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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 8552/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì mercoledì 12 febbraio 2025, ore 16.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 8552 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
per la parte opponente, l'Avv. Lorenzo Spallina, nonché il Controparte_1
dott. Renato Luconi, ai fini della pratica forense;
per la parte opposta, la dott.ssa , praticante abilitato, in CP_2 Persona_1 sostituzione dell'Avv. Alfonsina Di Domenico.
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi e e ne chiedono l'accoglimento.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, alle ore 16.50, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto artt. 617, comma 1, e 615, comma 1,
c.p.c., riservata in decisione in data odierna.
TRA
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza Sallustio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Spallina, CP_2
(C.F – FAX 06.4870108 – PEC C.F._2
– PEO , che Email_1 Email_2
lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
Parte Opponente
E
Controparte_3
(già (C.F. P.I. ), in persona del
[...] Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Generale, Avv. Edmonda Rolli, elettivamente domiciliata in Via CP_2
Fulcieri Paolucci de' Calboli, 20/E, presso l'Avv. Alfonsina Di Domenico, dell'Avvocatura dell'Ente (C.F.: - FAX 0668843229 – PEC C.F._3
), dalla quale è rappresentata e difesa in Email_3
2 virtù di Procura Generale alle Liti per atto Dott. Notaio in - rep. Persona_2 CP_2
378052 racc. 10083 del 18/10/2023 in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 22.2.2024, il signor
[...]
proponeva opposizione, ex artt. 617, comma 1, e 615, comma 1, Controparte_1
c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 19.2.2024 ad istanza di ATER –
Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica del Comune di Roma, con il quale gli si intimava, nella qualità di erede del padre Sig. il pagamento della Persona_3
complessiva somma di euro 7.850,87, oltre al rilascio di un immobile, occupato senza titolo, sito in Via degli Orti d'Alibert n. 27, in forza della sentenza n. CP_2
10824/2016, resa dal Tribunale Civile di Roma nei confronti del padre.
A sostegno della domanda l'opponente deduceva ed eccepiva la nullità e inefficacia del precetto notificato: 1) in via preliminare, per omessa notifica del titolo;
2) per carenza di legittimazione passiva del sig. per non aver mai accettato Controparte_1
l'eredità del padre, sig. ; 3) per intimazione al rilascio di immobile Persona_3 diverso di cui alla sentenza in forza della quale è stata minacciata l'esecuzione.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito 1) In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 10824/2016 nei confronti del
Sig. ; 2) Nel merito: - dichiarare nullo e/o annullabile e/o Controparte_1 inefficace l'atto di precetto opposto e notificato al Sig. ; – Controparte_1 accertare e dichiarare che l' Controparte_5
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei
[...] CP_2
confronti del Sig. per i motivi esposti in premessa. Con Controparte_1 vittoria di compensi e spese.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al R.G. n. 8552/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.4.2024, si costituiva in giudizio parte convenuta deducendo ed eccependo che, avvedutasi della circostanza di aver notificato l'atto di precetto senza la previa notifica del titolo, notificava, in data
28.3.2024, al signor formale atto di rinuncia al precetto Controparte_1
opposto, notifica regolarmente ricevuta dal destinatario in data 15.4.2024. Contestava comunque nel merito tutte le altre avverse eccezioni e deduzioni.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare: Dichiarare la cessata materia del contendere per
CP_ intervenuta rinuncia formale al precetto dichiarata da di in via principale e CP_2
nel merito: Rigettare tutte le eccezioni ex adverso proposte in quanto totalmente infondate sia in fato che in diritto. Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e provare anche ex art. 171ter c.p.c. Con condanna alla refusione delle spese e compensi oltre oneri riflessi ovvero si chiede che le spese di lite vengano compensate. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre ed eccepire.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 7.6.2024, il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno 20.9.2024.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice, invitava le parti al bonario componimento della controversia e fissava l'udienza del 8.11.2024, per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
Con decreto depositato il 6.11.2024, detta udienza veniva differita d'ufficio al
20.11.2024, nel corso della quale il Giudice, preso atto del mancato accordo transattivo e ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quel che concerne il primo
4 motivo, contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi, contestabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. 31.8.2015 n. 17308).
L'opposizione in tal senso è stata tempestivamente introdotta, ovvero l'atto di citazione
è stato notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e del precetto, previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, non è controverso tra le parti che il precetto è stato notificato senza la preventiva o contestuale notificazione alla parte della sentenza n.
10824/2016, resa dal Tribunale Civile di Roma costituente titolo della minacciata esecuzione.
Così come non è in contestazione tra le parti o comunque risulta da evidenze documentali che, in data 28.3.2024, l' notificava al signor CP_2 CP_1
formale atto di rinuncia al precetto opposto, notifica regolarmente ricevuta
[...]
dal destinatario in data 15.4.2024
La rinuncia all'atto di precetto opposto conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione a precetto difettando, nell'attualità, l'interesse ad ottenere una pronuncia del giudice in merito.
Tale rinuncia è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione e all'iscrizione a ruolo della causa, ragion per cui al momento della proposizione dell'opposizione, con la notifica della citazione, non era venuto meno l'interesse dell'opponente ad impugnare il precetto solo successivamente rinunciato.
Ciò posto, poiché manca l'accordo delle parti in ordine alle spese di giudizio, occorre pronunciarsi in ordine alla regolazione delle stesse.
5 In tal senso, la domanda principale, volta alla declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto per omessa notifica del titolo, così come proposta nell'atto introduttivo del giudizio, appariva fondata e meritevole di essere accolta.
A mente dell'art. 479 c.p.c. “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale "... Il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sent. n.
24662/2013; Cass. Sent. n. 15275/2006; Cass. Ord. N. 232838/ 2021).
L'omessa notifica del titolo nelle forme e nei termini di legge comporta la nullità del precetto che si configura non come mera irregolarità, bensì come nullità testuale, non sanabile.
Nella fattispecie per cui è causa la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata dagli artt. 479 e 480 c.p.c.
Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano.
Pertanto, poiché nel sistema giudiziario italiano vige il principio “nulla executio sine titulo”, il processo esecutivo trova il proprio fondamento in un titolo esecutivo che deve essere valido non solo nella fase iniziale ma per tutta la durata del giudizio e deve essere ritualmente notificato alla parte soccombente.
In tal senso la S.C. di Cassazione ha precisato che “l'atto di precetto senza la notifica del titolo esecutivo è sempre nullo anche nel caso in cui il debitore intimato proponga opposizione senza dedurre la violazione del diritto di difesa” (ord. Cass. 1096/2021).
6 Del resto, anche la stessa parte opposta ha riconosciuto l'errore materiale cui è incorsa tant'è che, successivamente, si è indotta a notificare alla controparte formale atto di rinuncia.
L'opposizione, pertanto, era da considerarsi fondata e, stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, sono da considerarsi assorbite le altre questioni ed eccezioni formulate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando, attesa la semplicità delle questioni trattate ed il comportamento processuale di parte opposta che ha riconosciuto subito l'errore cui è incorsa, il valore minimo dello scaglione di riferimento, per le per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
nei confronti di ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica del
[...]
Comune di Roma, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto;
2) CONDANNA l'opposta, ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica del
Comune di Roma, al rimborso in favore dell'opponente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per
[...]
compensi professionali, oltre alle spese vive, al rimborso forfetario spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza del 12.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
7
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì mercoledì 12 febbraio 2025, ore 16.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 8552 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
per la parte opponente, l'Avv. Lorenzo Spallina, nonché il Controparte_1
dott. Renato Luconi, ai fini della pratica forense;
per la parte opposta, la dott.ssa , praticante abilitato, in CP_2 Persona_1 sostituzione dell'Avv. Alfonsina Di Domenico.
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi e e ne chiedono l'accoglimento.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, alle ore 16.50, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico, letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto artt. 617, comma 1, e 615, comma 1,
c.p.c., riservata in decisione in data odierna.
TRA
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Piazza Sallustio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Spallina, CP_2
(C.F – FAX 06.4870108 – PEC C.F._2
– PEO , che Email_1 Email_2
lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
Parte Opponente
E
Controparte_3
(già (C.F. P.I. ), in persona del
[...] Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
Direttore Generale, Avv. Edmonda Rolli, elettivamente domiciliata in Via CP_2
Fulcieri Paolucci de' Calboli, 20/E, presso l'Avv. Alfonsina Di Domenico, dell'Avvocatura dell'Ente (C.F.: - FAX 0668843229 – PEC C.F._3
), dalla quale è rappresentata e difesa in Email_3
2 virtù di Procura Generale alle Liti per atto Dott. Notaio in - rep. Persona_2 CP_2
378052 racc. 10083 del 18/10/2023 in atti.
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 22.2.2024, il signor
[...]
proponeva opposizione, ex artt. 617, comma 1, e 615, comma 1, Controparte_1
c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 19.2.2024 ad istanza di ATER –
Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica del Comune di Roma, con il quale gli si intimava, nella qualità di erede del padre Sig. il pagamento della Persona_3
complessiva somma di euro 7.850,87, oltre al rilascio di un immobile, occupato senza titolo, sito in Via degli Orti d'Alibert n. 27, in forza della sentenza n. CP_2
10824/2016, resa dal Tribunale Civile di Roma nei confronti del padre.
A sostegno della domanda l'opponente deduceva ed eccepiva la nullità e inefficacia del precetto notificato: 1) in via preliminare, per omessa notifica del titolo;
2) per carenza di legittimazione passiva del sig. per non aver mai accettato Controparte_1
l'eredità del padre, sig. ; 3) per intimazione al rilascio di immobile Persona_3 diverso di cui alla sentenza in forza della quale è stata minacciata l'esecuzione.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito 1) In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 10824/2016 nei confronti del
Sig. ; 2) Nel merito: - dichiarare nullo e/o annullabile e/o Controparte_1 inefficace l'atto di precetto opposto e notificato al Sig. ; – Controparte_1 accertare e dichiarare che l' Controparte_5
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei
[...] CP_2
confronti del Sig. per i motivi esposti in premessa. Con Controparte_1 vittoria di compensi e spese.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto, veniva rubricato al R.G. n. 8552/2024 ed assegnato alla sezione IV dell'intestato Tribunale, giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.4.2024, si costituiva in giudizio parte convenuta deducendo ed eccependo che, avvedutasi della circostanza di aver notificato l'atto di precetto senza la previa notifica del titolo, notificava, in data
28.3.2024, al signor formale atto di rinuncia al precetto Controparte_1
opposto, notifica regolarmente ricevuta dal destinatario in data 15.4.2024. Contestava comunque nel merito tutte le altre avverse eccezioni e deduzioni.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare: Dichiarare la cessata materia del contendere per
CP_ intervenuta rinuncia formale al precetto dichiarata da di in via principale e CP_2
nel merito: Rigettare tutte le eccezioni ex adverso proposte in quanto totalmente infondate sia in fato che in diritto. Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e provare anche ex art. 171ter c.p.c. Con condanna alla refusione delle spese e compensi oltre oneri riflessi ovvero si chiede che le spese di lite vengano compensate. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre ed eccepire.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 7.6.2024, il Giudice dichiarava il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno 20.9.2024.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice, invitava le parti al bonario componimento della controversia e fissava l'udienza del 8.11.2024, per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
Con decreto depositato il 6.11.2024, detta udienza veniva differita d'ufficio al
20.11.2024, nel corso della quale il Giudice, preso atto del mancato accordo transattivo e ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quel che concerne il primo
4 motivo, contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi, contestabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. 31.8.2015 n. 17308).
L'opposizione in tal senso è stata tempestivamente introdotta, ovvero l'atto di citazione
è stato notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e del precetto, previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, non è controverso tra le parti che il precetto è stato notificato senza la preventiva o contestuale notificazione alla parte della sentenza n.
10824/2016, resa dal Tribunale Civile di Roma costituente titolo della minacciata esecuzione.
Così come non è in contestazione tra le parti o comunque risulta da evidenze documentali che, in data 28.3.2024, l' notificava al signor CP_2 CP_1
formale atto di rinuncia al precetto opposto, notifica regolarmente ricevuta
[...]
dal destinatario in data 15.4.2024
La rinuncia all'atto di precetto opposto conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione a precetto difettando, nell'attualità, l'interesse ad ottenere una pronuncia del giudice in merito.
Tale rinuncia è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione e all'iscrizione a ruolo della causa, ragion per cui al momento della proposizione dell'opposizione, con la notifica della citazione, non era venuto meno l'interesse dell'opponente ad impugnare il precetto solo successivamente rinunciato.
Ciò posto, poiché manca l'accordo delle parti in ordine alle spese di giudizio, occorre pronunciarsi in ordine alla regolazione delle stesse.
5 In tal senso, la domanda principale, volta alla declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto per omessa notifica del titolo, così come proposta nell'atto introduttivo del giudizio, appariva fondata e meritevole di essere accolta.
A mente dell'art. 479 c.p.c. “Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale "... Il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sent. n.
24662/2013; Cass. Sent. n. 15275/2006; Cass. Ord. N. 232838/ 2021).
L'omessa notifica del titolo nelle forme e nei termini di legge comporta la nullità del precetto che si configura non come mera irregolarità, bensì come nullità testuale, non sanabile.
Nella fattispecie per cui è causa la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata dagli artt. 479 e 480 c.p.c.
Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano.
Pertanto, poiché nel sistema giudiziario italiano vige il principio “nulla executio sine titulo”, il processo esecutivo trova il proprio fondamento in un titolo esecutivo che deve essere valido non solo nella fase iniziale ma per tutta la durata del giudizio e deve essere ritualmente notificato alla parte soccombente.
In tal senso la S.C. di Cassazione ha precisato che “l'atto di precetto senza la notifica del titolo esecutivo è sempre nullo anche nel caso in cui il debitore intimato proponga opposizione senza dedurre la violazione del diritto di difesa” (ord. Cass. 1096/2021).
6 Del resto, anche la stessa parte opposta ha riconosciuto l'errore materiale cui è incorsa tant'è che, successivamente, si è indotta a notificare alla controparte formale atto di rinuncia.
L'opposizione, pertanto, era da considerarsi fondata e, stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, sono da considerarsi assorbite le altre questioni ed eccezioni formulate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n. 55/2014, considerando, attesa la semplicità delle questioni trattate ed il comportamento processuale di parte opposta che ha riconosciuto subito l'errore cui è incorsa, il valore minimo dello scaglione di riferimento, per le per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
nei confronti di ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica del
[...]
Comune di Roma, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto;
2) CONDANNA l'opposta, ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Pubblica del
Comune di Roma, al rimborso in favore dell'opponente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per
[...]
compensi professionali, oltre alle spese vive, al rimborso forfetario spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza del 12.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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