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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 459 dell'anno 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Bari alla via di San Francesco d'Assisi n. 15, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Angelo Lanno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellante in riassunzione –
E
nella qualità di Impresa designata per la Pugliaalla gestione e liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del “Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada”, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bitonto alla Via P. Centola, 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Adriani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata in riassunzione –
NONCHE'
CP_2
-Appellato in riassunzione-contumace –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024: avv. Lanno per : “I.In via preliminare, dichiarare di contumacia del convenuto II. - Pt_1 CP_2
Nel merito, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore e nella CP_1 qualità di IMPRESA DESIGNATA PER DEI Controparte_3
DANNI COPERTI DAL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, ed il sig. CP_2 in solido tra loro, a corrispondere in favore di : 1) l'ulteriore risarcimento a titolo di Parte_1 danno patrimoniale per perdita di chance, ovvero, in ogni caso, per sopravvenuta riduzione della sua
1 capacità lavorativa generica, in proiezione futura da perdita di chance, in misura equitativa di € 400.000,00 ovvero in quell'altra, a ritenersi di giustizia, non inferiore (per le ragioni esposte con l'atto di riassunzione) ad € 200.000,00, al netto di ogni ulteriore spesa oggetto di surrogazione esercitata ex art 1916 c.c. dagli enti pubblici assistenziali e/o previdenziali da porsi comunque a carico della il tutto oltre CP_1 svalutazione monetaria ed interessi legali -da conteggiarsi annualmente sull'importo via via rivalutato- dalla data del sinistro (16.10.2009) al soddisfo;
2) le ulteriori spese e competenze legali legate non solo alla fase rescissoria, ma anche a quelle di legittimità rescindente e, più in generale, all'odierna riassunzione”. avv. Andriani per : “I) confermare in ogni sua parte la sentenza recante il n. 1117 resa in CP_1 data 22.Giugno.2020 dalla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, e, per l'effetto, rigettare definitivamente le pretese ristoratrici riproposte dal sig. -II) condannare, di Parte_1 conseguenza, il ridetto appellante in riassunzione, sig. , all'integrale pagamento Parte_1 delle spese, competenze ed onorari, non solo di questa fase di Giudizio, ma anche di quella di legittimità rescindente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 3 l. 21.02.2006 n. 102, depositato in data 24.09.2012, , Parte_1
e chiedevano al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Parte_2 CP_4
Bitonto, previo accertamento della responsabilità esclusiva di la sua condanna, in CP_2 solido con l' (nella veste di impresa territorialmente designata dal “Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada”), al pagamento in favore di della Parte_1 somma residua (al netto dell'acconto di € 244.061,41 già versato dalla di € CP_1
404.944,73 ed in favore di e della somma di € 50.000,00, o di Parte_2 CP_4 quell'altra ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 16.10.2009.
A fondamento della domanda i ricorrenti, per quanto di specifico interesse in questa sede, allegavano che: - in data 16.10.2009, alle ore 19,05 circa, in territorio di Bitonto, Parte_1
(all'epoca ventiseienne), alla guida della propria autovettura Ford Fiesta tg. CX 250 PG,
[...] percorreva a velocità moderata la S.P. n. 156, Bitonto-Aeroporto, quando, in prossimità di una curva volgente a destra, subiva un violentissimo impatto frontale con una Lancia LY tg. BJ 195
WY, condotta da il quale, proveniente dal senso opposto, nell'affrontare la curva ad CP_2 elevata velocità, invadeva la sua corsia di marcia, senza consentirgli alcuna reazione;
- il , Pt_1 trasportato in autoambulanza presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, a causa dei gravi politraumatismi subiti, dopo un lungo periodo di malattia, riportava postumi invalidanti permanenti nella misura del 40%, con incidenza sulla capacità lavorativa generica, valutabile intorno al 50% del biologico, giusta consulenza medico-legale di parte;
-la responsabilità del sinistro era addebitabile in via esclusiva a -il solo riceveva CP_2 Parte_1 dall quale impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal FGVS (attesa CP_1 la mancata copertura assicurativa della Lancia LY del la somma di € 244.061,41, CP_2 trattenuta in acconto perchè ritenuta inadeguata, mentre nessuna offerta veniva formulata per
2 e genitori di a titolo di ristoro del danno non Parte_2 CP_4 Pt_1 patrimoniale riflesso, per le sofferenze ed i disagi patiti durante il lungo periodo (da ottobre 2009
a novembre 2011) di cure e di riabilitazione del figlio;
; -oltre alle voci di pregiudizio non patrimoniale (da inabilità temporanea, danno biologico, personalizzazione del danno, danno morale) e patrimoniale per la distruzione del veicolo, aveva subito un Parte_1 ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, per la perdita di una concreta ed effettiva occasione di lavoro;
- in particolare, il aveva dovuto non soltanto rinunciare al Pt_1 reclutamento, come volontario in ferma prefissata quadriennale, presso l'Esercito italiano, ma era stato anche dichiarato “non idoneo” all'assunzione nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, proprio a causa della menomazione fisica derivante dall'incidente, vedendo così sfumare una chiara occasione di lavoro a tempo indeterminato;
avendo egli incolpevolmente subito la perdita di due importanti occasioni di impiego pubblico, l'una quadriennale (ma con possibilità di rinnovo e/o anche di trasformazione), l'altra permanente, vantaggiosissime e con ogni probabilità concretizzabili, aveva diritto ad un ulteriore risarcimento patrimoniale, da lucro cessante per mancata chance lavorativa, quantificabile in via equitativa in non meno di €
100.000,00.
Costituitasi in giudizio, l per quanto di interesse in questa sede, impugnava e CP_1 contestava la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. rimaneva contumace. CP_2
All'esito dell'istruttoria (acquisizione di documentazione, interrogatorio formale di
[...]
prove testimoniali e c.t.u. medico-legale) il Tribunale di Bari, con sentenza n. Parte_1
4542/2017 emessa il 3.10.2017, riconosceva la responsabilità esclusiva del nella causazione CP_2 del sinistro ed accoglieva parzialmente le domande risarcitorie, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del solo danno non patrimoniale (al netto dell'acconto già versato dalla ) di € 50.980,70, oltre accessori, in favore di , e di € CP_1 Parte_1
10.000,00, oltre accessori, in favore dei genitori e Regolava, Parte_2 CP_4 infine, le spese legali e tecniche del giudizio secondo il principio di soccombenza.
Il Tribunale rigettava, in particolare, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, così motivando: “Venendo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, fondata sulla perdita dell'occasione da parte del di superare la selezione per il Pt_1 reclutamento di volontari in ferma quadriennale nell'Esercito e per l'assunzione di allievi di Polizia
Penitenziaria, a causa della sopravvenuta inidoneità fisica cagionata dal sinistro deve osservarsi quanto di seguito. La Suprema Corte ha avuto modo di rilevare che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 15385/11): prove non ravvisabili nel caso di specie. Difatti in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento
3 dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass.
2758/15). E' onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. 14517/15). Nel caso in esame il
, al momento del sinistro, aveva presentato le domande di partecipazione ai concorsi indicati: al Pt_1 primo non ha potuto prendere parte in quanto ricoverato e dal secondo è stato escluso per inidoneità fisica.
Si tratta tuttavia di selezioni che, non concluse con la prova fisica, non avrebbero assicurato al Pt_1
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e rispetto alle quali, in ogni caso, non sono allegate serie probabilità di superamento. Nel caso dell'Esercito, peraltro, si trattava di una ferma breve di durata quadriennale, non trasformabile in via automatica in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e la dedotta concretizzabilità dell'assunzione sperata come agente di Polizia Penitenziaria non è meglio comprovata. In difetto di tali elementi, sia in ordine al superamento della selezione sia in relazione alla instaurazione di un rapporto di lavoro stabile, non può dirsi fondata la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale indicata” (cfr. pagg.
8-9 sent. I grado Trib. Bari n. 4542/2017).
Avverso detta sentenza proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Bari, con atto di citazione notificato in data 13.12.2017, , e Parte_1 Parte_2 CP_4
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) condannare la in
[...] CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di
[...]
Controparte_5
, ed il sig. in solido fra loro, a corrispondere, in
[...] CP_2 aggiunta alle somme già liquidate con l'impugnata sentenza: - in favore dell'appellante Parte_1
, gli ulteriori risarcimenti, al netto di ogni ulteriore spesa oggetto di surrogazione esercitata ex art
[...]
1916 c.c. dagli enti pubblici assistenziali e/o previdenziali da porsi comunque a carico della CP_1 di: a) € 200.000,00, o quell'altra somma a ritenersi di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, da conteggiarsi annualmente sull'importo via via rivalutato, dalla data del sinistro (16.10.2009) al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica di militare e/o perdita di chance;
b) € 4.500,00, o quell'altra somma a ritenersi di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, da conteggiarsi annualmente sull'importo via via rivalutato, dal sinistro al soddisfo, quale danno patrimoniale emergente derivante dalla rottamazione del proprio autoveicolo Ford Fiesta tg.
CX 250 PG coinvolto nell'incidente; c) € 12.600,00, o quell'altra somma a ritenersi di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, da conteggiarsi annualmente sull'importo via via rivalutato, dal sinistro al soddisfo, a titolo di danno biologico non patrimoniale per il periodo di n. 525 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% non conteggiati dal c.t.u.; - in favore degli appellanti e Parte_2
4 l'ulteriore risarcimento di € 40.000,00 (€ 20.000,00 cadauno), o quell'altra somma a CP_4 ritenersi di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali annui sull'importo via via rivalutato dalla data del sinistro al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale “riflesso”. 2) Condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle ulteriori spese e competenze legate all'impugnazione”.
L'impugnazione principale investiva i seguenti punti della sentenza: 1) mancato risarcimento, in favore di , del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa Parte_1 specifica e correlativa perdita di “chance”, con violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., anche in relazione alla inesatta valutazione delle concrete probabilità di sua assunzione in corpi militari;
2) mancato risarcimento del danno per equivalente del valore ante sinistro dell'autovettura, rottamata a causa del sinistro;
3) mancato riconoscimento, in favore di , di Parte_1 una parte del danno non patrimoniale per 250 giorni di inabilità parziale al 25%; 4) liquidazione, in favore dei coniugi e , a titolo di danno riflesso, della somma Parte_2 CP_4 di € 10.000,00, anziché 50.000,00, come richiesto.
L' nella qualità di impresa designata, in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 eccepiva l'infondatezza dell'appello e spiegava, inoltre, appello incidentale, invocando l'applicazione della presunzione di pari responsabilità dei conducenti i veicoli collisi nella causazione del sinistro ex art. 2054, comma 2 c.c., con conseguente declaratoria di adeguatezza del risarcimento di € 244.061,41 già liquidato ante causam. rimaneva contumace. CP_2
Con sentenza n. 1117/2020 del 22.6.2020 la Corte di Appello di Bari così provvedeva: “…1°) dichiara la contumacia di 2°) accoglie il secondo motivo di appello principale e per l'effetto, in CP_2 parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna i convenuti appellati quale impresa CP_1 designata territorialmente competente per la gestione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, e tra loro in solido, al pagamento in favore di della somma di CP_2 Parte_1
€ 3.500,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente derivante dalla rottamazione della
Ford Fiesta tg. CX 250PG coinvolta nell'incidente, oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali compensativi, sulla somma devalutata all'epoca del sinistro (16.10.2009), operando il calcolo fino alla data della presente decisione secondo i criteri fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite
Civili n. 1712 del 1995; 3°) rigetta l'appello incidentale;
4°) condanna gli appellati, tra loro in solido, al pagamento in favore degli appellanti di un quarto (1/4) delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 5.165,50, di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
5°) dichiara compensati tra le parti gli altri tre quarti (3/4) delle spese e competenze del presente grado
d'appello; 6°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a carico dell' quale CP_1 impresa designata, in osservanza dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art.
1, co. 17, L. 228/2012…”
5 La Corte rigettava, in particolare, il primo motivo di appello principale, così motivando: “…non può ritenersi che gli appellanti abbiano fornito, anche solo presuntivamente, una prova sufficiente di aver realmente sofferto il danno in esame attraverso la produzione documentale offerta al riguardo (relativa, da un lato, alla mancata partecipazione ad un concorso, dall'altro, all'esito negativo dei test fisico-attitudinali prodromici all'altro concorso), in quanto l'esame degli atti e certificati prodotti, condotto alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, non permette affatto di rinvenire negli stessi la «esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile …», mentre il ricorso alle «… positive regole di esperienza…», pure suggerito dai Giudici del Supremo Collegio – per un corretto iter valutativo, induce, di contro, a ritenere come tutt'altro che “ragionevole”, e quindi giuridicamente rilevante, la possibilità che fosse proprio l'odierno appellante principale, tra le migliaia di partecipanti che notoriamente si presentano
a sostenere concorsi pubblici come quelli de quibus, a superare le prove per l'assunzione a poche … centinaia di posti, ragion per cui appariva e continua ad apparire come del tutto manifesta l'insussistenza di un effettivo danno da perdita di chance riguardante . Il convincimento testé espresso è Parte_1 rafforzato dalla considerazione che, quanto alla selezione nell'Esercito, si trattava di un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in forma breve di durata quadriennale, non trasformabile in via automatica in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
quanto, invece, al concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria il relativo bando (versato nel fascicolo di parte attrice di primo grado) prevedeva, dopo il superamento della prova scritta di cui all'art. 9 (conseguita dal ) e Pt_1
l'accertamento dei requisiti psicofisici di cui all'art. 11 (conclusosi negativamente per gli «esiti di frattura bilaterale delle diafisi femorali consolidati irregolarmente con mezzi di sintesi in sito») ulteriori prove attitudinali, consistenti in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente di apposita Commissione prevista dall'art. 12. Quindi all'esito di dette prove era prevista la redazione, da parte della Commissione esaminatrice di cui all'art. 8, della graduatoria di merito secondo punteggio conseguito nella prova d'esame ed i titoli valutabili elencati nell'art. 14, con successiva approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei al concorso, ai sensi dell'art. 15. Un iter concorsuale alquanto articolato, rispetto al quale non è possibile formulare -anche in assenza del dato relativo al numero dei concorrenti che avevano superato le prove scritte ed al relativo punteggio conseguito- un giudizio sulle concrete probabilità di successo del . Alcun Parte_1 serio supporto probatorio offrono al riguardo le dichiarazioni rese dai testi congiunti dell'appellante, prive come sono di ogni riscontro autenticamente oggettivo (in effetti ha riferito che il cugino Testimone_1
“… tutt'ora continua a lavorare da quel che mi consta, in un call center dell'INPS… non era certo la sua aspirazione poiché lui ha sempre partecipato a concorsi nell'Arma e quindi voleva diventare militare…”, mentre, dal canto suo, ha dichiarato che “… mio NI doveva affrontare l'ultima Testimone_2 prova di selezione di attitudine fisica...ma le lesioni riportate nell'indicente lo impedivano perché era addirittura ancora ricoverato…”). Occorre peraltro considerare, pure in senso ostativo all'accoglimento della domanda de qua, che il , pur non essendo più idoneo alla carriera militare, è stato comunque Pt_1 ricollocato ad altra occupazione confacente in altro ambito lavorativo, in armonia con le qualifiche possedute
6 (diploma di ragioneria) e che il Tribunale, accogliendo la proposta del c.t.u. in conformità al suggerimento del c.t. di parte attrice, ha ritenuto di dover prima applicare la percentuale massima di personalizzazione del danno e poi di incrementare l'importo ottenuto di un ulteriore 30% tenuto conto delle particolari condizioni soggettive del .” Pt_1
Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione, relativamente Parte_1 al rigetto della domanda di danno patrimoniale da perdita di chance, per i seguenti motivi: 1) in riferimento all'art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., nullità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia reiterata con motivo d'appello e violazione degli artt. 132, II co.,
n. 4, 342 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente sul punto;
2) in riferimento all'art. 360, I co., n. 5 c.p.c., omesso esame di perdita di capacità lavorativa specifica come fatto discusso e decisivo;
3) in riferimento all'art. 360, I co., n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1218, 1223, 2045, 2056, 2727 e 2728 c.c. per mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa in proiezione futura da perdita di chance;
4) in riferimento all'art. 360, I co., n.
5, omesso esame di fatti discussi e decisivi sulla perdita della capacità lavorativa di tipo militare;
5) in riferimento all'art. 360, I co., n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti discussi e decisivi sulla perdita di chance da mancato arruolamento.
La Corte di Cassazione, III sez. civ., con ordinanza n. 5990/2023 depositata il 28 febbraio 2023, ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata (della Cda di Bari n.
1117/2020) e rinviando, anche per le spese processuali, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.
La S.C., in accoglimento dei motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, ha ritenuto che il ragionamento della Corte di Appello “non si conforma a quello che è l'accertamento di una chance, in quanto, a ben guardare, pretende un accertamento pieno della vittoria del concorso da parte del , Pt_1 scambiando in modo evidentemente erroneo la possibilità -la chance-, cioè quel che se perduto già dovrebbe rilevare come danno emergente, con l'esito del concorso, il quale è ovvio che non potrebbe mai essere accertato se non vi si partecipa fino alla fine.”. Ha inoltre osservato che “il danno emergente di cui qui si tratta, ovvero il danno per perdita di chances lavorative, è naturalmente un danno patrimoniale, per cui sulla sua sussistenza o meno non ha alcuna incidenza, ictu oculi, la percentuale -personalizzata o meno - del danno biologico”, e che “non è…comprensibile come possa essere “confacente” il lavoro di centralinista rispetto ad attività militari che- è pacifico - l'attuale ricorrente aveva già svolto e avrebbe ancora voluto svolgere;
né è comprensibile come il lavoro di centralinista possa essere “in armonia” con un diploma di ragioneria, essendo notorio che tale lavoro, come avevano addotto gli appellanti, significa svolgimento di
“mansioni di mero impiegato esecutivo” (lo riporta pure la stessa corte a pagina 9); né tantomeno è comprensibile che tutto sia così “in armonia” e “confacente” quando il lavoro cui si è trovato costretto
l'attuale ricorrente è “appartenente alle categorie lavorative protette in ragione dell'invalidità civile al 50% riscontratagli dalla Commissione Medica Provinciale” (si veda ancora la pagina 9 della sentenza). Invece, ad avviso del giudice d'appello, colui che per quattro anni aveva servito nell'esercito non aveva subito alcuna riduzione della sua capacità lavorativa specifica né subito una correlativa perdita di chances
7 passando dall'esercito al centralino Inps in quanto invalido civile. Quanto si è finora analiticamente ricostruito conduce, con evidenza, a dimostrare che la motivazione di assoluto diniego del risarcimento del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica è una motivazione apparente, in quanto viene intessuta con argomenti non pertinenti … e con argomenti profondamente illogici, come quelli che escludono in radice la sussistenza di ogni chance per chi partecipi ad un concorso – e la escludono subito dopo avere giustamente riconosciuto che la probabilità di successo non occorre sia superiore al 50%-, definiscono irragionevole la possibilità di vittoria perché i posti messi a concorso sarebbero pochi, e qualificano poi confacente il ruolo di centralinista per chi, prima del sinistro (… di cui non aveva avuto la minima responsabilità), aveva -come usualmente hanno le persone giovani e quindi all'inizio della loro attività- i propri progetti lavorativi e le proprie preferenze lavorative, per nulla affini al ruolo di centralinista ma già messi alla prova con quattro anni di fermo volontario nell'Esercito. La necessità di accertare il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa e correlativa perdita di chances non può essere espletata mediante argomenti di tal genere, i quali oggettivamente risultano diretti più a cercare ragioni per nulla concedere in termini risarcitori che a cercare di accertare che cosa in realtà è successo alla persona danneggiata oltre al danno biologico: non a caso, infatti, la corte territoriale conclude il diniego del risarcimento patrimoniale “schierando” la personalizzazione del danno non patrimoniale, così entrando in una irragionevole commistione che attesta ulteriormente l'assenza di una motivazione tanto specifica quanto illogica relativa al danno patrimoniale, e quindi, a monte, l'assenza di un accertamento corrispondente all'insegnamento di questa Suprema Corte. Ormai consolidato è infatti tale insegnamento, nel senso che il soggetto che intenda ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione- ha l'onere di provare, anche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto anche solo di alcuni dei presupposti per raggiungere il risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile si ponga come conseguenza immediata e diretta….., non rilevando neppure la misura di percentuale della possibilità. La Corte territoriale, invece, non ha mostrato di verificare la sussistenza o meno di alcuni dei presupposti in termini di possibilità - e non di possibilità determinata sotto il profilo di un calcolo astratto-, bensì ha mirato ad affermare (con argomenti non logicamente adeguati) l'impossibilità del danneggiato di vincere i due specifici concorsi anche qualora non avesse subito il sinistro, tra l'altro focalizzando le proprie argomentazioni solo sul concorso di polizia penitenziaria e così nulla spendendo sugli evidenti elementi positivi attinenti al concorso dell'Esercito-quali la prestazione pregressa senza alcun demerito e la completa idoneità fisica certificata il 24 settembre 2009, cioè proprio una ventina di giorni prima del sinistro. Invero sul concorso nell'Esercito la Corte territoriale, oltre ad aver rilevato la pluralità di concorrenti (che, se di per sé fosse sufficiente ad escludere ogni chance, impedirebbe ogni tutela al danneggiato concorrente, benché la giurisprudenza non la escluda), si limita a rilevare che sarebbe stato “non trasformabile in via automatica in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato": rilievo privo di ogni pertinenza, dato che si trattava di un concorso per un fermo quadriennale, come la stessa corte riconosce”.
8 In conclusione “…la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha riconosciuto ormai da tempo il diritto al risarcimento da perdita di possibilità positiva (c.d. chance), possibilità che rimane come oggetto di rilievo, non potendo confondersi con l'ottenimento del bene in relazione alla quale la possibilità sussiste;
e proprio per questo non dirime la misura della percentuale della possibilità, né tantomeno occorre dimostrare che la chance investa ogni presupposto dell'ottenimento del bene. La giurisprudenza, infatti, si è adeguata alla posizione probatoria che grava il danneggiato, evidentemente non delle più agevoli in quanto si riferisce, come oggetto della perdita, ad un bene mai acquisito e mai più acquisibile. Purtuttavia, non potendosi certo trasformare l'ormai impossibile ottenimento del bene in una fortunata deminutio dell'obbligo risarcitorio del danneggiante, l'accertamento è stato collocato non sulla prova strictu sensu del danno, bensì sulla perduta eventualità positiva, resa giuridicamente rilevante come una sorta di fictio di accertamento non dell'acquisizione, bensì, appunto, della possibilità di acquisizione del bene, da commisurare nel suo rilievo al caso specifico, sulla base del concreto raffronto della situazione in cui si trovava il danneggiato prima del sinistro rispetto a quella sopravvenuta per il sinistro stesso, così da accertare la sussistenza o meno anche soltanto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e da discostarsi pertanto da un automatismo di diniego che…“svuoterebbe” l'istituto giurisprudenziale, riparatorio più che risarcitorio, della chance…”.
, con atto di riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., notificato il 3 aprile 2023 Parte_1 ad e ha adito questa Corte chiedendo di: “…1) condannare la CP_1 CP_2 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di
[...] [...]
Controparte_6
, ed il sig. in solido fra loro, a corrispondere, in
[...] CP_2 favore dell'appellante ed in aggiunta alle somme già liquidate con l'impugnata Parte_1 sentenza, l'ulteriore risarcimento a titolo di danno patrimoniale per perdita di chance -in relazione tanto al mancato arruolamento nell'Esercito quanto al fallito superamento della prova selettiva attitudinale di inquadramento nel corpo della Polizia Penitenziaria maschile, ovvero, in ogni caso, per sopravvenuta riduzione della sua capacità lavorativa generica, in proiezione futura da perdita di chance, connessa allo svolgimento di attività militari e/o di pubblica sicurezza- in misura equitativa non inferiore ad €
200.000,00, od a quell'altra somma a ritenersi di giustizia, al netto di ogni ulteriore spesa oggetto di surrogazione esercitata ex art 1916 c.c. dagli enti pubblici assistenziali e/o previdenziali da porsi comunque
a carico della il tutto oltre svalutazione monetaria ed interessi legali -da conteggiarsi CP_1 annualmente sull'importo via via rivalutato- dalla data del sinistro (16.10.2009) al soddisfo;
2) condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle ulteriori spese e competenze legate non solo alla fase rescissoria, ma anche a quelle di legittimità rescindente e, più in generale, all'odierna riassunzione…”.
Costituitasi ritualmente nel giudizio di riassunzione, l , in qualità di Impresa CP_1 designata ratione loci dal “Fondo di Garanzia per le Vittime Della Strada”, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) confermare in ogni sua parte la sentenza recante il n. 1117 resa in data
22 giugno 2020 dalla Corte di Appello di Bari in diversa composizione e, per l'effetto, rigettare definitivamente le ulteriori pretese ristoratrici riproposte dal sig. ; II) condannare, Parte_1
9 di conseguenza, il ridetto appellante in riassunzione, sig. , all'integrale pagamento Parte_1 delle spese, competenze ed onorari, non solo di questa fase di Giudizio, ma anche di quella di legittimità rescindente”.
nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non si è costituito CP_2 in giudizio.
A seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti costituite, il 27.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1. Va dichiarata la contumacia del convenuto attesa la regolarità della notificazione CP_2 dell'atto di riassunzione.
2. L'ambito del presente giudizio di rinvio, a norma degli artt. 392 e ss c.p.c., è strettamente vincolato alla pronunzia del giudice remittente e si delinea attraverso il decisum della Corte di
Cassazione.
Questa Corte, per effetto della sentenza di annullamento con rinvio adottata dalla Cassazione, è vincolata non solo al principio di diritto affermato da tale pronunzia ma anche ai relativi presupposti di fatto. Il giudice del rinvio deve infatti uniformarsi non solo alla regola giuridica enunziata dalla Suprema Corte, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza possibilità di estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, e che formano oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza della Cassazione in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass. n. 26241/2009, n. 17353/2010, n. 20981/2015, n. 20887/2018 e n.
7091/2022). Ciò perché il giudizio di rinvio è un 'processo chiuso' in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così, Cass. n.
4043/2024, e, da ultimo, Cass. civ. II, 11.3.2025 n. 6527).
Il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto.
In particolare, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche
10 indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse
(Cass. civ. III, 15.6.2023 n. 17240).
Il caso che ci occupa rientra nell'ultima delle delineate ipotesi, avendo la S.C. annullato la sentenza della Corte di Appello di Bari per violazione dell'art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c..
A tanto consegue che, da un lato, al giudice del rinvio non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (dal quale egli è comunque vincolato), né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto (cfr. ex multis Cass. 11290/1999, 28313/1994, 7743/1993)
e, dall'altro, che il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/10/2024, n.28021).
La fase rescissoria, dunque, incide sul potere cognitivo del giudice del rinvio, che deve necessariamente uniformarsi alla "regula juris" desumibile dalla sentenza di annullamento.
Quando l'annullamento interviene per un vizio di motivazione (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.), come nel caso in esame, in sede di rinvio il giudice è tenuto ad evitare di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato che sono stati ritenuti illogici e deve eliminare le contraddizioni e le lacune argomentative in cui è incorso il giudice della sentenza cassata (si vedano, in tema, Cass. n. 2652/2018 e Cass. n. 1570/2013).
Nel presente giudizio di rinvio non pare che la convenuta in riassunzione si sia CP_1 attenuta ai suddetti principi, in quanto ha chiesto il rigetto integrale della domanda introdotta con la citazione in riassunzione, senza tener conto del principio di diritto fissato in sede di legittimità, ed ha reiterato le argomentazioni e le censure che hanno caratterizzato il giudizio definito con la sentenza in parte cassata ed il giudizio di cassazione.
3.Per effetto dell'annullamento disposto dall'ordinanza 10.1/28.2.2023 n. 5990 della Suprema
Corte, il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto la domanda di di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale per sopravvenuta perdita di chance (ovvero per perdita della capacità lavorativa in proiezione futura, come menomazione della propria concorrenzialità
11 lavorativa), tenendo conto dei principi e delle coordinate ermeneutiche dettate dalla Suprema
Corte con l'ordinanza di rimessione.
Per quanto qui di interesse, il , con il primo motivo di appello principale, impugnava la Pt_1 sentenza di primo grado sulla base del seguente motivo: “sul mancato risarcimento del danno patrimoniale per riduzione della capacità di lavoro e correlativa perdita di “chance”. violazione degli artt. 1218, 1223, 2045, 2056, 2727 e 2729 c.c., in relazione alla inesatta valutazione delle concrete probabilità di assunzione in corpi militari, ovvero al mancato riconoscimento del danno in proiezione futura”.
L'appellante denunciava che il ragionamento seguito dal Tribunale, per escludere la risarcibilità del danno da lucro cessante, era del tutto erroneo sul fronte probatorio, in quanto nella specie erano senz'altro ravvisabili plurimi elementi, sia documentari che indiziari, comprovanti, “in termini di certezza o di elevata probabilità”, la seria possibilità di arruolamento dell'odierno appellante, con carriera militare assicurata, tanto nell'Esercito quanto, e soprattutto, nel corpo della Polizia Penitenziaria, al quale, invece, costui aveva dovuto forzatamente rinunciare in conseguenza del sinistro de quo, per poi “ripiegare” su mansioni di mero impiegato esecutivo
(telefonista) presso il call center dell'INPS, quale appartenente alle categorie lavorative protette, in ragione dell'invalidità civile al 50% riscontratagli dalla Commissione Medica Provinciale.
Deduceva, in particolare, che, in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti, sarebbe logico desumere che, data l'idoneità fisica già attestata nel settembre 2009, senza le lesioni residuate dal sinistro stradale, il non avrebbe avuto alcun problema a risultare, con ogni probabilità, Pt_1 idoneo all'arruolamento, con collocazione, nell'ambito della graduatoria definitiva, in posizione utile all'assunzione. Aggiungeva che con la sentenza impugnata il Tribunale, attestandosi sulla necessità che il danneggiato fornisca una prova, pur presuntiva ma in ogni caso “rigorosa”, dalla quale desumere la “certezza” o l'“elevata probabilità” di accesso al lavoro, ha mostrato una visione per così dire “di retroguardia”, poco allineata, cioè, all'effettivo orientamento, ben più progressista, che la Suprema Corte avrebbe palesato negli ultimi anni, laddove la presunzione probatoria richiesta atterrebbe non già alla “sicurezza” di approdo ad una superiore posizione reddituale, bensì alla ragionevole fattibilità di accesso ad un'attività lavorativa adeguata alle attitudini e/o alle condizioni personali e sociali del soggetto leso.
4.Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato e vada accolto.
La voce di danno, specificamente richiesta dall' appellante, risulta infatti adeguatamente provata nell'“an” e, come si vedrà, determinabile equitativamente nel “quantum”.
Il danno da perdita di chance consiste nella privazione non del risultato utile al quale il lavoratore aspirava, ma della possibilità di conseguirlo, sicché esso non può coincidere con la perdita dell'intera retribuzione che sarebbe spettata in caso di integrale successo, atteso che un siffatto danno presupporrebbe la dimostrazione della sussistenza di una probabilità, pari al 100%, di conseguire il risultato utile.
12 Oggetto della chance non è un bene della vita, ma una concreta possibilità di raggiungere un bene della vita. Pertanto, la perdita di chance consiste non nella sicura perdita del bene, ma nella perdita della possibilità di raggiungere tale bene (v. per es. Cass. ord. 226/2022; ord. 14916/2018). Il presupposto della chance, infatti, è che non possa accertarsi in maniera ragionevole (secondo la regola del più probabile che non) l'esistenza di un nesso causale tra la condotta (commissiva o omissiva) e l'evento di danno;
pertanto, il danneggiato può limitarsi a chiedere solo il risarcimento della seria possibilità di raggiungere il bene e non la perdita stessa del bene.
In materia di lavoro, è stato ribadito che 'Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Esso, dunque, consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. La sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche
e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza'(Cass. civ. Sez. Lav., ord. 30.1.2018, n. 2293).
Come precisato dalla Suprema Corte, “al pari di ogni altro evento di danno, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico;
per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici)" (cfr. Cassazione civile sez. III,
26/06/2020, n.12928).
“La prova del danno da perdita di chance si sostanzia: - nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno , di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (e' incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata). Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance
è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità”
13 (Cass. n. 7110/2023). “In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato” (Cass. civ.. III, 5.9.2023 n. 25910).
La S.C. ha di recente anche statuito che “In tema di danni alla persona l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto piuttosto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e derivante invece dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 del Cc. Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. Siffatto principio però non giustifica automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di danno da perdita di capacità lavorativa specifica, bensì richiede la prospettazione di elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo” (Cass. civ. III, 12.7.2023 n. 19922).
Nel caso che qui occupa, l'attore chiede il risarcimento del danno patrimoniale correlato alla possibilità perduta di un risultato sperato, nella specie superamento di concorsi nell'esercito e/o nella polizia penitenziaria e prosecuzione della carriera militare: in particolare, chiede il ristoro della perdita della possibilità di affermarsi nel campo che egli aveva prescelto all'epoca dei fatti, della cui riuscita non poteva essere certo al momento del sinistro, ma rispetto al quale aveva delle apprezzabili probabilità di conseguire un risultato diverso e migliore, che dopo il sinistro gli sono state del tutto precluse.
Il ha dato prova delle molteplici preesistenze positive volte a dimostrare la esistenza e Pt_1 consistenza della possibilità perduta, evincibili dalla documentazione prodotta a sostegno della domanda nel primo grado del giudizio, da cui risulta che: - prima dell'incidente del 16.10.2009, il aveva presentato due domande di partecipazione a distinti concorsi pubblici, per i quali Pt_1 possedeva necessari requisiti psico-attitudinali, l'una per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale, al quale era stato ammesso con missiva 5.8.2009 n. 0010999 prot. del relativo Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, l'altra per l'assunzione di 500 allievi agente di Polizia Penitenziaria maschile riservato ai volontari (come lui) in ferma prefissata di un anno (VFP1); - a causa del sinistro, non aveva potuto proprio presentarsi alla selezione del primo concorso, fissata (dopo la sua richiesta di rinvio del 19/10/2009) inderogabilmente per il
14 giorno 25/11/2009, in quanto ancora ricoverato;
-il secondo concorso, la cui prova attitudinale fisica era stata svolta il 15.9.2011, aveva avuto esito negativo, in quanto il era stato Pt_1 giudicato dalla Commissione esaminatrice del Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria
<non idoneo>> per “esiti di frattura bilaterale delle diafisi femorali consolidati irregolarmente con mezzi di sintesi in sito- art. 23 lett L” D. Lgs. n. 443/92.
Rilevano, dunque, quali elementi di valutazione oggettivi e certi, su cui fondare il giudizio, necessariamente presuntivo ed indiziario:
-la convocazione per la seconda immissione di reclutamento in nuova ferma prefissata quadriennale (VFP4) presso l'Esercito Italiano, di cui alla nota 20.10.2009 n. 14135 prot. (doc. 8 fasc. primo grado appellante), che avrebbe potuto costituire anche il presupposto per un futuro arruolamento concorsuale di tipo militare, compreso quello di sottufficiale dell'Esercito a tempo indeterminato. Il , ex militare che aveva già svolto 4 anni di arruolamento in ferma Pt_1 volontaria presso il 28° Reggimento dell'Esercito Italiano, durante i quali aveva assunto le competenze indispensabili allo svolgimento di una carriera militare professionale, a causa della gravità delle lesioni subite, perse qualunque ulteriore occasione di accesso nei ruoli militari, in funzione dei quali egli aveva ottenuto, in data 24.9.2009, 20 giorni prima del sinistro, un apposito attestato medico di idoneità fisica al servizio (cfr. doc. 7 fasc. I grado appellante).
- il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione di n. 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile (doc. 9 fasc. primo grado appellante), “riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) ovvero in rafferma annuale … che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze Armate” (art. 1), all'articolo 9 (Prova d'esame) prevedeva, che: “4.
L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo ... 9. …sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo articolo 11 i candidati risultati idonei alla prova scritta o classificatisi tra i primi 2000 in ordine di merito ...”. E, al successivo art. 11, appunto, che “
1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica”.
Gli elementi documentali acquisiti (precedente ferma quadriennale con esito positivo nell'esercito e recente certificato di idoneità fisica;
partecipazione a concorso “riservato” a chi avesse svolto ferma volontaria annuale e superamento positivo della prima prova concorsuale) costituiscono,
a giudizio della Corte, plurimi elementi, documentari ed indiziari, comprovanti, “in termini di certezza o di elevata probabilità” la seria possibilità di arruolamento del , con carriera Pt_1 militare assicurata, nell'Esercito o quanto meno nel corpo della Polizia Penitenziaria, ai quali, invece, egli ha dovuto, suo malgrado, forzatamente rinunciare in conseguenza del sinistro de quo, per poi “ripiegare” su mansioni di mero impiegato esecutivo (telefonista) presso il call center
15 dell'INPS, quale appartenente alle categorie lavorative protette in ragione dell'invalidità civile al
50% riscontratagli dalla Commissione Medica Provinciale.
Vi sono elementi oggettivi per sostenere che, senza le lesioni residuate dal sinistro stradale, il avrebbe potuto accedere alla successiva prova attitudinale (descritta ai commi 2 e 3 Pt_1 dell'art. 12 del Bando e consistente “in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in colloquio con un componente della Commissione” per l'accertamento dell'“attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire”) e, dunque, aspirare, con buone probabilità, a risultare idoneo all'arruolamento, con collocazione, nell'ambito della graduatoria definitiva, in posizione utile all'assunzione.
La determinazione del danneggiato a proseguire la strada lavorativa di militare, già intrapresa con la prima ferma volontaria quadriennale, è desumibile anche dalla prova per testi espletata in primo grado, in particolare a mezzo del teste (cugina dell'attore), che dichiarava Testimone_1
“…era diventato un problema;
anzi potrei dire una vera ossessione di , poiché mi Parte_1 chiedeva informazioni, quasi consulenze, su come poter affrontare l'impedimento alla partecipazione delle selezioni militari a cui aveva chiesto di partecipare. Non ricordo con precisione se chiese ed ottenne dei rinvii per la partecipazione ai concorsi militari;
Ma ricordo vagamente che non potette partecipare ad una prima prova di selezione poiché la stessa prevedeva una attitudine fisica incompatibile col suo stato dell'epoca; più precisamente l'impedimento era dovuto alla presenza di placche di ferro interne impiantate per favorire la composizione delle fratture. Per quello che ricordo, al momento dell'incidente mio cugino lavorava;
Ma nel frattempo, complementarmente, egli aiutava il padre, mio zio, nei lavori in campagna….
Dopo la convalescenza, mio cugino ha lavorato e tuttora continua a lavorare, per quel che mi consta, in un call center dell'Inps. Non era certo la sua aspirazione, poiché lui ha sempre partecipato a concorsi nell'arma,
e quindi voleva diventare militare”.
Analogamente , zio dell'attore, confermava “mio NI doveva affrontare l'ultima Testimone_2 prova di selezione, di attitudine fisica, per essere ammesso come volontario in ferma prefissata quadriennale nell'esercito. Ma le lesioni riportate nell'incidente lo impedivano, perché era addirittura ancora ricoverato”.
A tanto aggiungasi che il ctu nominato in primo grado, all'esito dell'accertamento peritale, riscontrava un danno biologico del 30%, con riflessi discreti anche sulla capacità lavorativa specifica di militare, e concludeva che il non era più idoneo alla carriera militare. Pt_1
Alla luce dei dati riportati, appare dunque evidente che la perdita della possibilità, per il di Pt_1 arruolarsi per ulteriori quattro anni nell'esercito e di concorrere con esito positivo alle ulteriori prove del concorso da agente di polizia penitenziaria, sia eziologicamente collegata al sinistro stradale occorsogli. Può perciò senz'altro ritenersi che lo stesso, a causa dell'incidente, abbia perso una rilevante possibilità di superare le selezioni, con conseguente danno da perdita di chance.
Ai fini del nesso di causalità tra perdita della possibilità di superamento del concorso e sinistro rileva che, all'esito degli accertamenti eseguiti il 15.9.2011, la Commissione giudicava il Pt_1 non idoneo con la seguente motivazione: “esiti di frattura bilaterale delle diafisi femorali consolidati
16 irregolarmente con mezzi di sintesi in sito art. 123 lett. L”. Trattasi, evidentemente, degli esiti del sinistro del 16/10/2009, di cui rimase vittima il . Pt_1
La concreta probabilità, per il , di ottenere un risultato utile, superando il concorso da Pt_1 agente di polizia penitenziaria, può inferirsi dal fatto che trattavasi di un concorso, per 500 posti, riservato a chi avesse già svolto un periodo di ferma prefissata volontaria di un anno (VFP1), e che egli aveva già superato la prova di esame, prevista dall'art. 9 del Bando.
La circostanza che la procedura concorsuale per agente di polizia penitenziaria prevedesse ulteriori prove (successive a quella già superata dal ) non può, perciò solo, far ritenere Pt_1 troppo labile ed aleatoria tale possibilità, in difetto di prova di concreti elementi ostativi al perseguimento di detto obiettivo, come diffusamente esposto dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio che per cui è causa. Analoga considerazione vale per la possibilità (perduta), per il , di stabilizzarsi, come militare di carriera, nell'Esercito, ove si consideri che è Pt_1 notorio che la reiterazione di periodi di ferma volontaria, quadriennale, costituisce poi il presupposto per la partecipazione ad ulteriori concorsi, per l'assunzione a tempo indeterminato.
Provato presuntivamente l'an del danno patrimoniale da perdita di chance, il quantum va quindi liquidato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
In ordine al quantum, occorre precisare che, differentemente dal danno futuro (che presuppone la ragionevole certezza in ordine all'evento sperato), il danno da perdita di chance (intesa come perdita della rilevante probabilità di conseguire un risultato utile e non nella perdita del risultato stesso), non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, è suscettibile di determinazione in via equitativa, in ragione della maggiore o minore probabilità dell'occasione perduta e della natura della stessa. Come precisato, più in generale, dalla Suprema Corte, “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. Civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011 e, nello stesso senso, ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017).
Il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. è, dunque, consentito qualora risulti, come nel caso di specie, l'esistenza, altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio e l'impossibilità o particolare difficoltà nella quantificazione del danno stesso.
17 È bene rimarcare che la liquidazione del danno da perdita di chance è finalizzata alla reintegra del patrimonio del danneggiato non già del mancato o ridotto vantaggio economico che certamente, in assenza del fatto lesivo, sarebbe stato conseguito dal danneggiato (reintegra che attiene, invece, alla perdita di reddito effettivo) ma, unicamente, della perdita o riduzione della mera possibilità di conseguire un certo tipo di vantaggio economico.
La giurisprudenza ha affermato che nel valutare la chance risarcibile è possibile ricorrere a criteri con cui calcolare “il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.” (Cass. Sez. II, sent. 13.12.2001, n. 15759).
Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018; conf. Cass. civ. sez. Lav. 21.1.2022 n. 1884).
Nel caso di specie, quale dato di riferimento, cui ancorare la valutazione equitativa, al fine di evitare che la stessa sia del tutto arbitraria, si può considerare lo scarto tra il reddito annuo medio percepito dal (€ 12.500,00) - che, come da lui stesso ammesso, dal mese di Aprile 2011 Pt_1 lavorava, presso il call center, per la società (come da dichiarazioni reddituali CP_7 prodotte, per l'anno 2012), e quello che, verosimilmente avrebbe percepito , ove avesse superato uno dei due concorsi (€ 17.500,00).
A tal fine, sulla base della documentazione prodotta dall'appellante, ritiene la Corte che il presumibile reddito vada calcolato con riguardo allo stesso anno (2012), per 40 anni (tenuto conto della durata media lavorativa), e tenendo presente il reddito lordo iniziale dell'agente di polizia penitenziaria (come da CCNL), senza ulteriori adeguamenti o aumenti, non solo perché il raffronto deve operarsi tra poste omogenee, ma soprattutto perché, come detto, trattasi di stabilire non un reddito perduto, ma una mera occasione perduta, ed operandosi il raffronto tra retribuzioni lorde.
Il risarcimento può essere quantificato in una percentuale, che può quantificarsi – tenuto conto della fase ancora iniziale della procedura concorsuale per agente di Polizia penitenziaria (che prevedeva, oltre alle prove fisiche, altri test attitudinali individuali e collettivi e, poi, la
18 formazione della graduatoria, senza che l'appellante abbia fornito dati relativi al numero dei partecipanti al concorso ed al numero di coloro che avevano superato la prima prova) e della durata quadriennale della selezione per la ferma volontaria nell'Esercito, - in misura pari al 10% del lucro conseguibile dall'appellante (derivante dalla differenza tra i due trattamenti retributivi).
Alla stregua di detti parametri orientativi e in ragione del contenuto possibilistico della valutazione della perdita di chance la Corte, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, applicando la indicata percentuale probabilistica del 10%, da calcolare sulla differenza tra i redditi percepibili e quelli percepiti, stima equo e congruo liquidare la somma di € 30.000,00, quale somma idonea a quantificare la perduta chance dell'appellante di ottenere una retribuzione maggiore.
Trattasi di somma espressa in valori attuali e comprensiva altresì del danno da ritardo, sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, ed al cui pagamento devono essere condannati in solido gli appellati.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo di appello, alle somme di spettanza dell'attore deve aggiungersi il detto importo di € 30.000,00, a titolo di danno da perdita di chance da intendersi liquidato all'attualità; ragion per cui per questa voce vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo ai sensi dell'art 1282 cc.
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata occorre, infine, adottare un diverso regolamento delle spese processuali, le quali per l'appello, il giudizio in cassazione e quello di rinvio, devono essere governate, all'esito di una valutazione complessiva, in ossequio al principio della soccombenza.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, gli appellati soccombenti vanno pertanto condannati al pagamento delle spese di lite del primo giudizio di appello (come da nota specifica depositata dall'appellante in riassunzione), del giudizio di cassazione e giudizio di rinvio
(determinate in ragione del decisum, pari alla somma liquidata a titolo di perdita di chance- scaglione da 26.000,01 a 52.000,00), in favore di , nella misura indicata in Parte_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022,
e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5990/2023 pubblicata il 28.02.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_2
2. accoglie il primo motivo di appello principale proposto da e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 4542/2017 del 3.10.2017, condanna nella qualità di Impresa designata per la Pugliaalla gestione e liquidazione CP_1 dei sinistri a carico del “Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada”, in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro, al pagamento, in favore del , a titolo di CP_2 Pt_1
19 risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo ai sensi dell'art 1282 cc.;
3. condanna nella qualità di Impresa designata per la Pugliaalla gestione e CP_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada”, in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro, alla rifusione, in favore del , CP_2 Pt_1 delle spese di lite, che liquida:
a) in € 874,12 per esborsi ed € 3.375,00 per compensi professionali del primo giudizio di appello;
b) € 1.718,00 per esborsi ed € 5.500,00,00 per compensi relativi al giudizio di cassazione;
c) € 1165,00 per esborsi ed € 4.800,00 per compensi relativi il giudizio di rinvio, oltre, per tutti i gradi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 7 maggio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 459 dell'anno 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Bari alla via di San Francesco d'Assisi n. 15, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Angelo Lanno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellante in riassunzione –
E
nella qualità di Impresa designata per la Pugliaalla gestione e liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del “Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada”, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bitonto alla Via P. Centola, 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Adriani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata in riassunzione –
NONCHE'
CP_2
-Appellato in riassunzione-contumace –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024: avv. Lanno per : “I.In via preliminare, dichiarare di contumacia del convenuto II. - Pt_1 CP_2
Nel merito, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore e nella CP_1 qualità di IMPRESA DESIGNATA PER DEI Controparte_3
DANNI COPERTI DAL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, ed il sig. CP_2 in solido tra loro, a corrispondere in favore di : 1) l'ulteriore risarcimento a titolo di Parte_1 danno patrimoniale per perdita di chance, ovvero, in ogni caso, per sopravvenuta riduzione della sua
1 capacità lavorativa generica, in proiezione futura da perdita di chance, in misura equitativa di € 400.000,00 ovvero in quell'altra, a ritenersi di giustizia, non inferiore (per le ragioni esposte con l'atto di riassunzione) ad € 200.000,00, al netto di ogni ulteriore spesa oggetto di surrogazione esercitata ex art 1916 c.c. dagli enti pubblici assistenziali e/o previdenziali da porsi comunque a carico della il tutto oltre CP_1 svalutazione monetaria ed interessi legali -da conteggiarsi annualmente sull'importo via via rivalutato- dalla data del sinistro (16.10.2009) al soddisfo;
2) le ulteriori spese e competenze legali legate non solo alla fase rescissoria, ma anche a quelle di legittimità rescindente e, più in generale, all'odierna riassunzione”. avv. Andriani per : “I) confermare in ogni sua parte la sentenza recante il n. 1117 resa in CP_1 data 22.Giugno.2020 dalla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, e, per l'effetto, rigettare definitivamente le pretese ristoratrici riproposte dal sig. -II) condannare, di Parte_1 conseguenza, il ridetto appellante in riassunzione, sig. , all'integrale pagamento Parte_1 delle spese, competenze ed onorari, non solo di questa fase di Giudizio, ma anche di quella di legittimità rescindente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 3 l. 21.02.2006 n. 102, depositato in data 24.09.2012, , Parte_1
e chiedevano al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Parte_2 CP_4
Bitonto, previo accertamento della responsabilità esclusiva di la sua condanna, in CP_2 solido con l' (nella veste di impresa territorialmente designata dal “Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittime della Strada”), al pagamento in favore di della Parte_1 somma residua (al netto dell'acconto di € 244.061,41 già versato dalla di € CP_1
404.944,73 ed in favore di e della somma di € 50.000,00, o di Parte_2 CP_4 quell'altra ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 16.10.2009.
A fondamento della domanda i ricorrenti, per quanto di specifico interesse in questa sede, allegavano che: - in data 16.10.2009, alle ore 19,05 circa, in territorio di Bitonto, Parte_1
(all'epoca ventiseienne), alla guida della propria autovettura Ford Fiesta tg. CX 250 PG,
[...] percorreva a velocità moderata la S.P. n. 156, Bitonto-Aeroporto, quando, in prossimità di una curva volgente a destra, subiva un violentissimo impatto frontale con una Lancia LY tg. BJ 195
WY, condotta da il quale, proveniente dal senso opposto, nell'affrontare la curva ad CP_2 elevata velocità, invadeva la sua corsia di marcia, senza consentirgli alcuna reazione;
- il , Pt_1 trasportato in autoambulanza presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, a causa dei gravi politraumatismi subiti, dopo un lungo periodo di malattia, riportava postumi invalidanti permanenti nella misura del 40%, con incidenza sulla capacità lavorativa generica, valutabile intorno al 50% del biologico, giusta consulenza medico-legale di parte;
-la responsabilità del sinistro era addebitabile in via esclusiva a -il solo riceveva CP_2 Parte_1 dall quale impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal FGVS (attesa CP_1 la mancata copertura assicurativa della Lancia LY del la somma di € 244.061,41, CP_2 trattenuta in acconto perchè ritenuta inadeguata, mentre nessuna offerta veniva formulata per
2 e genitori di a titolo di ristoro del danno non Parte_2 CP_4 Pt_1 patrimoniale riflesso, per le sofferenze ed i disagi patiti durante il lungo periodo (da ottobre 2009
a novembre 2011) di cure e di riabilitazione del figlio;
; -oltre alle voci di pregiudizio non patrimoniale (da inabilità temporanea, danno biologico, personalizzazione del danno, danno morale) e patrimoniale per la distruzione del veicolo, aveva subito un Parte_1 ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, per la perdita di una concreta ed effettiva occasione di lavoro;
- in particolare, il aveva dovuto non soltanto rinunciare al Pt_1 reclutamento, come volontario in ferma prefissata quadriennale, presso l'Esercito italiano, ma era stato anche dichiarato “non idoneo” all'assunzione nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, proprio a causa della menomazione fisica derivante dall'incidente, vedendo così sfumare una chiara occasione di lavoro a tempo indeterminato;
avendo egli incolpevolmente subito la perdita di due importanti occasioni di impiego pubblico, l'una quadriennale (ma con possibilità di rinnovo e/o anche di trasformazione), l'altra permanente, vantaggiosissime e con ogni probabilità concretizzabili, aveva diritto ad un ulteriore risarcimento patrimoniale, da lucro cessante per mancata chance lavorativa, quantificabile in via equitativa in non meno di €
100.000,00.
Costituitasi in giudizio, l per quanto di interesse in questa sede, impugnava e CP_1 contestava la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. rimaneva contumace. CP_2
All'esito dell'istruttoria (acquisizione di documentazione, interrogatorio formale di
[...]
prove testimoniali e c.t.u. medico-legale) il Tribunale di Bari, con sentenza n. Parte_1
4542/2017 emessa il 3.10.2017, riconosceva la responsabilità esclusiva del nella causazione CP_2 del sinistro ed accoglieva parzialmente le domande risarcitorie, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del solo danno non patrimoniale (al netto dell'acconto già versato dalla ) di € 50.980,70, oltre accessori, in favore di , e di € CP_1 Parte_1
10.000,00, oltre accessori, in favore dei genitori e Regolava, Parte_2 CP_4 infine, le spese legali e tecniche del giudizio secondo il principio di soccombenza.
Il Tribunale rigettava, in particolare, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, così motivando: “Venendo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, fondata sulla perdita dell'occasione da parte del di superare la selezione per il Pt_1 reclutamento di volontari in ferma quadriennale nell'Esercito e per l'assunzione di allievi di Polizia
Penitenziaria, a causa della sopravvenuta inidoneità fisica cagionata dal sinistro deve osservarsi quanto di seguito. La Suprema Corte ha avuto modo di rilevare che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 15385/11): prove non ravvisabili nel caso di specie. Difatti in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento
3 dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass.
2758/15). E' onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. 14517/15). Nel caso in esame il
, al momento del sinistro, aveva presentato le domande di partecipazione ai concorsi indicati: al Pt_1 primo non ha potuto prendere parte in quanto ricoverato e dal secondo è stato escluso per inidoneità fisica.
Si tratta tuttavia di selezioni che, non concluse con la prova fisica, non avrebbero assicurato al Pt_1
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e rispetto alle quali, in ogni caso, non sono allegate serie probabilità di superamento. Nel caso dell'Esercito, peraltro, si trattava di una ferma breve di durata quadriennale, non trasformabile in via automatica in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e la dedotta concretizzabilità dell'assunzione sperata come agente di Polizia Penitenziaria non è meglio comprovata. In difetto di tali elementi, sia in ordine al superamento della selezione sia in relazione alla instaurazione di un rapporto di lavoro stabile, non può dirsi fondata la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale indicata” (cfr. pagg.
8-9 sent. I grado Trib. Bari n. 4542/2017).
Avverso detta sentenza proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Bari, con atto di citazione notificato in data 13.12.2017, , e Parte_1 Parte_2 CP_4
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) condannare la in
[...] CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di
[...]
Controparte_5
, ed il sig. in solido fra loro, a corrispondere, in
[...] CP_2 aggiunta alle somme già liquidate con l'impugnata sentenza: - in favore dell'appellante Parte_1
, gli ulteriori risarcimenti, al netto di ogni ulteriore spesa oggetto di surrogazione esercitata ex art
[...]
1916 c.c. dagli enti pubblici assistenziali e/o previdenziali da porsi comunque a carico della CP_1 di: a) € 200.000,00, o quell'altra somma a ritenersi di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, da conteggiarsi annualmente sull'importo via via rivalutato, dalla data del sinistro (16.10.2009) al soddisfo, a titolo di danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica di militare e/o perdita di chance;
b) € 4.500,00, o quell'altra somma a ritenersi di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, da conteggiarsi annualmente sull'importo via via rivalutato, dal sinistro al soddisfo, quale danno patrimoniale emergente derivante dalla rottamazione del proprio autoveicolo Ford Fiesta tg.
CX 250 PG coinvolto nell'incidente; c) € 12.600,00, o quell'altra somma a ritenersi di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali, da conteggiarsi annualmente sull'importo via via rivalutato, dal sinistro al soddisfo, a titolo di danno biologico non patrimoniale per il periodo di n. 525 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% non conteggiati dal c.t.u.; - in favore degli appellanti e Parte_2
4 l'ulteriore risarcimento di € 40.000,00 (€ 20.000,00 cadauno), o quell'altra somma a CP_4 ritenersi di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali annui sull'importo via via rivalutato dalla data del sinistro al soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale “riflesso”. 2) Condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle ulteriori spese e competenze legate all'impugnazione”.
L'impugnazione principale investiva i seguenti punti della sentenza: 1) mancato risarcimento, in favore di , del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa Parte_1 specifica e correlativa perdita di “chance”, con violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., anche in relazione alla inesatta valutazione delle concrete probabilità di sua assunzione in corpi militari;
2) mancato risarcimento del danno per equivalente del valore ante sinistro dell'autovettura, rottamata a causa del sinistro;
3) mancato riconoscimento, in favore di , di Parte_1 una parte del danno non patrimoniale per 250 giorni di inabilità parziale al 25%; 4) liquidazione, in favore dei coniugi e , a titolo di danno riflesso, della somma Parte_2 CP_4 di € 10.000,00, anziché 50.000,00, come richiesto.
L' nella qualità di impresa designata, in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 eccepiva l'infondatezza dell'appello e spiegava, inoltre, appello incidentale, invocando l'applicazione della presunzione di pari responsabilità dei conducenti i veicoli collisi nella causazione del sinistro ex art. 2054, comma 2 c.c., con conseguente declaratoria di adeguatezza del risarcimento di € 244.061,41 già liquidato ante causam. rimaneva contumace. CP_2
Con sentenza n. 1117/2020 del 22.6.2020 la Corte di Appello di Bari così provvedeva: “…1°) dichiara la contumacia di 2°) accoglie il secondo motivo di appello principale e per l'effetto, in CP_2 parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna i convenuti appellati quale impresa CP_1 designata territorialmente competente per la gestione dei sinistri del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, e tra loro in solido, al pagamento in favore di della somma di CP_2 Parte_1
€ 3.500,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente derivante dalla rottamazione della
Ford Fiesta tg. CX 250PG coinvolta nell'incidente, oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali compensativi, sulla somma devalutata all'epoca del sinistro (16.10.2009), operando il calcolo fino alla data della presente decisione secondo i criteri fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite
Civili n. 1712 del 1995; 3°) rigetta l'appello incidentale;
4°) condanna gli appellati, tra loro in solido, al pagamento in favore degli appellanti di un quarto (1/4) delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 5.165,50, di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
5°) dichiara compensati tra le parti gli altri tre quarti (3/4) delle spese e competenze del presente grado
d'appello; 6°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a carico dell' quale CP_1 impresa designata, in osservanza dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art.
1, co. 17, L. 228/2012…”
5 La Corte rigettava, in particolare, il primo motivo di appello principale, così motivando: “…non può ritenersi che gli appellanti abbiano fornito, anche solo presuntivamente, una prova sufficiente di aver realmente sofferto il danno in esame attraverso la produzione documentale offerta al riguardo (relativa, da un lato, alla mancata partecipazione ad un concorso, dall'altro, all'esito negativo dei test fisico-attitudinali prodromici all'altro concorso), in quanto l'esame degli atti e certificati prodotti, condotto alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, non permette affatto di rinvenire negli stessi la «esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità,
l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile …», mentre il ricorso alle «… positive regole di esperienza…», pure suggerito dai Giudici del Supremo Collegio – per un corretto iter valutativo, induce, di contro, a ritenere come tutt'altro che “ragionevole”, e quindi giuridicamente rilevante, la possibilità che fosse proprio l'odierno appellante principale, tra le migliaia di partecipanti che notoriamente si presentano
a sostenere concorsi pubblici come quelli de quibus, a superare le prove per l'assunzione a poche … centinaia di posti, ragion per cui appariva e continua ad apparire come del tutto manifesta l'insussistenza di un effettivo danno da perdita di chance riguardante . Il convincimento testé espresso è Parte_1 rafforzato dalla considerazione che, quanto alla selezione nell'Esercito, si trattava di un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in forma breve di durata quadriennale, non trasformabile in via automatica in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
quanto, invece, al concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria il relativo bando (versato nel fascicolo di parte attrice di primo grado) prevedeva, dopo il superamento della prova scritta di cui all'art. 9 (conseguita dal ) e Pt_1
l'accertamento dei requisiti psicofisici di cui all'art. 11 (conclusosi negativamente per gli «esiti di frattura bilaterale delle diafisi femorali consolidati irregolarmente con mezzi di sintesi in sito») ulteriori prove attitudinali, consistenti in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente di apposita Commissione prevista dall'art. 12. Quindi all'esito di dette prove era prevista la redazione, da parte della Commissione esaminatrice di cui all'art. 8, della graduatoria di merito secondo punteggio conseguito nella prova d'esame ed i titoli valutabili elencati nell'art. 14, con successiva approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei al concorso, ai sensi dell'art. 15. Un iter concorsuale alquanto articolato, rispetto al quale non è possibile formulare -anche in assenza del dato relativo al numero dei concorrenti che avevano superato le prove scritte ed al relativo punteggio conseguito- un giudizio sulle concrete probabilità di successo del . Alcun Parte_1 serio supporto probatorio offrono al riguardo le dichiarazioni rese dai testi congiunti dell'appellante, prive come sono di ogni riscontro autenticamente oggettivo (in effetti ha riferito che il cugino Testimone_1
“… tutt'ora continua a lavorare da quel che mi consta, in un call center dell'INPS… non era certo la sua aspirazione poiché lui ha sempre partecipato a concorsi nell'Arma e quindi voleva diventare militare…”, mentre, dal canto suo, ha dichiarato che “… mio NI doveva affrontare l'ultima Testimone_2 prova di selezione di attitudine fisica...ma le lesioni riportate nell'indicente lo impedivano perché era addirittura ancora ricoverato…”). Occorre peraltro considerare, pure in senso ostativo all'accoglimento della domanda de qua, che il , pur non essendo più idoneo alla carriera militare, è stato comunque Pt_1 ricollocato ad altra occupazione confacente in altro ambito lavorativo, in armonia con le qualifiche possedute
6 (diploma di ragioneria) e che il Tribunale, accogliendo la proposta del c.t.u. in conformità al suggerimento del c.t. di parte attrice, ha ritenuto di dover prima applicare la percentuale massima di personalizzazione del danno e poi di incrementare l'importo ottenuto di un ulteriore 30% tenuto conto delle particolari condizioni soggettive del .” Pt_1
Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione, relativamente Parte_1 al rigetto della domanda di danno patrimoniale da perdita di chance, per i seguenti motivi: 1) in riferimento all'art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., nullità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia reiterata con motivo d'appello e violazione degli artt. 132, II co.,
n. 4, 342 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente sul punto;
2) in riferimento all'art. 360, I co., n. 5 c.p.c., omesso esame di perdita di capacità lavorativa specifica come fatto discusso e decisivo;
3) in riferimento all'art. 360, I co., n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1218, 1223, 2045, 2056, 2727 e 2728 c.c. per mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa in proiezione futura da perdita di chance;
4) in riferimento all'art. 360, I co., n.
5, omesso esame di fatti discussi e decisivi sulla perdita della capacità lavorativa di tipo militare;
5) in riferimento all'art. 360, I co., n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti discussi e decisivi sulla perdita di chance da mancato arruolamento.
La Corte di Cassazione, III sez. civ., con ordinanza n. 5990/2023 depositata il 28 febbraio 2023, ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata (della Cda di Bari n.
1117/2020) e rinviando, anche per le spese processuali, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.
La S.C., in accoglimento dei motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, ha ritenuto che il ragionamento della Corte di Appello “non si conforma a quello che è l'accertamento di una chance, in quanto, a ben guardare, pretende un accertamento pieno della vittoria del concorso da parte del , Pt_1 scambiando in modo evidentemente erroneo la possibilità -la chance-, cioè quel che se perduto già dovrebbe rilevare come danno emergente, con l'esito del concorso, il quale è ovvio che non potrebbe mai essere accertato se non vi si partecipa fino alla fine.”. Ha inoltre osservato che “il danno emergente di cui qui si tratta, ovvero il danno per perdita di chances lavorative, è naturalmente un danno patrimoniale, per cui sulla sua sussistenza o meno non ha alcuna incidenza, ictu oculi, la percentuale -personalizzata o meno - del danno biologico”, e che “non è…comprensibile come possa essere “confacente” il lavoro di centralinista rispetto ad attività militari che- è pacifico - l'attuale ricorrente aveva già svolto e avrebbe ancora voluto svolgere;
né è comprensibile come il lavoro di centralinista possa essere “in armonia” con un diploma di ragioneria, essendo notorio che tale lavoro, come avevano addotto gli appellanti, significa svolgimento di
“mansioni di mero impiegato esecutivo” (lo riporta pure la stessa corte a pagina 9); né tantomeno è comprensibile che tutto sia così “in armonia” e “confacente” quando il lavoro cui si è trovato costretto
l'attuale ricorrente è “appartenente alle categorie lavorative protette in ragione dell'invalidità civile al 50% riscontratagli dalla Commissione Medica Provinciale” (si veda ancora la pagina 9 della sentenza). Invece, ad avviso del giudice d'appello, colui che per quattro anni aveva servito nell'esercito non aveva subito alcuna riduzione della sua capacità lavorativa specifica né subito una correlativa perdita di chances
7 passando dall'esercito al centralino Inps in quanto invalido civile. Quanto si è finora analiticamente ricostruito conduce, con evidenza, a dimostrare che la motivazione di assoluto diniego del risarcimento del danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica è una motivazione apparente, in quanto viene intessuta con argomenti non pertinenti … e con argomenti profondamente illogici, come quelli che escludono in radice la sussistenza di ogni chance per chi partecipi ad un concorso – e la escludono subito dopo avere giustamente riconosciuto che la probabilità di successo non occorre sia superiore al 50%-, definiscono irragionevole la possibilità di vittoria perché i posti messi a concorso sarebbero pochi, e qualificano poi confacente il ruolo di centralinista per chi, prima del sinistro (… di cui non aveva avuto la minima responsabilità), aveva -come usualmente hanno le persone giovani e quindi all'inizio della loro attività- i propri progetti lavorativi e le proprie preferenze lavorative, per nulla affini al ruolo di centralinista ma già messi alla prova con quattro anni di fermo volontario nell'Esercito. La necessità di accertare il danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa e correlativa perdita di chances non può essere espletata mediante argomenti di tal genere, i quali oggettivamente risultano diretti più a cercare ragioni per nulla concedere in termini risarcitori che a cercare di accertare che cosa in realtà è successo alla persona danneggiata oltre al danno biologico: non a caso, infatti, la corte territoriale conclude il diniego del risarcimento patrimoniale “schierando” la personalizzazione del danno non patrimoniale, così entrando in una irragionevole commistione che attesta ulteriormente l'assenza di una motivazione tanto specifica quanto illogica relativa al danno patrimoniale, e quindi, a monte, l'assenza di un accertamento corrispondente all'insegnamento di questa Suprema Corte. Ormai consolidato è infatti tale insegnamento, nel senso che il soggetto che intenda ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione- ha l'onere di provare, anche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto anche solo di alcuni dei presupposti per raggiungere il risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile si ponga come conseguenza immediata e diretta….., non rilevando neppure la misura di percentuale della possibilità. La Corte territoriale, invece, non ha mostrato di verificare la sussistenza o meno di alcuni dei presupposti in termini di possibilità - e non di possibilità determinata sotto il profilo di un calcolo astratto-, bensì ha mirato ad affermare (con argomenti non logicamente adeguati) l'impossibilità del danneggiato di vincere i due specifici concorsi anche qualora non avesse subito il sinistro, tra l'altro focalizzando le proprie argomentazioni solo sul concorso di polizia penitenziaria e così nulla spendendo sugli evidenti elementi positivi attinenti al concorso dell'Esercito-quali la prestazione pregressa senza alcun demerito e la completa idoneità fisica certificata il 24 settembre 2009, cioè proprio una ventina di giorni prima del sinistro. Invero sul concorso nell'Esercito la Corte territoriale, oltre ad aver rilevato la pluralità di concorrenti (che, se di per sé fosse sufficiente ad escludere ogni chance, impedirebbe ogni tutela al danneggiato concorrente, benché la giurisprudenza non la escluda), si limita a rilevare che sarebbe stato “non trasformabile in via automatica in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato": rilievo privo di ogni pertinenza, dato che si trattava di un concorso per un fermo quadriennale, come la stessa corte riconosce”.
8 In conclusione “…la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha riconosciuto ormai da tempo il diritto al risarcimento da perdita di possibilità positiva (c.d. chance), possibilità che rimane come oggetto di rilievo, non potendo confondersi con l'ottenimento del bene in relazione alla quale la possibilità sussiste;
e proprio per questo non dirime la misura della percentuale della possibilità, né tantomeno occorre dimostrare che la chance investa ogni presupposto dell'ottenimento del bene. La giurisprudenza, infatti, si è adeguata alla posizione probatoria che grava il danneggiato, evidentemente non delle più agevoli in quanto si riferisce, come oggetto della perdita, ad un bene mai acquisito e mai più acquisibile. Purtuttavia, non potendosi certo trasformare l'ormai impossibile ottenimento del bene in una fortunata deminutio dell'obbligo risarcitorio del danneggiante, l'accertamento è stato collocato non sulla prova strictu sensu del danno, bensì sulla perduta eventualità positiva, resa giuridicamente rilevante come una sorta di fictio di accertamento non dell'acquisizione, bensì, appunto, della possibilità di acquisizione del bene, da commisurare nel suo rilievo al caso specifico, sulla base del concreto raffronto della situazione in cui si trovava il danneggiato prima del sinistro rispetto a quella sopravvenuta per il sinistro stesso, così da accertare la sussistenza o meno anche soltanto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e da discostarsi pertanto da un automatismo di diniego che…“svuoterebbe” l'istituto giurisprudenziale, riparatorio più che risarcitorio, della chance…”.
, con atto di riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., notificato il 3 aprile 2023 Parte_1 ad e ha adito questa Corte chiedendo di: “…1) condannare la CP_1 CP_2 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella qualità di
[...] [...]
Controparte_6
, ed il sig. in solido fra loro, a corrispondere, in
[...] CP_2 favore dell'appellante ed in aggiunta alle somme già liquidate con l'impugnata Parte_1 sentenza, l'ulteriore risarcimento a titolo di danno patrimoniale per perdita di chance -in relazione tanto al mancato arruolamento nell'Esercito quanto al fallito superamento della prova selettiva attitudinale di inquadramento nel corpo della Polizia Penitenziaria maschile, ovvero, in ogni caso, per sopravvenuta riduzione della sua capacità lavorativa generica, in proiezione futura da perdita di chance, connessa allo svolgimento di attività militari e/o di pubblica sicurezza- in misura equitativa non inferiore ad €
200.000,00, od a quell'altra somma a ritenersi di giustizia, al netto di ogni ulteriore spesa oggetto di surrogazione esercitata ex art 1916 c.c. dagli enti pubblici assistenziali e/o previdenziali da porsi comunque
a carico della il tutto oltre svalutazione monetaria ed interessi legali -da conteggiarsi CP_1 annualmente sull'importo via via rivalutato- dalla data del sinistro (16.10.2009) al soddisfo;
2) condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle ulteriori spese e competenze legate non solo alla fase rescissoria, ma anche a quelle di legittimità rescindente e, più in generale, all'odierna riassunzione…”.
Costituitasi ritualmente nel giudizio di riassunzione, l , in qualità di Impresa CP_1 designata ratione loci dal “Fondo di Garanzia per le Vittime Della Strada”, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) confermare in ogni sua parte la sentenza recante il n. 1117 resa in data
22 giugno 2020 dalla Corte di Appello di Bari in diversa composizione e, per l'effetto, rigettare definitivamente le ulteriori pretese ristoratrici riproposte dal sig. ; II) condannare, Parte_1
9 di conseguenza, il ridetto appellante in riassunzione, sig. , all'integrale pagamento Parte_1 delle spese, competenze ed onorari, non solo di questa fase di Giudizio, ma anche di quella di legittimità rescindente”.
nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non si è costituito CP_2 in giudizio.
A seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti costituite, il 27.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1. Va dichiarata la contumacia del convenuto attesa la regolarità della notificazione CP_2 dell'atto di riassunzione.
2. L'ambito del presente giudizio di rinvio, a norma degli artt. 392 e ss c.p.c., è strettamente vincolato alla pronunzia del giudice remittente e si delinea attraverso il decisum della Corte di
Cassazione.
Questa Corte, per effetto della sentenza di annullamento con rinvio adottata dalla Cassazione, è vincolata non solo al principio di diritto affermato da tale pronunzia ma anche ai relativi presupposti di fatto. Il giudice del rinvio deve infatti uniformarsi non solo alla regola giuridica enunziata dalla Suprema Corte, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza possibilità di estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, e che formano oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza della Cassazione in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass. n. 26241/2009, n. 17353/2010, n. 20981/2015, n. 20887/2018 e n.
7091/2022). Ciò perché il giudizio di rinvio è un 'processo chiuso' in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così, Cass. n.
4043/2024, e, da ultimo, Cass. civ. II, 11.3.2025 n. 6527).
Il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto.
In particolare, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche
10 indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse
(Cass. civ. III, 15.6.2023 n. 17240).
Il caso che ci occupa rientra nell'ultima delle delineate ipotesi, avendo la S.C. annullato la sentenza della Corte di Appello di Bari per violazione dell'art. 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c..
A tanto consegue che, da un lato, al giudice del rinvio non è consentito sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (dal quale egli è comunque vincolato), né gli è consentito di adottare conclusioni palesemente configgenti, sia sul piano logico, che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo, in quanto lo stesso assurge a criterio concreto di decisione da applicare alla fattispecie, atteggiandosi come corretta enunciazione della legge al caso concreto (cfr. ex multis Cass. 11290/1999, 28313/1994, 7743/1993)
e, dall'altro, che il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/10/2024, n.28021).
La fase rescissoria, dunque, incide sul potere cognitivo del giudice del rinvio, che deve necessariamente uniformarsi alla "regula juris" desumibile dalla sentenza di annullamento.
Quando l'annullamento interviene per un vizio di motivazione (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.), come nel caso in esame, in sede di rinvio il giudice è tenuto ad evitare di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato che sono stati ritenuti illogici e deve eliminare le contraddizioni e le lacune argomentative in cui è incorso il giudice della sentenza cassata (si vedano, in tema, Cass. n. 2652/2018 e Cass. n. 1570/2013).
Nel presente giudizio di rinvio non pare che la convenuta in riassunzione si sia CP_1 attenuta ai suddetti principi, in quanto ha chiesto il rigetto integrale della domanda introdotta con la citazione in riassunzione, senza tener conto del principio di diritto fissato in sede di legittimità, ed ha reiterato le argomentazioni e le censure che hanno caratterizzato il giudizio definito con la sentenza in parte cassata ed il giudizio di cassazione.
3.Per effetto dell'annullamento disposto dall'ordinanza 10.1/28.2.2023 n. 5990 della Suprema
Corte, il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto la domanda di di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale per sopravvenuta perdita di chance (ovvero per perdita della capacità lavorativa in proiezione futura, come menomazione della propria concorrenzialità
11 lavorativa), tenendo conto dei principi e delle coordinate ermeneutiche dettate dalla Suprema
Corte con l'ordinanza di rimessione.
Per quanto qui di interesse, il , con il primo motivo di appello principale, impugnava la Pt_1 sentenza di primo grado sulla base del seguente motivo: “sul mancato risarcimento del danno patrimoniale per riduzione della capacità di lavoro e correlativa perdita di “chance”. violazione degli artt. 1218, 1223, 2045, 2056, 2727 e 2729 c.c., in relazione alla inesatta valutazione delle concrete probabilità di assunzione in corpi militari, ovvero al mancato riconoscimento del danno in proiezione futura”.
L'appellante denunciava che il ragionamento seguito dal Tribunale, per escludere la risarcibilità del danno da lucro cessante, era del tutto erroneo sul fronte probatorio, in quanto nella specie erano senz'altro ravvisabili plurimi elementi, sia documentari che indiziari, comprovanti, “in termini di certezza o di elevata probabilità”, la seria possibilità di arruolamento dell'odierno appellante, con carriera militare assicurata, tanto nell'Esercito quanto, e soprattutto, nel corpo della Polizia Penitenziaria, al quale, invece, costui aveva dovuto forzatamente rinunciare in conseguenza del sinistro de quo, per poi “ripiegare” su mansioni di mero impiegato esecutivo
(telefonista) presso il call center dell'INPS, quale appartenente alle categorie lavorative protette, in ragione dell'invalidità civile al 50% riscontratagli dalla Commissione Medica Provinciale.
Deduceva, in particolare, che, in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti, sarebbe logico desumere che, data l'idoneità fisica già attestata nel settembre 2009, senza le lesioni residuate dal sinistro stradale, il non avrebbe avuto alcun problema a risultare, con ogni probabilità, Pt_1 idoneo all'arruolamento, con collocazione, nell'ambito della graduatoria definitiva, in posizione utile all'assunzione. Aggiungeva che con la sentenza impugnata il Tribunale, attestandosi sulla necessità che il danneggiato fornisca una prova, pur presuntiva ma in ogni caso “rigorosa”, dalla quale desumere la “certezza” o l'“elevata probabilità” di accesso al lavoro, ha mostrato una visione per così dire “di retroguardia”, poco allineata, cioè, all'effettivo orientamento, ben più progressista, che la Suprema Corte avrebbe palesato negli ultimi anni, laddove la presunzione probatoria richiesta atterrebbe non già alla “sicurezza” di approdo ad una superiore posizione reddituale, bensì alla ragionevole fattibilità di accesso ad un'attività lavorativa adeguata alle attitudini e/o alle condizioni personali e sociali del soggetto leso.
4.Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato e vada accolto.
La voce di danno, specificamente richiesta dall' appellante, risulta infatti adeguatamente provata nell'“an” e, come si vedrà, determinabile equitativamente nel “quantum”.
Il danno da perdita di chance consiste nella privazione non del risultato utile al quale il lavoratore aspirava, ma della possibilità di conseguirlo, sicché esso non può coincidere con la perdita dell'intera retribuzione che sarebbe spettata in caso di integrale successo, atteso che un siffatto danno presupporrebbe la dimostrazione della sussistenza di una probabilità, pari al 100%, di conseguire il risultato utile.
12 Oggetto della chance non è un bene della vita, ma una concreta possibilità di raggiungere un bene della vita. Pertanto, la perdita di chance consiste non nella sicura perdita del bene, ma nella perdita della possibilità di raggiungere tale bene (v. per es. Cass. ord. 226/2022; ord. 14916/2018). Il presupposto della chance, infatti, è che non possa accertarsi in maniera ragionevole (secondo la regola del più probabile che non) l'esistenza di un nesso causale tra la condotta (commissiva o omissiva) e l'evento di danno;
pertanto, il danneggiato può limitarsi a chiedere solo il risarcimento della seria possibilità di raggiungere il bene e non la perdita stessa del bene.
In materia di lavoro, è stato ribadito che 'Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Esso, dunque, consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. La sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche
e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza'(Cass. civ. Sez. Lav., ord. 30.1.2018, n. 2293).
Come precisato dalla Suprema Corte, “al pari di ogni altro evento di danno, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole (commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico;
per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici)" (cfr. Cassazione civile sez. III,
26/06/2020, n.12928).
“La prova del danno da perdita di chance si sostanzia: - nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
- nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno , di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (e' incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata). Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance
è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità”
13 (Cass. n. 7110/2023). “In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato” (Cass. civ.. III, 5.9.2023 n. 25910).
La S.C. ha di recente anche statuito che “In tema di danni alla persona l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto piuttosto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e derivante invece dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 del Cc. Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. Siffatto principio però non giustifica automaticamente la liquidazione di un danno patrimoniale, tanto meno in termini di danno da perdita di capacità lavorativa specifica, bensì richiede la prospettazione di elementi sulla base dei quali poter svolgere tale giudizio prognostico presuntivo” (Cass. civ. III, 12.7.2023 n. 19922).
Nel caso che qui occupa, l'attore chiede il risarcimento del danno patrimoniale correlato alla possibilità perduta di un risultato sperato, nella specie superamento di concorsi nell'esercito e/o nella polizia penitenziaria e prosecuzione della carriera militare: in particolare, chiede il ristoro della perdita della possibilità di affermarsi nel campo che egli aveva prescelto all'epoca dei fatti, della cui riuscita non poteva essere certo al momento del sinistro, ma rispetto al quale aveva delle apprezzabili probabilità di conseguire un risultato diverso e migliore, che dopo il sinistro gli sono state del tutto precluse.
Il ha dato prova delle molteplici preesistenze positive volte a dimostrare la esistenza e Pt_1 consistenza della possibilità perduta, evincibili dalla documentazione prodotta a sostegno della domanda nel primo grado del giudizio, da cui risulta che: - prima dell'incidente del 16.10.2009, il aveva presentato due domande di partecipazione a distinti concorsi pubblici, per i quali Pt_1 possedeva necessari requisiti psico-attitudinali, l'una per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale, al quale era stato ammesso con missiva 5.8.2009 n. 0010999 prot. del relativo Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, l'altra per l'assunzione di 500 allievi agente di Polizia Penitenziaria maschile riservato ai volontari (come lui) in ferma prefissata di un anno (VFP1); - a causa del sinistro, non aveva potuto proprio presentarsi alla selezione del primo concorso, fissata (dopo la sua richiesta di rinvio del 19/10/2009) inderogabilmente per il
14 giorno 25/11/2009, in quanto ancora ricoverato;
-il secondo concorso, la cui prova attitudinale fisica era stata svolta il 15.9.2011, aveva avuto esito negativo, in quanto il era stato Pt_1 giudicato dalla Commissione esaminatrice del Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria
<non idoneo>> per “esiti di frattura bilaterale delle diafisi femorali consolidati irregolarmente con mezzi di sintesi in sito- art. 23 lett L” D. Lgs. n. 443/92.
Rilevano, dunque, quali elementi di valutazione oggettivi e certi, su cui fondare il giudizio, necessariamente presuntivo ed indiziario:
-la convocazione per la seconda immissione di reclutamento in nuova ferma prefissata quadriennale (VFP4) presso l'Esercito Italiano, di cui alla nota 20.10.2009 n. 14135 prot. (doc. 8 fasc. primo grado appellante), che avrebbe potuto costituire anche il presupposto per un futuro arruolamento concorsuale di tipo militare, compreso quello di sottufficiale dell'Esercito a tempo indeterminato. Il , ex militare che aveva già svolto 4 anni di arruolamento in ferma Pt_1 volontaria presso il 28° Reggimento dell'Esercito Italiano, durante i quali aveva assunto le competenze indispensabili allo svolgimento di una carriera militare professionale, a causa della gravità delle lesioni subite, perse qualunque ulteriore occasione di accesso nei ruoli militari, in funzione dei quali egli aveva ottenuto, in data 24.9.2009, 20 giorni prima del sinistro, un apposito attestato medico di idoneità fisica al servizio (cfr. doc. 7 fasc. I grado appellante).
- il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione di n. 500 posti di allievo agente di polizia penitenziaria maschile (doc. 9 fasc. primo grado appellante), “riservato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) ovvero in rafferma annuale … che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze Armate” (art. 1), all'articolo 9 (Prova d'esame) prevedeva, che: “4.
L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo ... 9. …sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo articolo 11 i candidati risultati idonei alla prova scritta o classificatisi tra i primi 2000 in ordine di merito ...”. E, al successivo art. 11, appunto, che “
1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica”.
Gli elementi documentali acquisiti (precedente ferma quadriennale con esito positivo nell'esercito e recente certificato di idoneità fisica;
partecipazione a concorso “riservato” a chi avesse svolto ferma volontaria annuale e superamento positivo della prima prova concorsuale) costituiscono,
a giudizio della Corte, plurimi elementi, documentari ed indiziari, comprovanti, “in termini di certezza o di elevata probabilità” la seria possibilità di arruolamento del , con carriera Pt_1 militare assicurata, nell'Esercito o quanto meno nel corpo della Polizia Penitenziaria, ai quali, invece, egli ha dovuto, suo malgrado, forzatamente rinunciare in conseguenza del sinistro de quo, per poi “ripiegare” su mansioni di mero impiegato esecutivo (telefonista) presso il call center
15 dell'INPS, quale appartenente alle categorie lavorative protette in ragione dell'invalidità civile al
50% riscontratagli dalla Commissione Medica Provinciale.
Vi sono elementi oggettivi per sostenere che, senza le lesioni residuate dal sinistro stradale, il avrebbe potuto accedere alla successiva prova attitudinale (descritta ai commi 2 e 3 Pt_1 dell'art. 12 del Bando e consistente “in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in colloquio con un componente della Commissione” per l'accertamento dell'“attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire”) e, dunque, aspirare, con buone probabilità, a risultare idoneo all'arruolamento, con collocazione, nell'ambito della graduatoria definitiva, in posizione utile all'assunzione.
La determinazione del danneggiato a proseguire la strada lavorativa di militare, già intrapresa con la prima ferma volontaria quadriennale, è desumibile anche dalla prova per testi espletata in primo grado, in particolare a mezzo del teste (cugina dell'attore), che dichiarava Testimone_1
“…era diventato un problema;
anzi potrei dire una vera ossessione di , poiché mi Parte_1 chiedeva informazioni, quasi consulenze, su come poter affrontare l'impedimento alla partecipazione delle selezioni militari a cui aveva chiesto di partecipare. Non ricordo con precisione se chiese ed ottenne dei rinvii per la partecipazione ai concorsi militari;
Ma ricordo vagamente che non potette partecipare ad una prima prova di selezione poiché la stessa prevedeva una attitudine fisica incompatibile col suo stato dell'epoca; più precisamente l'impedimento era dovuto alla presenza di placche di ferro interne impiantate per favorire la composizione delle fratture. Per quello che ricordo, al momento dell'incidente mio cugino lavorava;
Ma nel frattempo, complementarmente, egli aiutava il padre, mio zio, nei lavori in campagna….
Dopo la convalescenza, mio cugino ha lavorato e tuttora continua a lavorare, per quel che mi consta, in un call center dell'Inps. Non era certo la sua aspirazione, poiché lui ha sempre partecipato a concorsi nell'arma,
e quindi voleva diventare militare”.
Analogamente , zio dell'attore, confermava “mio NI doveva affrontare l'ultima Testimone_2 prova di selezione, di attitudine fisica, per essere ammesso come volontario in ferma prefissata quadriennale nell'esercito. Ma le lesioni riportate nell'incidente lo impedivano, perché era addirittura ancora ricoverato”.
A tanto aggiungasi che il ctu nominato in primo grado, all'esito dell'accertamento peritale, riscontrava un danno biologico del 30%, con riflessi discreti anche sulla capacità lavorativa specifica di militare, e concludeva che il non era più idoneo alla carriera militare. Pt_1
Alla luce dei dati riportati, appare dunque evidente che la perdita della possibilità, per il di Pt_1 arruolarsi per ulteriori quattro anni nell'esercito e di concorrere con esito positivo alle ulteriori prove del concorso da agente di polizia penitenziaria, sia eziologicamente collegata al sinistro stradale occorsogli. Può perciò senz'altro ritenersi che lo stesso, a causa dell'incidente, abbia perso una rilevante possibilità di superare le selezioni, con conseguente danno da perdita di chance.
Ai fini del nesso di causalità tra perdita della possibilità di superamento del concorso e sinistro rileva che, all'esito degli accertamenti eseguiti il 15.9.2011, la Commissione giudicava il Pt_1 non idoneo con la seguente motivazione: “esiti di frattura bilaterale delle diafisi femorali consolidati
16 irregolarmente con mezzi di sintesi in sito art. 123 lett. L”. Trattasi, evidentemente, degli esiti del sinistro del 16/10/2009, di cui rimase vittima il . Pt_1
La concreta probabilità, per il , di ottenere un risultato utile, superando il concorso da Pt_1 agente di polizia penitenziaria, può inferirsi dal fatto che trattavasi di un concorso, per 500 posti, riservato a chi avesse già svolto un periodo di ferma prefissata volontaria di un anno (VFP1), e che egli aveva già superato la prova di esame, prevista dall'art. 9 del Bando.
La circostanza che la procedura concorsuale per agente di polizia penitenziaria prevedesse ulteriori prove (successive a quella già superata dal ) non può, perciò solo, far ritenere Pt_1 troppo labile ed aleatoria tale possibilità, in difetto di prova di concreti elementi ostativi al perseguimento di detto obiettivo, come diffusamente esposto dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio che per cui è causa. Analoga considerazione vale per la possibilità (perduta), per il , di stabilizzarsi, come militare di carriera, nell'Esercito, ove si consideri che è Pt_1 notorio che la reiterazione di periodi di ferma volontaria, quadriennale, costituisce poi il presupposto per la partecipazione ad ulteriori concorsi, per l'assunzione a tempo indeterminato.
Provato presuntivamente l'an del danno patrimoniale da perdita di chance, il quantum va quindi liquidato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
In ordine al quantum, occorre precisare che, differentemente dal danno futuro (che presuppone la ragionevole certezza in ordine all'evento sperato), il danno da perdita di chance (intesa come perdita della rilevante probabilità di conseguire un risultato utile e non nella perdita del risultato stesso), non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, è suscettibile di determinazione in via equitativa, in ragione della maggiore o minore probabilità dell'occasione perduta e della natura della stessa. Come precisato, più in generale, dalla Suprema Corte, “il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. Civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011 e, nello stesso senso, ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017).
Il ricorso alla liquidazione del danno in via equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. è, dunque, consentito qualora risulti, come nel caso di specie, l'esistenza, altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio e l'impossibilità o particolare difficoltà nella quantificazione del danno stesso.
17 È bene rimarcare che la liquidazione del danno da perdita di chance è finalizzata alla reintegra del patrimonio del danneggiato non già del mancato o ridotto vantaggio economico che certamente, in assenza del fatto lesivo, sarebbe stato conseguito dal danneggiato (reintegra che attiene, invece, alla perdita di reddito effettivo) ma, unicamente, della perdita o riduzione della mera possibilità di conseguire un certo tipo di vantaggio economico.
La giurisprudenza ha affermato che nel valutare la chance risarcibile è possibile ricorrere a criteri con cui calcolare “il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.” (Cass. Sez. II, sent. 13.12.2001, n. 15759).
Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass., n. 18207 del 2014). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 13483 del 2018; conf. Cass. civ. sez. Lav. 21.1.2022 n. 1884).
Nel caso di specie, quale dato di riferimento, cui ancorare la valutazione equitativa, al fine di evitare che la stessa sia del tutto arbitraria, si può considerare lo scarto tra il reddito annuo medio percepito dal (€ 12.500,00) - che, come da lui stesso ammesso, dal mese di Aprile 2011 Pt_1 lavorava, presso il call center, per la società (come da dichiarazioni reddituali CP_7 prodotte, per l'anno 2012), e quello che, verosimilmente avrebbe percepito , ove avesse superato uno dei due concorsi (€ 17.500,00).
A tal fine, sulla base della documentazione prodotta dall'appellante, ritiene la Corte che il presumibile reddito vada calcolato con riguardo allo stesso anno (2012), per 40 anni (tenuto conto della durata media lavorativa), e tenendo presente il reddito lordo iniziale dell'agente di polizia penitenziaria (come da CCNL), senza ulteriori adeguamenti o aumenti, non solo perché il raffronto deve operarsi tra poste omogenee, ma soprattutto perché, come detto, trattasi di stabilire non un reddito perduto, ma una mera occasione perduta, ed operandosi il raffronto tra retribuzioni lorde.
Il risarcimento può essere quantificato in una percentuale, che può quantificarsi – tenuto conto della fase ancora iniziale della procedura concorsuale per agente di Polizia penitenziaria (che prevedeva, oltre alle prove fisiche, altri test attitudinali individuali e collettivi e, poi, la
18 formazione della graduatoria, senza che l'appellante abbia fornito dati relativi al numero dei partecipanti al concorso ed al numero di coloro che avevano superato la prima prova) e della durata quadriennale della selezione per la ferma volontaria nell'Esercito, - in misura pari al 10% del lucro conseguibile dall'appellante (derivante dalla differenza tra i due trattamenti retributivi).
Alla stregua di detti parametri orientativi e in ragione del contenuto possibilistico della valutazione della perdita di chance la Corte, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, applicando la indicata percentuale probabilistica del 10%, da calcolare sulla differenza tra i redditi percepibili e quelli percepiti, stima equo e congruo liquidare la somma di € 30.000,00, quale somma idonea a quantificare la perduta chance dell'appellante di ottenere una retribuzione maggiore.
Trattasi di somma espressa in valori attuali e comprensiva altresì del danno da ritardo, sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, ed al cui pagamento devono essere condannati in solido gli appellati.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo di appello, alle somme di spettanza dell'attore deve aggiungersi il detto importo di € 30.000,00, a titolo di danno da perdita di chance da intendersi liquidato all'attualità; ragion per cui per questa voce vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo ai sensi dell'art 1282 cc.
In conseguenza della riforma della sentenza impugnata occorre, infine, adottare un diverso regolamento delle spese processuali, le quali per l'appello, il giudizio in cassazione e quello di rinvio, devono essere governate, all'esito di una valutazione complessiva, in ossequio al principio della soccombenza.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, gli appellati soccombenti vanno pertanto condannati al pagamento delle spese di lite del primo giudizio di appello (come da nota specifica depositata dall'appellante in riassunzione), del giudizio di cassazione e giudizio di rinvio
(determinate in ragione del decisum, pari alla somma liquidata a titolo di perdita di chance- scaglione da 26.000,01 a 52.000,00), in favore di , nella misura indicata in Parte_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022,
e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5990/2023 pubblicata il 28.02.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_2
2. accoglie il primo motivo di appello principale proposto da e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 4542/2017 del 3.10.2017, condanna nella qualità di Impresa designata per la Pugliaalla gestione e liquidazione CP_1 dei sinistri a carico del “Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada”, in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro, al pagamento, in favore del , a titolo di CP_2 Pt_1
19 risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo ai sensi dell'art 1282 cc.;
3. condanna nella qualità di Impresa designata per la Pugliaalla gestione e CP_1 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada”, in persona del l.r.p.t. e in solido tra loro, alla rifusione, in favore del , CP_2 Pt_1 delle spese di lite, che liquida:
a) in € 874,12 per esborsi ed € 3.375,00 per compensi professionali del primo giudizio di appello;
b) € 1.718,00 per esborsi ed € 5.500,00,00 per compensi relativi al giudizio di cassazione;
c) € 1165,00 per esborsi ed € 4.800,00 per compensi relativi il giudizio di rinvio, oltre, per tutti i gradi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 7 maggio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
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