Articolo 353 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 372Articolo 373
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
Art. 353. Istituzione di un osservatorio permanente 1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa ((e dell'insolvenza)) .
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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