Art. 29. (Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie)
La facolta' spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229 , e successive modificazioni, e a norma dell' articolo 12 della legge 10 giugno 1942, n. 675 , e' estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprieta' dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonche' di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.
Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilita' residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874 .
((La corresponsione dei sussidi e' subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non e' soggetta ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073))
La facolta' spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma della legge 17 dicembre 1957, n. 1229 , e successive modificazioni, e a norma dell' articolo 12 della legge 10 giugno 1942, n. 675 , e' estesa all'adattamento e al riadattamento di costruzioni o locali adibiti ad uso di scuole elementari e medie di proprieta' dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nonche' di Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, limitatamente alle scuole di frazioni con popolazione non superiore ai 3.500 abitanti.
Ai fini di cui al precedente comma, saranno utilizzate anche le disponibilita' residue degli stanziamenti autorizzati dalle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 1965, n. 874 .
((La corresponsione dei sussidi e' subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non e' soggetta ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073))