Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 06/03/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.6450 del ruolo gen. dell'anno 2024(causa riunita r.g. n.6455/2024)
TRA
Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Bove e Rosa Sposito, presso i quali elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Ciro Buonajuto , presso il quale elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 14.03.2024, successivamente riuniti per identità di questioni, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto di essere stati assunti dalla società
con mansioni di operatore certificatore, svolte sui treni delle Parte_3
tratte coperte dalla rete ferroviaria servita dalla predetta società; di essere stati assunti, il con decorrenza dal 01/12/2012, il dal 01/01/2013, senza soluzione di Parte_1 Pt_2
continuità, dalla convenuta -in quanto avente causa di e Parte_3 [...]
in virtù di fusione per incorporazione- per lo svolgimento delle Controparte_2
medesime mansioni di operatore certificatore;
di aver osservato, sia in precedenza sia a
di aver prestato attività lavorativa, il dal 2009 al 31/12/2019- data del Parte_1 pensionamento avvenuto con decorrenza dal 01/01/2020-, il dal 2009 all'ottobre Pt_2
2022- data del pensionamento- ; di aver lavorato con un orario eccedente quello contrattualmente legittimo, come rilevato dalle allegate buste paga;
che le ore di straordinario prestate superano il limite settimanale previsto dall'art.27 co 1 del CCNL oltre che dal dlgs 66/2003, e, così, anche il limite massimo annuo di 300 Controparte_3 ore stabilito dall'art. 28 del CCNL che Il CCNL di settore fissa l'orario di Controparte_3
lavoro in 40 ore settimanali e più specificamente stabilisce che la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal
1° gennaio di ogni anno;
che Il CCNL citato , nel regolare il lavoro straordinario, prevede la facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio per un numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro non superi il limite di cui all'articolo sopra menzionato;
che le ore di straordinario prestate sono state retribuite sotto la voce “straordinario”, come da buste paga allegate;
che, pur decurtando le 300 ore annue dai computi annui indicati, residuano sempre differenze di centinaia e centinaia di ore di eccesso di straordinario;
di aver vanamente inoltrato alla convenuta, a mezzo pec, una richiesta di ristoro dei danni all'integrità psicofisica patiti per l'eccesso di lavoro straordinario prestato.
Tanto premesso, lamentando il danno subito da usura psicofisica, da stress, da mancata vita di relazione, a causa dello svolgimento di costante, reiterato e abnorme numero di ore di straordinario nel corso degli anni, hanno concluso chiedendo il di“1) Parte_1 accogliere il presente ricorso;
2 ) per l'effetto, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la resistente società, dichiarare che il sig.
ha diritto al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica Parte_1
del lavoratore per superamento dei limiti massimi inderogabili al lavoro straordinario individuale e, di conseguenza, condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di €. 104.657,72 (100%), come anche esplicitato negli allegati conteggi ovvero di €. 78.507,90 (70%) oppure di quella, superiore o inferiore, che verrà determinata in causa o liquidata in via equitativa dal saggio Giudicante adito, per
i titoli e per gli importi risultanti dall'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
condannare la resistente in persona del suo legale rapp.te
p.t., in caso di opposizione, al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.” Spese vinte.
Il CALABRIA di “ 1 ) accogliere il presente ricorso;
2 ) per l'effetto, accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la resistente società, dichiarare che il sig. ha diritto al risarcimento del danno per lesione Parte_2 dell'integrità psicofisica del lavoratore per superamento dei limiti massimi inderogabili al lavoro straordinario individuale e, di conseguenza, condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di €. 109.882,39 (100%), come anche esplicitato negli allegati conteggi ovvero di €. 78.531,83 (70%) oppure di quella, superiore o inferiore, che verrà determinata in causa o liquidata in via equitativa dal saggio
Giudicante adito, per i titoli e per gli importi risultanti dall'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
3 ) condannare la resistente in persona del suo legale rapp.te p.t., in caso di opposizione, al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.”
Nel resistere alla domanda, la convenuta ne Controparte_1 ha dedotto, con articolate argomentazioni, l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Ha rilevato, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del preteso diritto al risarcimento del danno per lesione dell'integrità psicofisica, attesa l'assenza di atti interruttivi precedenti la notifica del ricorso effettuata in data 05.07.2024. Ha poi evidenziato l'assenza di prova circa la continuità del rapporto con e ha Parte_3 CP_1 evidenziato altresì l'inammissibilità della domanda per difetto di prova, contestando in ogni caso il quantum preteso. Ha dunque concluso per il rigetto della domanda, chiedendo, in subordine e in caso di accoglimento, l'applicazione, quale parametro per la determinazione Con del preteso risarcimento, della disposizione di cui all'art. 27 punto 4 dell' 28/11/2015, come da conteggi allegati.
*************
Occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo cui fare riferimento.
Nel caso di specie, in particolare, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs.
n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è quindi integrata dalle disposizioni contenute nel
CCNL di settore ( , che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando Controparte_3
quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali
è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. L'art. 27 del CCNL citato prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
In definitiva il CCNL stabilisce che “In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di
26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” ( comma 2 art 28 cit).
Va ancora evidenziato che la norma riportata prevede alcune deroghe in relazione all'orario medio settimanale e sulla base di specifici accordi aziendali e in presenza di esigenze specifiche e accertate dalle parti, pertanto esse non riguardano il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili, limite su cui non v'è contestazione, dal momento che la difesa della società si sofferma sulla circostanza che, ai fini del calcolo delle ore in esubero, occorre considerare non l'anno ma il periodo consecutivo di 26 settimane.
I ricorrenti hanno versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il rispettivo conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale.
La società resistente ha eccepito che le ore di lavoro straordinario riportate nel conteggio elaborato dai ricorrenti non corrisponderebbero al dato effettivo.
Tuttavia la contestazione è generica al punto da non poter essere presa in alcuna considerazione, dal momento che gli ex dipendenti hanno depositato tutte le buste paga da cui è possibile evincere i dati necessari per l'elaborazione del conteggio. Di contro la società, pur avendone dedotto l'erroneità non ha in alcun modo evidenziato – neppure indicando le asserite criticità a mezzo di esame a campione dei documenti depositati –in che termini e in che misura il calcolo non sarebbe veritiero, posto che le buste paga sono documenti emessi dal datore di lavoro.
Del pari risultano infondati i rilievi sul lavoro 'effettivo' dal momento che il conteggio è stato elaborato con rifermento alle ore di lavoro 'straordinario' così definito in busta paga dalla società ( cfr in busta paga le colonne ' voce' e 'descrizione').
Ciò posto dalla documentazione allegata emerge che i ricorrenti hanno svolto lavoro straordinario per un numero di ore di gran lunga superiore al limite consentito dalle disposizioni riportate, in maniera sistematica e protratta per più anni, la cui continuità rende evidente il superamento del limite delle complessive 300 ore annuali. Circostanza essenzialmente incontestata nel suo oggettivo accadimento, dal momento che la società si
è soffermata sulle esigenze aziendali che nel tempo l'hanno indotta al sistematico ricorso al lavoro straordinario.
In punto di diritto va evidenziato come la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga»
i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico–fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019).
Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
Secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico–fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti».
La Corte di Cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore.
Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico- finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
I ricorrenti infatti sono stati alle dipendenze della società resistente con qualifica di
'operatore certificatore' ( Area Professionale 3^ area operativa manutenzione impianti ed officine- cfr ccnl) cui appartengono i “Lavoratori che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, certificano, attestano e/o collaudano, pure con compiti di diagnostica ed anche ai fini della qualità, l'esecuzione di processi manutentivi e/o installativi, complessi e di particolare rilevanza, eseguiti sia all'interno dell'azienda sia nell'ambito di commesse affidate all'esterno.”
In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo l'importo pari ad € 14.773,72 per il e € Parte_1
16.368,00 per il , pari al 20%, dell'importo calcolato da ciascun ricorrente, a titolo di Pt_2 risarcimento per lavoro straordinario eccedente le 300 ore annuali, dagli stessi calcolato in misura del 100% della paga oraria maggiorata secondo le percentuali contrattuali,(valore riportato nella prima colonna del conteggio allegato al ricorso).
Orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente ( 11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.
Inoltre, a tal fine ( liquidazione equitativa), si è altresì tenuto conto della parziale prescrizione del credito in questione– che soggiace al termine ordinario decennale in ragione della sua natura risarcitoria e non retributiva – in quanto il primo atto di messa in mora è dato dalla pec del 24.10.2023 per il e dalla pec del 03.04.2023 per il . Parte_1 Pt_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della riunione dei giudizi alla prima udienza di discussione.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l
[...] al pagamento di € 14.773,72 in favore di e di € Controparte_1 Parte_1
16.368,00 in favore di , a titolo di risarcimento del danno da usura Parte_2
psicofisica, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 24.10.2023 per e dal 03.04.2023 per;
Parte_1 Pt_2
b) condanna l al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che si liquidano in complessivi € 4.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari
Napoli 06.03.2025
Il Giudice
( dr A. Bonfiglio)