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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9712/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Domenica Paccione e Simona Parte_1 Tribuzio); e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 2.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione della pensione di inabilità nonché dello status di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92- è solo parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei termini che di seguito si espongono. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio –le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti richiesti, nonché immuni da errori di metodo o vizi logici- ha evidenziato quanto segue: “Sulla base della visita peritale e della documentazione medica visionata si è giunti alla conclusione che il signor è affetto da “leucemia a cellule T Parte_1 trattata con CHT (2009) in follow up, depressione del tono dell'umore (endogena grave), cardiopatia ipertensiva III CLASSE NYHA, dislipidemia, epatopatia hbv correlata, ipoacusia, spondilo artrosi con deficit deambulatorio. Le suddette patologie producono nel ricorrente uno stato di invalidità, con difficoltà persistenti nella deambulazione”. In sede di chiarimenti il CTU ha precisato altresì: “si ritiene corretta la richiesta di anticipare la decorrenza della valutazione di handicap in situazione di gravità a far data dalla domanda, perché le patologie sofferte dal ricorrente erano verosimilmente presenti in sede di visita presso la commissione (cardiopatia e depressione endogena). In ordine alla valutazione si conferma invece la invalidità nella misura del 90%, perché tale valutazione trova conferma nella riduzione valutativa effettuata con la formula di Balthazard”. Inoltre, in sede di ulteriori chiarimenti, richiesti da Questo Giudicante al fine di esplicare e rendere noti i
1 criteri di calcolo adottati e le percentuali attribuite a ciascuna infermità contenuti nell'elaborato peritale, il CTU ha altresì precisato quanto segue: “il sottoscritto CTU, Dr
ricorda che le patologie sofferte dal Sig. Persona_1 [...] sono già state valutate con le tabelle Parte_2 della invalidità civile del DM del 05.02.1992 e sono: patologia cardiaca (NYHA classe III) codice 6443 valutazione 71-80% depressione endogena grave (codice 2210 71-80%); ipoacusia neurosensoriale bilaterale (in sede di visita peritale il paz presentava capacità uditiva sociale ai limiti inferiori della norma in assenza di protesi acustiche 10% per analogia), esiti remoti di leucemia (2009) non attualmente in trattamento e in follow up negativo (cod. 9322 val.11%) patologie ortopediche non presenti nel DM (EO Rachialgia in presenza di chiari segni radicolari periferici a tipo sciatalgico, con modesta limitazione funzionale) valutazione per analogia 10%. Usando la formula a scalare di Balthazard non si raggiunge la valutazione del 100%”; in base, dunque, ad una valutazione che si palesa immune da vizi in quanto puntuale ed esaustiva. Le spese processuali seguono il regime della soccombenza. Compensa parzialmente le spese processuali della fase di merito, atteso l'accoglimento di una sola delle due domande avanzate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa (27.06.2023);
-rigetta la domanda finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario per poter beneficiare della pensione di inabilità civile;
-compensa parzialmente le spese della fase di merito e condanna l' al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente delle residue spese del giudizio, comprensive della fase di a.t.p. e del merito sì come compensate, che liquida in complessivi € 3.350,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa (fase ATP)- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 2.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Domenica Paccione e Simona Parte_1 Tribuzio); e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 2.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione della pensione di inabilità nonché dello status di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92- è solo parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei termini che di seguito si espongono. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio –le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti richiesti, nonché immuni da errori di metodo o vizi logici- ha evidenziato quanto segue: “Sulla base della visita peritale e della documentazione medica visionata si è giunti alla conclusione che il signor è affetto da “leucemia a cellule T Parte_1 trattata con CHT (2009) in follow up, depressione del tono dell'umore (endogena grave), cardiopatia ipertensiva III CLASSE NYHA, dislipidemia, epatopatia hbv correlata, ipoacusia, spondilo artrosi con deficit deambulatorio. Le suddette patologie producono nel ricorrente uno stato di invalidità, con difficoltà persistenti nella deambulazione”. In sede di chiarimenti il CTU ha precisato altresì: “si ritiene corretta la richiesta di anticipare la decorrenza della valutazione di handicap in situazione di gravità a far data dalla domanda, perché le patologie sofferte dal ricorrente erano verosimilmente presenti in sede di visita presso la commissione (cardiopatia e depressione endogena). In ordine alla valutazione si conferma invece la invalidità nella misura del 90%, perché tale valutazione trova conferma nella riduzione valutativa effettuata con la formula di Balthazard”. Inoltre, in sede di ulteriori chiarimenti, richiesti da Questo Giudicante al fine di esplicare e rendere noti i
1 criteri di calcolo adottati e le percentuali attribuite a ciascuna infermità contenuti nell'elaborato peritale, il CTU ha altresì precisato quanto segue: “il sottoscritto CTU, Dr
ricorda che le patologie sofferte dal Sig. Persona_1 [...] sono già state valutate con le tabelle Parte_2 della invalidità civile del DM del 05.02.1992 e sono: patologia cardiaca (NYHA classe III) codice 6443 valutazione 71-80% depressione endogena grave (codice 2210 71-80%); ipoacusia neurosensoriale bilaterale (in sede di visita peritale il paz presentava capacità uditiva sociale ai limiti inferiori della norma in assenza di protesi acustiche 10% per analogia), esiti remoti di leucemia (2009) non attualmente in trattamento e in follow up negativo (cod. 9322 val.11%) patologie ortopediche non presenti nel DM (EO Rachialgia in presenza di chiari segni radicolari periferici a tipo sciatalgico, con modesta limitazione funzionale) valutazione per analogia 10%. Usando la formula a scalare di Balthazard non si raggiunge la valutazione del 100%”; in base, dunque, ad una valutazione che si palesa immune da vizi in quanto puntuale ed esaustiva. Le spese processuali seguono il regime della soccombenza. Compensa parzialmente le spese processuali della fase di merito, atteso l'accoglimento di una sola delle due domande avanzate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa (27.06.2023);
-rigetta la domanda finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario per poter beneficiare della pensione di inabilità civile;
-compensa parzialmente le spese della fase di merito e condanna l' al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente delle residue spese del giudizio, comprensive della fase di a.t.p. e del merito sì come compensate, che liquida in complessivi € 3.350,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa (fase ATP)- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 2.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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