Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1259/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Claudia Dasso,
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Mascini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 18-23.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 8.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi
1
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Castelletto D'Orba (AL) il 11.4.2015, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 31.7.2021, omologata da questo Tribunale il 15.9.2021;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il Per_1 Per_2 Per_3
27.7.2015, il 11.10.2016 e il 27.6.2019), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto a Castelletto D'Orba (AL) il 11.4.2015;
2 OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) La casa coniugale sita in Genova, Via Pisa 11C/7, condotta in locazione, resta assegnata alla IG.ra dando atto che il IG. ha già da tempo CP_1 Parte_1
trasferito la propria residenza;
2) I figli ed restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori con collocazione degli stessi in modo paritario al padre e alla madre, con residenza anagrafica presso quest'ultima;
3) I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno di essi possa mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo ed affinché gli stessi possano ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse dei figli, le decisioni di maggiore importanza che riguardano questi ultimi (ad. es.: orientamento religioso, indirizzo scolastico, attività sportive, etc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore che si trova con ed Per_1 Per_2
in quel momento;
Per_3
4) Il regime di frequentazione con i minori sarà il seguente:
Salvo diversi migliori accordi tra genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno:
- A fine settimana alterni dal giovedì sera ore 19 circa fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o casa dalla madre nei periodi di fermo scolastico;
- Inoltre, nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza della madre, dal giovedì sera al sabato mattina alle ore 13;
5) In ogni caso:
Festività civili e religiose saranno ripartite tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
3 I genitori trascorreranno con i propri figli, ad anni alterni, il periodo dal 25 dicembre alle ore
10 fino al 31 dicembre alle ore 12 ovvero il periodo dal 31 dicembre alle ore 12.00 sino al sino al 6 gennaio alle ore 20.00 ed trascorreranno dal 24 dicembre Per_1 Per_2 Per_3
dalle ore 10,00 al 25 dicembre alle ore 10,00 con quello dei genitori con il quale non trascorreranno il successivo giorno di Natale;
Ciascun genitore potrà trascorrere coi figli un periodo di vacanza durante il fermo scolastico estivo di tre settimane, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
6) Ciascun genitore, quando i figli sono con l'altro, potrà telefonare ai bambini due volte al giorno, salvo urgenze: la prima telefonata sarà alle ore 9 e la seconda alle ore 19;
7) I genitori concordano che la nonna paterna, IG.ra potrà tenere con sé i Parte_2
bambini, come di consueto, il martedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola alle ore 20,30;
8) Quanto al mantenimento economico dei figli, il IG. si impegna ed Parte_1
obbliga a corrispondere alla IG.ra entro e non oltre il quinto giorno di ogni CP_1
mese, mediante bonifico bancario l'importo già concordato in sede di separazione consensuale, in allora pari ad euro 1.500,00 mensili, per dodici mensilità all'anno, oltre rivalutazione Istat a far data dal 1.06.2022 base 1.06.2021;
9) Il IG. continuerà a farsi carico in misura pari al 100% delle spese Parte_1
straordinarie per i figli secondo le previsioni del verbale ex art. 47 quater Ordinamento
Giudiziario del Tribunale di Genova, sez. IV civile, in data 15.09.2016, che le parti dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia prima d'ora;
10) Il sig. e la sig.ra sosterranno direttamente in misura Parte_1 CP_1
pari al 50% ciascuno le spese per la mensa dei bambini;
11) Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie per i figli siano state anticipate da un genitore, saranno comunicate e documentate via e-mail all'altro, e rimborsate per la quota dovuta dal genitore che non le ha anticipate entro venti giorni dalla richiesta;
12) Il IG. godrà al 100% delle detrazioni fiscali per figli a carico e della Parte_1
detrazione per le spese straordinarie da egli sostenute;
13) L'autovettura Fiat Panda targa ET314HP, di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
, verrà trasferita alla IG.ra con passaggio della proprietà a carico
[...] CP_1
4 del sig. , da perfezionarsi entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data Parte_1
della sottoscrizione del presente ricorso;
14) Le parti dichiarano di avere già provveduto a definire tra loro ogni rapporto economico e patrimoniale, e di non avere più nulla da avere e/o pretendere l'una nei confronti dell'altra essendo entrambe autosufficienti sotto il profilo logistico ed economico (prodd. 5 e 6);
15) Per l'effetto esse rinunziano l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi assegno di mantenimento, contribuzione e/o corresponsione;
16) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto per l'estero e la reciproca iscrizione dei figli sul passaporto e/o l'autorizzazione all'espatrio degli stessi”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1, parte II, serie A, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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