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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 305/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio degli Avv.to Francesco Tramontano Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano CP_1
Morelli
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio pemettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far confermare la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione di detto assegno, a fronte di disconoscimento dello stesso in occasione della domanda amministrativa, e che il suddetto requisito non gli è stato riconosciuto in sede di ATP (rgn.1689/2019), di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data
3.1.2023. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., il ricorrente ha quindi chiesto che gli siano riconosciuti i benefici richiesti a decorrere dalla domanda amministrativa, con condanna dell'ente al pagamento delle ratei maturati. L' resistente, costituitosi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni, eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna alla corresponsione dei ratei e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, istruita mediante CTU medico-legale, e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente va accolta l'eccezione relativa all'infondatezza della domanda di condanna, posto che, come da costante giurisprudenza di legittimità, entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stata disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
La consulenza ha verificato e accertato che il ricorrente soffre di una serie di patologie che non pregiudicano la capacità manuale ed intellettiva del ricorrente e non determinano, quindi, una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Il consulente ha affermato che “dall'esame della documentazione in atti nonché dell'esame obiettivo praticato in sede di operazioni peritali, non sono emerse infermità di gravità tale da pregiudicare la capacità manuale e intellettiva del periziando, utile allo svolgimento di attività lavorativa a lui compatibili. Alla luce di quanto dinanzi riportato si deve ritenere che il Sig. non è allo stato attuale meritevole dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 Parte_1 della legge n.222/1984.”; ha quindi concluso negando la sussistenza del requisito.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 305/2023 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna per l'effetto parte ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte ricorrente. Tivoli, 4.6.2025
Il Giudice
IL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 4/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 305/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio degli Avv.to Francesco Tramontano Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano CP_1
Morelli
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio pemettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far confermare la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione di detto assegno, a fronte di disconoscimento dello stesso in occasione della domanda amministrativa, e che il suddetto requisito non gli è stato riconosciuto in sede di ATP (rgn.1689/2019), di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data
3.1.2023. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., il ricorrente ha quindi chiesto che gli siano riconosciuti i benefici richiesti a decorrere dalla domanda amministrativa, con condanna dell'ente al pagamento delle ratei maturati. L' resistente, costituitosi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni, eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna alla corresponsione dei ratei e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, istruita mediante CTU medico-legale, e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente va accolta l'eccezione relativa all'infondatezza della domanda di condanna, posto che, come da costante giurisprudenza di legittimità, entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stata disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
La consulenza ha verificato e accertato che il ricorrente soffre di una serie di patologie che non pregiudicano la capacità manuale ed intellettiva del ricorrente e non determinano, quindi, una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Il consulente ha affermato che “dall'esame della documentazione in atti nonché dell'esame obiettivo praticato in sede di operazioni peritali, non sono emerse infermità di gravità tale da pregiudicare la capacità manuale e intellettiva del periziando, utile allo svolgimento di attività lavorativa a lui compatibili. Alla luce di quanto dinanzi riportato si deve ritenere che il Sig. non è allo stato attuale meritevole dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 Parte_1 della legge n.222/1984.”; ha quindi concluso negando la sussistenza del requisito.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 305/2023 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna per l'effetto parte ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente procedimento, quantificate in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte ricorrente. Tivoli, 4.6.2025
Il Giudice
IL ON