Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 23650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23650 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14515/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14515 del 2023, proposto da RE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AR Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, Arsenale Militare Marittimo Taranto Marinarsen, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Manutenzioni Impianti e Bonifiche Meridionali S.r.l., Officine Jolly, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento/delibera dell''''AGCM n. 30740, Prot. n. 0066542, sottoscritto in data 03.08.2023, notificato in data 04.08.2023, adottato nell''''ambito del procedimento antitrust I847 avente ad oggetto “Procedimento: I/847 avviato con delibera del 13 luglio 2021 ai sensi dell''''art. 14 della legge n. 287/90 nei confronti di Co.m.e.r.i.n. S.r.l., COMES Spa, Electra Srl, IMET di IAIA Pierpaolo, Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali Srl, RE S.r.l., Officine Jolly S.r.l., Omega Engineering Marine S.r.l., Ricerca, Innovazione, Tecnologie (R.I.T.) S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., TPS Taranto S.r.l., S.I.P.L.E.S S.r.l., Consorzio CHIOME, Chiome S.r.l. e Consorzio Navalmeccanico Taranto-C.N.T., per presunta violazione dell''''art. 101 del TFUE”, con il quale l''''AGCM ha chiuso il medesimo procedimento antitrust I847, deliberando che (anche) la RE avrebbe “posto in essere un''''intesa orizzontale segreta di ripartizione del mercato avente ad oggetto le procedure di gara dell''''Arsenale di Taranto nn. 4110/18, 4111/18, 4112/18, 4114/18, da 5658/18 a 5667/18 e n. 5671/18, in violazione dell''''art. 101 TFUE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Arsenale Militare Marittimo Taranto Marinarsen;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. IL MA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato il provvedimento n.30740 dal 18 luglio 2023, adottato all'esito del procedimento istruttorio I847, con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che le società Co.m.e.r.i.n. RL, Comes spa, Electra RL, ET RL, Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali RL, RE RL, Officine Jolly RL, Omega Engineering Marine RL, Ricerca Innovazione Tecnologie RL, Technomont Taranto RL, TPS Taranto RL, S.i.p.l.e.s. RL, Consorzio Chiome, Chiome RL e Consorzio Navalmeccanico Taranto - CNT, hanno posto in essere un'intesa orizzontale segreta di ripartizione del mercato avente ad oggetto le procedure di gara dell'arsenale di Taranto nn. 4110/18, 4111/18, 4112/18, 4114/18, da 5658/18 a 5667/18 e n. 5671/18, in violazione dell'articolo 101 TFUE. In particolare, si ricorda che in data 13 luglio 2021, l'Autorità ha avviato il procedimento di cui si verte su segnalazione pervenuta in data 12 novembre 2020 della Marina Militare -Direzione Arsenale di Taranto (successivamente integrata con ulteriore documentazione trasmessa dalla citata amministrazione e dalla Guardia di Finanza), segnalazione che derivava dall’attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza per la quale è pure scaturito un procedimento penale avviato dalla Procura di Taranto.
Oggetto della segnalazione erano talune condotte illecite di natura anticoncorrenziale, commesse con riguardo all'affidamento di varie gare per lavori di manutenzione di navi militari e per servizi vari per il medesimo Arsenale, procedure tutte indette nel periodo tra il 2018 e il 2020. In sede di avvio del procedimento, l'Autorità ha ipotizzato l'esistenza, almeno sin dal 2018, di un'intesa segreta avente ad oggetto la ripartizione del mercato de quo, che si è sostanziata nella individuazione di concertate modalità di partecipazione e nella limitazione del reciproco confronto concorrenziale per l'affidamento delle procedure di gara, in modo tale da garantirne l'affidamento a un'impresa (o ATI) predeterminata dagli stessi partecipanti all'intesa.
Il procedimento è stato poi esteso soggettivamente anche nei confronti della ET RL sulla base delle evidenze acquisite circa il suo coinvolgimento nelle gare indette dall'amministrazione. Il termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, con delibera del 13 dicembre 2022 n. 30420, è stato prorogato al 30 giugno 2023, in ragione della complessità dell'istruttoria che ha riguardato un numero significativo di gare svolte lungo un lungo arco temporale, cui hanno partecipato numerose imprese coinvolte nell'illecito. A seguito di una richiesta avanzata da Comes spa, con delibera del 2 maggio 2023, il termine di chiusura è stato poi prorogato al 18 luglio 2023 per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio.
Nel corso del procedimento sono state acquisite informazioni da parte delle imprese, sono state disposte audizioni e presentati atti e memorie difensive. Il 5 aprile 2023 è stata inviata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie e successivamente si è svolta l'audizione dinanzi al collegio. Con il gravato provvedimento è stata definitivamente accertata l'intesa anticoncorrenziale e contestualmente irrogata una sanzione nei confronti delle predette società, come quantificata in atti per ciascuna delle parti coinvolte.
Il provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dalla società esponente, che ne ha chiesto l'annullamento in ragione di articolati motivi di diritto, in particolare deducendo:
- vizi di natura procedurale, segnatamente la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, posto che l’Autorità avrebbe prolungato la fase preistruttoria in maniera abnorme e avrebbe violato altresì la regola della ragionevole durata del procedimento;
- vizi ed errori di natura sostanziale che si rinverrebbero nella valutazione e nella qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale;
- l’erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione.
Si è costituita in giudizio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, diffusamente argomentando nel senso dell’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione. Si sono costituiti altresì il Ministero della Difesa e l’Arsenale Militare Marino di Taranto.
Il giudizio è stato sospeso per la pendenza della questione pregiudiziale indicata in atti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, attinente alla discussa applicabilità dell’articolo 14 legge 689&81 ai procedimenti Antitrust e quindi riassunto all'esito dell'intervenuto pronunciamento di cui alla sentenza CGUE del 30 gennaio 2025 nella causa C-511/23.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.
3. Devono preliminarmente essere esaminate le censure di contenuto formale aventi ad oggetto la tardività dell’avvio del procedimento.
La ricorrente ha contestato che il procedimento doveva essere avviato entra 90 giorni dalla prima segnalazione ricevuta dall'Autorità, che risale al 12 novembre 2020. Tale segnalazione era già completa e consentiva già di disporre di un quadro indiziario sufficiente per iniziare la fase istruttoria vera e propria. Dal che la violazione del diritto di difesa e in particolare la violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, con conseguente illegittimità derivata di tutto il procedimento e della stessa sanzione finale.
La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento.
In merito deve preliminarmente osservarsi come la circostanza che il Consiglio di Stato abbia recentemente rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una ulteriore questione interpretativa dell’art. 14 l. 689/1981 sempre con riferimento ad una violazione del diritto antitrust (segnatamente, un’intesa vietata dall’art. 101 Tfue) non induce a sospendere nuovamente il giudizio, tenuto conto del fatto che la Corte di giustizia ha più volte rammentato che qualora «la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o […] la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî» il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 Tfue (Corte giust. Ue, 6 ottobre 2021, causa C-561/19); pertanto deve ritenersi che si possa decidere la causa senza dover attendere l’ulteriore pronunciamento del giudice europeo (come tra l’altro già avvenuto in ipotesi analoghe, cfr. Tar Lazio, sez. I, 1° luglio 2025, n. 12941; 26 agosto 2025, n. 15795; Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025). A seguito della rimessione operata da questo Tribunale con l’ordinanza 12962/2023, infatti, con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che: “L’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 […] nonché l’articolo 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine col annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica”. Per addivenire a tale conclusione la Corte ha premesso che “in assenza di una normativa specifica dell’Unione che disciplini i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, spetta agli Stati membri adottare e applicare le norme procedurali nazionali in tale settore (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punti da 43 a 45). 44 Tuttavia, se è pur vero che l’adozione e l’applicazione di tali norme rientrano nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. In forza del principio di effettività essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione di tale diritto e, per quanto riguarda in particolare il settore del diritto della concorrenza, essi devono assicurarsi che le norme che adottano o applicano non pregiudichino l’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”; pertanto “le norme nazionali che fissano i termini procedurali in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza devono far sì che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l’effettiva attuazione degli articoli 101 e 102 TFUE nonché della direttiva 2019/1 nell’ordinamento giuridico interno (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C 308/19, EU:C:2021:47, punto 49)” (§ 46 sent.).
La Corte ha precisato, altresì, che “al fine di adempiere efficacemente il loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa in detta materia devono essere in grado di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce ad esse indirizzate, disponendo, a tal fine, di un ampio margine di discrezionalità” (§ 57 sent.), onde poter “procedere a tutte le misure istruttorie preliminari nonché alle valutazioni di fatto e di diritto spesso complesse, necessarie per valutare se l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio sia giustificato, ma anche di scegliere, in funzione del grado di priorità che, nell’esercizio della sua indipendenza operativa, intende accordare a una procedura d’infrazione in corso, il momento più opportuno per avviare, se del caso, la fase istruttoria in contraddittorio di quest’ultima” (§ 60 sent.).
Pertanto, “un’autorità nazionale garante della concorrenza deve disporre della facoltà di rinviare temporaneamente l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio in un determinato procedimento, sebbene essa abbia già accertato l’esistenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione. Tale facoltà è conforme all’obiettivo di garantire che l’autorità interessata sia in grado di trattare adeguatamente tutte le procedure d’infrazione di cui è investita. Essa può inoltre contribuire a un uso efficiente delle risorse disponibili e a favorire un’adeguata cooperazione nell’ambito della rete europea della concorrenza. Tuttavia, un siffatto rinvio temporaneo non può avere come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale deve concludersi la fase che precede la comunicazione degli addebiti di una procedura d’infrazione” (§ 61).
La Corte ha quindi ritenuto che “l’applicazione del termine in questione rischia di obbligare l’AGCM a dover trattare in maniera indifferenziata l’insieme delle procedure d’infrazione di cui è investita, prendendo in considerazione non già le circostanze proprie di ciascuna procedura, ma seguendo unicamente un ordine cronologico, impedendole così di stabilire e attuare priorità per le sue procedure relative all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tale autorità potrebbe quindi essere costretta ad avviare procedimenti istruttori su basi di fatto e di diritto incerte o a privilegiare il trattamento di talune categorie di casi che le sue risorse disponibili le consentano di trattare superata la fase dell’indagine preliminare, a scapito magari di casi particolarmente complessi e dannosi per la libera concorrenza nel mercato interno. Un siffatto pregiudizio all’indipendenza operativa dell’AGCM è tanto più verosimile in una situazione in cui il dies a quo del termine, le cui modalità di avvio appaiono, del resto, poco precise, poco chiare e poco prevedibili tanto per tale autorità quanto per l’impresa interessata, coincide con la prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità, la quale è quindi obbligata ad istruire immediatamente il fascicolo”, concludendo per il contrasto della disciplina sopra richiamata con il diritto comunitario.
Tenuto conto di tali principi, nella fattispecie non può quindi ravvisarsi la tardività dell’avvio dell’istruttoria con riferimento al termine di 90 giorni di cui all’art. 14 citato.
In ogni caso, deve anche considerarsi che nel caso in esame, benché la prima segnalazione sia pervenuta all’Autorità il 12 novembre 2020, nel lasso di tempo intercorso fino all’avvio del procedimento l’Autorità ha proceduto ad ulteriori accertamenti necessari per analizzare una vicenda oltremodo complessa, sicché non può dirsi che il lasso di tempo utilizzato per le indagini della fase preistruttoria, ove ancorato all’effettivo accertamento della condotta da sanzionare, fuoriesca dai canoni della ragionevolezza, pur sempre applicabili ai procedimenti di competenza dell’Antitrust. Ciò tanto più se si considera che nel passo della sentenza sopra riportato la Corte di Giustizia ha anche precisato che far decorrere il termine per l’avvio del procedimento dalla prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità può comportare un effettivo pregiudizio all’indipendenza operativa dell’Autorità. Inoltre, la ricorrente non in alcun modo indicato il pregiudizio, in termini di lesione dei diritti di difesa, che le sarebbe derivato dall’inutile decorso del termine in questione e dall’avvio non tempestivo del procedimento, elemento che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia assume rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento della censura di tardività dell’attività procedimentale. Ed infatti in più occasioni la Corte di giustizia UE ha affermato che il superamento del termine ragionevole può costituire motivo di annullamento delle decisioni che accertano infrazioni solo se risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate; al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo (Tribunale UE, 18.11.2020, cause T-814/17, p.ti 357-359; e in senso conforme, Tribunale UE, 6.12.2020, T-515/18, p.to 91 e Corte di giustizia, 21.1.2021, causa C-466/19 P, p.to 32 e 21.9.2006, Gebied, C 105/04).
Né tale pregiudizio può essere individuato nel fatto che la parte interessata, non essendo notiziata dell’avvio del procedimento sanzionatorio, continuerebbe nella pratica ipoteticamente illecita, andando incontro a conseguenze di maggiore entità, poiché tale affermazione postulerebbe che l’inerzia dell’Amministrazione ingeneri un affidamento che consentirebbe la prosecuzione della condotta illecita mentre, come è evidente, il soggetto che pone in essere una condotta sanzionabile, non può certo efficacemente sostenere di aver perseverato nell’illecito sol perché non gli sarebbe stata contestata la violazione; senza considerare che nella fattispecie l’intesa è stata comunque circoscritta in un ambito temporale precedente. Ed infatti nella sentenza sopra citata la Corte chiarisce che il rischio della protrazione eccessiva della fase preistruttoria è quello che eventuali prove a discarico riguardanti l’infrazione addebitata in tale comunicazione non possano più essere acquisite o possano esserlo soltanto con difficoltà (§ 64 sentenza). Del resto, anche il Consiglio di Stato ha recepito i passaggi principali della sentenza della Corte di giustizia (Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025), affermando che i principî espressi dalla Corte comportano che ai procedimenti antitrust di Agcm si applica solo il principio del termine ragionevole e che in ogni caso, per dar luogo ad una ipotesi di annullamento del provvedimento finale, la parte deve dimostrare il pregiudizio che l’eventuale eccessiva durata della fase preistruttoria ha determinato sui propri diritti di difesa.
4. Tanto premesso, deve poi rilevarsi che, quanto alla durata del procedimento, il d.P.R. n. 217/98, che disciplina le attività istruttorie dell’Agcm, pur prevedendo una scansione temporale dell’attività dell’Autorità, non qualifica espressamente i termini dallo stesso previsti come perentori, né individua un’ipotesi di decadenza dalla potestà sanzionatoria, né prevede una specifica illegittimità del provvedimento “tardivamente” adottato.
5. Inoltre del tutto giustificate sono le proroghe disposte dall’amministrazione. La prima proroga, infatti, che ha esteso il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2023 - è stata dettata dalla “complessità del procedimento istruttorio che riguarda un numero significativo di gare, su un arco temporale pluriennale, e di Parti del procedimento coinvolte nell’illecito”, dalla “quantità e la complessità degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria (…) nonché la necessità di assicurare alla parte un congruo termine per l’esercizio dei diritti di difesa anche in relazione all’ingente mole di documenti sui quali esercitare il contraddittorio”; la seconda, che ha esteso la conclusione del procedimento al 18 luglio 2023, è stata motivata con riferimento all’istanza di una delle parti del procedimento (la Comes s.p.a.), accolta dall’Agcm per “garantire il più ampio esercizio del diritto di difesa e del contradditorio”.
6. Ciò chiarito in ordine ai vizi di natura procedurale e passando alle doglianze rivolte al merito del valutazione effettuata dall’Antitrust, si osserva, in via preliminare, che la definizione di mercato rilevante da parte dell’AGCM è espressione di una valutazione discrezionale (che inevitabilmente rischia di scontare un margine d’opinabilità), sindacabile dal giudice amministrativo solo per mancato rispetto dei generali principî di logicità, ragionevolezza e proporzionalità, oltre che del vincolo di coerenza comunitario (Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4228): orbene, nel caso di specie, non si riscontrano i menzionati vizî (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5992). Nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, è stato precisato che la definizione del mercato rilevante risulta ex se funzionale all’individuazione delle caratteristiche stesse del contesto nel cui ambito si colloca l’illecito coordinamento delle condotte d’impresa, atteso che è proprio l’ambito di tale coordinamento a delineare e definire l’ambito stesso del mercato rilevante. Vale a dire che la definizione dell’ambito merceologico, operativo e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale risulta funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2014 n. 2837). Nella specie, essendo in contestazione una fattispecie di bid rigging , il mercato rilevante è stato correttamente individuato nell’insieme delle gare pubbliche alterate o condizionate dai partecipanti all’intesa (sul punto, v. Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2021, n. 6239). Dal materiale istruttorio acquisito risulta poi che l’intesa si è concretizzata in un accordo tra concorrenti per la ripartizione del mercato attraverso il coordinamento delle reciproche strategie partecipative per la spartizione a “tavolino” degli affidamenti di servizi per l’ammodernamento progressivo programmatico delle UU.NN AV AN AR (4110/18, 4111/18 e 4118/18), AV TU (4112/18) e AV TI (4114/18) in sosta a Taranto a fine 2018 e delle undici procedure in economia dalla 5658/18 alla 5667/18 e la 5671/18.
7. Tanto ricordato, deve in primis confermarsi la correttezza dell’operato amministrativo con riguardo alle modalità di acquisizione del materiale probatorio che ha fondato la valutazione dell’Antitrust. Innanzitutto, deve ribadirsi la decisività delle cd. “prove esogene” da cui si è inferita l’esistenza della concertazione, in particolare della prova documentale e delle risultanze derivanti dalle intercettazioni telefoniche. In secondo luogo, deve osservarsi che non esiste alcuna dipendenza o pregiudizialità tra il parallelo procedimento penale e l’accertamento compiuto dall’amministrazione intimata, tal che le risultanze istruttorie operate dal GIP in sede penale, se possono essere utilizzate ai fini della ricostruzione dei fatti, comunque non condizionano in alcun modo l’autonomo giudizio tecnico dell’Antitrust e la qualificazione della fattispecie dal punto di vista del diritto della concorrenza. Nel caso de quo, esistono una serie di evidenze fattuali e documentali che hanno integrato un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a comprovare l’intesa continuata, avente ad oggetto la ridetta ripartizione del mercato attraverso la limitazione del reciproco confronto concorrenziale ai fini dell’aggiudicazione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di interesse dell’Arsenale. Rileva la “lettura” non atomistica ma sinottica delle risultanze probatorie che ha condotto in modo univoco a ritenere la collusione tra le imprese, che ha turbato la sana competizione della concorrenza “per il mercato” insita nelle procedure di gara, mediante una limitazione opportunistica dei comportamenti individuali nell’ambito delle scelte commerciali da adottare ai fini della partecipazione alle commesse. Sempre sotto il profilo probatorio, osserva per altro il Collegio che, trattandosi di intesa restrittiva della concorrenza “per oggetto”, a fronte dell’univoco quadro presuntivo derivante dal materiale istruttorio, incombeva semmai sulle imprese di fornire la prova contraria circa la correttezza delle proprie condotte.
8. Ciò posto, si osserva che, con ragionamento esente da incoerenza, l’Autorità ha ritenuto il ruolo attivo della ricorrente RE sia nella prima fase dell’intesa (relativa alla diserzione concordata della procedura 4118/18, seguita dalla presentazione di una unica offerta per le gare 4110/18, 4111/18, 4112/18 3 4114/18) che nella seconda fase dell’intesa (inerente alle procedure per l’affidamento in economia dei servizi frazionati di manutenzione della AV AN AR).
Sotto il primo profilo, il provvedimento ha ben spiegato come le parti dell’intesa abbiano mandato deserta la procedura ristretta, di valore più alto. Militano in tal senso le in equivoche trascrizioni delle intercettazioni dalle quali, con ragionamento del tutto logico e immune da irragionevolezza, l’amministrazione al ritratto la posizione condivisa e il coordinamento delle varie imprese; il tutto mediante una concertazione che si è sviluppata proprio in concomitanza della scadenza dei bandi dunque il momento temporalmente decisivo (si vedano le intercettazioni agli atti tra il 25 e il 30 ottobre 2018).
Particolarmente rilevanti sono stati infatti intercettazioni prova del 25 del 26 ottobre, dalle quali è emerso uno scambio di informazioni sensibili tra le primarie ditte attive nel mercato de quo e la concertazione di una posizione comune, inequivocabilmente emersa dal tenore letterale dei dialoghi avvenuti tra le parti, al cui contenuto si rinvia.
Per quanto riguarda la seconda fase, anche qui il provvedimento ha ben spiegato l’intento collusivo esistente, anche per mezzo di condotte esterne alle imprese che già avevano congegnato la concertazione per le procedure dell’ottobre del 2018.
Rilevano qui le trascrizioni delle intercettazioni del 23, del 28 del 29 novembre del 2018 che danno conto dei contatti eloquenti tra le parti, sia nel senso di possibili astensioni della partecipazione sia nel senso di un’allocazione di procedure di interesse (si rinvia al tenore testuale delle intercettazioni come trascritte nel provvedimento). Con la precisazione che sono emersi anche contatti precipuamente bilaterali intercorsi tra l’odierna ricorrente e Siples, prima della presentazione delle offerte, sempre nell’ottica di non concorrere competitivamente in una logica di compensazione tra le varie assegnazioni da assegnare.
9. Del tutto irrilevante è l’argomentazione difensiva, offerta in senso esimente della ricorrente, secondo cui alcune gare sono state dichiarate infruttuose al primo tentativo, dato che gli atti danno conto che le procedure sono state comunque allocate al secondo tentativo in una fase successiva all’intervento di RE presso la stazione appaltante.
Esistono poi altre rilevanti trascrizioni le quali dimostrano come le parti diano conto dello svolgimento dell’accordo anticoncorrenziale, confermando, per tutte le undici procedure, gli accordi raggiunti sulla individuazione delle ditte vincitrici (decisiva sotto tale profilo l’intercettazione del 30 novembre 2018, come riportata in atti).
10. A fronte di tale chiaro quadro indiziario poco peso possono avere le spiegazioni alternative offerte da RE. In modo condivisibile, l’Avvocatura di Stato ricorda la giurisprudenza in materia, la quale postula che il ricorso alle cd. “spiegazioni lecite alternative” alla condotta tenuta possano essere rilevanti solo allorquando l’accertamento dell’intesa si basa unicamente su elementi di tipo endogeno e non quando l’esistenza dell’intesa sia attestata da plurime prove documentali ed esogene.
Invero le cosiddette “spiegazioni lecite alternative alla concertazione” devono essere esaminate non nella loro astratta plausibilità, ma nel contesto in cui sono concretamente formulate e soprattutto confrontandole con la documentazione acquisita in istruttoria, nonché con i fatti che tale documentazione attesta. Perdendo esse di attendibilità quando la loro astratta plausibilità venga contraddetta da un quadro probatorio concreto che deponga in senso contrario.
11. Deve anche essere confutata l’argomentazione secondo cui la ricorrente sarebbe stata impossibilitata oggettivamente a raggiungere accordi finalizzati ad alterare la concorrenza nelle procedure in rilievo, perché si trattava di gare aperte e, segnatamente, procedure ristrette aperte a livello europeo prima e sul MEPA poi.
Anche qui in modo del tutto condivisibile, la difesa erariale ricorda come l’istruttoria condotta da ANAC aveva proprio rilevato tre profili di criticità delle gare, legati in particolare al requisito della nazionalità delle navi (italiana), sulla quale sono valutate le attività pregresse alla luce della limitazione della platea dei concorrenti e della significativa compromissione della concorrenza che ne poteva derivare. Ciò valeva anche per gli affidamenti esperiti su MEPA, siccome funzionalmente connessi alla gara 4118/2018; gara andata deserta e per la quale i requisiti di partecipazione non erano stati modificati rispetto alla procedura ristretta originaria. Tanto è vero che talune di queste procedure frazionate sono state dichiarate infruttuose al primo tentativo anche in conseguenza della esclusione delle parti per assenza di requisiti tecnici. Circostanza che delimitava la platea dei potenziali soggetti partecipanti alle sole ditte in possesso delle specializzazioni richieste, così contravvenendo la tesi difensiva secondo cui è impossibile poter configurare un cartello tra poche imprese relativamente ad un mercato potenzialmente accessibile da migliaia di concorrenti.
12. Ancor più nel merito, devono poi essere confutate le ulteriori argomentazioni difensive incentrate sulla asserita non remuneratività delle procedure (quali elementi che scongiurerebbero il divisato intento di turbare il regolare svolgimento delle procedure sub specie di astensione o limitazione della partecipazione) e sulla asserita applicazione di sconti.
Giova richiamare il pacifico assunto, anche giurisprudenziale, secondo cui l’alterazione di una gara costituisce una tipica restrizione della concorrenza per oggetto e dunque configura un fatto anticoncorrenziale in senso oggettivo, che comprende sia la ripartizione del mercato della clientela sia la limitazione delle politiche di prezzo; tal ché la dedotta remuneratività non è affatto decisiva o rilevante. E ciò perché, per altro, l’obiettivo di un cartello ben può consistere anche soltanto nell’attenuare in maniera collusiva la riduzione dei prezzi di taluni beni o servizi in un contesto caratterizzato da fattori esogeni. La stessa sussistenza di eventuali sconti è del tutto inconferente, perché l’accertamento condotto dall’Autorità ha verificato la sussistenza di un illecito collettivo in uno a condotte spartitorie delle gare, che rendono del tutto irrilevante l’accertamento del livello degli sconti (in assenza del contesto collusivo anticoncorrenziale, gli stessi sconti avrebbero potuto essere più consistenti di quelli effettivamente praticati).
13. Devono essere, infine, disattese le doglianze sollevate con l’ultimo motivo in ordine alla quantificazione della sanzione.
In primo luogo, infatti, l’Autorità ha adeguatamente motivato la qualificazione in termini di gravità delle condotte accertate, trattandosi di un cartello orizzontale avente ad oggetto il condizionamento di una serie di procedure di gara pubbliche, condotta considerata tra le violazioni più gravi della normativa antitrust, in quanto idonea ad alterare, in caso di aggiudicazione delle procedure di gara - come poi avvenuto nel caso di specie - per tutta la durata dell’affidamento, il normale gioco della concorrenza.
La determinazione dell’importo base, nella specie, è stata effettuata dall’Autorità secondo quanto disposto dal punto 18 delle Linee Guida sulle sanzioni che, con particolare riferimento alle fattispecie di collusione nell’ambito di gare di appalti pubblici, dispone che “l’Autorità prenderà in considerazione il valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate dall’illecito. In linea di principio, tale valore corrisponde, per ciascuna impresa partecipante alla pratica concertativa, agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d’asta in caso di assenza di aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure interessate dall’infrazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell’infrazione ai sensi dei paragrafi precedenti”. Nel caso di specie, il valore delle vendite corrisponde all’importo di aggiudicazione di ciascuna gara a cui le parti hanno partecipato - e si sono aggiudicate - rientrante nel disegno spartitorio individuato nel corso del procedimento.
Quanto alla omessa considerazione dell’attenuante del comportamento collaborativo, la giurisprudenza ammnistrativa ha in più occasioni affermato sia il carattere discrezionale della valutazione operata al riguardo dall’AGCM, che il fatto che la collaborazione nell’ambito dell’istruttoria, per assumere rilievo attenuante, deve andare al di là del contributo dovuto per legge e quindi essere particolarmente qualificata (Consiglio di Stato, VI, 16 marzo 2020, n. 1838), idonea ad agevolare concretamente l’accertamento e la repressione della condotta illecita; tale attenuante non è integrata, invece, dalla collaborazione informativa e documentale dovuta per legge (Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, n. 2838; sez. VI, n. 2328 del 2016).
14. Alla luce delle superiori considerazioni, tutti motivi di ricorso sono infondati, con riveniente reiezione della proposta domanda di annullamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei riguardi dell’Antitrust, mentre possono essere compensate con le altre amministrazioni, in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità intimata, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.
Compensa le spese con le altre amministrazioni in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PO, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
IL MA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL MA AN | TO PO |
IL SEGRETARIO