Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/01/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4310 del 2024, proposto da
AN RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Iasonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’ottemperanza
del decreto della Corte d’Appello di Roma, in materia di indennizzo ex L. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. Legge Pinto, N.R.G. 57078/2012, del 26 marzo 2018, depositato in data 11 settembre 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato in data 18 aprile 2024, AN RI ha agito ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma i cui estremi sono rassegnati in epigrafe, con cui è stata disposta, in suo favore e a carico del Ministero della giustizia, la condanna a corrispondere l’importo di euro 5.000,00 a titolo di equo indennizzo dovuto ai sensi della l. n. 89/2001 (cd legge Pinto) oltre interessi legali dalla proposizione del ricorso ex L. 24 marzo 2001, n. 89.
1.1. Il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure opportune ad assicurare una sollecita e integrale attuazione del decreto di cui sopra, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta , con condanna al pagamento della sorte capitale, degli interessi, nonché di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) cod. proc. amm.
2. Il Ministero della giustizia si è costituito in data 10 dicembre 2024 con atto di mero stile.
3. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2024 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e, per l’effetto, merita accoglimento ai sensi e nei limiti di seguito indicati.
5. La parte ricorrente, in primo luogo, ha dato prova della sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della proposizione della presente azione di ottemperanza, come da documentazione prodotta in atti e munita di attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd Codice dell’amministrazione digitale).
5.1. Segnatamente, sono stati dimostrati:
i) il passaggio in giudicato dell’azionato decreto, come attestato dal certificato rilasciato dalla Cancelleria della Corte d’Appello di Roma in data 8 aprile 2024;
ii) la notifica, all’amministrazione debitrice, del titolo giudiziale in copia conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 475 e 479 cod. proc. civ. (come modificati ad opera del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – cd “riforma Cartabia”), perfezionatasi con pec del 14 giugno 2023;
iii) l’avvenuta presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, inoltrata al Ministero della giustizia con ulteriore pec del 13 giugno 2023;
iv) l’inutile decorso del termine dilatorio di sei mesi di cui al combinato disposto dei commi 5 e 7 del citato art. 5- sexies , il quale per la sua natura speciale assorbe il termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423).
6. Ciò premesso, il Ministero resistente non ha dato prova che sia intervenuto il pagamento delle somme oggetto del citato decreto del giudice ordinario né rappresentato l’eventuale esistenza di circostanze ostative e/o impedimenti all’emissione dell’ordine di pagamento, non avendo mosso alcuna specifica contestazione a fronte della pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, co. 4, cod. proc. amm.).
6.1. Ne consegue che risulta comprovato il dedotto inadempimento.
7. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguenziale ordine al Ministero della giustizia di provvedere, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione ad istanza di parte, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze derivanti dal giudicato azionato nella presente sede, con la precisazione che gli interessi sono da computarsi a decorrere dalla data di proposizione del ricorso esperito ai sensi della legge Pinto, e dunque dal 5 settembre 2012 (come stabilito nel decreto indicato in epigrafe e specificamente chiesto dal ricorrente nelle conclusioni del presente ricorso).
8. Va invece rigettata la domanda diretta ad ottenere la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) cod. proc. amm. (cd astreinte ), atteso che la misura coercitiva di cui trattasi appare manifestamente iniqua in relazione all’ottemperanza ad un giudicato reso ai sensi della legge n. 89/2001, essendo circostanza nota al Collegio che il ritardo nel pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti a tale tipologia contenzioso scaturisce dall’elevatissimo numero di condanne e connesse richieste di liquidazione (pendenti nell’ordine delle migliaia), che ha richiesto all’amministrazione debitrice un ingente sforzo organizzativo.
9. Il Collegio ritiene di dover disporre sin da ora la nomina di un commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inadempimento, nella persona di un dirigente del Ministero della giustizia munito dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , co. 8, della legge n. 89 del 2001, da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, II quater, 28 novembre 2024, n. 21426), il quale provvederà, su istanza di parte, al pagamento di quanto ancora dovuto entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari e senza diritto ad alcun compenso giusta il disposto del medesimo comma 8, ultimo alinea.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura complessiva indicata in dispositivo, determinata in ragione della serialità del contenzioso, con distrazione in favore dell’avv. Stefania Iasonna, dichiaratasi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore della Società ricorrente delle somme dovute in base al titolo azionato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero della giustizia munito dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, il quale verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero e provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi 60 (sessanta) giorni.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Stefania Iasonna, dichiaratasi procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO