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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10078/2019 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. P. Barbato e L. De Pace, con cui elett. Parte_1 dom. in Marcianise, alla Via Catena n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. V. Martire, con cui elett. Controparte_1 dom. in Trani, alla Piazza della Repubblica n. 19, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
− di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time al 60%, dal 01/07/2016 al 25/09/2016, dal 05/12/2016 al 31/01/2017 e dal 25/03/2017 al 31/05/2019, presso le sedi di
“Teano Ovest” e “San Nicola La Strada Ovest” – presso cui la resistente società svolge attività di stazione di servizio - quale operaio di livello 7 addetto alla vendita al banco ed alla cassa, di cui al CCNL Pubblici Servizi;
− di essere stato addetto, per 24 ore settimanali, a mansioni di operaio addetto alla vendita ed al servizio al banco, nonché di operaio qualificato addetto alla cassa, mansioni corrispondenti al livello 5 del CCNL di categoria, svolgendo turni di lavoro giornalieri dalle 06:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 06:00, spesso rimanendo anche un'ora in più senza essere retribuito, e talvolta effettuando ulteriori turni di otto ore, conteggiati come lavoro ordinario;
− di aver percepito a titolo di retribuzione le somme indicate nelle buste paga;
− di non aver percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto, né somme a titolo di straordinario, tredicesima, quattordicesima, festività, ferie e permessi non goduti, indennità notturna, indennità di cassa, per un totale di € 13.032,46, come da conteggi in atti;
− di non aver percepito il TFR, pari ad € 2.563,04. 1 Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito giudice di “1) in via principale, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Pubblici Servizi) per i lavoratori appartenenti al livello V e per l'effetto; 2) condannare la in persona del legale rappresentante e amministratore unico sig. con sede CP_1 CP_2 in Chieti (CH) alla via Padre Ugo Frasca snc p.iva al pagamento in favore del ricorrente, P.IVA_1 della complessiva somma di €. 15.595,50, di cui € 2.563,04 a titolo di TFR, così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
3) In via subordinata, condannare la resistente, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente che, dedotta l'applicazione al rapporto di un CCNL diverso da quello invocato da parte ricorrente, e contestata la fondatezza del ricorso, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda, e, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione, anche in ragione del carico del ruolo. Giunta all'udienza del 05/06/2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Va in primo luogo osservato che parte ricorrente domandava il riconoscimento del trattamento economico e normativo, per i periodi di lavoro indicati in ricorso, del livello V del CCNL Pubblici Servizi. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, deduceva l'applicabilità di un diverso CCNL, ovvero quello per i dipendenti delle aziende del settore turismo e pubblici esercizi CISAL. La domanda è infondata. Ed invero, dal contratto di lavoro e relative proroghe versati in atti, si evince l'applicazione del CCNL indicato da parte resistente. Parte resistente ha altresì documentato l'adesione all'ANPIT sin dall'anno 2013. Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11372 del 08/05/2008, Rv. 603084 - 01). Inoltre, “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata 2 dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 26742 del 18/12/2014, Rv. 633684 - 01). Con recentissima pronuncia, la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7203 del 18/03/2024, Rv. 670442 - 01) ha osservato che “in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che «abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole» (così, Cass. 31 dicembre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923 cit.). L'eventuale adesione ad un'organizzazione sindacale di categoria non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d. “atti di volontà”, capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro sia sottoposto a una specifica disciplina collettiva (in questi termini, Cass. 2 maggio 2019, n. 11537)”. Nel caso in esame, parte ricorrente, a seguito della costituzione della società resistente, si limitava a dedurre di non aver mai ricevuto il contratto di lavoro, a seguito della sottoscrizione. Va tuttavia osservato che, dalla documentazione versata in atti da parte resistente, risulta che sia il contratto che le successive proroghe venivano consegnate alla parte ricorrente (cfr. documentazione versata in atti). Tali documenti non venivano contestati specificamente da parte ricorrente, né quanto alla sottoscrizione, né quanto alle dichiarazioni ivi contenute. In assenza di puntuali deduzioni in merito, né in ordine alla lesione al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. in virtù del CCNL applicato dalla parte datoriale, la relativa domanda di inquadramento secondo un CCNL non applicabile al rapporto, per le indicate ragioni, non può che essere rigettata. Va ad ogni modo osservato che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272), l'inquadramento di un lavoratore subordinato avviene attraverso un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi, ovvero: 1) l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Inoltre, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena, ovvero che essa sia stata accompagnata dall'assunzione
3 delle relative responsabilità e dell'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Incombe, pertanto, sul lavoratore che agisca in giudizio al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al superiore inquadramento “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, Rv. 563414 - 01). Nel caso di specie, parte ricorrente non riportava le declaratorie contrattuali del livello applicato né di quello anelato, omettendo di effettuare il raffronto tra le mansioni espletate ed i due livelli di inquadramento, e dunque omettendo del tutto di individuare i tratti caratterizzanti delle mansioni svolte, che ne consentano la riconducibilità al livello richiesto. Stante la rilevata carenza in punto di allegazione, non può essere in alcun modo accolta l'istanza di formulazione di nuovi conteggi sulla scorta del CCNL applicato dal datore di lavoro, avanzata da parte ricorrente nelle note in atti. Parte ricorrente deduce altresì lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo un'articolazione oraria più ampia rispetto a quella di formale inquadramento. Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Quanto al lavoro straordinario, occorre rilevare che esso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav., 12.5.2001, n. 6623; Cass., lav., 14.08.98, n. 8006; Cass. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). La valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombe sul lavoratore (Cass. lav., 29.1.2003, n. 1389). Analogamente, per le festività e le ferie (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015 - Rv. 635157 - 01). Ebbene, nel caso in esame, parte ricorrente deduce, del tutto genericamente, lo svolgimento di attività lavorativa per un arco temporale maggiore rispetto a quello di cui al contratto di lavoro. Ed invero, parte ricorrente deduceva di aver svolto le proprie mansioni per 24 ore settimanali (dunque coerentemente rispetto all'orario risultante dal contratto e dalle buste paga in atti), seguendo le turnazioni indicate, aggiungendo che “spesso rimaneva anche un'ora in più senza essere retribuito” e che “talvolta” effettuava ulteriori turni di otto ore, che tuttavia venivano conteggiati come lavoro ordinario, e che “frequentemente” effettuava il turno notturno. Ebbene, la genericità delle allegazioni precludeva l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate sul punto, in difetto di una puntuale deduzione idonea a circoscrivere l'ampiezza temporale della prestazione aggiuntiva dedotta.
4 Alcuna deduzione, inoltre, si rinviene in ordine alle giornate di ferie, festività ed ai permessi non retribuiti, e pertanto anche la relativa domanda non può che essere rigettata. Con riferimento alle ulteriori poste retributive di cui parte ricorrente ha domandato il pagamento, si osserva quanto segue. Com'è noto, in ordine alle differenze retributive attinenti alla retribuzione ordinaria, incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). La prova rigorosa dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore è rappresentata dai prospetti paga sottoscritti per quietanza (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. 3806). Parte resistente ha dedotto il mancato riconoscimento della quattordicesima mensilità, in virtù del CCNL applicato, che pertanto non può essere riconosciuta per le ragioni in precedenza esposte. Con riferimento alla tredicesima mensilità, si osserva che la stessa va riconosciuta nella misura complessiva di € 1.496,79, così determinata in base alle buste paga versate in atti da parte resistente (€ 172,71 - busta paga di settembre 2016; € 57,57 – busta paga di dicembre 2016 agg.; € 57,57 – busta paga di gennaio 2017; € 518,12 – busta paga di dicembre 2017 agg.; € 690,82 – busta paga di dicembre 2018 agg.). Ed invero, le buste paga non sono state sottoscritte per quietanza, né risulta depositata documentazione attestante il relativo pagamento. Va invece rigettata la domanda del riconoscimento della tredicesima mensilità per l'anno 2019, in considerazione della documentazione depositata da parte resistente, da cui si evince il pagamento degli importi di cui alla busta paga di maggio 2019, comprensiva delle somme riconosciute a tale titolo (documentazione, tra l'altro, non contestata). Quanto al TFR, richiamando le argomentazioni già in precedenza formulate, si osserva preliminarmente che, dalla documentazione versata in atti da parte resistente, risulta il pagamento della busta paga di maggio 2019, comprensiva anche delle somme riconosciute a titolo di TFR. Del tutto generica è la contestazione, formulata da parte ricorrente nelle note depositate, circa la natura parziale del TFR erogato con la citata busta paga. Viceversa, parte resistente non ha fornito la prova, a fronte della puntuale deduzione di non averne ricevuto il pagamento, di aver corrisposto le somme dovute a tale titolo per complessivi € 332,64 (risultanti dalle buste paga di settembre 2016 e gennaio 2017 e pari, rispettivamente, ad € 210,97 ed € 121,67). Va altresì rigettata la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità notturna e dell'indennità di cassa, attesa la genericità delle deduzioni relative all'articolazione oraria dell'attività lavorativa (e dunque del presupposto per il riconoscimento di emolumenti legati allo svolgimento di attività in orari notturni), nonché allo svolgimento di mansioni comportanti responsabilità patrimoniale per ammanchi di cassa.
5 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso merita accoglimento limitatamente alla complessiva somma di € 1.829,43, di cui € 332,64 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, come per legge. Nel resto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, considerato l'accoglimento del tutto parziale del ricorso, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi € 1.829,43, di cui € 332,64 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 06/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10078/2019 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. P. Barbato e L. De Pace, con cui elett. Parte_1 dom. in Marcianise, alla Via Catena n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTE E in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. V. Martire, con cui elett. Controparte_1 dom. in Trani, alla Piazza della Repubblica n. 19, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
− di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time al 60%, dal 01/07/2016 al 25/09/2016, dal 05/12/2016 al 31/01/2017 e dal 25/03/2017 al 31/05/2019, presso le sedi di
“Teano Ovest” e “San Nicola La Strada Ovest” – presso cui la resistente società svolge attività di stazione di servizio - quale operaio di livello 7 addetto alla vendita al banco ed alla cassa, di cui al CCNL Pubblici Servizi;
− di essere stato addetto, per 24 ore settimanali, a mansioni di operaio addetto alla vendita ed al servizio al banco, nonché di operaio qualificato addetto alla cassa, mansioni corrispondenti al livello 5 del CCNL di categoria, svolgendo turni di lavoro giornalieri dalle 06:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 06:00, spesso rimanendo anche un'ora in più senza essere retribuito, e talvolta effettuando ulteriori turni di otto ore, conteggiati come lavoro ordinario;
− di aver percepito a titolo di retribuzione le somme indicate nelle buste paga;
− di non aver percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto, né somme a titolo di straordinario, tredicesima, quattordicesima, festività, ferie e permessi non goduti, indennità notturna, indennità di cassa, per un totale di € 13.032,46, come da conteggi in atti;
− di non aver percepito il TFR, pari ad € 2.563,04. 1 Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito giudice di “1) in via principale, dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. (Pubblici Servizi) per i lavoratori appartenenti al livello V e per l'effetto; 2) condannare la in persona del legale rappresentante e amministratore unico sig. con sede CP_1 CP_2 in Chieti (CH) alla via Padre Ugo Frasca snc p.iva al pagamento in favore del ricorrente, P.IVA_1 della complessiva somma di €. 15.595,50, di cui € 2.563,04 a titolo di TFR, così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
3) In via subordinata, condannare la resistente, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società resistente che, dedotta l'applicazione al rapporto di un CCNL diverso da quello invocato da parte ricorrente, e contestata la fondatezza del ricorso, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda, e, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, documentalmente istruita, veniva rinviata per discussione, anche in ragione del carico del ruolo. Giunta all'udienza del 05/06/2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Va in primo luogo osservato che parte ricorrente domandava il riconoscimento del trattamento economico e normativo, per i periodi di lavoro indicati in ricorso, del livello V del CCNL Pubblici Servizi. Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, deduceva l'applicabilità di un diverso CCNL, ovvero quello per i dipendenti delle aziende del settore turismo e pubblici esercizi CISAL. La domanda è infondata. Ed invero, dal contratto di lavoro e relative proroghe versati in atti, si evince l'applicazione del CCNL indicato da parte resistente. Parte resistente ha altresì documentato l'adesione all'ANPIT sin dall'anno 2013. Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11372 del 08/05/2008, Rv. 603084 - 01). Inoltre, “Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata 2 dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 26742 del 18/12/2014, Rv. 633684 - 01). Con recentissima pronuncia, la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 7203 del 18/03/2024, Rv. 670442 - 01) ha osservato che “in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che «abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole» (così, Cass. 31 dicembre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923 cit.). L'eventuale adesione ad un'organizzazione sindacale di categoria non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d. “atti di volontà”, capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro sia sottoposto a una specifica disciplina collettiva (in questi termini, Cass. 2 maggio 2019, n. 11537)”. Nel caso in esame, parte ricorrente, a seguito della costituzione della società resistente, si limitava a dedurre di non aver mai ricevuto il contratto di lavoro, a seguito della sottoscrizione. Va tuttavia osservato che, dalla documentazione versata in atti da parte resistente, risulta che sia il contratto che le successive proroghe venivano consegnate alla parte ricorrente (cfr. documentazione versata in atti). Tali documenti non venivano contestati specificamente da parte ricorrente, né quanto alla sottoscrizione, né quanto alle dichiarazioni ivi contenute. In assenza di puntuali deduzioni in merito, né in ordine alla lesione al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. in virtù del CCNL applicato dalla parte datoriale, la relativa domanda di inquadramento secondo un CCNL non applicabile al rapporto, per le indicate ragioni, non può che essere rigettata. Va ad ogni modo osservato che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272), l'inquadramento di un lavoratore subordinato avviene attraverso un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi, ovvero: 1) l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
2) l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Inoltre, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena, ovvero che essa sia stata accompagnata dall'assunzione
3 delle relative responsabilità e dell'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Incombe, pertanto, sul lavoratore che agisca in giudizio al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al superiore inquadramento “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, Rv. 563414 - 01). Nel caso di specie, parte ricorrente non riportava le declaratorie contrattuali del livello applicato né di quello anelato, omettendo di effettuare il raffronto tra le mansioni espletate ed i due livelli di inquadramento, e dunque omettendo del tutto di individuare i tratti caratterizzanti delle mansioni svolte, che ne consentano la riconducibilità al livello richiesto. Stante la rilevata carenza in punto di allegazione, non può essere in alcun modo accolta l'istanza di formulazione di nuovi conteggi sulla scorta del CCNL applicato dal datore di lavoro, avanzata da parte ricorrente nelle note in atti. Parte ricorrente deduce altresì lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo un'articolazione oraria più ampia rispetto a quella di formale inquadramento. Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Quanto al lavoro straordinario, occorre rilevare che esso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav., 12.5.2001, n. 6623; Cass., lav., 14.08.98, n. 8006; Cass. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). La valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio incombe sul lavoratore (Cass. lav., 29.1.2003, n. 1389). Analogamente, per le festività e le ferie (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015 - Rv. 635157 - 01). Ebbene, nel caso in esame, parte ricorrente deduce, del tutto genericamente, lo svolgimento di attività lavorativa per un arco temporale maggiore rispetto a quello di cui al contratto di lavoro. Ed invero, parte ricorrente deduceva di aver svolto le proprie mansioni per 24 ore settimanali (dunque coerentemente rispetto all'orario risultante dal contratto e dalle buste paga in atti), seguendo le turnazioni indicate, aggiungendo che “spesso rimaneva anche un'ora in più senza essere retribuito” e che “talvolta” effettuava ulteriori turni di otto ore, che tuttavia venivano conteggiati come lavoro ordinario, e che “frequentemente” effettuava il turno notturno. Ebbene, la genericità delle allegazioni precludeva l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate sul punto, in difetto di una puntuale deduzione idonea a circoscrivere l'ampiezza temporale della prestazione aggiuntiva dedotta.
4 Alcuna deduzione, inoltre, si rinviene in ordine alle giornate di ferie, festività ed ai permessi non retribuiti, e pertanto anche la relativa domanda non può che essere rigettata. Con riferimento alle ulteriori poste retributive di cui parte ricorrente ha domandato il pagamento, si osserva quanto segue. Com'è noto, in ordine alle differenze retributive attinenti alla retribuzione ordinaria, incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985). La prova rigorosa dei relativi pagamenti eseguiti in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore è rappresentata dai prospetti paga sottoscritti per quietanza (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 21 luglio 2011, n. 3806). Parte resistente ha dedotto il mancato riconoscimento della quattordicesima mensilità, in virtù del CCNL applicato, che pertanto non può essere riconosciuta per le ragioni in precedenza esposte. Con riferimento alla tredicesima mensilità, si osserva che la stessa va riconosciuta nella misura complessiva di € 1.496,79, così determinata in base alle buste paga versate in atti da parte resistente (€ 172,71 - busta paga di settembre 2016; € 57,57 – busta paga di dicembre 2016 agg.; € 57,57 – busta paga di gennaio 2017; € 518,12 – busta paga di dicembre 2017 agg.; € 690,82 – busta paga di dicembre 2018 agg.). Ed invero, le buste paga non sono state sottoscritte per quietanza, né risulta depositata documentazione attestante il relativo pagamento. Va invece rigettata la domanda del riconoscimento della tredicesima mensilità per l'anno 2019, in considerazione della documentazione depositata da parte resistente, da cui si evince il pagamento degli importi di cui alla busta paga di maggio 2019, comprensiva delle somme riconosciute a tale titolo (documentazione, tra l'altro, non contestata). Quanto al TFR, richiamando le argomentazioni già in precedenza formulate, si osserva preliminarmente che, dalla documentazione versata in atti da parte resistente, risulta il pagamento della busta paga di maggio 2019, comprensiva anche delle somme riconosciute a titolo di TFR. Del tutto generica è la contestazione, formulata da parte ricorrente nelle note depositate, circa la natura parziale del TFR erogato con la citata busta paga. Viceversa, parte resistente non ha fornito la prova, a fronte della puntuale deduzione di non averne ricevuto il pagamento, di aver corrisposto le somme dovute a tale titolo per complessivi € 332,64 (risultanti dalle buste paga di settembre 2016 e gennaio 2017 e pari, rispettivamente, ad € 210,97 ed € 121,67). Va altresì rigettata la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità notturna e dell'indennità di cassa, attesa la genericità delle deduzioni relative all'articolazione oraria dell'attività lavorativa (e dunque del presupposto per il riconoscimento di emolumenti legati allo svolgimento di attività in orari notturni), nonché allo svolgimento di mansioni comportanti responsabilità patrimoniale per ammanchi di cassa.
5 Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso merita accoglimento limitatamente alla complessiva somma di € 1.829,43, di cui € 332,64 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, come per legge. Nel resto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, considerato l'accoglimento del tutto parziale del ricorso, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi € 1.829,43, di cui € 332,64 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) rigetta nel resto il ricorso;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 06/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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