi;
il dr. al fine di non CP_7 vedere aggravata la posizione debitoria dell' , accetta la proposta di Controparte_5 pagamento come sopra…”).
Premesso questo, è fondata la domanda di nullità del lodo per difetto di potestas iudicandi in capo agli arbitri, per avere gli stessi delibato una questione non rimettibile alla loro cognizione.
In via preliminare, deve osservarsi che la clausola arbitrale contenuta nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 tra la società e l' , Controparte_3 Controparte_1 per l'anno 2007, contemplava un'ipotesi di arbitrato irrituale (v. art.10.3 del contratto, secondo cui “Gli arbitri decideranno secondo diritto in via irrituale”; si veda altresì la transazione del 13.9.2011, laddove è precisato che “… l'incontro odierno … verte
15 interamente sulla definizione dei lodi irrituali”) e tale è stato ritenuto, altresì, dal
Giudice di primo grado (cfr. ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pagg. 3 e 4), con considerazione non censurata.
Ne consegue che agli arbitri è stata affidata la soluzione della controversia, unicamente, sulla base negoziale, mediante una composizione amichevole, riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si sono impegnate a considerare la decisione arbitrale come espressione della loro volontà (a differenza di quel che accade con l'arbitrato rituale, che del pari riposa su un'originaria manifestazione di volontà negoziale delle parti, ed ha perciò anch'esso natura privata, ma è destinato a svolgersi con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale e comporta che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti previsti dal codice di rito: v., ad esempio, Cass. civ., n. 14972/2007).
Premesso questo, la giurisprudenza esclude che la pubblica amministrazione, nel proprio operare negoziale, possa avvalersi di clausole compromissorie volte a prevedere forme di arbitrato irrituale, operando gli arbitri irrituali in sostituzione delle parti del contratto e potendo, quindi, definire la vertenza con la ricerca di un nuovo assetto d'interessi che le parti si sono preventivamente impegnate a fare proprio, secondo un meccanismo negoziale che non appare compatibile con i principi che regolano l'agire della pubblica amministrazione, in forza dei quali non è consentito delegare a terzi estranei la formazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione medesima:
In particolare, è stato rilevato che, sebbene in linea di principio non vi sia alcuna incompatibilità tra la natura pubblica del contraente e la possibilità di un componimento negoziale delle controversie nascenti dal contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, tale componimento, se derivante da un arbitrato irrituale, verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali, appunto) individuati all'interno della medesima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente predeterminato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. Quei medesimi soggetti sarebbero destinati, poi, ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate delle suindicate garanzie di pubblicità e trasparenza. Né, infine, può trascurarsi che il perseguimento dell'interesse pubblico verrebbe affidato all'operato di soggetti sottratti ad ogni controllo, con l'effetto di rendere evanescente anche l'eventuale individuazione di qualsiasi conseguente
16 responsabilità (cfr. Cass., sezioni unite, 16 aprile 2009, n. 8987; Cass. civ., 8 aprile
2020, n. 7759; Cass., Sez. Un. 16 febbraio 2024, n. 4242 e Cass. civ., 7 maggio 2025, n.
12120).
In applicazione del citato principio di diritto, deve ritenersi preclusa alla pubblica amministrazione la possibilità di avvalersi dell'arbitrato c.d. irrituale, con conseguente nullità sia della relativa clausola compromissoria, avente ad oggetto materia non compromettibile, sia del lodo, siccome fondato su clausola compromissoria nulla.
La nullità radicale del lodo, d'altra parte, è vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr., per tutte, Cass. civ., 2 maggio 2006, n. 10132).
Ne consegue, quanto al caso in esame, la nullità del lodo irrituale dell'8.8.2010 per difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, vizio che provoca la nullità radicale del lodo, rilevabile d'ufficio in sede impugnativa, indipendentemente dalla precedente deduzione in fase arbitrale (cfr. Cass. civ., 7 ottobre 2014, n. 21100, in relazione ad un lodo arbitrale rituale).
Ogni altra questione rimane assorbita nella decisione.
3.3. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese e competenze dei due gradi del giudizio di merito, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, devono essere poste a carico della società
sulla base del principio della soccombenza. Controparte_3
Esse si liquidano come da dispositivo, applicando, in ragione della non particolare complessità delle questioni decisive (nullità della transazione del 13.9.2011 per difetto di copertura finanziaria e nullità del lodo per difetto di potestas judicandi), per tutte le fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale), i parametri minimi dello scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00, di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022. Delle spese deve disporsi la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avvocato dell' . CP_1 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio introdotto dall' , in Controparte_1
17 persona del e legale rappresentante pro tempore, con atto di Parte_2 citazione in riassunzione dell'11 aprile 2024, nei confronti della società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall' Controparte_1
e, per l'effetto: a) dichiara la nullità dell'accordo transattivo, stipulato il 13
[...] settembre 2011, dalle parti dell'odierno giudizio;
b) dichiara la nullità del lodo arbitrale depositato in data 8 agosto 2010;
- condanna la società in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, liquidate in € 776,40 per spese vive documentate ed Controparte_1
€ 14.598,00 per compenso professionale per il primo grado di giudizio;
in € 2.2154,27 per spese vive documentate ed € 13.078,00 per compenso professionale per il giudizio di appello;
in euro 7,50 per spese vive documentate ed euro 7.003,00 per compenso professionale per il giudizio di legittimità e in € 1.726,78 per spese vive documentate ed euro 13.078,00 per compenso professionale per il presente giudizio di rinvio, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed I.v.a., come per legge, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Valerio Zimatore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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