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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. GI AT Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa CO IS Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.872 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021,
promosso da:
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. ABIS ENRICO che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. MELIS LORETTA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
Pagina 1 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con obbligo di entrambi i Persona_1
genitori di provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione, con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi e le modalità della presenza della minore presso il padre nei termini già
indicati in sede di separazione e che qui si intendono integralmente richiamati.
2. Confermare l'assegnazione del piano terra e del primo piano della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
e del piano seminterrato al sig. con tutte le specificazioni già stabilite in sede
[...] CP_1
di separazione, che qui si intendono integralmente richiamate. Sotto tale profilo, le parti concordano che il sig. , al fine di rendere autonomi gli immobili sotto il profilo delle utenze idriche, CP_1
provveda a installare, a sua cura e spese, due contatori interni che consentano di misurare i consumi idrici effettivi da ripartire tra i coniugi. Per quanto riguarda l'utenza dell'energia elettrica, si richiamano integralmente le condizioni statuite in sede di separazione, con la precisazione che la sig.ra si obbliga, a partire dal mese di agosto 2025, a corrispondere al sig. il 50% Pt_1 CP_1
dell'importo del canone RAI incluso nella bolletta elettrica. Si precisa, altresì, che per quanto concerne l'utenza e parti concordano che i relativi costi verranno ripartiti in proporzione della CP_2
rispettiva assegnazione delle unità abitative e secondo quanto disposto dal regolamento comunale.
3) Disporre che il sig. corrisponda, a titolo di contributo di mantenimento per le due figlie CP_1
( ancora minorenne e , maggiorenne ma non economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficiente), l'importo mensile pari a 400,00 euro, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sulla carta prepagata in titolarità della sig.ra . Pt_1
4) Disporre che ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la prole, che verranno regolamentate secondo le linee guida del CNF.
Pagina 2 5) Disporre che l'assegno unico universale, corrisposto dall , debba essere ripartito al 50% tra i CP_3
genitori che lo percepiranno in maniera autonoma.
6) Per quanto non previsto e specificato in questa sede, si richiamano le condizioni stabilite in sede di separazione.
7) Spese di lite interamente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso depositato Parte_1 CP_1
dalla Santoro in data 10/02/2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito,
pronunciata con sentenza non definitiva n. 2741/2022 del 25/11/2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del 21/10/2025 svolta in trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 5/11/2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 10/02/2021), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
. CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra
Pagina 3 le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 2741/2022
emessa in data 25/11/2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra i coniugi, definitivamente decidendo:
1. affida la figlia minore (nata il [...]) congiuntamente a entrambi i genitori Persona_1
con obbligo di entrambi di provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione, con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi e le modalità della presenza della minore presso il padre nei termini già indicati in sede di separazione e che qui si intendono integralmente richiamati;
2. assegna il piano terra e il primo piano della casa coniugale alla sig.ra e il piano Parte_1
seminterrato al sig. con tutte le specificazioni già stabilite in sede di separazione, che CP_1
qui si intendono integralmente richiamate. Sotto tale profilo, le parti concordano che il sig. , CP_1
al fine di rendere autonomi gli immobili sotto il profilo delle utenze idriche, provveda a installare, a sua cura e spese, due contatori interni che consentano di misurare i consumi idrici effettivi da ripartire tra i coniugi. Per quanto riguarda l'utenza dell'energia elettrica, si richiamano integralmente le condizioni statuite in sede di separazione, con la precisazione che la sig.ra si obbliga, a partire Pt_1
dal mese di agosto 2025, a corrispondere al sig. il 50% dell'importo del canone RAI incluso CP_1
nella bolletta elettrica. Si precisa, altresì, che per quanto concerne l'utenza e parti concordano CP_2
che i relativi costi verranno ripartiti in proporzione della rispettiva assegnazione delle unità abitative e secondo quanto disposto dal regolamento comunale;
3) dispone che il corrisponda, a titolo di contributo di mantenimento per le due figlie CP_1
( ancora minorenne e , maggiorenne ma non economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficiente), l'importo mensile pari a 400,00 euro, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sulla carta prepagata in titolarità della sig.ra ; Pt_1
4) dispone che ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la prole, che verranno regolamentate secondo le linee guida del CNF.
Pagina 4 5) dà atto che che l'assegno unico universale, corrisposto dall , debba essere ripartito al 50% tra CP_3
i genitori che lo percepiranno in maniera autonoma;
6) Per quanto non previsto e specificato in questa sede, vigono le condizioni stabilite in sede di separazione.
7) dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
22/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO IS GI AT
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