Articolo 2 della Legge 20 novembre 1981, n. 652
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 novembre 1981
Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164 , e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione di lire 415 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per l'anno finanziario 1981, e' comprensiva della somma di lire 105 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)".
Entrata in vigore il 20 novembre 1981