Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6354/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 6354/2024, promossa con ricorso depositato il 23/12/2024 da:
1) Parte_1 nato/a Milano il 22.01.1986
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Simona M. Scorti e l'Avv. Caterina Notorio
e
2) Parte_2 nato/a Canosa di Puglia (BA) il 03.08.1984
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Simona M. Scorti e l'Avv. Caterina Notorio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lesa (NO), in data 29.08.2015
(anno 2015 atto n. 5 parte II serie A)
□ senza figli
X□ con i seguenti figli minorenni:
e entrambi nati a Milano l'08.05.2019 Parte_3 Parte_4
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.12.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. con l'obbligo di mutuo rispetto;
• ordinare al Comune di Lesa ed al Comune di Caronno Pertusella di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione:
- affidare i figli minori e ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso Parte_3 Pt_4 con collocazione abitativa prevalente presso il padre;
- stabilire che la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli e un Parte_3 Pt_4 giorno infrasettimanale, che verrà concordato tra i coniugi nel rispetto delle esigenze anche lavorative degli stessi, nonché dei minori, weekend alternati, ivi compreso il pernottamento.
Per quanto concerne le vacanze estive, nonché le festività natalizie e pasquali, i coniugi concorderanno i periodi di frequentazione dei figli nel rispetto dell'alternanza e su basi paritarie.
È fatta comunque salva la facoltà per ciascuno dei genitori di vedere i figli nelle altre ricorrenze significative (a titolo puramente esemplificativo si indicano il compleanno, la Prima S. Comunione, la S. Cresima, etc), allorquando coincidano con i giorni in cui la frequentazione dei minori è assegnata all'altro coniuge.
- I genitori si impegnano a comunicare all'altra parte il luogo di villeggiatura e gli eventuali recapiti.
- La madre si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli, versando,
a mezzo bonifico bancario, al sig. entro il 15 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 – Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno a carico al 50% di entrambi i genitori, come da protocollo del Tribunale di Milano, intendendosi per straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email, o messaggio di WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, fatta eccezione per le spese straordinarie di importo uguale o superiore ad € 100,00 per le quali ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% senza che il collocatario anticipi l'intero.
- Disporre che il padre percepisca per intero l'assegno unico e universale per i figli e/o ogni altro emolumento equipollente, che verrà utilizzato per le necessità dei minori.
- La sig.ra si impegna a lasciare al padre i ticket mensili che le vengono riconosciuti dal Pt_2 proprio datore di lavoro affinché lo stesso li utilizzi in favore e per le spese dei figli minori.
- I genitori reciprocamente si autorizzino al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori e per gli stessi.
- La casa coniugale, sita in Caronno Pertusella (VA), Via Ignazio Silone, 142, in comproprietà del sig. e della sig.ra identificata nel catasto fabbricati del Parte_1 Parte_2
Comune di Caronno Pertusella alla sezione urbana foglio CR/3 mappale 6626 subalterno 8, piano 2-
S1, categoria A/2, classe 3, vani 6, sup. 117 mq, nonché il box-autorimessa, identificato, sempre nel catasto fabbricati del predetto Comune alla sezione urbana foglio CR/3 particella 6626 subalterno 13, piano S1, categoria C6, classe 7, mq 28, verranno alienati a terzi.
3 - Sino a quando ciò non si determinerà, gli immobili saranno assegnati al marito, con tutto l'arredamento e quest'ultimo si impegna a volturare le utenze non appena la moglie avrà rilasciato la casa coniugale, nonché a corrispondere le spese condominiali ordinarie. Le spese straordinarie saranno equamente ripartite tra i comproprietari.
- La sig.ra trasferirà la propria residenza non appena avrà reperito un'altra Parte_2 sistemazione e comunque entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
- Il sig. si accollerà le rate del mutuo residuo (pari a circa € 161.500,00) gravante Parte_1 sull'immobile sopra meglio specificato e, quando lo stesso verrà alienato a terzi, dalla quota del prezzo di vendita spettante alla sig.ra verrà decurtata la somma pari al 50% delle rate di mutuo Pt_2 che a far data dal mese di marzo 2025 verranno unicamente corrisposte dal sig. dovendo la Parte_1 sig.ra provvedere al pagamento del canone di locazione dell'appartamento ove si trasferirà. Pt_2
- L'autovettura modello Volkswagen Tiguan a targa FX981VW intestata al sig.
[...]
rimarrà allo stesso. Parte_1
- L'autovettura modello Lancia ON a targa FW981MG intestata alla sig.ra Parte_2 rimarrà alla stessa.
- Il conto corrente n. 1000/00006765 cointestato ad entrambi i coniugi verrà estinto ed i coniugi si accorderanno in merito alla suddivisione del saldo attivo.
- I coniugi danno atto di aver risolto e definito ogni questione patrimoniale di qualsiasi genere e tipo e, perciò, si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa, tranne quanto sopra specificato.
- Rinuncia reciproca da parte dei coniugi ad ogni assegno di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi riconciliare Parte_1 Parte_2
e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.08.2015, in Lesa (NO), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Lesa (anno __2015______, atto n. __5____, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, ai competenti Ufficiali di Stato Civile perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___21.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
5