Ordinanza collegiale 18 giugno 2024
Decreto presidenziale 29 luglio 2024
Ordinanza collegiale 2 settembre 2024
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 11800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11800 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05338/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5338 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossella Chieffi, Angela Cascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di non idoneità, notificato al ricorrente in data 11.3.2024, disposto dalla Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale nell’ambito del concorso per il reclutamento di n. 1673 allievi della Guardia di Finanza;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\11\2024 :
- in parte qua, della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 209584 dell’11/07/2024, pubblicata in data 20/08/2024 sul portale ufficiale della Guardia di Finanza, con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito relative al concorso per titoli ed esami, indetto dalla Guardia di Finanza per il reclutamento di 1673 allievi finanzieri per l’anno 2023;
- della graduatoria relativa al contingente mare - specializzazione in “Operatore di sistema”, pubblicata il 20/08/2024, con cui sono stati dichiarati vincitori i candidati dalla posizione “n. 1 a quella n. 32 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forse armate”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, compreso, ove occorra, l’Avviso del Comando Generale della Guardia di finanza – I Reparto – Ufficio reclutamento e addestramento, pubblicato in data 20/08/2024, con cui sono state rese note le graduatorie in questione, nonché il verbale n. 46 del 5/06/2024, redatto dalla Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti, citato nella suddetta Determinazione;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del ricorrente a essere ammesso al corso di formazione per operatore di sistema.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la preposta Sottocommissione, nell’ambito del concorso in epigrafe indicato, previo esame congiunto dell’esito dei test e delle relazioni stilate sul conto del candidato, ha emesso un giudizio di non idoneità attitudinale “ poiché lo stesso, alla luce degli esiti conseguiti nelle prove presenti nel suo fascicolo personale, e a seguito del colloquio con i Periti Selettori e con lo Psicologo, è risultato non in linea nelle seguenti aree d’indagine: intellettiva-cognitiva; socio-relazionale; gestionale; emotiva; dell’assunzione del ruolo, evidenziando, pertanto, di non possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo di riferimento del ruolo a concorso, approvato con determinazione n. 248517/15 del 31 agosto 2015 del Comandante Generale della Guardia di finanza ” .
A fondamento del gravame la parte ha articolato un unico articolato motivo di ricorso, rubricato come segue:
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA’ E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CANDIDATI - VIOLAZIONE ED OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, PER ILLOGICITA’ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, facendo valere i medesimi profili di illegittimità, l’atto con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito relative al concorso in questione.
Il controinteressato -OMISSIS- si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame.
4. Con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 18 giugno 2024 il Collegio ha stabilito procedersi a verificazione al fine di “ accertare, preliminarmente alla decisione sull’istanza cautelare in epigrafe, l’oggettiva sussistenza o meno del requisito di idoneità oggetto di impugnazione ”, designando quale verificatore le Autorità sanitarie operanti presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 15 novembre 2024 il Collegio ha disposto la sostituzione dell’organismo incaricato di svolgere l’incombente istruttorio, designando le Autorità sanitarie operanti presso Collegio Medico Legale della Difesa.
Con ordinanza n.-OMISSIS-del 23 dicembre 2024 il Collegio ha disposto la revoca della verificazione e ha contestualmente respinto la domanda di misura cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con ordinanza -OMISSIS- del 2 aprile 2025 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal ricorrente avverso quest’ultimo provvedimento “ ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito presso il T.A.R. ”.
5. All’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con un primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la contraddittorietà tra i risultati positivi dei test e gli esiti dei successivi colloqui, che invece hanno evidenziato la carenza delle capacità richieste, denunciando la “ palese contraddittorietà tra gli esiti della prima fase (fondata su dati oggettivi e scientifici) e i giudizi formulati … dai periti selettori e dall’ufficiale psicologo … ancorati a valutazioni soggettive slegate da qualsivoglia canone predeterminato e fattuale ”.
In particolare, i rilievi operati dai periti selettori circa “ la scarsa capacità nell’individuare gli elementi essenziali dei problemi e delle situazioni ” e circa il fatto che il ricorrente “ potrebbe risultare non sempre pronto e deciso nel compiere delle scelte e nella definizione di strategie risolutive dei problemi riscontrati ” sarebbero smentiti “ dal risultato ottenuto dal ricorrente per il test cognitivo, sul ragionamento astratto, ovvero un range medio-alto ”.
7. Il motivo è infondato, secondo quanto già affermato in un precedente della sezione in un caso analogo (T.A.R. Lazio sez. IV - Roma, 7 maggio 2025, n. 8818), in quanto dalla relazione sulle risultanze testologiche, dalla relazione dei periti selettori e dal parere dello psicologo emergono chiaramente le ragioni del giudizio adottato dalla Sottocommissione, scaturito dalla valutazione complessiva di tutte le prove espletate nel rispetto delle relative prescrizioni normative che disciplinano le modalità di accertamento dei requisiti psicoattitudinali, nelle sue componenti intellettiva, relazionale, comportamentale, emotiva e di adesione al ruolo istituzionale.
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non è ravvisabile alcuna contraddizione nell’operato dell’Amministrazione, che lo ha prima giudicato positivamente nei test attitudinali, salvo poi ritenerlo non idoneo all’esito del colloquio con i periti selettori e con l’ufficiale psicologo.
Infatti, l’eventuale difformità tra gli esiti delle diverse prove previste nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità attitudinale non evidenzia in alcun modo un’anomalia del procedimento valutativo, ma costituisce una fisiologica espressione del suo regolare svolgimento.
Tale accertamento è stato condotto nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15 del bando di concorso, che recepisce integralmente le modalità tecniche stabilite con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523/13, come successivamente modificata dalla determinazione n. 248517/15.
Ebbene, è proprio l’articolazione procedurale delineata da tali disposizioni a suddividere l’ iter valutativo in due distinte fasi: una prima fase, che si svolge su test calibrati sul profilo ideale richiesto per la specifica categoria a concorso, all’esito dei quali lo psicologo redige una relazione descrittiva del profilo psicologico complessivo del candidato; e una seconda fase, volta ad accertare, anche sulla scorta degli elementi informativi emersi nella fase precedente, l’attitudine specifica del candidato allo svolgimento delle funzioni proprie del ruolo per cui si concorre.
Quest’ultima fase costituisce il momento centrale dell’indagine attitudinale, in quanto consente una valutazione diretta e personalizzata del candidato, che nessun test standardizzato potrebbe integralmente sostituire.
È infatti solo attraverso l’interazione diretta che è possibile cogliere con immediatezza e completezza aspetti essenziali della sfera relazionale, comunicativa ed emotiva, i quali sfuggono, per loro natura, a una rilevazione meramente scritta.
8. Assodato che i test di personalità non costituiscono strumenti di valutazione autosufficienti o decisivi, come prospettato dalla parte ricorrente, ma devono essere integrati con strumenti di osservazione diretta, deve in ogni caso rilevarsi che non è ravvisabile alcun profilo di contrasto tra i risultati dei diversi esami cui il ricorrente è stato sottoposto, atteso che:
- l’analisi eseguita dallo psicologo sulle risultanze dei test somministrati al ricorrente ha evidenziato note negative nell’AREA INTELLETTIVO-COGNITIVA – “ Alcuni errori grammaticali nel Q.B. ” – e nell’AREA SOCIO-RELAZIONALE – “ Il candidato non risulta molto socievole e attento agli altri ”;
- nel corso del colloquio con i periti selettori sono emerse criticità in tutte le aree investigate:
“ AREA INTELLETTIVO-COGNITIVA Il candidato possiede un eloquio non particolarmente fluente, caratterizzato da un vocabolario non molto variegato. 6 Risulta esitante nel cogliere gli stimoli proposti e formula risposte eccessivamente sintetiche e scarsamente argomentate.
AREA SOCIO-RELAZIONALE Il candidato non ha adottato un atteggiamento aperto e collaborativo, rendendo particolarmente ostica l’interazione con gli intervistatori. Riferisce una vita relazionale non particolarmente articolata e caratterizzata, sul luogo di lavoro, da contrasti con i colleghi dovuti a pareri divergenti. All’interno di un gruppo di lavoro non appare figura propensa a collaborare costruttivamente per il raggiungimento di un obiettivo condiviso.
AREA GESTIONALE Il candidato ha evidenziato capacità organizzative scarsamente strutturate, come sottolineato dai risultati non lusinghieri ottenuto sia nello studio che nelle attività professionali. Potrebbe, pertanto, risultare non sempre pronto e deciso nel compiere delle scelte e nella definizione di strategie risolutive dei problemi riscontrati.
AREA DELL’ASSUNZIONE DI RUOLO Il candidato non è consapevole della tipologia di impiego relativa allo specifico ruolo per cui concorre, palesando altresì una progettualità di crescita professionale non ancora definita. Non appare, inoltre, particolarmente propenso ai trasferimenti e all’adozione di un rapporto costruttivo e rispettoso della gerarchia ”.
- all’esito dell’ulteriore colloquio con lo psicologo è stata confermata l’esistenza di diversi aspetti problematici, riscontrati in “ quasi tutte ” le aree oggetto di indagine: “ Allo stato attuale, durane l’eloquio, sono state sondate attraverso stimolazioni e sollecitazioni, differenti aree, risultando in quasi tutte non adeguato alle caratteristiche richieste. In particolar modo, dal punto di vista intellettivo-cognitivo si registra la scarsa capacità nell’individuare gli elementi essenziali dei problemi e delle situazioni, così da identificare le soluzione più adeguate e rapide, così in ambito socio-relazionale, si ravvede una difficoltà nel relazionarsi con gli altri, compatibilmente ai bisogni ed alle esigenze individuali, così da non riconoscerle immediatamente ed eventualmente affrontarle e gestirle in modo appropriato, così da rinforzare ed arricchire il gruppo ed i singoli individui ”.
Dalle riportate valutazioni tecniche, espresse da soggetti diversi, è possibile evincere chiaramente le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione della idoneità, sotto il profilo attitudinale, ai fini dell’ammissione in questione, della parte ricorrente.
8. Sotto un secondo profilo, la parte ricorrente lamenta che “ in ogni caso, dalla documentazione allegata, risulta con assoluta immediatezza l’incoerenza della valutazione rispetto ai precedenti di carriera del sig. -OMISSIS-, ovvero aver già conseguito, pochi mesi prima rispetto al provvedimento impugnato, l’idoneità nel concorso indetto dalla stessa Amministrazione resistente … Inoltre, la Marina Militare, dove presta attualmente servizio il ricorrente, ha valutato quest’ultimo ECCELLENTE riguardo alla documentazione caratteristica ”.
La censura non è suscettibile di favorevole considerazione.
Invero la giurisprudenza ha costantemente escluso la configurabilità di un obbligo motivazionale per l’Amministrazione relativamente all’eventuale scostamento rispetto alle positive valutazioni conseguite dal candidato in precedenti tornate concorsuali o nell’ambito della pregressa carriera militare del medesimo.
Specificamente, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che:
- “ nessuna incidenza possono avere né precedenti favorevoli accertamenti, né ulteriori accertamenti di organi tecnici di altri corpi ” (Cons. Stato, sez. II, 27/09/2022, n. 8339; cft. anche Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 189/2022 e 1478/2024), sicché nel caso di specie la contraddittorietà intrinseca della diagnosi negativa non può essere desunta dal richiamo alle valutazioni positive del servizio prestato presso la Marina Militare, posto che i due status sono diversi, così come sono distinte le finalità istituzionali e i compiti richiesti a ciascuna delle figure militari in considerazione;
- anche l’eventuale contrasto con precedenti valutazioni rese in precedenti tornate concorsuali del medesimo tipo non vale ad inficiare di per sé la legittimità di un provvedimento di esclusione fondato su di una nuova valutazione nel senso della inidoneità, trattandosi di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Amministrazione legato allo specifico contesto spazio-temporale in cui si svolge, assumendo conseguentemente rilievo soltanto le condizioni esistenti al momento della prova concorsuale ( ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 8 giugno 2020, n. 3622; T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 11/09/2017, n. 9692: “ I giudizi sull’idoneità attitudinale resi in senso difforme rispetto ad una precedente tornata concorsuale non devono essere motivati relativamente allo scostamento della positiva valutazione precedente, dato che un simile onere motivazionale non trova alcun fondamento nella normativa in materia, ma anzi contrasta con la lex specialis, che disciplina le procedure concorsuali per l’arruolamento nell’organizzazione militare, che prevede che sia verificata di volta in volta l’idoneità attitudinale a ricoprire un determinato ruolo, senza attribuire rilevanza alcuna alle valutazioni precedenti e senza imporre alcun onere di motivare il diverso giudizio di inidoneità rispetto a quelli favorevolmente espressi in altra e diversa selezione ”).
9. In conclusione, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va respinto atteso che il gravato giudizio di inidoneità appare adeguatamente motivato (tramite il richiamo al contenuto dei suddetti accertamenti) e non sono ravvisabili elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto inficiante la valutazione attitudinale in discussione.
10. Per completezza, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ valutazioni sull’attitudine militare … non possono essere disposte verificazioni da parte di organi esterni, stante il principio di irripetibilità delle prove concorsuali – che costituisce il principale motivo per cui queste non sono sindacabili in sede giurisdizionale nemmeno negli ordinamenti più avanzati – in considerazione che queste avverrebbero in un contesto completamente diverso rispetto a quello selettivo che incide sulla performance del candidato. Tali giudizi sono sindacabili, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il profilo della correttezza del procedimento e dei criteri, senza investire i risultati della valutazione stessa, tranne, ovviamente, i casi, assolutamente eccezionali, in cui questi risultino così macroscopicamente erronei, da essere riconosciuti come tali anche da un non esperto nella materia ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596), evenienza che, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie al lume di quanto prima considerato.
11. La natura delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.