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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OP MA BR, Presidente
AR RO, RE
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6858/2021 depositato il 17/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1048/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 26/03/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004071438 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta e insiste in atti.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta e insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina la società “Ricorrente_1 srl”, impugnava la cartella di pagamento N. 29520190004071438000 di euro 18.574,42, relativa ad IRPEF ritenute alla fonte l'anno
2015, iscritte a ruolo ex art. 36/bis DPR 600/73, per omesso versamento delle ritenute alla fonte IRPEF dichiarate con modello 770/2016, anno d'imposta 2015.
La C.T.P. di Messina con la sentenza N° 1048/2021, depositata il 26/03/2021, indicata in epigrafe, rigettava il ricorso proposto dalla società appellante, condannandola alle spese di giudizio in favore dell'ADER e dell'ADE, costituitasi volontariamente in primo grado.
Il ricorrente in prime cure evidenziava i seguenti motivi di gravame: Inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via Pec;
2) Nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato. 3) Difetto di attribuzione in sede di firma. 4) Violazione dell'art. 12, comma IV, D.P.R. n. 602/73;
5) Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità del ruolo - Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001; 6) Illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa;
7) Illegittimità della iscrizione a ruolo per violazione degli artt. 36/ bis d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972 e dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. Omessa notifica delle comunicazioni preventive;
8) Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
9) Illegittimità dei compensi di riscossione.
Con il presente atto d'appello, avverso la sentenza N° 1048/2021, del 18/03/2021, depositata il 26/03/2021,
l'appellante deduce i seguenti motivi:
- Omessa pronuncia dei giudici di primo grado, per violazione e falsa applicazione art. 14 D.LGS 546/92, proposta in prime cure con memoria illustrativa;
- Inesistenza giuridica della notifica della cartella eseguita a mezzo PEC;
- Violazione dell'art. 17 comma 1 lettera d) D. LGS 165/2001 sottoscrizione del ruolo;
- Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
- Omessa notificazione del c.d. avviso bonario;
- Violazione art. 12 D.LGS 472/97 per omesso cumulo delle sanzioni;
- Omessa pronuncia sui compensi relativi all'aggio esattoriale.
Con apposite controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, controdeduceva e contestava gli addebiti mossi dall'appellante.
L'Agenzia Entrate Riscossione, non risulta costituita nel presente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della C.T.P. di Messina va confermata e l'appello rigettato.
Considerato che l'appellante reitera il vizio di illegittimità della sentenza appellata per omessa pronuncia dei Giudici di primo grado, proposto in prime cure mediante memoria illustrativa, in merito alla legittimità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate.
Le doglianze del contribuente sono manifestamente infondate.
La questione della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione nei giudizi proposti dal contribuente avverso cartelle di pagamento, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
L'art: 39 D.LGS N° 112/1999, alla voce "chiamata in causa dell'ente creditore", dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". In applicazione di tale norma, la giurisprudenza della Cassazione anche a Sezioni Unite, ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe, ai sensi del citato art. 39, l'onere di chiamare in giudizio l'Ente. E se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “adiectus solutionis causa”, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. Pertanto, il contribuente avendo individuato nell'uno o nell'altro caso il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto di responsabilità tra l'esattore e l'ente impositore.
Nel caso di specie, l'intervento volontario dell'ente impositore è legittimo, in quanto il ricorrente in prime cure oltre a contestare vizi propri della cartella di pagamento ha contestato il merito della controversia, e cioè, la debenza di ritenute alla fonte non versate dal contribuente;
l'erroneo calcolo degli interessi;
la riduzione delle sanzioni irrogate;
tutti vizi di competenza dell'ente impositore. Per cui, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 D. LGS 546/97, che al comma 3) prevede: “Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”, l'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate è legittimo. Al riguardo si osserva che, la Corte di Cassazione con Ordinanza N° 26281/2025, ha sancito il seguente principio di diritto “"nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14 comma 3) D. LGS 546/92 sopra evidenziato, prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell'atto impositivo ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, fuori da ogni dubbio, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria" ( cfr: inoltre Cass. N° 8718/2025).
Ne consegue che , è ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduce nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridica nei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente. A prescindere la possibilità di applicare, in via residuale,
l'art. 105 cpc, pacificamente applicabile al processo tributario per effetto dell'art. 1 comma 2) D. LGS
546/1992, occorre far presente che detto art. 14 comma 3), che consente l'intervento di soggetti che,
"insieme al ricorrente", sono destinatari dell'atto impugnato, trova applicazione anche per coloro che sono comunque "parti del rapporto tributario controverso", tra i quali vi è, l'ente impositore per i motivi sopra specificati e, quindi, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate era legittimata a costituirsi in giudizio volontariamente.
La censura, in merito alla inesistenza della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec, reiterata dall'appellante, non può essere accolta in quanto la irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602/73, art. 26, comma 5),
(in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018,
n.27561), quindi, l'appellante con l'impugnazione della cartella di pagamento ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
La censura relativa all'omessa sottoscrizione autografa del funzionario responsabile che ha trasmesso il ruolo all'agente della riscossione, è infondata, giacché l'emissione del ruolo così come la trasmissione dello stesso all'Agente della riscossione, è un atto amministrativo interno fra gli Uffici e non rilava ai fini della impugnazione della cartella di pagamento. ( Cassazione sez. V° Ord. N° 1449 del 20/01/2017). Infatti, la mancata sottoscrizione digitale della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto impugnato, non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui è stato emanato, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. Per la notifica delle cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, e nemmeno l'allegazione dell'atto presupposto, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa, specialmente per l'iscrizione a ruolo eseguita ex art. 36/bis DPR 600/73.
La censura relativa all'omesso invio della comunicazione preventiva di irregolarità c.d. ”avviso bonario”, cui fa riferimento l'appellante richiamando l'art. 6 della legge 212/2000, non può essere accolta in quanto la iscrizione a ruolo si riferisce ad imposte dichiarate e non versate dallo stesso contribuente, giacché per giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal
DPR 600/73 art. 36/bis comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6 comma 5) Legge 212/2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". Cifr.: Cassazione sezione TRI CIVILE sentenza N° 18893 del 15/07/2021..
In merito al dedotto difetto di motivazione, la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, stante che in esso sono riportati in modo chiaro ed esaustivo il recupero delle ritenute alla fonte trattenute dalla società e non versate all'Erario per anno 2015, dichiarate con modello 770/S. Infatti, la cartella riporta la relativa liquidazione delle imposte non versate dal contribuente, per come dichiarato dallo stesso con la propria dichiarazione modello 770S/2016, relative all'anno 2015, senza alcuna modifica e/o variazione dei dati in essa contenuti. E in merito al calcolo degli interessi e delle sanzioni contenuti in cartella non occorre alcuna specificazione, stante che la liquidazione degli interessi e delle sanzioni delle imposte dichiarate e non versate avviene direttamente in cartella, ex art. 36/bis DPR 600/73, di facile consulto e di calcolo.
La censura, reiterata dall'appellante in merito al rigetto dell'omessa applicazione dell'art. 12 D. LGS 472/97
(cumulo giuridico delle sanzioni), è infondata. La vicenda processuale in disamina non attiene a violazioni formali commesse dalla società appellante in sede di determinazione dell'imponibile o di liquidazione dell'imposta, ma riguarda il mancato pagamento di Ritenute alla fonte IRPEF, regolarmente dichiarate, cui conseguono le sanzioni previste dall'art. 13 D.LGS 471/97, che non prevedono alcun cumulo giuridico, ma una sanzione per ciascun mancato pagamento. Tale principio previsto da detto art. 13, - secondo il quale le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12 D.LGS 472/97, trova applicazione perché il cumulo giuridico di cui all'art. 12 DPR 472/97, riguarda le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento riguarda una violazione che attiene ad imposte già liquidate, per la quale l'art. 13 D. LGS N° 471/97 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento. In conclusione, l'appello del contribuente va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In base al principio della soccombenza, si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio euro 2.127,00. Nulla spese per l'Agente della riscossione non costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 16^, rigetta l'appello proposto dalla società e conferma la sentenza di primo grado appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 2.127,00. Nulla spese per L'Agenzia
Entrate Riscossione.
Così deciso in Messina l'8 ottobre 2025.
Il RE Il Presidente
Dott. Teodoro AR Avv. Maria Gabriella OP
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
OP MA BR, Presidente
AR RO, RE
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6858/2021 depositato il 17/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1048/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 26/03/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190004071438 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta e insiste in atti.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si riporta e insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la C.T.P. di Messina la società “Ricorrente_1 srl”, impugnava la cartella di pagamento N. 29520190004071438000 di euro 18.574,42, relativa ad IRPEF ritenute alla fonte l'anno
2015, iscritte a ruolo ex art. 36/bis DPR 600/73, per omesso versamento delle ritenute alla fonte IRPEF dichiarate con modello 770/2016, anno d'imposta 2015.
La C.T.P. di Messina con la sentenza N° 1048/2021, depositata il 26/03/2021, indicata in epigrafe, rigettava il ricorso proposto dalla società appellante, condannandola alle spese di giudizio in favore dell'ADER e dell'ADE, costituitasi volontariamente in primo grado.
Il ricorrente in prime cure evidenziava i seguenti motivi di gravame: Inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via Pec;
2) Nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato. 3) Difetto di attribuzione in sede di firma. 4) Violazione dell'art. 12, comma IV, D.P.R. n. 602/73;
5) Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità del ruolo - Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001; 6) Illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa;
7) Illegittimità della iscrizione a ruolo per violazione degli artt. 36/ bis d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972 e dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. Omessa notifica delle comunicazioni preventive;
8) Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
9) Illegittimità dei compensi di riscossione.
Con il presente atto d'appello, avverso la sentenza N° 1048/2021, del 18/03/2021, depositata il 26/03/2021,
l'appellante deduce i seguenti motivi:
- Omessa pronuncia dei giudici di primo grado, per violazione e falsa applicazione art. 14 D.LGS 546/92, proposta in prime cure con memoria illustrativa;
- Inesistenza giuridica della notifica della cartella eseguita a mezzo PEC;
- Violazione dell'art. 17 comma 1 lettera d) D. LGS 165/2001 sottoscrizione del ruolo;
- Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
- Omessa notificazione del c.d. avviso bonario;
- Violazione art. 12 D.LGS 472/97 per omesso cumulo delle sanzioni;
- Omessa pronuncia sui compensi relativi all'aggio esattoriale.
Con apposite controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, controdeduceva e contestava gli addebiti mossi dall'appellante.
L'Agenzia Entrate Riscossione, non risulta costituita nel presente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della C.T.P. di Messina va confermata e l'appello rigettato.
Considerato che l'appellante reitera il vizio di illegittimità della sentenza appellata per omessa pronuncia dei Giudici di primo grado, proposto in prime cure mediante memoria illustrativa, in merito alla legittimità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate.
Le doglianze del contribuente sono manifestamente infondate.
La questione della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione nei giudizi proposti dal contribuente avverso cartelle di pagamento, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
L'art: 39 D.LGS N° 112/1999, alla voce "chiamata in causa dell'ente creditore", dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". In applicazione di tale norma, la giurisprudenza della Cassazione anche a Sezioni Unite, ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe, ai sensi del citato art. 39, l'onere di chiamare in giudizio l'Ente. E se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “adiectus solutionis causa”, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. Pertanto, il contribuente avendo individuato nell'uno o nell'altro caso il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto di responsabilità tra l'esattore e l'ente impositore.
Nel caso di specie, l'intervento volontario dell'ente impositore è legittimo, in quanto il ricorrente in prime cure oltre a contestare vizi propri della cartella di pagamento ha contestato il merito della controversia, e cioè, la debenza di ritenute alla fonte non versate dal contribuente;
l'erroneo calcolo degli interessi;
la riduzione delle sanzioni irrogate;
tutti vizi di competenza dell'ente impositore. Per cui, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 D. LGS 546/97, che al comma 3) prevede: “Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”, l'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate è legittimo. Al riguardo si osserva che, la Corte di Cassazione con Ordinanza N° 26281/2025, ha sancito il seguente principio di diritto “"nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14 comma 3) D. LGS 546/92 sopra evidenziato, prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell'atto impositivo ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, fuori da ogni dubbio, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria" ( cfr: inoltre Cass. N° 8718/2025).
Ne consegue che , è ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduce nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridica nei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente. A prescindere la possibilità di applicare, in via residuale,
l'art. 105 cpc, pacificamente applicabile al processo tributario per effetto dell'art. 1 comma 2) D. LGS
546/1992, occorre far presente che detto art. 14 comma 3), che consente l'intervento di soggetti che,
"insieme al ricorrente", sono destinatari dell'atto impugnato, trova applicazione anche per coloro che sono comunque "parti del rapporto tributario controverso", tra i quali vi è, l'ente impositore per i motivi sopra specificati e, quindi, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate era legittimata a costituirsi in giudizio volontariamente.
La censura, in merito alla inesistenza della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec, reiterata dall'appellante, non può essere accolta in quanto la irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602/73, art. 26, comma 5),
(in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018,
n.27561), quindi, l'appellante con l'impugnazione della cartella di pagamento ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
La censura relativa all'omessa sottoscrizione autografa del funzionario responsabile che ha trasmesso il ruolo all'agente della riscossione, è infondata, giacché l'emissione del ruolo così come la trasmissione dello stesso all'Agente della riscossione, è un atto amministrativo interno fra gli Uffici e non rilava ai fini della impugnazione della cartella di pagamento. ( Cassazione sez. V° Ord. N° 1449 del 20/01/2017). Infatti, la mancata sottoscrizione digitale della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto impugnato, non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui è stato emanato, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. Per la notifica delle cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, e nemmeno l'allegazione dell'atto presupposto, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa, specialmente per l'iscrizione a ruolo eseguita ex art. 36/bis DPR 600/73.
La censura relativa all'omesso invio della comunicazione preventiva di irregolarità c.d. ”avviso bonario”, cui fa riferimento l'appellante richiamando l'art. 6 della legge 212/2000, non può essere accolta in quanto la iscrizione a ruolo si riferisce ad imposte dichiarate e non versate dallo stesso contribuente, giacché per giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal
DPR 600/73 art. 36/bis comma 3, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6 comma 5) Legge 212/2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". Cifr.: Cassazione sezione TRI CIVILE sentenza N° 18893 del 15/07/2021..
In merito al dedotto difetto di motivazione, la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, stante che in esso sono riportati in modo chiaro ed esaustivo il recupero delle ritenute alla fonte trattenute dalla società e non versate all'Erario per anno 2015, dichiarate con modello 770/S. Infatti, la cartella riporta la relativa liquidazione delle imposte non versate dal contribuente, per come dichiarato dallo stesso con la propria dichiarazione modello 770S/2016, relative all'anno 2015, senza alcuna modifica e/o variazione dei dati in essa contenuti. E in merito al calcolo degli interessi e delle sanzioni contenuti in cartella non occorre alcuna specificazione, stante che la liquidazione degli interessi e delle sanzioni delle imposte dichiarate e non versate avviene direttamente in cartella, ex art. 36/bis DPR 600/73, di facile consulto e di calcolo.
La censura, reiterata dall'appellante in merito al rigetto dell'omessa applicazione dell'art. 12 D. LGS 472/97
(cumulo giuridico delle sanzioni), è infondata. La vicenda processuale in disamina non attiene a violazioni formali commesse dalla società appellante in sede di determinazione dell'imponibile o di liquidazione dell'imposta, ma riguarda il mancato pagamento di Ritenute alla fonte IRPEF, regolarmente dichiarate, cui conseguono le sanzioni previste dall'art. 13 D.LGS 471/97, che non prevedono alcun cumulo giuridico, ma una sanzione per ciascun mancato pagamento. Tale principio previsto da detto art. 13, - secondo il quale le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12 D.LGS 472/97, trova applicazione perché il cumulo giuridico di cui all'art. 12 DPR 472/97, riguarda le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento riguarda una violazione che attiene ad imposte già liquidate, per la quale l'art. 13 D. LGS N° 471/97 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento. In conclusione, l'appello del contribuente va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
In base al principio della soccombenza, si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio euro 2.127,00. Nulla spese per l'Agente della riscossione non costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 16^, rigetta l'appello proposto dalla società e conferma la sentenza di primo grado appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 2.127,00. Nulla spese per L'Agenzia
Entrate Riscossione.
Così deciso in Messina l'8 ottobre 2025.
Il RE Il Presidente
Dott. Teodoro AR Avv. Maria Gabriella OP