CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1433/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GAUDIO MARCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3299/2025 depositato il 04/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Via P. Nenni, 1 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6325/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 6 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 640/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti l'avv. Nominativo_1 esponeva che con sentenza n. 6325/2024 sez. 06 del 04/11/2024 e depositata il 07/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria aveva accolto il ricorso proposto e aveva condannato il comune di S. Angelo a Cupolo, resistente, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquidava in € 400,00 oltre accessori ed in € 500,00 oltre accessori in quanto al grado di appello, per un totale complessivo di € 900,00 oltre oneri.
Esponeva che detta sentenza era stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data 08/11/2024 al Comune di S. Angelo a Cupolo (BN) e che essa era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.
Con successiva PEC del 29/01/2025 il procuratore aveva dunque inviato PEC con parcella pro/forma 5/25 del 29/01/2025, al comune di S. Angelo a Cupolo, anch'essa rimasta inevasa, senza alcun esito;
chiedeva pertanto che venissero adottati i provvedimenti necessari all' ottemperanza del contenuto della sentenza.
Veniva fissata l'udienza del 2.2.2026 ed il Comune di S'Angelo a Cupolo ha depositato la Determina n. 214 R.G. del 23.05.2025, con la quale è stato disposto il pagamento in favore dell'Avv. Nominativo_1, procuratore riconosciuto antistatario nella sentenza n. 6325/2024, come da nota pro-forma dallo stesso notificata all'Ente in data 29.01.2025.
All'udienza fissata, all'esito della camera di consiglio, la Commissione decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere avendo il comune adempiuto ai suoi obblighi.
Le spese possoo esere compensate atteso l'adempimento sostanzialmente tempestivo del Comune, anche in relazione alla necessità dei tempi adeguati per una specifica formazione della volontà dell'ente pubbilco, mediante specifica delibera.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GAUDIO MARCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3299/2025 depositato il 04/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Via P. Nenni, 1 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6325/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 6 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 640/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti l'avv. Nominativo_1 esponeva che con sentenza n. 6325/2024 sez. 06 del 04/11/2024 e depositata il 07/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria aveva accolto il ricorso proposto e aveva condannato il comune di S. Angelo a Cupolo, resistente, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquidava in € 400,00 oltre accessori ed in € 500,00 oltre accessori in quanto al grado di appello, per un totale complessivo di € 900,00 oltre oneri.
Esponeva che detta sentenza era stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data 08/11/2024 al Comune di S. Angelo a Cupolo (BN) e che essa era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.
Con successiva PEC del 29/01/2025 il procuratore aveva dunque inviato PEC con parcella pro/forma 5/25 del 29/01/2025, al comune di S. Angelo a Cupolo, anch'essa rimasta inevasa, senza alcun esito;
chiedeva pertanto che venissero adottati i provvedimenti necessari all' ottemperanza del contenuto della sentenza.
Veniva fissata l'udienza del 2.2.2026 ed il Comune di S'Angelo a Cupolo ha depositato la Determina n. 214 R.G. del 23.05.2025, con la quale è stato disposto il pagamento in favore dell'Avv. Nominativo_1, procuratore riconosciuto antistatario nella sentenza n. 6325/2024, come da nota pro-forma dallo stesso notificata all'Ente in data 29.01.2025.
All'udienza fissata, all'esito della camera di consiglio, la Commissione decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere avendo il comune adempiuto ai suoi obblighi.
Le spese possoo esere compensate atteso l'adempimento sostanzialmente tempestivo del Comune, anche in relazione alla necessità dei tempi adeguati per una specifica formazione della volontà dell'ente pubbilco, mediante specifica delibera.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.