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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Tribulato;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv. Cimino Luigi e
Cardone Luigi;
Appellata - appellante in via incidentale
AVENTE AD OGGETTO: appello – somministrazione fraudolenta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2307/2022 del 15 giugno 2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la domanda di impugnazione dei contratti di somministrazione a termine proposta dall'odierno appellante, che
1 aveva lavorato dall'ottobre 2007 al settembre 2015 per la Controparte_1
e per l'effetto rigettava le conseguenti domande volte a ottenere l'immediata reintegra e/o riassunzione e/o ripresa del servizio presso la sede di lavoro in precedenza occupata, e la condanna dell'appellata a corrispondere le retribuzioni medio tempore non corrisposte nonché il risarcimento del danno patito.
Richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. un precedente dello stesso
Tribunale, riteneva che nel caso di specie dovesse trovare applicazione il regime di decadenza di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 4 let. d)
183/2010 e dell'art. 6 l. n. 604/1966, che prevede un termine di 60 giorni per l'impugnazione dei contratti di somministrazione a termine. Precisava che la decadenza risultava applicabile – oltre ai contratti di somministrazione già scaduti alla data di entrata in vigore della legge – anche a tutte le ipotesi di somministrazione irregolare, incluse le somministrazioni concluse senza il rispetto del requisito di forma scritta e quelle fraudolenti e illecite.
Indi, accertava che l'impugnazione stragiudiziale dei contratti di somministrazione a termine proposta dall'appellante con PEC del 16 novembre
2015 risultava tardiva, atteso che l'ultimo rapporto tra le parti era cessato il 7 giugno 2015.
Dichiarava, infine, assorbita ogni altra questione posta dalle parti.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Appellava la sentenza per i motivi da intendersi qui Parte_1
integralmente ritrascritti. Instauratosi il contraddittorio, la società appellata resisteva al gravame, proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza inerente alla condanna alle spese, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la decadenza di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 4 let. d) 183/2010 e dell'art. 6 l. n.
604/1966. Richiamato e riportato un arresto della Suprema Corte in materia
(Cass. Civ. Sez. lav. n. 40652/2021) - ritenuto ininfluente dal Tribunale ai fini della decisione - evidenzia che nessun onere di impugnativa può operare quando difetta la forma scritta del contratto di somministrazione, in quanto l'art. 32 comma 2 fa riferimento ai casi di somministrazione irregolare, di cui all'art. 20 e all'art. 21 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 276/2003, e non alla diversa ipotesi prevista al comma 4 del suddetto art. 21. Aggiunge che la mancata stipulazione del contratto in forma scritta equivale a prestazione resa in fatto e che, di conseguenza, non sarebbe possibile individuare il dies a quo dal quale fare decorrere il termine di impugnazione. Conclude sostenendo che, non avendo l'appellata mai dato prova della sussistenza dei contratti di somministrazione in forma scritta relativi al periodo oggetto di contestazione,
l'intera somministrazione deve dirsi nulla per violazione dell'art. 21 d.lgs.
267/2003.
2. Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce che il giudice di primo grado
– a fronte della dedotta frode alla legge – ha erroneamente ritenuto applicabile il regime di decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010, in spregio agli artt. 1344 e
1418 c.c. Osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav. 21/07/2022 n. 22861), l'azione per fare valere la somministrazione in frode alla legge non è preclusa dallo spirare del suddetto termine di decadenza;
ed infatti, la disciplina di cui all'art. 32 l. 183/2010 si porrebbe in contrasto con la direttiva 2008/104/CE, in materia di lavoro tramite agenzia interinale, se interpretata nel senso di impedire al giudice nazionale di valutare il rapporto di somministrazione per cui risulta maturata la decadenza, al fine di accertare se nel caso concreto il susseguirsi di contratti di
3 somministrazione costituisca un'ipotesi di frode alla legge, posta in essere al fine di aggirare le norme sui contratti a termine. Aggiunge che il giudice di merito è chiamato a verificare se la somministrazione ha “oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c.”, anche in violazione del CCNL autoferrotranvieri del 2004, che prevede il ricorso alla somministrazione solo per esigenze eccezionali o occasionali e quando non è possibile assumere lavoratori a tempo determinato per un periodo non superiore a 60 giorni. Ribadisce, richiamando a supporto un ulteriore arresto della Suprema Corte (Cass. civile, sez. lav., 28/03/2018, n. 7702), che la finalità fraudolenta della somministrazione può essere desunta anche dalla mera reiterazione delle assunzioni per lunghi periodi di tempo.
3. Con il terzo motivo, l'appellante reitera le domande proposte in primo grado, rappresentando di avere diritto alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con contratto full time sin dall'inizio della somministrazione con la qualifica di Operatore di Esercizio, parametro 140,
CCNL autoferrotranvieri, sia in ragione della violazione dell'art. 21 comma 4
d.lgs. 267/2003, sia in caso di accertamento della eccepita frode alla legge.
Sostiene, inoltre, di avere diritto al riconoscimento degli stipendi dovuti e non percepiti dalla data di offerta della prestazione lavorativa (pec del 16.11.2015) alla data di ripresa del servizio e non al risarcimento forfettario, previsto per la conversione di un contratto in somministrazione redatto in forma scritta ma viziato per altre ragioni. Ed infatti, osserva che l'art. 39 d.lgs. 81/2015 si applica ai casi di accoglimento della domanda di cui al comma 1 della disposizione, la quale non richiama la diversa ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 38, riguardante la nullità della somministrazione per mancanza di forma scritta, a cui può essere equiparata la nullità per frode alla legge. In subordine, chiede che gli venga riconosciuto il risarcimento nella misura massima prevista dall'art. 32 l.
183/2010 e dall'art. 39 comma 2 del d.lgs. 81/2015.
4. Insiste, infine, nelle richieste istruttorie in atti.
4 5. L'appello principale è fondato e va accolto.
5.1 Va premesso che con le note scritte autorizzate depositate il 28.05.2025, parte appellante ha insistito sulla sola domanda volta ad accertare e dichiarare la natura fraudolenta della somministrazione di lavoro intercorsa con la
[...]
e, per l'effetto, dichiarare la conversione del rapporto di lavoro Controparte_1
in contratto a tempo indeterminato , con conseguente implicita Parte_2
rinuncia al primo motivo di appello, peraltro da ritenersi infondato alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
6898/2024 del 14.03.2024 in giudizio vertente su analoga questione giuridica, che in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte ha osservato: “Questa Sezione, anche di recente, ha confermato che
l'operatività della disposizione di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art.
32, comma 4, lett. d), e la conseguente proroga, attiene anche ai contratti a termine in somministrazione (v. in tal senso, tra le altre, di recente Cass.
1.8.2023, n. 23413, e ivi in motivazione il richiamo a diversi precedenti di legittimità conformi). E va sottolineato che non si è dubitato del fatto che il termine decadenziale, introdotto dalla L. n. 183 del 2010, operasse in tutti i casi di impugnativa dei contratti di somministrazione a termine, quindi anche ove fosse denunciata la nullità per difetto di forma scritta (in tal senso, di recente, Cass., sez. lav., 6.7.2023, n. 19216, che in fattispecie analoga a quella in esame vedeva come ricorrente una delle società attuali controricorrenti;
decisione, cui si rimanda anche per la ricostruzione della normativa in subjecta materia e per i precedenti in senso conforme ivi richiamati)”; la stessa Corte, per contro, ha precisato che “il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa
5 impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di
Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo
2022 in causa C-232/20”; ha chiarito, infine, che “Gli argomenti posti dalle parti per sollecitare il rinvio pregiudiziale comprendono una critica a quanto considerato in Cass. n. 22861/2022 più volte cit., non considerandosi che le pressoché coeve Cass. nn. 29570 e 23494/2022, erano state rese in base ad identica e approfondita motivazione, che si fonda in gran parte su esteso esame del “Diritto dell'Unione Europea sul lavoro tramite agenzia interinale”, considerato in rapporto a varie decisioni proprio della CGUE, fino alla più recente sent. 17.3.2022, in causa C-232/20; motivazione cui, quindi, si rimanda anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., notandosi comunque che nelle more non sono intervenute altre decisioni della Corte europea in tema di lavoro interinale che possano assumere rilievo rispetto ai temi di cui è causa. Inoltre, come già rilevato, all'indirizzo espresso dalle suddette sentenze di questa Corte è stata data continuità anche in più recenti decisioni di legittimità”.
5.2 Essendo la domanda proposta dall'appellante volta ad accertare la nullità della somministrazione di lavoro intercorsa tra le parti per essere stata posta in essere in frode alla legge e segnatamente per avere la società appellata utilizzato l'istituto in esame per coprire esigenze stabili e durature di personale con qualifica di autista di autobus anziché con il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale forma contrattuale comune nel nostro ordinamento, non opera il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 182/2010.
5.3 Nel merito, va condiviso quanto ritenuto da questa Corte (Sentenza n.
596/2023 pubbl. il 05/06/2023) in vicenda avente profili di analogia con quella in esame, che in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte di cassazione (Cass. 23495/2022; 13982/2022) ha ribadito che, benché il d. lgs. n. 276 del 2003 e così anche il d.lgs. n. 81 del 2015 non contengano alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia
6 interinale, tuttavia tale requisito deve ritenersi “implicito ed immanente” nel lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione e in particolare dalla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa JH c. KG, C-
681/18 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG,
Mercedes-Benz Werk Berlin, C-232/20 (punti 31, 34). Detta direttiva, come chiarito dalla Suprema Corte (sent. cit.) all'articolo 1 definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai “lavoratori che hanno un contratto di lavoro
o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”. Il termine «temporaneamente» è poi utilizzato anche all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di «missione» ponendo in risalto la temporaneità del lavoro prestato presso l'utilizzatore. Le sentenze della Corte di Giustizia richiamate dalla Cassazione hanno affermato che il termine
“temporaneamente” deve caratterizzare non il posto di lavoro che deve essere occupato all'interno dell'impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un'impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo.
L'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 poi prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo al lavoro interinale e, in particolare, per prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva e pur non individuando, tale articolo, con precisione un termine oltre il quale la messa a disposizione del lavoratore non può più essere qualificata come avvenuta “temporaneamente”, comunque mira a conciliare l'obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l'obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori, affermando esplicitamente, al considerando 15, che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a
7 tempo indeterminato. La Suprema Corte quindi con le sentenze citate ha rilevato che “Nella sentenza del 14 ottobre 2020, nella causa C-681/18, la
Corte di Giustizia ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso.
Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva 2008/104 nel suo insieme… Nella più recente sentenza del 17 marzo 2022, nella causa C- 232/20, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla valutazione del giudice, evidenziando come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quella che “possa ragionevolmente qualificarsi
«temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore”, potrebbero denotare un ricorso abusivo
a tale forma di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della
Direttiva 2008/104”.
In sintesi deve ritenersi dunque, in accordo con la giurisprudenza di legittimità che questa Corte condivide e con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, che in tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell'assenza di limiti legislativamente previsti nella legislazione nazionale,
8 costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all'istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla citata direttiva n. 2008/104/CE, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione.
L'accertamento che il giudice deve compiere attiene quindi in particolare alla durata complessiva dell'attività del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice mediante missioni successive tramite agenzia interinale, al fine di verificare se tale durata sia più lunga di quanto possa essere “ragionevolmente” qualificato come “temporaneo”: ciò infatti rileverebbe come ricorso abusivo alla somministrazione del lavoro a termine ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104. Quindi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale deve verificare nel concreto se le disposizioni della Direttiva 2008/104 vengano in concreto aggirate, quando non venga fornita adeguata spiegazione oggettiva giustificativa del fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale e che ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale.
5.4 Quanto alla vicenda in esame, l'odierno appellante ha documentato di avere prestato attività lavorativa dal 19/10/2007 – al 7/06/2015 presso la
[...]
svolgendo mansioni di autista di autobus (inquadramento Controparte_1
“Operatore di Esercizio”, parametro 140 ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri) previa stipula di circa 463 contratti in somministrazione di lavoro a termine, più relative proroghe, attivati per il tramite della società interinale Manpower
S.p.A.
5.5 Posto che i rapporti in somministrazione si sono succeduti nel periodo dal
19.10.2007 al 7.06.2015 (cfr. pagg. 17-27 del ricorso e prospetto all. 2), agli stessi si applica la disciplina del d.lgs 276/2003 nonché la legge n. 92 del 28
9 giugno 2012 e il d.l. n. 34 del 2014, che ha eliminato del tutto, per il contratto di somministrazione a tempo determinato, il requisito delle causali giustificative, che già la legge n. 92 del 2012 all'art. 1, comma 9 aveva escluso con riferimento alla prima missione.
Il D.lgs. n. 276/2003, sotto la vigenza del quale si sono svolti la prevalenza dei contratti intercorsi tra le parti, all'art. 20 prevedeva le “condizioni di liceità” del contratto di somministrazione e, per quanto d'interesse per la presente controversia, al comma 4, ammetteva la somministrazione di lavoro a tempo determinato “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”. Il successivo art. 22 disciplinava i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e, al comma 2, per l'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, estendeva al rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore la disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 “per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti”, che riguardano la successione dei contratti. Prevedeva, inoltre, che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore”. L'art. 27 poi qualificava somministrazione irregolare, quella avvenuta “al di fuori dei limiti
e delle condizioni di cui agli articoli 20 (e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e)”, e prevedeva tra l'altro che “il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
5.6 Tanto premesso, ritiene la Corte che, a prescindere dalle causali formalmente indicate nei singoli contratti di somministrazione, generiche o meno che siano e in disparte la non necessità della loro indicazione in taluni periodi, non può non considerarsi che l'ingente numero di contratti di lavoro –
10 circa 463 - che si sono succeduti per il medesimo lavoratore presso la stessa impresa per il tramite dell'agenzia interinale per circa 8 anni consecutivi, alcuni dei quali anche prorogati, rende evidente l'elusione del carattere strutturalmente temporaneo del ricorso alla somministrazione di lavoro, a prescindere dalla mancanza di limiti specifici di durata nella legislazione nazionale: nel caso concreto la durata complessiva del rapporto, risultante dalla reiterazione dei singoli rapporti in somministrazione dello stesso lavoratore presso la stessa utilizzatrice senza apprezzabile soluzione di continuità e sostanzialmente permanente sino all'anno 2012, supera il limite di una durata che possa “ragionevolmente” considerarsi temporanea e anche tenendo conto delle causali indicate, come allegate dalla società utilizzatrice (esigenza di sostituire personale assente per malattia o ferie o esigenza di far fronte all'intensificarsi del flusso di passeggeri su specifiche tratte), induce a ritenere che si sia in presenza di un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione indipendentemente dal rispetto formale, per ciascuno dei singoli contratti, delle norme di legge (cfr. Cass. n. 7702/2018).
Né possono rilevare le circostanze evidenziate dalla società appellata, ovvero che “L'azienda esercita attività di trasporto pubblico locale di persone (TPL)
… L'azienda deve garantire il servizio sempre e comunque, quindi, anche nel caso di malattia, infortunio, ferie, del proprio personale dipendente legato da rapporto di lavoro subordinato. Si tratta di un preciso obbligo contrattuale, pena la risoluzione del contratto…”. Come precisato dalla Corte di cassazione l'accertamento che il giudice deve compiere attiene alla durata complessiva dell'attività del lavoratore presso la stessa impresa al fine di verificare se detta durata non possa ragionevolmente qualificarsi quale temporanea;
nella specie, anche ove tenuto conto delle esigenze evidenziate dalla società appellata, la continuità della prestazione lavorativa resa dall'appellante in favore della
[...]
per oltre 5 anni continuativi e con le medesime mansioni non Controparte_1
può in alcun modo definirsi ragionevolmente temporanea.
11 5.7 Per le ragioni che precedono, va riconosciuto il diritto dell'appellante alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno sin dalla data del 19.10.2007, di stipula del primo contratto di somministrazione irregolare alle dipendenze della società per lo svolgimento delle Controparte_1
mansioni di operatore di esercizio, categoria C (parametro 140 CCNL autoferrotranvieri, conducente autobus di linea;
cfr. contratto in atti del
19.10.2007).
5.8 In ordine al risarcimento del danno conseguente all'accertamento della somministrazione irregolare, trova applicazione la previsione dell'art. 32, comma 5, della legge 183/2010: "L'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro, convertito - ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, u.c., - in un contratto
a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione"-Sez. L,
Ordinanza n. 8148 del 03/04/2018.
Avuto riguardo ai criteri di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge 604/1966 e in particolare avuto riguardo all'anzianità di servizio del prestatore (ovvero al periodo di quasi cinque anni nel quale si sono succeduti continuativamente i contratti in somministrazione a tempo determinato ritenuti in frode alla legge)
e alle dimensioni della società l'indennità ex art. 32 l. Controparte_1
183/2010 deve essere riconosciuta nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
6. Per le ragioni che precedono, pertanto, l'appello principale va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere riformata come precisato in dispositivo.
7. Va rigettato l'appello incidentale sulle spese;
ed invero, le spese dei due gradi, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata,
12 nella misura liquidata in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione incidentale a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto dell'appellante alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno alle dipendenze di sin dal Controparte_1
19.10.2007 per lo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, categoria C (parametro 140 CCNL autoferrotranvieri, conducente autobus di linea); condanna parte appellata a riammettere in servizio parte ricorrente nel posto di lavoro, per come sopra precisato nonché al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
rigetta l'appello incidentale;
condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di lite, che vengono liquidate quanto al primo grado in € 5.000,00
e quanto al presente grado in € 5.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.05.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Tribulato;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv. Cimino Luigi e
Cardone Luigi;
Appellata - appellante in via incidentale
AVENTE AD OGGETTO: appello – somministrazione fraudolenta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2307/2022 del 15 giugno 2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la domanda di impugnazione dei contratti di somministrazione a termine proposta dall'odierno appellante, che
1 aveva lavorato dall'ottobre 2007 al settembre 2015 per la Controparte_1
e per l'effetto rigettava le conseguenti domande volte a ottenere l'immediata reintegra e/o riassunzione e/o ripresa del servizio presso la sede di lavoro in precedenza occupata, e la condanna dell'appellata a corrispondere le retribuzioni medio tempore non corrisposte nonché il risarcimento del danno patito.
Richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. un precedente dello stesso
Tribunale, riteneva che nel caso di specie dovesse trovare applicazione il regime di decadenza di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 4 let. d)
183/2010 e dell'art. 6 l. n. 604/1966, che prevede un termine di 60 giorni per l'impugnazione dei contratti di somministrazione a termine. Precisava che la decadenza risultava applicabile – oltre ai contratti di somministrazione già scaduti alla data di entrata in vigore della legge – anche a tutte le ipotesi di somministrazione irregolare, incluse le somministrazioni concluse senza il rispetto del requisito di forma scritta e quelle fraudolenti e illecite.
Indi, accertava che l'impugnazione stragiudiziale dei contratti di somministrazione a termine proposta dall'appellante con PEC del 16 novembre
2015 risultava tardiva, atteso che l'ultimo rapporto tra le parti era cessato il 7 giugno 2015.
Dichiarava, infine, assorbita ogni altra questione posta dalle parti.
In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Appellava la sentenza per i motivi da intendersi qui Parte_1
integralmente ritrascritti. Instauratosi il contraddittorio, la società appellata resisteva al gravame, proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza inerente alla condanna alle spese, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la decadenza di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 4 let. d) 183/2010 e dell'art. 6 l. n.
604/1966. Richiamato e riportato un arresto della Suprema Corte in materia
(Cass. Civ. Sez. lav. n. 40652/2021) - ritenuto ininfluente dal Tribunale ai fini della decisione - evidenzia che nessun onere di impugnativa può operare quando difetta la forma scritta del contratto di somministrazione, in quanto l'art. 32 comma 2 fa riferimento ai casi di somministrazione irregolare, di cui all'art. 20 e all'art. 21 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 276/2003, e non alla diversa ipotesi prevista al comma 4 del suddetto art. 21. Aggiunge che la mancata stipulazione del contratto in forma scritta equivale a prestazione resa in fatto e che, di conseguenza, non sarebbe possibile individuare il dies a quo dal quale fare decorrere il termine di impugnazione. Conclude sostenendo che, non avendo l'appellata mai dato prova della sussistenza dei contratti di somministrazione in forma scritta relativi al periodo oggetto di contestazione,
l'intera somministrazione deve dirsi nulla per violazione dell'art. 21 d.lgs.
267/2003.
2. Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce che il giudice di primo grado
– a fronte della dedotta frode alla legge – ha erroneamente ritenuto applicabile il regime di decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010, in spregio agli artt. 1344 e
1418 c.c. Osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav. 21/07/2022 n. 22861), l'azione per fare valere la somministrazione in frode alla legge non è preclusa dallo spirare del suddetto termine di decadenza;
ed infatti, la disciplina di cui all'art. 32 l. 183/2010 si porrebbe in contrasto con la direttiva 2008/104/CE, in materia di lavoro tramite agenzia interinale, se interpretata nel senso di impedire al giudice nazionale di valutare il rapporto di somministrazione per cui risulta maturata la decadenza, al fine di accertare se nel caso concreto il susseguirsi di contratti di
3 somministrazione costituisca un'ipotesi di frode alla legge, posta in essere al fine di aggirare le norme sui contratti a termine. Aggiunge che il giudice di merito è chiamato a verificare se la somministrazione ha “oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c.”, anche in violazione del CCNL autoferrotranvieri del 2004, che prevede il ricorso alla somministrazione solo per esigenze eccezionali o occasionali e quando non è possibile assumere lavoratori a tempo determinato per un periodo non superiore a 60 giorni. Ribadisce, richiamando a supporto un ulteriore arresto della Suprema Corte (Cass. civile, sez. lav., 28/03/2018, n. 7702), che la finalità fraudolenta della somministrazione può essere desunta anche dalla mera reiterazione delle assunzioni per lunghi periodi di tempo.
3. Con il terzo motivo, l'appellante reitera le domande proposte in primo grado, rappresentando di avere diritto alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con contratto full time sin dall'inizio della somministrazione con la qualifica di Operatore di Esercizio, parametro 140,
CCNL autoferrotranvieri, sia in ragione della violazione dell'art. 21 comma 4
d.lgs. 267/2003, sia in caso di accertamento della eccepita frode alla legge.
Sostiene, inoltre, di avere diritto al riconoscimento degli stipendi dovuti e non percepiti dalla data di offerta della prestazione lavorativa (pec del 16.11.2015) alla data di ripresa del servizio e non al risarcimento forfettario, previsto per la conversione di un contratto in somministrazione redatto in forma scritta ma viziato per altre ragioni. Ed infatti, osserva che l'art. 39 d.lgs. 81/2015 si applica ai casi di accoglimento della domanda di cui al comma 1 della disposizione, la quale non richiama la diversa ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 38, riguardante la nullità della somministrazione per mancanza di forma scritta, a cui può essere equiparata la nullità per frode alla legge. In subordine, chiede che gli venga riconosciuto il risarcimento nella misura massima prevista dall'art. 32 l.
183/2010 e dall'art. 39 comma 2 del d.lgs. 81/2015.
4. Insiste, infine, nelle richieste istruttorie in atti.
4 5. L'appello principale è fondato e va accolto.
5.1 Va premesso che con le note scritte autorizzate depositate il 28.05.2025, parte appellante ha insistito sulla sola domanda volta ad accertare e dichiarare la natura fraudolenta della somministrazione di lavoro intercorsa con la
[...]
e, per l'effetto, dichiarare la conversione del rapporto di lavoro Controparte_1
in contratto a tempo indeterminato , con conseguente implicita Parte_2
rinuncia al primo motivo di appello, peraltro da ritenersi infondato alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
6898/2024 del 14.03.2024 in giudizio vertente su analoga questione giuridica, che in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte ha osservato: “Questa Sezione, anche di recente, ha confermato che
l'operatività della disposizione di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art.
32, comma 4, lett. d), e la conseguente proroga, attiene anche ai contratti a termine in somministrazione (v. in tal senso, tra le altre, di recente Cass.
1.8.2023, n. 23413, e ivi in motivazione il richiamo a diversi precedenti di legittimità conformi). E va sottolineato che non si è dubitato del fatto che il termine decadenziale, introdotto dalla L. n. 183 del 2010, operasse in tutti i casi di impugnativa dei contratti di somministrazione a termine, quindi anche ove fosse denunciata la nullità per difetto di forma scritta (in tal senso, di recente, Cass., sez. lav., 6.7.2023, n. 19216, che in fattispecie analoga a quella in esame vedeva come ricorrente una delle società attuali controricorrenti;
decisione, cui si rimanda anche per la ricostruzione della normativa in subjecta materia e per i precedenti in senso conforme ivi richiamati)”; la stessa Corte, per contro, ha precisato che “il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa
5 impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di
Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo
2022 in causa C-232/20”; ha chiarito, infine, che “Gli argomenti posti dalle parti per sollecitare il rinvio pregiudiziale comprendono una critica a quanto considerato in Cass. n. 22861/2022 più volte cit., non considerandosi che le pressoché coeve Cass. nn. 29570 e 23494/2022, erano state rese in base ad identica e approfondita motivazione, che si fonda in gran parte su esteso esame del “Diritto dell'Unione Europea sul lavoro tramite agenzia interinale”, considerato in rapporto a varie decisioni proprio della CGUE, fino alla più recente sent. 17.3.2022, in causa C-232/20; motivazione cui, quindi, si rimanda anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., notandosi comunque che nelle more non sono intervenute altre decisioni della Corte europea in tema di lavoro interinale che possano assumere rilievo rispetto ai temi di cui è causa. Inoltre, come già rilevato, all'indirizzo espresso dalle suddette sentenze di questa Corte è stata data continuità anche in più recenti decisioni di legittimità”.
5.2 Essendo la domanda proposta dall'appellante volta ad accertare la nullità della somministrazione di lavoro intercorsa tra le parti per essere stata posta in essere in frode alla legge e segnatamente per avere la società appellata utilizzato l'istituto in esame per coprire esigenze stabili e durature di personale con qualifica di autista di autobus anziché con il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale forma contrattuale comune nel nostro ordinamento, non opera il termine di decadenza ex art. 32 legge n. 182/2010.
5.3 Nel merito, va condiviso quanto ritenuto da questa Corte (Sentenza n.
596/2023 pubbl. il 05/06/2023) in vicenda avente profili di analogia con quella in esame, che in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte di cassazione (Cass. 23495/2022; 13982/2022) ha ribadito che, benché il d. lgs. n. 276 del 2003 e così anche il d.lgs. n. 81 del 2015 non contengano alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia
6 interinale, tuttavia tale requisito deve ritenersi “implicito ed immanente” nel lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione e in particolare dalla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa JH c. KG, C-
681/18 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG,
Mercedes-Benz Werk Berlin, C-232/20 (punti 31, 34). Detta direttiva, come chiarito dalla Suprema Corte (sent. cit.) all'articolo 1 definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai “lavoratori che hanno un contratto di lavoro
o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”. Il termine «temporaneamente» è poi utilizzato anche all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di «missione» ponendo in risalto la temporaneità del lavoro prestato presso l'utilizzatore. Le sentenze della Corte di Giustizia richiamate dalla Cassazione hanno affermato che il termine
“temporaneamente” deve caratterizzare non il posto di lavoro che deve essere occupato all'interno dell'impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un'impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo.
L'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 poi prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo al lavoro interinale e, in particolare, per prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva e pur non individuando, tale articolo, con precisione un termine oltre il quale la messa a disposizione del lavoratore non può più essere qualificata come avvenuta “temporaneamente”, comunque mira a conciliare l'obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l'obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori, affermando esplicitamente, al considerando 15, che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a
7 tempo indeterminato. La Suprema Corte quindi con le sentenze citate ha rilevato che “Nella sentenza del 14 ottobre 2020, nella causa C-681/18, la
Corte di Giustizia ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso.
Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva 2008/104 nel suo insieme… Nella più recente sentenza del 17 marzo 2022, nella causa C- 232/20, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla valutazione del giudice, evidenziando come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quella che “possa ragionevolmente qualificarsi
«temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore”, potrebbero denotare un ricorso abusivo
a tale forma di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della
Direttiva 2008/104”.
In sintesi deve ritenersi dunque, in accordo con la giurisprudenza di legittimità che questa Corte condivide e con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, che in tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell'assenza di limiti legislativamente previsti nella legislazione nazionale,
8 costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all'istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla citata direttiva n. 2008/104/CE, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione.
L'accertamento che il giudice deve compiere attiene quindi in particolare alla durata complessiva dell'attività del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice mediante missioni successive tramite agenzia interinale, al fine di verificare se tale durata sia più lunga di quanto possa essere “ragionevolmente” qualificato come “temporaneo”: ciò infatti rileverebbe come ricorso abusivo alla somministrazione del lavoro a termine ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104. Quindi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale deve verificare nel concreto se le disposizioni della Direttiva 2008/104 vengano in concreto aggirate, quando non venga fornita adeguata spiegazione oggettiva giustificativa del fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale e che ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale.
5.4 Quanto alla vicenda in esame, l'odierno appellante ha documentato di avere prestato attività lavorativa dal 19/10/2007 – al 7/06/2015 presso la
[...]
svolgendo mansioni di autista di autobus (inquadramento Controparte_1
“Operatore di Esercizio”, parametro 140 ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri) previa stipula di circa 463 contratti in somministrazione di lavoro a termine, più relative proroghe, attivati per il tramite della società interinale Manpower
S.p.A.
5.5 Posto che i rapporti in somministrazione si sono succeduti nel periodo dal
19.10.2007 al 7.06.2015 (cfr. pagg. 17-27 del ricorso e prospetto all. 2), agli stessi si applica la disciplina del d.lgs 276/2003 nonché la legge n. 92 del 28
9 giugno 2012 e il d.l. n. 34 del 2014, che ha eliminato del tutto, per il contratto di somministrazione a tempo determinato, il requisito delle causali giustificative, che già la legge n. 92 del 2012 all'art. 1, comma 9 aveva escluso con riferimento alla prima missione.
Il D.lgs. n. 276/2003, sotto la vigenza del quale si sono svolti la prevalenza dei contratti intercorsi tra le parti, all'art. 20 prevedeva le “condizioni di liceità” del contratto di somministrazione e, per quanto d'interesse per la presente controversia, al comma 4, ammetteva la somministrazione di lavoro a tempo determinato “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”. Il successivo art. 22 disciplinava i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e, al comma 2, per l'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, estendeva al rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore la disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 “per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti”, che riguardano la successione dei contratti. Prevedeva, inoltre, che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore”. L'art. 27 poi qualificava somministrazione irregolare, quella avvenuta “al di fuori dei limiti
e delle condizioni di cui agli articoli 20 (e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e)”, e prevedeva tra l'altro che “il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
5.6 Tanto premesso, ritiene la Corte che, a prescindere dalle causali formalmente indicate nei singoli contratti di somministrazione, generiche o meno che siano e in disparte la non necessità della loro indicazione in taluni periodi, non può non considerarsi che l'ingente numero di contratti di lavoro –
10 circa 463 - che si sono succeduti per il medesimo lavoratore presso la stessa impresa per il tramite dell'agenzia interinale per circa 8 anni consecutivi, alcuni dei quali anche prorogati, rende evidente l'elusione del carattere strutturalmente temporaneo del ricorso alla somministrazione di lavoro, a prescindere dalla mancanza di limiti specifici di durata nella legislazione nazionale: nel caso concreto la durata complessiva del rapporto, risultante dalla reiterazione dei singoli rapporti in somministrazione dello stesso lavoratore presso la stessa utilizzatrice senza apprezzabile soluzione di continuità e sostanzialmente permanente sino all'anno 2012, supera il limite di una durata che possa “ragionevolmente” considerarsi temporanea e anche tenendo conto delle causali indicate, come allegate dalla società utilizzatrice (esigenza di sostituire personale assente per malattia o ferie o esigenza di far fronte all'intensificarsi del flusso di passeggeri su specifiche tratte), induce a ritenere che si sia in presenza di un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione indipendentemente dal rispetto formale, per ciascuno dei singoli contratti, delle norme di legge (cfr. Cass. n. 7702/2018).
Né possono rilevare le circostanze evidenziate dalla società appellata, ovvero che “L'azienda esercita attività di trasporto pubblico locale di persone (TPL)
… L'azienda deve garantire il servizio sempre e comunque, quindi, anche nel caso di malattia, infortunio, ferie, del proprio personale dipendente legato da rapporto di lavoro subordinato. Si tratta di un preciso obbligo contrattuale, pena la risoluzione del contratto…”. Come precisato dalla Corte di cassazione l'accertamento che il giudice deve compiere attiene alla durata complessiva dell'attività del lavoratore presso la stessa impresa al fine di verificare se detta durata non possa ragionevolmente qualificarsi quale temporanea;
nella specie, anche ove tenuto conto delle esigenze evidenziate dalla società appellata, la continuità della prestazione lavorativa resa dall'appellante in favore della
[...]
per oltre 5 anni continuativi e con le medesime mansioni non Controparte_1
può in alcun modo definirsi ragionevolmente temporanea.
11 5.7 Per le ragioni che precedono, va riconosciuto il diritto dell'appellante alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno sin dalla data del 19.10.2007, di stipula del primo contratto di somministrazione irregolare alle dipendenze della società per lo svolgimento delle Controparte_1
mansioni di operatore di esercizio, categoria C (parametro 140 CCNL autoferrotranvieri, conducente autobus di linea;
cfr. contratto in atti del
19.10.2007).
5.8 In ordine al risarcimento del danno conseguente all'accertamento della somministrazione irregolare, trova applicazione la previsione dell'art. 32, comma 5, della legge 183/2010: "L'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro, convertito - ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, u.c., - in un contratto
a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione"-Sez. L,
Ordinanza n. 8148 del 03/04/2018.
Avuto riguardo ai criteri di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge 604/1966 e in particolare avuto riguardo all'anzianità di servizio del prestatore (ovvero al periodo di quasi cinque anni nel quale si sono succeduti continuativamente i contratti in somministrazione a tempo determinato ritenuti in frode alla legge)
e alle dimensioni della società l'indennità ex art. 32 l. Controparte_1
183/2010 deve essere riconosciuta nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
6. Per le ragioni che precedono, pertanto, l'appello principale va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere riformata come precisato in dispositivo.
7. Va rigettato l'appello incidentale sulle spese;
ed invero, le spese dei due gradi, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata,
12 nella misura liquidata in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione incidentale a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto dell'appellante alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno alle dipendenze di sin dal Controparte_1
19.10.2007 per lo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, categoria C (parametro 140 CCNL autoferrotranvieri, conducente autobus di linea); condanna parte appellata a riammettere in servizio parte ricorrente nel posto di lavoro, per come sopra precisato nonché al pagamento, in favore dell'appellante, di un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
rigetta l'appello incidentale;
condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di lite, che vengono liquidate quanto al primo grado in € 5.000,00
e quanto al presente grado in € 5.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.05.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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