Articolo 3 della Legge 21 maggio 1951, n. 498
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 luglio 1951
Art. 3.
All' art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il Comitato puo' demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonche' lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno".
Entrata in vigore il 25 luglio 1951