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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/09/2025, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6997/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza cartolare di conclusioni del 20 maggio 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 17134\22 del 21\11\22 e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. M. Montefoschi e S. Gozzo Parte_1
- appellante – e
– rappresentato e difeso dall'avv. M. De Renzis CP_1
- appellato– e
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha condannato al pagamento in favore di parte Parte_1 attrice di euro 132.490,72 (oltre spese, anche di Ctu); la vicenda per cui è causa muove dalle doglianze di CP_1 nei confronti della in relazione al contratto di appalto inter partes, di cui il primo lamentava l'inesatto Parte_2 adempimento;
da qui l'ATP, concluso con il deposito di relazione peritale, e quindi il giudizio ex art. 702 bis c.p.c., sempre proposto dal per conseguire la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento e la condanna al pagamento CP_1 di un importo pari alla differenza tra quello versato all'impresa e il valore delle opere effettivamente realizzate, oltre i danni;
il giudizio però, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 17\5\16, veniva prima interrotto e quindi estinto;
il roponeva allora nuovo giudizio, per conseguire la condanna al pagamento degli importi CP_1 già richiesti nel giudizio estinto, e per le stesse causali, nei confronti dell'odierno appellante, già amministratore e socio unico della detta società;
-il Tribunale ha appunto accolto la domanda, ritenendo sussistere la legittimazione passiva dell'originario convenuto, ora appellante, ai sensi dell'art. 2495 cpv c.c., essendosi anche verificata la decadenza dello stesso dalla limitazione della responsabilità, ex art. 2462 c.c.;
ha proposto appello, per i seguenti motivi : a) “errata applicazione dell'art. 2495 , comma II (c.c.) e dell'art. 110 Parte_3 c.p.c. (pag. 4- 7 atto di citazione in appello); b) “erronea applicazione dell'art. 2462 c.c. nonché del principio di insolvenza societaria. Errata applicazione dell'art. 5 L. F. (pag. 7 ss atto di citazione in appello); da qui la domanda di accertamento, ad integrale riforma della sentenza di prime cure, che “nulla è dovuto” da esso appellante a controparte;
ha resistito;
CP_2
-questa Corte ha assegnato la causa a decisione (con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.) all'esito della udienza di conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., Ritenuto che:
-i motivi di appello (peraltro formulati in termini ampiamente astratti e opachi) si prestano ad una valutazione complessiva, ponendosi essenzialmente questioni di diritto interdipendenti;
-si è detto della cancellazione della società nel corso del primo giudizio (ex art. 702 bis c.p.c.) proposto Parte_2 dall'odierno appellato;
il nuovo giudizio – quello definito con la sentenza ora appellata – è stato proposto nei confronti del quale (documentalmente e incontestatamente) amministratore e socio unico della società in parola;
Pt_1
-tale legittimazione passiva trova sicuramente fondamento nella chiara previsione dell'art. 2495, 2° comma c.c. (nel testo ratione temporis applicato, ora 3° comma): “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione…”;
-la giurisprudenza è giunta, da anni, a una lettura univoca di tale disposizione (come correttamente ritenuto nella specie dal tribunale), v. specificamente, tra le più recenti, Cass. 29 aprile 2024 n. 11411 : “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali”; arg. anche ex la recentissima Cass. sez. un. 12 febbraio 2025 n. 3625, relativa ai rapporti tributari, ma espressiva dello stesso principio;
-la legittimazione passivo dell'odierno appellante, quale successore della società cancellata, ex comb. disp. art. 2495 cit. e 110 c.p.c. non è certo esclusa dalla circostanza che il giudizio per cui è causa sia stato proposto, “ex novo”, nei confronti del medesimo appellante (e non a mezzo riassunzione): l'assunto di cui al gravame (p. 6) secondo cui l'effetto successorio nel processo “nasce solo quando esso sia pendente nei confronti della socia ma non quando la domanda sia originariamente introdotta direttamente nei confronti dell'ex socio”, con conseguente “decadenza” non richiede specifica smentita, perché privo di qualsivoglia riscontro normativo (anche quanto ai principi informanti il processo civile) e giurisprudenziale: la decadenza prospettata dall'appellante, in altri termini, è assolutamente insussistente e già in astratto inconfigurabile;
beninteso, poi, nulla rileva che il credito dell'odierno appellante non fosse liquido: nella specie si verte in tema di successione nelle posizioni passive, non in quelle attive facenti capo alla società (v. ancora Cass. 11411\24 cit.);
-è poi appena il caso di rimarcare che la relazione resa all'esito dell'ATP (e in genere tutto il materiale probatorio acquisito nei riguardi della società) è pienamente “opponibile” all'odierno appellante, che non è affatto terzo, ma successore ex art. 110 c.p.c., come detto (peraltro di società di cui era amministratore e socio unico);
-l'appellante, inoltre, contrariamente da quanto (genericamente e apoditticamente) lamentato nell'atto di appello, è sicuramente decaduto dal beneficio di limitata responsabilità ex art. 2462 c.c.; più di preciso, l'unico socio di una società di capitali cancellata risponde nei confronti dei creditori dei debiti sociali ex art. 2495, 2° comma, c.c. illimitatamente (e non fino alla concorrenza delle somme riscosse dalla società in base al bilancio finale di liquidazione, nel caso in cui si tratti di una srl), appunto in presenza delle condizioni previste dall'art. 2462, 2° comma, c.c., vale a dire nel caso di violazione delle norme in materia di pubblicità dell'unipersonalità (art. 2470 c.c.) e in tema di conferimenti (art. 2464 c.c.), in caso di insolvenza della società, con riferimento alle obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona;
- nella specie il primo giudice ha accertato in fatto la sussistenza di siffatti requisiti, rilevando che (in violazione dell'art. 2470 c.c.) : “Nel caso in esame dalle visure documentali prodotte da parte attrice nonché dal certificato storico del registro delle imprese di non emerge in maniera inequivocabile la presenza del socio unico, e, per giunta, in Parte_2 nessuna delle documentazioni allegate né in ciascuna corrispondenza intercorsa tra la Società e il Parte_2 CP_1 vi è traccia della denominazione di “Srl unipersonale” tale da poter garantire ai soggetti, che con essa si relazionavano, una facile e pronta individuazione della forma giuridica. Altresì, dal certificato storico del registro delle imprese, almeno fino alla data del 18/03/2013, momento in cui parte attrice anticipava la somma complessiva di € 176.000,00, il veniva indicato esclusivamente quale Parte_1 amministratore unico, senza, però, rintracciarsi alcun riferimento alla natura di socio unico. Difatti, occorre precisare che le visure allegate da parte attrice riportano la data successiva al pagamento anticipato delle somme di cui si discute, e, dunque, anche un eventuale adempimento degli oneri pubblicitari, successivo, non escluderebbe una perdita del beneficio del socio limitatamente responsabile per i fatti avvenuti prima di esso. Sul punto si precisa che è lo stesso art 2462 cc che ammette la responsabilità illimitata “fin quando non sia stata attuata la pubblicità ex art 2470”. Tanto detto, poiché, fino alla data del 18.03.2013, dal certificato storico non vi è traccia della denominazione della forma giuridica quale “srl unipersonale” nonché del nome e della residenza del socio unico, si rilevano elementi tali da accertare il mancato rispetto degli oneri pubblicitari richiesti dalla legge”;
-quanto sopra non è oggetto di contestazione specifica con il gravame, e pertanto deve ritenersi definitivamente accertato;
-piuttosto, l'appellante lamenta che controparte non ha provato (essendone onerato) lo stato di insolvenza della società cit.;
-il motivo è infondato;
va qui rimarcato (sostanzialmente con il primo giudice) che l'insolvenza può definirsi (alla stregua delle plurime disposizioni normative che se ne occupano;
solo a fini descrittivi qui è fatto richiamo all'art. 5 della soppressa CP_
è l'incapacità dell'imprenditore di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni;
e – beninteso- ai fini dell'art. 2462 c.c. l'accertamento richiesto (con riferimento al periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta a una sola persona) è solo incidentale, e non richiede il rigore previsto ai fini (sempre ratione temporis) della dichiarazione di fallimento;
-nella specie del tutto correttamente il primo giudice ha fondato siffatto accertamento sul rilievo che la società cancellata dal registro delle imprese (si noti, successivamente all'iniziativa giudiziaria dell'odierno appellato, e anzi all'esito sfavorevole dell'ATP), senza produzione di utili: si tratta, in altri termini, di sicuro e univoco indice sintomatico di insolvenza;
del tutto correttamente l'appellato richiama, a supporto di quanto sopra, la totale mancanza di poste attive nell'ultimo bilancio societario (la società, del resto, ha repentinamente cessato ogni attività);
-da qui il rigetto del gravame;
nel merito, non sussistendo specifici ulteriori motivi di gravame, la sentenza di prime cure va integralmente confermata;
-le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 8500,00, oltre competenze di legge. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)