CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA AM Presidente relatore
2) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1165 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Silvia Cosentino con domicilio digitale agli indirizzi pec e pec Email_1
Email_2
- appellante - CONTRO
Controparte_1
Appellato- non costituito FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza n.1602/2023, emessa in data 10 maggio 2023, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., ha respinto il ricorso con il quale la
, premettendo che, in data 19/06/2018 e in esecuzione della Parte_1 sentenza n. 1238/2018 del 19/04/2018 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, aveva riammesso in servizio alle condizioni di cui al Controparte_1 contratto di somministrazione in essere alla data del 02/09/2010 presso la sede di Palermo, ovvero con le mansioni di Operatore di esercizio, autista di autobus e con contratto di lavoro part-time;
- di avere, poi, trasferito il dipendente, in data 11/09/2018, presso la sede di Trapani, per esigenze di servizio, e che detto trasferimento era stato impugnato con ricorso ex art. 700 c.p.c., accolto con ordinanza n. 45991/2018, poi confermata in sede di reclamo, con provvedimento n. 5267/2019;
censurava l'erroneità del provvedimento cautelare succitato e del decreto emesso in sede di reclamo, deducendo la legittimità del trasferimento disposto nei confronti del convenuto e domandava di “accertare e dichiarare la legittimità del trasferimento disposto nei confronti del sig. in data 11/09/2018; Controparte_1
1 - per l'effetto, revocare ogni provvedimento cautelare, con condanna del sig.
[...]
alla restituzione di quanto percepito quale indennità di trasferta dalla CP_1 data del trasferimento fino alla data di revoca del trasferimento medesimo da Palermo a Trapani, maggiorato degli interessi ex art. 1284, IV comma c.c. e della rivalutazione monetaria, nonché delle spese di lite del giudizio cautelare”; rilevato che per la riforma di tale decisione ha proposto appello la
[...]
in persona del legale rappresentante, con ricorso depositato in Parte_1
Cancelleria il 10 novembre 2023;
ritenuto che
la parte appellante non è comparsa all'udienza del 6 novembre 2025, né a quella successiva del 13 novembre 2025, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla Cancelleria;
evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile;
che nulla è dovuto per spese all'appellato non costituito;
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 1602/2023 emessa il 20 maggio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo. Nulla per spese. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025. Il Presidente Estensore
IA AM
2
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA AM Presidente relatore
2) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1165 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Silvia Cosentino con domicilio digitale agli indirizzi pec e pec Email_1
Email_2
- appellante - CONTRO
Controparte_1
Appellato- non costituito FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza n.1602/2023, emessa in data 10 maggio 2023, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., ha respinto il ricorso con il quale la
, premettendo che, in data 19/06/2018 e in esecuzione della Parte_1 sentenza n. 1238/2018 del 19/04/2018 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, aveva riammesso in servizio alle condizioni di cui al Controparte_1 contratto di somministrazione in essere alla data del 02/09/2010 presso la sede di Palermo, ovvero con le mansioni di Operatore di esercizio, autista di autobus e con contratto di lavoro part-time;
- di avere, poi, trasferito il dipendente, in data 11/09/2018, presso la sede di Trapani, per esigenze di servizio, e che detto trasferimento era stato impugnato con ricorso ex art. 700 c.p.c., accolto con ordinanza n. 45991/2018, poi confermata in sede di reclamo, con provvedimento n. 5267/2019;
censurava l'erroneità del provvedimento cautelare succitato e del decreto emesso in sede di reclamo, deducendo la legittimità del trasferimento disposto nei confronti del convenuto e domandava di “accertare e dichiarare la legittimità del trasferimento disposto nei confronti del sig. in data 11/09/2018; Controparte_1
1 - per l'effetto, revocare ogni provvedimento cautelare, con condanna del sig.
[...]
alla restituzione di quanto percepito quale indennità di trasferta dalla CP_1 data del trasferimento fino alla data di revoca del trasferimento medesimo da Palermo a Trapani, maggiorato degli interessi ex art. 1284, IV comma c.c. e della rivalutazione monetaria, nonché delle spese di lite del giudizio cautelare”; rilevato che per la riforma di tale decisione ha proposto appello la
[...]
in persona del legale rappresentante, con ricorso depositato in Parte_1
Cancelleria il 10 novembre 2023;
ritenuto che
la parte appellante non è comparsa all'udienza del 6 novembre 2025, né a quella successiva del 13 novembre 2025, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla Cancelleria;
evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile;
che nulla è dovuto per spese all'appellato non costituito;
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 1602/2023 emessa il 20 maggio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo. Nulla per spese. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025. Il Presidente Estensore
IA AM
2