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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15829 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 42698/2020 R.G. del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025, svolta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
( C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata all'atto introduttivo
ATTORE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristiano Bartoletti CP_1 C.F._2
e JA CA , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni per l'attore :“ L'attore precisa le proprie conclusioni, come formulate nei propri scritti difensivi,a cui si riporta integralmente, insistendo nell'accoglimento delle stesse, con il favore delle spese ed onorari di lite da distrarsi a favore dello scrivente difensore, impugna e contesta ogni ex adversa deduzione e conclusione, ivi compresa ogni allegazione in punto di fatto e di diritto, nonché
1 tutte le produzioni documentali avversarie” e quindi “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Accertare l'inadempimento posto in essere dal Sig. CP_1 relativamente alle prestazioni indicate ai punti 7) e 8) della scrittura privata del 23.12.2003; - Per
l'effetto condannare il convenuto all'adempimento delle prestazioni di cui ai punti 7) e 8) della suindicata scrittura privata;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
Conclusioni per il convenuto : “..precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta e insiste per il loro integrale accoglimento.
In via istruttoria, reitera in questa sede tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio, con particolare riguardo per la prova orale richiesta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.”.
E quindi “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, A) In via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda attorea di condanna del convenuto al rendiconto di cui all'art. 8) della scrittura privata del 23.12.2003 perché la relativa statuizione è già coperta da giudicato, come meglio dedotto nella narrativa del presente atto;
in subordine e nel merito, dichiararla infondata per difetto di legittimazione passiva del sig. ovvero nel merito in fatto ed in diritto, in CP_1 quanto l'obbligazione risulta essere stata già adempiuta;
B) Dichiarare inammissibile la domanda attorea di condanna del convenuto alla vendita dell'immobile di Roma, via R. D'Altavilla n. 15 ex art. 7) scrittura privata del 23.12.2003, e comunque dichiararla infondata nel merito in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio dedotti nella narrativa del presente atto, dando comunque atto dell'offerta formale del convenuto, in via autonoma e conciliativa, di conferire all'attore procura irrevocabile a vendere l'immobile de quo, al prezzo che quest'ultimo riterrà più opportuno. Con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi il Tribunale di Roma esponendo :
- di avere sottoscritto in data 23.12.2003 insieme al fratello una scrittura privata, con CP_1 la quale hanno integralmente definito i rapporti successori afferenti all'eredità del padre
[...]
e della madre atto sottoscritto altresì da , vedova del terzo Per_1 Persona_2 Controparte_2 fratello, anch'egli deceduto (doc. 1);- Per_3
2 - che nella scrittura si stabiliva che “L'unico cespite ereditario che rimane da attribuire è il negozio di Via R. D'Altavilla n. 15 che in parti uguali compete a e Stante Persona_2 Pt_1 CP_1 le successioni testamentarie, tale negozio spetta al 55,50% (33,33 + 22,22) a e per il CP_1
44,44% (33,33 + 11,11) al e convengono di vendere tale negozio e dal Parte_1 Pt_1 CP_1 provento tratterrà il 60% ed il 40% a conguaglio di quanto previsto al punto 6).” CP_1 Pt_1
-che inoltre al punto 8) della scrittura le parti hanno concordato “di aver definito tra di loro ogni conteggio e di aver corrisposto ogni diritto inerente le due successioni, sicché si dichiarano di non aver più altro da pretendere reciprocamente se non il rispetto di quanto previsto nella presente scrittura, e si obbligano altresì a tutte le formalizzazioni necessarie. I gioielli in possesso di , CP_1 restano di sua proprietà, e dovrà fornire il rendiconto del denaro (22.000,00 euro circa) CP_1 prelevato dal c/c di ed interessi sul c/c.. circa un anno fa.” ; Persona_2
-che tuttavia non ha proceduto alla vendita del cespite e non ha reso il rendiconto. CP_1
Sulla base di tali premesse in fatto l'attore ha formulato le domande che si sono in epigrafe trascritte.
Si è costituito tempestivamente il convenuto , eccependo la inammissibilità della domanda di rendiconto per effetto di giudicato esterno e dichiarandosi disposto a conferire procura irrevocabile a vendere l'immobile in questione, che egli non è riuscito a vendere perché poco appetibile , ed ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Disattese le richieste di prova , è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni . Indi la causa
, assegnata ad altro giudice in data 9.1.2025 a causa di persistente vacanza del ruolo, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. all'esito della udienza cartolare del
19.6.2025.
2. Eccezione di giudicato esterno
Con riferimento alla domanda, proposta dall'attore , di condanna del convenuto all'adempimento della prestazione indicata al punto 8) della scrittura privata del 23.12.2003 , ossia l'obbligo assunto da di fornire il rendiconto del danaro ( euro 22.000,00) prelevato dal conto della madre, CP_1 il convenuto ha sollevato eccezione di giudicato, producendo la sentenza 3910/2014 pubblicata il
18.2.2014 di questo Tribunale, con relativa attestazione di non proposta impugnazione.
In tale pronuncia non definitiva è stato accertato che alla luce della scrittura del 2003 CP_1
è tenuto a rendere il conto delle somme di danaro prelevate dal conto corrente già intestato alla madre nel 2002 e quindi la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza Persona_2 per la rendicontazione.
3 Assume parte attrice che l'eccezione è infondata difettando la produzione della sentenza definitiva, corredata dalla certificazione attestante il passaggio in giudicato.
Orbene la sentenza parziale prodotta - che ha pronunciato su domanda diretta o comunque interpretata dal giudice quale azione di rendiconto ( art.236 c.p.c.)-è senz'altro idonea al giudicato quanto alla sussistenza dell'obbligo di rendiconto gravante su , posto che le pronunce parziali non CP_1 sono neppure travolte dalla estinzione del relativo giudizio (art.310 c.p.c.).
Parte attrice, infatti, si è limitata ad affermare che la sentenza prodotta non è definitiva e non recherebbe attestazione di passaggio in giudicato (circostanza smentita per tabulas -vedi certificazione di passaggio in giudicato ex art.124 c.p.c. emessa dalla cancelleria) , ma non allega circostanze idonee a far ritenere la persistenza attuale dell'interesse del ad una nuova Parte_1 pronuncia sulla domanda ( ad esempio successivo abbandono del giudizio di rendiconto dopo la pronuncia che ha riconosciuto il relativo obbligo in capo al ) , domanda che è pur CP_1 sempre tesa, così come nella presente sede proposta , all'accertamento dell'obbligo di rendiconto e del suo inadempimento.
Sotto altro autonomo profilo poi si osserva che la domanda di rendimento del conto (nella specie, tra coeredi) include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento. Ne consegue che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute. (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2148).La domanda di rendiconto è dunque strumentale alla corresponsione delle somme spettanti a ciascun coerede.
Ebbene nel caso in esame, anche a voler provvedere sulla relativa implicita domanda di pagamento concernente il prelievo di euro 22.000,00 ( che nega oggi di avere prelevato in quanto CP_1 afferma che la circostanza di detto prelievo venne da lui appresa dal fratello deceduto nel Per_3 dicembre 2002, che in vita aveva sempre gestito i soldi della madre, onde non sarebbe in grado di rendere alcun conto) , la scrittura in esame non consente di individuare i soggetti cui spetterebbe detta somma ( non specifica se si tratta dei soli germani o anche dell'altra contraente , né CP_1 CP_2 si possono individuare con certezza le quote , ipotizzando che il riparto debba avvenire tra i soli coeredi della posto che -sub punto 5) della scrittura- si fa riferimento al , quale Per_2 CP_1 erede testamentario del disponibile , con riferimento alla successione della madre, onde in assenza della produzione di detto titolo non è possibile neppure stabilire in che misura detto importo spetterebbe ai due figli superstiti.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata.
4 3. Inadempimento dell'obbligo di vendere l'immobile
La scrittura privata in oggetto prevede al punto 7) di vendere l'unico cespite ereditario che resta da attribuire , ossia il negozio di via R. D'Altavilla n.15 (“ convengono di vendere tale negozio e dal provento tratterrà il 60% ed il 40% a conguaglio di quanto previsto al punto 6).” CP_1 Pt_1
Orbene il convenuto ritiene che detto impegno fosse a carico di entrambi i fratelli, e tuttavia l'immobile è intestato in regime di comunione a e alla di lui moglie, onde l'iniziativa CP_1 per la cessione e il relativo obbligo gravava senz'altro su quest'ultimo. ha dedotto di essersi diligentemente adoperato al fine della cessione rivolgendosi ad CP_1 apposita agenzia immobiliare (cfr. docc. 5 e 6 comparsa di costituzione e risposta), senza però riuscire a finalizzare la vendita, nonostante il ribasso del prezzo, trattandosi di un locale commerciale posto in una zona disagiata, in una via di poco scorrimento e poco frequentata, al suo interno angusto e poco sfruttabile. Si è peraltro dichiarato disposto a rilasciare procura a vendere al fratello, odierno attore.
Orbene gli incarichi per la vendita risalgono al 2010 e quindi di ritiene che lo stesso non abbia diligentemente adempiuto all'obbligazione su di esso gravante. Né consta che si sia fattivamente adoperato in questo lungo lasso di tempo per conferire procura al fratello.
Alla luce di ciò deve ritenersi sussistente l'obbligo del convenuto all'adempimento della obbligazione contratta ed altresì accertato l'inadempimento lamentato dall'attore.
Non può farsi luogo alla richiesta condanna, trattandosi di un facere incoercibile.
La domanda va, dunque, accolta entro detti limiti.
La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1)rigetta la domanda di rendiconto di cui al punto 7) della scrittura in data 23.12.2003;
2) accoglie la domanda relativa al punto 8) della scrittura privata in data 23.12.2003 ed accerta l'inadempimento di all'obbligo di vendita del locale commerciale di via Altavilla;
CP_1
3)compensa le spese.
Roma, 12.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 42698/2020 R.G. del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025, svolta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
( C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata all'atto introduttivo
ATTORE
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristiano Bartoletti CP_1 C.F._2
e JA CA , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni per l'attore :“ L'attore precisa le proprie conclusioni, come formulate nei propri scritti difensivi,a cui si riporta integralmente, insistendo nell'accoglimento delle stesse, con il favore delle spese ed onorari di lite da distrarsi a favore dello scrivente difensore, impugna e contesta ogni ex adversa deduzione e conclusione, ivi compresa ogni allegazione in punto di fatto e di diritto, nonché
1 tutte le produzioni documentali avversarie” e quindi “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Accertare l'inadempimento posto in essere dal Sig. CP_1 relativamente alle prestazioni indicate ai punti 7) e 8) della scrittura privata del 23.12.2003; - Per
l'effetto condannare il convenuto all'adempimento delle prestazioni di cui ai punti 7) e 8) della suindicata scrittura privata;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”
Conclusioni per il convenuto : “..precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta e insiste per il loro integrale accoglimento.
In via istruttoria, reitera in questa sede tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio, con particolare riguardo per la prova orale richiesta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.”.
E quindi “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, A) In via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda attorea di condanna del convenuto al rendiconto di cui all'art. 8) della scrittura privata del 23.12.2003 perché la relativa statuizione è già coperta da giudicato, come meglio dedotto nella narrativa del presente atto;
in subordine e nel merito, dichiararla infondata per difetto di legittimazione passiva del sig. ovvero nel merito in fatto ed in diritto, in CP_1 quanto l'obbligazione risulta essere stata già adempiuta;
B) Dichiarare inammissibile la domanda attorea di condanna del convenuto alla vendita dell'immobile di Roma, via R. D'Altavilla n. 15 ex art. 7) scrittura privata del 23.12.2003, e comunque dichiararla infondata nel merito in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio dedotti nella narrativa del presente atto, dando comunque atto dell'offerta formale del convenuto, in via autonoma e conciliativa, di conferire all'attore procura irrevocabile a vendere l'immobile de quo, al prezzo che quest'ultimo riterrà più opportuno. Con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi il Tribunale di Roma esponendo :
- di avere sottoscritto in data 23.12.2003 insieme al fratello una scrittura privata, con CP_1 la quale hanno integralmente definito i rapporti successori afferenti all'eredità del padre
[...]
e della madre atto sottoscritto altresì da , vedova del terzo Per_1 Persona_2 Controparte_2 fratello, anch'egli deceduto (doc. 1);- Per_3
2 - che nella scrittura si stabiliva che “L'unico cespite ereditario che rimane da attribuire è il negozio di Via R. D'Altavilla n. 15 che in parti uguali compete a e Stante Persona_2 Pt_1 CP_1 le successioni testamentarie, tale negozio spetta al 55,50% (33,33 + 22,22) a e per il CP_1
44,44% (33,33 + 11,11) al e convengono di vendere tale negozio e dal Parte_1 Pt_1 CP_1 provento tratterrà il 60% ed il 40% a conguaglio di quanto previsto al punto 6).” CP_1 Pt_1
-che inoltre al punto 8) della scrittura le parti hanno concordato “di aver definito tra di loro ogni conteggio e di aver corrisposto ogni diritto inerente le due successioni, sicché si dichiarano di non aver più altro da pretendere reciprocamente se non il rispetto di quanto previsto nella presente scrittura, e si obbligano altresì a tutte le formalizzazioni necessarie. I gioielli in possesso di , CP_1 restano di sua proprietà, e dovrà fornire il rendiconto del denaro (22.000,00 euro circa) CP_1 prelevato dal c/c di ed interessi sul c/c.. circa un anno fa.” ; Persona_2
-che tuttavia non ha proceduto alla vendita del cespite e non ha reso il rendiconto. CP_1
Sulla base di tali premesse in fatto l'attore ha formulato le domande che si sono in epigrafe trascritte.
Si è costituito tempestivamente il convenuto , eccependo la inammissibilità della domanda di rendiconto per effetto di giudicato esterno e dichiarandosi disposto a conferire procura irrevocabile a vendere l'immobile in questione, che egli non è riuscito a vendere perché poco appetibile , ed ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Disattese le richieste di prova , è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni . Indi la causa
, assegnata ad altro giudice in data 9.1.2025 a causa di persistente vacanza del ruolo, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. all'esito della udienza cartolare del
19.6.2025.
2. Eccezione di giudicato esterno
Con riferimento alla domanda, proposta dall'attore , di condanna del convenuto all'adempimento della prestazione indicata al punto 8) della scrittura privata del 23.12.2003 , ossia l'obbligo assunto da di fornire il rendiconto del danaro ( euro 22.000,00) prelevato dal conto della madre, CP_1 il convenuto ha sollevato eccezione di giudicato, producendo la sentenza 3910/2014 pubblicata il
18.2.2014 di questo Tribunale, con relativa attestazione di non proposta impugnazione.
In tale pronuncia non definitiva è stato accertato che alla luce della scrittura del 2003 CP_1
è tenuto a rendere il conto delle somme di danaro prelevate dal conto corrente già intestato alla madre nel 2002 e quindi la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza Persona_2 per la rendicontazione.
3 Assume parte attrice che l'eccezione è infondata difettando la produzione della sentenza definitiva, corredata dalla certificazione attestante il passaggio in giudicato.
Orbene la sentenza parziale prodotta - che ha pronunciato su domanda diretta o comunque interpretata dal giudice quale azione di rendiconto ( art.236 c.p.c.)-è senz'altro idonea al giudicato quanto alla sussistenza dell'obbligo di rendiconto gravante su , posto che le pronunce parziali non CP_1 sono neppure travolte dalla estinzione del relativo giudizio (art.310 c.p.c.).
Parte attrice, infatti, si è limitata ad affermare che la sentenza prodotta non è definitiva e non recherebbe attestazione di passaggio in giudicato (circostanza smentita per tabulas -vedi certificazione di passaggio in giudicato ex art.124 c.p.c. emessa dalla cancelleria) , ma non allega circostanze idonee a far ritenere la persistenza attuale dell'interesse del ad una nuova Parte_1 pronuncia sulla domanda ( ad esempio successivo abbandono del giudizio di rendiconto dopo la pronuncia che ha riconosciuto il relativo obbligo in capo al ) , domanda che è pur CP_1 sempre tesa, così come nella presente sede proposta , all'accertamento dell'obbligo di rendiconto e del suo inadempimento.
Sotto altro autonomo profilo poi si osserva che la domanda di rendimento del conto (nella specie, tra coeredi) include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento. Ne consegue che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute. (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2148).La domanda di rendiconto è dunque strumentale alla corresponsione delle somme spettanti a ciascun coerede.
Ebbene nel caso in esame, anche a voler provvedere sulla relativa implicita domanda di pagamento concernente il prelievo di euro 22.000,00 ( che nega oggi di avere prelevato in quanto CP_1 afferma che la circostanza di detto prelievo venne da lui appresa dal fratello deceduto nel Per_3 dicembre 2002, che in vita aveva sempre gestito i soldi della madre, onde non sarebbe in grado di rendere alcun conto) , la scrittura in esame non consente di individuare i soggetti cui spetterebbe detta somma ( non specifica se si tratta dei soli germani o anche dell'altra contraente , né CP_1 CP_2 si possono individuare con certezza le quote , ipotizzando che il riparto debba avvenire tra i soli coeredi della posto che -sub punto 5) della scrittura- si fa riferimento al , quale Per_2 CP_1 erede testamentario del disponibile , con riferimento alla successione della madre, onde in assenza della produzione di detto titolo non è possibile neppure stabilire in che misura detto importo spetterebbe ai due figli superstiti.
Ciò posto la domanda deve essere rigettata.
4 3. Inadempimento dell'obbligo di vendere l'immobile
La scrittura privata in oggetto prevede al punto 7) di vendere l'unico cespite ereditario che resta da attribuire , ossia il negozio di via R. D'Altavilla n.15 (“ convengono di vendere tale negozio e dal provento tratterrà il 60% ed il 40% a conguaglio di quanto previsto al punto 6).” CP_1 Pt_1
Orbene il convenuto ritiene che detto impegno fosse a carico di entrambi i fratelli, e tuttavia l'immobile è intestato in regime di comunione a e alla di lui moglie, onde l'iniziativa CP_1 per la cessione e il relativo obbligo gravava senz'altro su quest'ultimo. ha dedotto di essersi diligentemente adoperato al fine della cessione rivolgendosi ad CP_1 apposita agenzia immobiliare (cfr. docc. 5 e 6 comparsa di costituzione e risposta), senza però riuscire a finalizzare la vendita, nonostante il ribasso del prezzo, trattandosi di un locale commerciale posto in una zona disagiata, in una via di poco scorrimento e poco frequentata, al suo interno angusto e poco sfruttabile. Si è peraltro dichiarato disposto a rilasciare procura a vendere al fratello, odierno attore.
Orbene gli incarichi per la vendita risalgono al 2010 e quindi di ritiene che lo stesso non abbia diligentemente adempiuto all'obbligazione su di esso gravante. Né consta che si sia fattivamente adoperato in questo lungo lasso di tempo per conferire procura al fratello.
Alla luce di ciò deve ritenersi sussistente l'obbligo del convenuto all'adempimento della obbligazione contratta ed altresì accertato l'inadempimento lamentato dall'attore.
Non può farsi luogo alla richiesta condanna, trattandosi di un facere incoercibile.
La domanda va, dunque, accolta entro detti limiti.
La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1)rigetta la domanda di rendiconto di cui al punto 7) della scrittura in data 23.12.2003;
2) accoglie la domanda relativa al punto 8) della scrittura privata in data 23.12.2003 ed accerta l'inadempimento di all'obbligo di vendita del locale commerciale di via Altavilla;
CP_1
3)compensa le spese.
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dott.ssa Raffaella Tronci
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