TAR Roma, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 23650
TAR
Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
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TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi procedurali: tardività avvio procedimento e violazione ragionevole durata

    Il Tribunale ha rigettato la censura richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 gennaio 2025 (causa C-511/23), la quale ha stabilito che l'art. 14 della L. 689/1981 non è applicabile ai procedimenti antitrust in quanto osterebbe all'indipendenza operativa dell'AGCM e al principio di effettività. La Corte ha precisato che l'AGCM deve poter stabilire priorità e che un termine fisso di 90 giorni dalla prima segnalazione comprometterebbe tale flessibilità. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato un effettivo pregiudizio ai propri diritti di difesa derivante dalla durata del procedimento.

  • Rigettato
    Vizi sostanziali: valutazione e qualificazione dell'intesa anticoncorrenziale

    Il Tribunale ha ritenuto corretta la definizione del mercato rilevante da parte dell'AGCM, individuato nell'insieme delle gare pubbliche alterate. Ha confermato la sussistenza dell'intesa orizzontale segreta di ripartizione del mercato, basata su prove esogene (documentali e intercettazioni telefoniche) e convergenti, che hanno dimostrato il coordinamento delle imprese nella partecipazione alle gare. Ha respinto l'argomentazione sulla presunta impossibilità di accordi data la natura aperta delle gare, evidenziando requisiti specifici che limitavano la platea dei concorrenti. Ha altresì escluso la rilevanza della presunta non remuneratività delle procedure e dell'applicazione di sconti, poiché l'alterazione della gara costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto.

  • Rigettato
    Erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione della gravità delle condotte, trattandosi di un cartello orizzontale su gare pubbliche. Ha confermato che la determinazione dell'importo base è avvenuta secondo le Linee Guida, considerando il valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate dall'illecito. Ha infine disatteso la doglianza sull'omessa considerazione del comportamento collaborativo, ribadendo la natura discrezionale di tale attenuante e la necessità di una collaborazione qualificata che vada oltre il dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 23650
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23650
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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