Articolo 558 del Codice penale
Articolo 485Articolo 530
Versione
1 luglio 1931
Art. 558.

(Induzione al matrimonio mediante inganno)

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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