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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 13.1.2025, visti gli atti della causa iscritta al n. 88/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
Teatina in via Colli n. 31/A, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Di Santo del Foro di Chieti
ricorrente e
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Stefano Sassano del Foro di Pescara
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2 interventore necessario
Oggetto: divorzio
Conclusioni della ricorrente: affidamento esclusivo del figlio , esclusione del diritto di visita da Per_1
parte del resistente, imposizione a quest'ultimo dell'obbligo di corrisponderle una somma mensile di €
800,00, a titolo di assegno divorzile e di assegno di mantenimento per il figlio , e di contribuire alle Per_1
spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo nella misura del 50%.
Conclusioni del resistente: conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, con esclusione di qualsiasi obbligo di mantenimento da parte sua.
Conclusioni del P.M.: //
FATTO E DIRITTO
La IG.ra ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto in Chieti in data 29.4.1989 con il IG. , e dal quale sono nati i figli CP_1
(a Pescara il 20.2.1990) e (ad Ortona il 12.3.1996), ha chiesto l'affidamento esclusivo del Per_2 Per_1
figlio , maggiorenne ma portatore di handicap in situazione di gravità, l'esclusione del diritto di Per_1
visita da parte del IG. , e l'imposizione a quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento di lei e del figlio con un assegno dell'importo mensile di € 800,00, la ripartizione Per_1
delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del medesimo figlio nella misura del 50% per ciascun genitore, e la percezione da parte sua in esclusiva dell'assegno unico.
Il IG. si è costituito in giudizio, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, e chiedendo di non essere obbligato a provvedere al mantenimento del figlio e della coniuge,
essendo privo di redditi poiché detenuto in espiazione di pena definitiva.
Emessa in data 16.4.2024 la sentenza non definitiva n. 237/2024 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata istruita acquisendo la documentazione relativa alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024.
1. Va premesso che nessun provvedimento deve essere adottato in merito all'assegnazione della casa familiare (sita in Torrevecchia Teatina in via Colli n. 31/A), essendone proprietaria esclusiva la IG.ra la quale ivi abita unitamente al figlio , maggiorenne non autonomo Parte_1 Per_1
economicamente e portatore di handicap in situazione di gravità.
2. Versando il figlio nelle condizioni di cui all'art. 337septies comma 2 c.c., deve esserne Per_1
disciplinato l'affidamento, e le facoltà di visita da parte del padre resistente IG. . CP_1
2.1 Con la sentenza (irrevocabile) n. 150/22 emessa dal g.u.p. di questo Tribunale in data 7.9.2022, all'esito del procedimento n. 101/2022 r.g.n.r., è stato accertato che in data 18.1.2022 il IG. , CP_1
all'interno della casa familiare, con un coltello, ha ripetutamente attinto la coniuge IG.ra , Parte_1
anche in parti vitali, ferendola gravemente, costringendola ad un lungo e delicato intervento chirurgico in emergenza di “riparazione del fegato, splenectomia, riparazione del diaframma e toracoscopia transpleurica”, e ad un lungo ricovero nel reparto di rianimazione, e che attualmente la IG.ra è guarita dalle CP_1
rilevanti lesioni subite, pur con postumi permanenti.
Per tale gravissima condotta il IG. ha riportato condanna irrevocabile per il delitto di cui CP_1 agli artt. 56, 575, 576 comma 1 n. 2 c.p. (tentato omicidio aggravato), alla pena della reclusione di anni 10,
ed alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena e dell'interdizione legale durante la pena.
Tutte tali circostanze, complessivamente considerate, inducono a ritenere che l'affidamento di
[...]
anche al padre sia contrario agli interessi del giovane stesso, e a confermare le statuizioni Per_3
adottate in sede di separazione, e ad affidare in via esclusiva il figlio alla ricorrente (che ne è Per_1
amministratrice di sostegno sin dal 20.3.2015, con decreto emesso da questo Tribunale all'esito del procedimento rubricato al n. 61/2015 r.g.), la quale deve essere anche autorizzata ad adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse dei confronti dello stesso figlio , ai sensi dell'art. Per_1
337quater comma 3 secondo periodo c.c.
2.2 La sentenza di separazione deve essere confermata anche nelle statuizioni relative al diritto di visita da parte del IG. , essendogliene precluso l'esercizio in ragione del suo attuale stato CP_1
detentivo, in espiazione di una lunga pena. Inoltre non è possibile alla data attuale prevedere quali saranno, all'esito dell'esecuzione penale, le condizioni lavorative e di vita sia del resistente che del figlio
, e quindi dettare una disciplina adeguata del loro futuro rapporto di frequentazione, disciplina Per_1
che deve quindi essere necessariamente differita al termine dell'esecuzione della pena.
3. Il fatto che il IG. abbia visto sospeso l'esercizio della sua responsabilità di genitore del CP_1 figlio non lo esime dal provvedere alle eIGenze economiche del figlio e della ex coniuge, Per_1
trattandosi di un obbligo strettamente correlato allo status di figlio (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 17578
del 20.6.2023) ed al rapporto di coniugio, né il suo stato di detenzione potrebbe mai integrare una situazione, non derivante da sua colpa, di incapacità economica e patrimoniale di adempiere detto obbligo, essendo invece la diretta conseguenza di una grave condotta dolosa, che egli ha tenuto con la piena consapevolezza della sua possibile condanna e conseguente carcerazione.
Peraltro il IG. -all'esito dell'istruttoria svolta- è risultato essere titolare di risorse CP_1
economiche con cui può adempiere detti suoi obblighi.
3.1 Dalla certificazione unica dei redditi percepiti nell'anno d'imposta 2020, quale lavoratore alle dipendenze della risulta che il t.f.r. da egli maturato a partire dall'1.1.2001 e rimasto in CP_3
azienda è pari ad € 4.653,83, e che il t.f.r. maturato dall'1.1.2007 e versato al fondo di tesoreria dell' CP_4
ammonta ad € 24.750,45, di cui, come ha osservato il IG. , non è possibile l'anticipazione non CP_1
ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 2120 comma 8 lettere a), b) c.c. (necessità di sostenere spese sanitarie per terapie o interventi straordinari, di acquistare la prima casa di abitazione per sé o per i figli, di sostenere spese durante i congedi per maternità o formazione); la richiesta di chiarimenti in tal senso che
è stata rivolta alla è rimasta priva di qualsiasi riscontro (condotta cui non è conseguita CP_3
l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 210 comma 5 c.p.c., non vertendosi nell'ipotesi di ordine di esibizione rivolto ad un terzo, bensì di generica richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 473bis.2 c.p.c.,
a tutela degli interessi del figlio ). Per_1
3.2 È però emerso che il resistente, attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Chieti, è inserito nell'elenco dei detenuti lavoranti di cui all'art. 20 dell'ordinamento penitenziario, e che ha già svolto attività lavorativa di addetto alle pulizie (dall'1 al 16 marzo 2024 percependo una retribuzione di €
113,25; dal 15 al 30 aprile 2024 percependo una retribuzione di € 79,26; dall'8 al 17 giugno 2024
percependo una retribuzione di € 90,59; dall'1 al 30 settembre 2024 percependo una retribuzione di €
229,34, importi tutti al netto delle spese di mantenimento), e che viene ammesso al lavoro, in base ad una turnazione ed una graduatoria formata ogni mese.
Per quanto detti importi siano assai contenuti, va detto che:
✓ essendo tutti al netto delle spese di mantenimento in carcere, essi possono essere integralmente destinati alle eIGenze della IG.ra e del figlio;
Parte_1 Per_1
✓ uno dei criteri fondamentali di cui la commissione prevista dall'art. 20 comma 5 lettera a)
dell'ordinamento penitenziario deve tenere conto nella formazione degli elenchi per l'assegnazione al lavoro è quello dei carichi familiari, carichi da cui il IG. è CP_1
gravato in maniera IGnificativa, sia in virtù degli obblighi già stabiliti con la sentenza di separazione coniugale n. 25 adottata da questo Tribunale in data 11.1.2024, sia in virtù della presente sentenza di divorzio, sia della sentenza di condanna riportata in sede penale (con cui è
stato condannato, tra l'altro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di €
50.000,00 in favore della IG.ra ); CP_1
✓ il IG. , quale detenuto lavoratore, ha anche diritto agli assegni familiari per le CP_1
persone a carico (art. 23 dell'ordinamento penitenziario).
3.3 Accertato, dunque, che il IG. può assolvere ai suoi obblighi di carattere economico nei CP_1
confronti del figlio e della ex coniuge mediante la remunerazione conseguita dal lavoro svolto nella casa circondariale in cui è detenuto, ritiene il Tribunale di dovere confermare le statuizioni contenute nella sentenza di separazione, riconoscendo alla IG.ra ed al giovane IG. il Parte_1 Persona_3
diritto, rispettivamente, all'assegno divorzile ed all'assegno di mantenimento, essendo emerso:
✓ che la IG.ra -pur proprietaria di un terreno a Torrevecchia Teatina su cui insiste un Parte_1
fabbricato con due unità abitative, una in cui vive lei con il figlio , e l'altra concessa in Per_1
comodato alla figlia , che vi risiede insieme ai figli, e titolare di un conto corrente Persona_4
postale con una giacenza piuttosto contenuta (€ 4.357,89 alla data del 6.5.2024)- è disoccupata e priva di fonti di reddito, e che tale sua condizione è una ovvia conseguenza dell'avere ella, sin dall'inizio della convivenza coniugale, dedicato tutte le sue energie ed il suo tempo alla cura dei figli, cura che perdura attualmente nei confronti del figlio , poiché gravemente malato;
il fatto che ella, Per_1
poi, percepisca la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento nell'interesse del figlio non incide sul dovere del IG. di contribuire alle sue eIGenze, dato che Per_1 CP_1
(Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 10423 del 19.4.2023) “L'indennità di accompagnamento riconosciuta al
figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o
quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito
del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di
mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle eIGenze ordinarie e
straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della
famiglia”;
✓ che il figlio maggiorenne è gravemente malato, ed è privo di qualsiasi capacità lavorativa. Per_1
3.4 Ribadendo dunque che il IG. versa nelle condizioni, previste dall'ordinamento CP_1
penitenziario, per essere ammesso allo svolgimento di attività lavorativa con priorità rispetto ad altri detenuti, e tenuto conto del fatto che la retribuzione che egli può a tale titolo percepire è variabile, ritiene il Tribunale di dovere porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla IG.ra una somma Parte_1
mensile pari all'intera remunerazione ricevuta, e non superiore all'importo di € 400,00, il 50% della quale a titolo di assegno divorzile, ed il restante 50% della quale a titolo di assegno di mantenimento per il figlio, poiché gli importi a tale titolo stabiliti con la sentenza di separazione (€ 200,00 per il mantenimento della IG.ra , ed € 200,00 per il mantenimento del figlio) devono essere confermati, CP_1
in quanto ancora congrui, visto il breve lasso temporale trascorso dalla sentenza di separazione (emessa l'11.1.2024), e la mancanza di circostanze sopravvenute.
3.5 Nelle sole mensilità in cui la remunerazione percepita dal IG. dovesse essere superiore ad € CP_1
400,00, ed in cui egli, quindi, avrà soddisfatto le ordinarie eIGenze della ex coniuge e del figlio,
corrispondendo alla prima l'intero importo ritenuto congruo da questo Tribunale già con la sentenza di separazione, egli dovrà contribuire (ovviamente nei limiti dell'importo eccedentario rispetto a quello di €
400,00 mensili) anche alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del Per_1
50%, spese da individuare, da concordare preventivamente e da documentare ai fini del rimborso, nelle modalità stabilite dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nell'anno 2017.
La notevole variabilità e l'irrisoria entità della remunerazione percepita dal resistente per effetto del lavoro svolto quale detenuto, e la assoluta gravità delle eIGenze economiche della IG.ra e Parte_1
del figlio , non consentono infatti alternative nella disciplina degli obblighi di carattere Persona_3
economico del IG. nei confronti della ex coniuge e del figlio. CP_1
3.6 All'evidente fine, poi, di consentire alla IG.ra di sapere se, quanto, e quando, il IG. CP_1 CP_1
abbia ricevuto denaro a titolo di remunerazione per il lavoro svolto, ella deve essere autorizzata a richiedere, all'amministrazione del carcere in cui il resistente è detenuto, notizie in proposito.
4. La rispondenza della pronunzia di divorzio ad un interesse comune alle parti, e la soccombenza reciproca di queste ultime (del resistente sull'an del suo obbligo di versare alla ricorrente l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento per il figlio, e della ricorrente sul quantum degli assegni) inducono a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra Parte_1
nei confronti del IG. , con ricorso depositato il 24.1.2024, richiamata integralmente in questa CP_1
sede la sentenza non definitiva n. 237 del 16.4.2024, così decide:
• affida in via esclusiva il figlio , che versa nelle condizioni di cui all'art. 337septies Persona_3
comma 2 c.c., alla madre IG.ra , la quale è anche autorizzata ad adottare in via Parte_1
esclusiva le decisioni di maggiore interesse dei confronti dello stesso figlio;
Per_1
• dichiara non luogo a provvedere in merito alla disciplina del diritto di visita del IG. , CP_1
ed all'assegnazione della casa familiare;
• pone a carico del IG. , con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, l'obbligo di CP_1 versare alla IG.ra un assegno di importo pari a quello della remunerazione mensile Parte_1
ricevuta per il lavoro svolto nella casa circondariale in cui è detenuto, sino al complessivo importo mensile di € 400,00, il 50% del quale a titolo di assegno divorzile ed il restante 50% a titolo di assegno per il mantenimento del figlio , importi da rivalutare annualmente in base agli indici Per_1
ISTAT, ogni mese di gennaio, sempre nei limiti dell'importo della remunerazione ricevuta;
• nelle sole mensilità in cui la remunerazione percepita dal IG. dovesse essere CP_1
superiore ad € 400,00 mensili, pone a suo carico, con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo,
l'obbligo di contribuire (nei limiti dell'importo eccedentario rispetto ad € 400,00) alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50%, spese da individuare Per_1
e da documentare ai fini del rimborso nelle modalità stabilite dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F.
nel 2017;
• autorizza la IG.ra a richiedere, con frequenza mensile, notizie all'amministrazione del Parte_1
carcere in cui il IG. è detenuto in merito all'entità della remunerazione da CP_1
quest'ultimo ricevuta per il lavoro svolto;
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
• differisce la liquidazione dei compensi del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'esito della decisione sulla richiesta di revoca dell'ammissione al beneficio,
presentata dall'Agenzia delle Entrate;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 13.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco