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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 184/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore
All'esito della camera di consiglio del 5 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 184/2025 promossa da:
(C.F. con sede in Milano, viale Scarampo 15, rappresentata e difesa, in virtù della Parte_1 P.IVA_1 procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c, dall'avv. Giuseppe Campi (C.F.: ) con C.F._1 studio in Milano, via Besana 11 in cui la stessa elegge domicilio;
Parte appellante
Contro
L' Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , C.so Bramante 88,
[...] P.IVA_2 CP_1 rappresentata e assistita – per mandato come da separata procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c, anche disgiuntamente – dall'Avv. Giovanna Manzoli (C.F. e dall'Avv. Chiara Fini (C.F. C.F._2
, con elezione di domicilio presso le stesse in C.so Bramante 88; C.F._3
Parte appellata e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, in annullamento e riforma solo parziale della sentenza n. 3957/24 del Tribunale di
Torino pubblicata l'11.07.24 a definizione del giudizio rubricato sub RG 1475/21, non oggetto di notifica da parte della controparte con riferimento all'omesso riconoscimento dei seguenti crediti: pagina 1 di 21 A) sorte capitale: € 6.164,50, come da seguenti fatture:
• GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 1910046474 11/05/2010 09/08/2010 richiesta nota credito 25,72 €
• YM ITALIA SRL 013000932 17/01/2013 17/04/2013 rifiuto cessione 137,80 €
• YM ITALIA SRL 013004107 20/02/2013 21/05/2013 rifiuto cessione 2.009,20 €
• YM ITALIA SRL 013004303 25/02/2013 26/05/2013 rifiuto cessione 1.257,80 €
• GUERBET SPA 4776 22/09/2011 21/12/2011 pagata 59,40 €
• BAXTER SPA 48564269 24/07/2008 22/10/2008 pagata 430,58 €
• BAXTER SPA 49611164 22/12/2009 22/03/2010 assenza prova 2.244,00 €
B) i correlati interessi di mora sia già maturati sia che via via matureranno con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo
n. 231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura
C) ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale notifica della citazione di primo grado - con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n.
231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione
D) € 120 come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo n. 231/02, in relazione alle 3 fatture post 2013.
Part IN VIA PRINCIPALE: condannare l' a pagare a i predetti crediti CP_1
Part IN VIA SUBORDINATA: condannare l' a pagare a la diversa somma che fosse ritenuta per capitale, CP_1 interessi di mora, interessi anatocistici e importi ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di spese”
Per Controparte_1
:
[...]
Part
“In via pregiudiziale e/o preliminare ritenere e dichiarare l'atto d'appello proposto da avverso la sentenza n. 3957/24 del Tribunale di Torino e pubblicata l'11.07.24 inammissibile e/o manifestamente infondato per i profili esposti, con ogni Part consequenziale pronuncia;
Nel merito in via principale in ogni caso, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza
n. 3957/24 del Tribunale di Torino e pubblicata l'11.07.24 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare tale sentenza rispetto ai capi ex adverso impugnati con ogni statuizione consequenziale;
in via subordinata, e con salvezza di gravame in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e di eventuale condanna di quest' ridurre l'ammontare di quanto dovuto agli CP_1 importi che verranno accertati in corso di causa, tenuto conto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., delle contestazioni aziendali, pagina 2 di 21 compensando in ogni caso gli eventuali importi riconosciuti con quanto domandato a titolo di appello incidentale. In via di appello incidentale, e in parziale riforma della sentenza n. 3957/24 del Tribunale di Torino (pubblicata l'11.07.24), accogliere Part l'appello incidentale proposto, rigettando le pretese avanzate da a titolo di interessi moratori ed indennità ex art. 6 D.
Lgs 231/2002 nei confronti di questa Azienda con riferimento alle fatture nn. 2058/2007, 13510/2000 e 27514/2012 emesse, rispettivamente, da XT S.p.A. e e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 CP_3
Part
a restituire all'Amministrazione quanto quest'ultima dovesse nelle more corrisponderle a tale titolo. In ogni caso con il favore delle spese del presente grado di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi art. 1 comma 208 legge n.
266/05 (23,8% sull'imponibile), anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA”.
OGGETTO: Factoring – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3957/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine dall'attività di cessione di crediti svolta da istituto di credito Parte_1
Part operante nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni. si era resa cessionaria di crediti vantati nei confronti dell' Controparte_1
da diversi fornitori: XT S.p.A., GlaxoSmithKline S.p.A., GU
[...] Controparte_2
S.p.A., e PU Italia S.r.l. CP_3
I crediti oggetto delle cessioni derivavano da forniture di beni e servizi effettuate dalle predette società nei confronti dell' dal 2000 al 2013, per un importo complessivo di capitale pari a euro Controparte_4
14.502,05. Le fatture presentavano date di emissione, scadenze e natura delle prestazioni sottostanti differenti, comprendendo forniture di materiale sanitario e servizi nel settore ospedaliero.
Alcune delle cessioni erano state rifiutate dall' in particolare quelle relative ai crediti Controparte_4 ceduti da PU Italia S.r.l., mediante determina n. 69312 del 17 giugno 2013, notificata in data 8 luglio
2013, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del d.lgs. 163/2006. Tale rifiuto riguardava tre fatture emesse da PU
Italia S.r.l. in data 25 febbraio 2013, 17 gennaio 2013 e 20 febbraio 2013, per un importo complessivo di euro
3.404,80.
L' contestava l'esistenza di alcuni crediti, sostenendo che talune fatture erano già state Controparte_4 pagate, altre erano state oggetto di storno o abbuono, altre non trovavano riscontro in prestazioni effettivamente rese. L'Amministrazione eccepiva di aver già provveduto al pagamento di alcune fatture Part direttamente ai fornitori originari o alla stessa di aver richiesto note di credito per fatture ritenute non dovute e di non aver ricevuto alcune delle prestazioni fatturate. pagina 3 di 21 La questione si inseriva nel quadro normativo relativo alla cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, che prevede la normativa generale del codice civile in materia di cessione dei crediti e le disposizioni speciali contenute nel codice dei contratti pubblici. L'art. 117 del d.lgs. 163/2006 attribuiva alle amministrazioni pubbliche la facoltà di rifiutare le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto, concessione o concorso di progettazione mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Part sosteneva l'applicabilità della disciplina di cui alla legge 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, ritenendo che tale normativa, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, escludesse l'operatività delle disposizioni speciali relative alle cessioni verso le pubbliche amministrazioni. Secondo la banca, la circostanza che il cessionario fosse un intermediario finanziario e che i crediti derivassero da contratti stipulati nell'esercizio di attività di impresa rendeva applicabile la disciplina della legge 52/1991, che subordina l'efficacia della cessione alla sola notifica al debitore ceduto.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Part Il giudizio di primo grado si apriva con l'atto di citazione notificato da in data 19 gennaio 2021, con il quale la banca conveniva l per Controparte_1 ottenere il pagamento di euro 14.502,05 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi moratori e anatocistici ex art. 1283 c.c., nonché di euro 440,00 a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. Part 231/2002. In via subordinata, instava per la condanna dell'Ente al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L' si costituiva contestando integralmente le pretese avversarie ed eccependo Controparte_4
Part preliminarmente il mancato assolvimento da parte di dell'onere allegativo e probatorio in ordine alla propria legittimazione e titolarità rispetto ai crediti fatti valere. L'Amministrazione evidenziava come gli importi azionati per la parte capitale risultassero in parte già pagati, in parte abbuonati, in parte prescritti e in parte contestati, producendo a sostegno delle proprie eccezioni documentazione specifica relativa ai pagamenti effettuati, alle contestazioni mosse e ai capitolati vigenti all'epoca delle forniture.
La convenuta, preliminarmente, contestava efficacia e opponibilità delle cessioni, espressamente eccependo il tempestivo rifiuto delle cessioni relative alle fatture emesse da PU Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 117 comma 3 del d.lgs. 163/2006. L'Amministrazione sosteneva inoltre l'intervenuta prescrizione decennale con riferimento alle pretese creditorie relative alla sorte capitale per le fatture emesse anteriormente al 19 gennaio
2011, nonché la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie relative agli interessi di mora e anatocistici e di quelle relative alla richiesta risarcitoria ex art. 6 d.lgs. 231/2002 con riguardo alle fatture emesse anteriormente al 19 gennaio 2016. pagina 4 di 21 Part Nel corso della fase di trattazione, insisteva per l'inapplicabilità della normativa del Codice dei Contratti
Pubblici, sostenendo che le cessioni di credito sottese alle fatture azionate non dovessero essere soggette ad accettazione da parte dell'Amministrazione pubblica, in quanto applicabile la sola disciplina della legge
52/1991. L' ribatteva evidenziando come le cessioni prodotte risultassero comunque rifiutate e come CP_1 la normativa di riferimento fosse quella prevista dal Codice dei Contratti, richiamando consolidata giurisprudenza a supporto.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2022, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio formulando un articolato quesito volto ad accertare, per ogni fattura fatta valere ai fini del pagamento, se la cessione fosse stata rifiutata dall' nel termine di legge, se esistesse un contratto scritto o elementi Controparte_4 documentali da cui desumere l'avvenuto ricevimento della prestazione, se esistessero pagamenti imputati alla fattura, se esistessero atti di storno o contestazione della fattura, nonché l'ammontare degli interessi moratori maturati fino alla data di citazione.
La consulenza tecnica, depositata in data 3 marzo 2023, forniva un quadro dettagliato della situazione relativa a ciascuna delle undici fatture azionate. Il consulente evidenziava come per alcune fatture mancasse del tutto la documentazione probatoria, per altre risultassero pagamenti già effettuati, per altre ancora emergessero Part contestazioni non superate da parte di In particolare, la CTU confermava l'avvenuto tempestivo rifiuto delle cessioni relative alle fatture emesse da PU Italia S.r.l., l'avvenuto pagamento di alcune fatture
XT, l'esistenza di contestazioni relative ad altre fatture non adeguatamente superate dalla documentazione prodotta.
Part All'esito dell'istruttoria, le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni, con che riduceva l'importo preteso a titolo di sorte capitale a euro 12.622,15, rinunciando al pagamento della fattura n.
49069814/1999 emessa da XT per euro 1.879,90. L' instava per una declaratoria di cessazione CP_1 della materia del contendere con riferimento all'importo rinunciato, ribadendo le proprie eccezioni e contestazioni relativamente alle restanti pretese.
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 3957/2024, pubblicata l'11 luglio 2024, il Tribunale di Torino definiva la controversia, Part respingendo gran parte delle domande formulate da e accogliendo le principali eccezioni sollevate dall' . Controparte_1
Il Tribunale articolava la propria decisione affrontando preliminarmente la questione della legittimazione di Part a pretendere il pagamento dei crediti oggetto di cessione, con particolare riferimento all'efficacia e opponibilità delle cessioni alla . Il giudice riteneva che, delle cessioni notificate, soltanto Controparte_1
pagina 5 di 21 quella relativa alle tre fatture emesse da PU Italia S.r.l. fosse stata validamente rifiutata dall'
[...] con determina n. 69312 del 17 giugno 2013, notificata in data 8 luglio 2013, ai sensi dell'art. 117 CP_4 comma 3 del d.lgs. 163/2006.
Part Il Tribunale respingeva la tesi di circa l'inapplicabilità dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006, chiarendo che tale norma trovava applicazione nei confronti delle aziende sanitarie locali, qualificate come organismi di diritto pubblico e quindi come amministrazioni aggiudicatrici soggette alla disciplina del codice degli appalti.
Il giudice osservava inoltre che l'art. 117 del d.lgs. 163/2006 ometteva qualsiasi riferimento ai "contratti in corso" come condizione per la liberalizzazione della cessione, a differenza delle previgenti norme, e che pertanto la facoltà di rifiuto poteva essere esercitata indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione decennale per tutto il Part credito in linea capitale, sulla base dei solleciti di pagamento prodotti da e ricevuti dall' CP_1 convenuta in date diverse, che avevano interrotto il decorso prescrizionale.
Nel merito, il Tribunale procedeva all'esame analitico di ciascuna fattura. Per la fattura GU n. 4776, il giudice riteneva infondata la pretesa, trattandosi di una nota debito emessa per errata applicazione di prezzo su una fattura già interamente pagata dall Per la fattura n. 2058, il Controparte_4 CP_2
Tribunale riteneva dovuto il pagamento, non risultando contestazioni dal lato dell' e non essendo CP_1 stata provata l'avvenuto pagamento. Per la fattura GlaxoSmithKline n. 46474, la pretesa veniva ritenuta infondata in considerazione della richiesta di emissione di nota di credito da parte dell' CP_1 apparentemente accolta dal fornitore.
Relativamente alle fatture XT, il Tribunale distingueva tra le diverse posizioni: la fattura n. 48564269 risultava già pagata alla cessionaria con ordinativo di pagamento del 30 gennaio 2009; la fattura n. 49069814 Part non era più oggetto di pretesa per rinuncia di la fattura n. 40013510 risultava dovuta per il minor Part importo di euro 96,33; la fattura n. 49611164 veniva respinta per mancanza di prova, non avendo prodotto alcun documento all'infuori della cessione.
Per la fattura IT n. 2012027514, il Tribunale riteneva fondata la pretesa, non ritenendo provata l'emissione della nota di credito invocata dall per giustificare il pagamento parziale effettuato. CP_1
In conclusione, il capitale dovuto veniva quantificato in euro 6.505,00, relativo a tre fatture: CP_2
n. 2058 per euro 606,42, XT n. 13510 per euro 96,63 e n. 27514 per euro 5.801,95. Il Tribunale CP_3 riconosceva inoltre gli interessi moratori per euro 4.238,54, applicando il tasso previsto dall'art. 1284 comma pagina 6 di 21 4 c.c. anziché il tasso legale ordinario e condannava l' al pagamento di euro 120,00 come spese di CP_1 recupero ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale, considerato l'accoglimento della domanda per circa metà dell'importo capitale e circa un terzo delle fatture, dichiarava compensati i 3/5 delle spese e condannava Part l' a rifondere a la residua frazione di 2/5, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico CP_1 delle parti per metà ciascuna.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
proponeva appello con atto notificato in data 11 febbraio 2025, articolando quattro motivi Parte_1 di impugnazione volti ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui aveva respinto le pretese relative a sette delle dieci fatture originariamente azionate.
Il primo motivo di appello riguardava le fatture GU n. 4776 del 22 settembre 2011 per euro 59,40 e
XT n. 48564269 del 24 luglio 2008 per euro 430,58, in relazione alle quali il Tribunale aveva ritenuto Part avvenuto il pagamento. censurava la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle disposizioni in materia di pagamenti dei crediti da parte delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che le fatture non erano state pagate alla banca cessionaria, che l non aveva prodotto mandati quietanzati CP_1 riferiti specificamente alle fatture né documentazione volta a provare l'avvenuta comunicazione al creditore dell'emissione dei mandati di pagamento. L'appellante argomentava che la sola emissione del mandato di pagamento non costituisce prova dell'adempimento e che, in presenza di pagamenti effettuati in favore del fornitore cedente, tali pagamenti sarebbero opponibili alla cessionaria solo se effettuati anteriormente alla notifica della cessione.
Il secondo motivo di appello concerneva la fattura XT n. 49611164 del 22 dicembre 2009 per euro Part 2.244,00, ritenuta non provata dal Tribunale. censurava la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., sostenendo che il giudice aveva omesso di considerare le allegazioni e le produzioni effettuate dalla banca, nonché l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell' mancando di fare corretta CP_1 applicazione del principio di non contestazione.
Il terzo motivo di appello riguardava la fattura GlaxoSmithKline n. 1910046474 dell'11 maggio 2010 per euro Part 25,72, per la quale il Tribunale aveva ritenuto rilevante la richiesta di nota di credito. censurava la sentenza per violazione delle disposizioni in tema di cessioni dei crediti (art. 1260 e ss. c.c.), sostenendo che,
a seguito della cessione, il cedente non poteva più disporre dei crediti e che i fatti estintivi posti in essere dal cedente non erano opponibili al cessionario successivamente alla cessione, con la conseguenza che un'eventuale nota di credito sarebbe inopponibile alla banca cessionaria.
pagina 7 di 21 Il quarto motivo di appello concerneva le tre fatture PU Italia S.r.l. nn. 013000932 del 17 gennaio 2013 per euro 137,80, 013004107 del 20 febbraio 2013 per euro 2.009,20 e 013004303 del 25 febbraio 2013 per Part euro 1.257,80, per le quali il Tribunale aveva ritenuto efficace il rifiuto opposto dall' sosteneva CP_1 che alle cessioni dei crediti richiesti in pagamento fossero applicabili le disposizioni della legge 52/1991, con esclusione dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006, e che comunque l'eventuale rifiuto sarebbe stato illegittimo per difetto dei presupposti necessari, in quanto efficace soltanto nell'ipotesi di contratti ancora in corso di esecuzione.
L' si costituiva con comparsa depositata in data 3 settembre 2025, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello. L'Amministrazione sosteneva che l'atto di appello violava l'art. 342 c.p.c. in quanto, per nessuno dei quattro motivi formulati, Part aveva specificato i capi della decisione impugnati né aveva fatto cenno alle violazioni di legge denunciate rispetto all'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale e alla loro rilevanza ai fini del decidere. L'appellata Part rilevava che si era limitata a reiterare pedissequamente le argomentazioni già svolte in primo grado, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Nel merito, l' insisteva per la conferma in parte qua della sentenza impugnata, richiamando la CP_1 documentazione prodotta in primo grado a sostegno delle proprie eccezioni e contestazioni. Per il primo Part motivo, l'Amministrazione evidenziava che non era riuscita a superare le argomentazioni del Tribunale relative al pagamento delle fatture GU e XT, documentato da specifici mandati quietanzati. Per il Part secondo motivo, l' ribadiva che aveva omesso di produrre qualsiasi documento all'infuori della CP_1 cessione, come confermato dalla CTU. Per il terzo motivo, l'Amministrazione richiamava le contestazioni Part documentate relative alla fattura GlaxoSmithKline, mai superate da Per il quarto motivo, l'appellata confermava la correttezza dell'applicazione dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006 e la validità del rifiuto tempestivamente opposto.
Contestualmente, l' proponeva appello incidentale articolato in due motivi. Il primo motivo CP_1 censurava la sentenza nella parte in cui aveva condannato l'Amministrazione al pagamento degli interessi moratori sulle tre fatture riconosciute come dovute, anziché applicare i soli interessi legali previsti dai capitolati vigenti all'epoca, espressamente accettati dai fornitori. Il secondo motivo censurava la condanna al pagamento dell'indennità ex art. 6 del d.lgs. 231/2002, sostenendo che tale disposizione, introdotta dal d.lgs.
192/2012, si applicava solo alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre le tre fatture riconosciute come dovute erano antecedenti a tale data.
Part Negli atti successivi, si limitava a richiamare i contenuti del proprio atto di appello, contestando integralmente le eccezioni avversarie senza tuttavia fornire specifiche argomentazioni a confutazione delle pagina 8 di 21 censure di inammissibilità sollevate dall L'appellante insisteva per l'accoglimento delle proprie CP_1 conclusioni senza confrontarsi analiticamente con le obiezioni processuali sollevate dalla controparte.
L' nei propri atti difensivi successivi, ribadiva le eccezioni di inammissibilità e manifesta infondatezza CP_1 dell'appello, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di specificità dei Part motivi di appello. L'Amministrazione evidenziava come non avesse fornito alcuna risposta alle censure processuali sollevate, confermando la genericità e l'inadeguatezza dell'atto di impugnazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
5. Tema del contendere
Alla luce dell'iter processuale sopra sunteggiato e del concreto tenore delle difese nel presente grado, le questioni che la Corte è chiamata ad affrontare, alla luce dei contrapposti gravami, possono essere come di seguito compendiate.
Part Sul piano processuale, l contesta l'ammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_4
Part violazione dei requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c. L'appellata sostiene che non ha individuato specificamente i capi della decisione impugnati né ha indicato le censure proposte alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge denunciate con la loro rilevanza ai fini della decisione.
Sul piano sostanziale, la controversia verte sulla disciplina applicabile alle cessioni di crediti verso le pubbliche amministrazioni e sui relativi effetti in termini di opponibilità al debitore ceduto. La questione riguarda l'individuazione della normativa di riferimento tra la disciplina generale del codice civile, la legge 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa e le disposizioni speciali del codice dei contratti pubblici, con riferimento all'art. 117 del d.lgs. 163/2006.
Part sostiene l'applicabilità della legge 52/1991, argomentando che la presenza dei requisiti soggettivi
(cessionario intermediario finanziario) e oggettivi (crediti derivanti da contratti stipulati nell'esercizio di attività di impresa) esclude l'applicabilità delle disposizioni speciali relative alle cessioni verso le pubbliche amministrazioni. L' sostiene che, trattandosi di crediti derivanti da contratti pubblici, Controparte_4 trova applicazione la disciplina del codice degli appalti, che attribuisce alle amministrazioni la facoltà di rifiutare le cessioni mediante comunicazione tempestiva.
Il Tribunale ha qualificato l' come organismo di diritto pubblico soggetto alla disciplina Controparte_4 del codice degli appalti e ha ritenuto applicabile l'art. 117 del d.lgs. 163/2006, che consente all'amministrazione di rifiutare la cessione mediante comunicazione tempestiva.
La controversia presenta questioni relative all'onere della prova in relazione all'esistenza e all'entità dei crediti ceduti. Nel caso di cessione di crediti, il cessionario deve dimostrare l'avvenuta cessione e la sua efficacia nei pagina 9 di 21 confronti del debitore ceduto, l'esistenza e l'entità del credito originario, nonché l'adempimento della prestazione da parte del cedente quando vi siano contestazioni specifiche.
L' ha documentato pagamenti già effettuati, richieste di note di credito e contestazioni Controparte_4
Part relative alla mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni. Il Tribunale ha ritenuto che non avesse assolto l'onere probatorio per diverse fatture.
Quanto alle fatture per le quali il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del credito, emergono questioni relative alla determinazione del tasso di interesse applicabile e alla debenza dell'indennità forfettaria ex art. 6 del d.lgs. 231/2002. L' contesta l'applicazione del tasso moratorio previsto dal d.lgs. Controparte_4
231/2002, sostenendo che i capitolati vigenti all'epoca prevedevano l'applicazione del tasso BCE senza maggiorazioni, clausola accettata dai fornitori. L'Amministrazione eccepisce che l'indennità forfettaria di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2002, introdotta dal d.lgs. 192/2012, si applica alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre le fatture riconosciute come dovute sono antecedenti a tale data.
6. Ragioni della decisione
6.1 Sull'infondatezza dell'appello principale
L'appello proposto da risulta infondato nel merito per ragioni che attengono tanto alla disciplina Pt_1 sostanziale applicabile quanto ai principi processuali in materia di onere probatorio. Ciascuno dei quattro motivi di gravame proposti dall'appellante è privo di fondamento e non idoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata.
Il primo motivo di appello, relativo alle fatture GU e XT ritenute pagate dal Tribunale, non coglie nel segno. Il Tribunale ha fornito motivazione analitica e documentata delle ragioni del riconoscimento dell'avvenuto pagamento. Per la fattura GU n. 4776, il giudice ha accertato che si trattava di una nota debito emessa per errata applicazione di prezzo su una fattura già interamente pagata dall con CP_1 ordinativo del 28 maggio 2012. Come evidenziato dal Tribunale, non vi erano elementi per affermare che la cedente avesse diritto a pretendere un maggior prezzo rispetto a quello che lei stessa aveva fatturato all' Controparte_4
Per la fattura XT n. 48564269, il pagamento risultava documentato da specifico mandato quietanzato n.
1499 del 30 gennaio 2009, come confermato anche dalla consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente aveva precisato che "ad un più attento esame si è rinvenuta la quietanza di pagamento in data 3 febbraio 2009, successivo alla notifica della cessione". La destinazione del pagamento all'attrice risultava chiaramente dall'intestazione dell'ordine "pagamento: cessione credito. . Controparte_5
pagina 10 di 21 Il secondo motivo di appello, concernente la fattura XT n. 49611164 ritenuta non provata, risulta parimenti infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., rilevando che non Pt_1 aveva prodotto alcun documento all'infuori della cessione. Come evidenziato dalla consulenza tecnica, non erano stati versati in atti né l'ordine di acquisto né il documento di trasporto. La contestazione dell' CP_1 circa l'avvenuta esecuzione della prestazione, di cui era indefinito l'oggetto, non poteva essere risolta sulla base delle prove scritte versate in atti e richiedeva di essere decisa secondo il criterio dell'onere della prova.
Il terzo motivo di appello, relativo alla fattura GlaxoSmithKline, presenta identiche lacune probatorie. Il
Tribunale ha ritenuto rilevante la richiesta di emissione di nota di credito da parte dell' in data 16 CP_1 maggio 2018, apparentemente accolta dal fornitore con e-mail dell'11 novembre 2021 che preannunciava l'emissione di nota di credito a chiusura della fattura. L'argomentazione di secondo cui i fatti Pt_1 estintivi posti in essere dal cedente non sarebbero opponibili al cessionario non può essere accolta quando tali fatti siano anteriori alla cessione o quando il cessionario ne fosse a conoscenza.
Il quarto motivo di appello, concernente le fatture PU oggetto di rifiuto, risulta infondato alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di cessioni di crediti verso le pubbliche amministrazioni. Il Tribunale ha correttamente individuato nell'art. 117 del d.lgs. 163/2006 la normativa di riferimento, qualificando l' come organismo di diritto pubblico soggetto alla disciplina del codice Controparte_1 degli appalti.
6.2 Sulla disciplina applicabile alle cessioni di crediti verso le aziende sanitarie locali
La questione della disciplina applicabile alle cessioni di crediti verso le aziende sanitarie locali trova soluzione nella consolidata giurisprudenza che riconosce a tali enti la natura di organismi di diritto pubblico soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici (App. Torino 689/2025 ed ivi ulteriori riferimenti). Il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 117 del d.lgs. 163/2006, che consente alle amministrazioni pubbliche di rifiutare le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto mediante comunicazione tempestiva, sulla base di una compiuta e puntuale ricostruzione del quadro normativo e interpretativo in subiecta materia, cui anche questa Corte ha dato costante applicazione e che può essere come di seguito brevemente ricapitolata.
Le cessioni di credito cadono sotto la disciplina dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), applicabile ratione temporis, il quale prevede che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto pagina 11 di 21 stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Anche tale disposizione, come le precedenti (art. 115 D.P.R. 554/1999; art. 117 d.lgs. 163/2006, poi confluito nell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016, disciplina ora contenuta nell'art. 6 del Nuovo Codice Appalti, D.Lgs.
36/2023), prevede dunque che le “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche” abbiano facoltà di rifiutare la cessione, notificando il rifiuto entro il termine assegnato, qui di 45 giorni dalla notifica della cessione. Agli effetti del codice dei contratti pubblici, le aziende sanitarie locali sono qualificate come organismo di diritto pubblico che, secondo la definizione (art. 3 comma 1 lett. d) è un organismo, anche in forma societaria: “1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. Per la qualificazione dell'azienda sanitaria locale come organismo di diritto pubblico cfr. Cass.
2.12.2016 n. 24640: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d. lgs
n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (nel medesimo senso cfr. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638). L'organismo di diritto pubblico è una “amministrazione aggiudicatrice” (art. 3, comma 1, lett. a), come “le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
[..] le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”, pertanto è sottoposto di principio
– salve espresse eccezioni che qui non è dato individuare – alla disciplina del codice dei contratti pubblici che riguarda amministrazioni dello Stato, enti territoriali ed enti pubblici non economici, pertanto anche all'art. 106 comma 13 che consente all'amministrazione appaltante il rifiuto della cessione di credito, mediante determina notificata al cedente e al cessionario nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione[termine ora ridotto a 30 giorni, secondo l'art. 6 comma 2, Nuovo Codice Appalti, D.Lgs. 36/2023]. Infine, è appena da osservare che nell'ampia nozione di “appalto” sono compresi lavori, servizi e forniture (art. 3 comma 1
pagina 12 di 21 lett. ii), pertanto gli ordini di cui alla causa rientrano prima facie nell'ambito di applicazione dell'art. 106 comma
13.
Con riguardo, poi, ai documentati rifiuti opposti dalla convenuta, odierna appellata ed appellante incidentale, Part il giudice di prime cure ha correttamente escluso ogni fondatezza della tesi di secondo cui la facoltà di rifiuto della cessione non potrebbe esercitarsi quando il contratto “è cessato”, ovvero quando sia stato interamente eseguito dall'appaltatore e che, nella specie, si tratterebbe di contratti di fornitura di medicinali,
a esecuzione istantanea.
Al riguardo, in fatti, è ben vero che la normativa sulla contabilità di Stato, in particolare l'art. 70 R.D. n.
2440/1923, l'art. 9 dell'All. E della legge n. 2248/1865, prevedeva il principio del divieto di cessione dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione interessata, ma limitavano al contempo tale divieto ai “contratti in corso” (art. 9 All. E) e che analoga previsione era contenuta nell'art. 351 dell'All. F alla legge n. 2248/1865, ove si escludeva la sequestrabilità del prezzo dell'appalto “durante l'esecuzione delle opere”, al contempo ammettendolo per le somme dovute
“dopo il definitivo collaudo dell'opera”.
Tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza (tra molte Cass. 28.1.2002 n. 981; Cass. 15.9.2021 n. 24758; Cass.
25.8.2023 n. 25284) hanno individuato la ratio ispiratrice di tale disciplina nella preoccupazione del legislatore di evitare, consentendo le cessioni durante la fase di esecuzione del contratto, che potessero venire meno al soggetto obbligato verso lo Stato i mezzi finanziari per assicurare una corretta esecuzione della sua prestazione, così compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto.
L'individuazione della ratio ispiratrice delle previgenti norme, le quali espressamente limitavano la necessità dell'assenso alla cessione ai soli contratti in corso, è di scarsa rilevanza ai fini dell'interpretazione dell'art. 106 che, come l'art. 117 d.lgs. 163/2006 e l'art. 115 DPR 554/1999, omette qualsivoglia riferimento ai “contratti in corso” o al “collaudo dell'opera” come condizione per la liberalizzazione della cessione.
Anzi, è stato correttamente rilevato in giurisprudenza che il regime codicistico, che subordina l'efficacia della cessione alla sola notifica, è consentito solo nel caso in cui l'Amministrazione abbia preventivamente consentito alla cessione dei crediti, nel momento in cui il rapporto contrattuale si è instaurato. Non può infatti ritenersi che quella preventiva e generale accettazione della cessione non renda necessaria la successiva notifica della cessione in concreto avvenuta di tutti i crediti o di uno determinato, essendo ciò sempre necessario, ai fini del comma 2 dell'art. 1264 c.c., o per regolare i rapporti tra più cessionari, ex art. 1265 c.c.
Sarebbe infatti incongruo consentire, da un lato, la cedibilità dei crediti, secondo le regole previste dal codice civile, solo quando vi sia stato un preventivo assenso da parte dell'Amministrazione, se poi analogo regime fosse applicabile anche per i contratti, per i quali tale preventiva accettazione non vi sia stata, alla sola pagina 13 di 21 condizione - del tutto inespressa, sia nel terzo, che nel quarto comma dell'art. 117 d.lgs. 163/2006 - che l'appaltatore abbia già eseguito tutte le prestazioni su di lui incombenti.
Anche la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 25.8.2023 n. 25284, in motivazione) sottolinea la discontinuità tra il regime restrittivo dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e l'attuale normativa sugli appalti pubblici, che ammette la cessione salvo espresso rifiuto dell'amministrazione ceduta entro il termine fissato dalla legge
(si trattava in specie, ratione temporis, dell'art. 115 comma 3 D.P.R. 554/1999), osservando che tale ultima regola
“esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore”.
Né si può opporre la diretta efficacia della cessione alla luce dele previsioni di cui alla legge 52/91, sulla base delle quali la cessione avrebbe effetto senza ulteriori formalità, accettazione o rifiuto, quando: a) il cedente sia imprenditore, b) il credito derivi da un contratto stipulato nell'esercizio dell'attività d'impresa, c) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario.
La legge n. 52/1991 prevede infatti: la possibilità di cedere in massa crediti esistenti e futuri, per un periodo non superiore a 24 mesi e di considerarli determinati agli effetti della validità del contratto con la sola indicazione del debitore ceduto (art. 3); un peculiare regime di efficacia e opponibilità della cessione nei confronti degli aventi causa e creditori del cedente, “fatta salva la facoltà per il cessionario di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile” (art. 5), disposizioni ad hoc per la revocatoria fallimentare dei pagamenti nel caso di apertura di una liquidazione giudiziale nei confronti del debitore ceduto
(art. 6) e per l'efficacia della cessione nel caso di liquidazione giudiziale del cedente (artt. 5 e 7). In nessun modo, tuttavia, la legge n. 52/1991 consente di disapplicare le formalità necessarie a rendere la cessione efficace nei confronti del debitore ceduto o prevede la cedibilità incondizionata di un credito che per legge o per volontà delle parti (cfr. art. 1260 c.c.) non è cedibile o è e cedibile soltanto a determinate condizioni, in specie il mancato rifiuto della cessione da parte dell'amministrazione ceduta entro un termine dato dalla legge. L'applicabilità della legge 52/1991 non si pone pertanto in contraddizione, né può escludere l'applicabilità delle disposizioni speciali del codice dei contratti pubblici quando il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione. La disciplina del codice degli appalti ha carattere speciale rispetto alla normativa generale e prevale su quest'ultima nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (da ultimo, ancora, App. Ancona sent. n. 986 del 22 luglio 2025).
Il rifiuto delle cessioni relative alle fatture PU è stato validamente comunicato dall' con CP_1 determina n. 69312 del 17 giugno 2013, notificata in data 8 luglio 2013, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa. L'efficacia di tale rifiuto non è subordinata alla circostanza che i contratti siano ancora in corso pagina 14 di 21 di esecuzione, come erroneamente sostenuto da L'art. 117 del d.lgs. 163/2006 non prevede tale Pt_1 limitazione, a differenza delle previgenti norme che espressamente limitavano la necessità dell'assenso alla cessione ai soli contratti in corso.
6.3 Sui principi in materia di onere probatorio nelle cessioni di crediti
La decisione del Tribunale si fonda sui consolidati principi in materia di onere probatorio nelle cessioni di crediti. L'art. 2697 c.c., come noto, stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di cessione di crediti, il cessionario deve dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche l'esistenza e l'entità del credito originario, nonché l'adempimento della prestazione da parte del cedente quando vi siano contestazioni specifiche.
Nel caso di specie, l' ha formulato contestazioni specifiche e circostanziate Controparte_1 per ciascuna delle fatture azionate, documentando pagamenti già effettuati, richieste di note di credito, contestazioni relative alla mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni. A fronte di tali contestazioni puntuali, non ha fornito adeguata prova per superare le eccezioni avversarie, limitandosi spesso Pt_1 alla produzione delle sole fatture o di documentazione incompleta.
L'orientamento di questa Corte è consolidato nel senso che in caso di contestazioni sull'esistenza ed entità del credito, l'onere di prova a carico di chi si prospetta creditore deve essere soddisfatto attraverso la loro dimostrazione, non essendo sufficienti documenti di formazione e provenienza dalla stessa parte interessata quali sono le fatture. L'individuazione degli oneri di prova non muta se il credito per il cui pagamento si agisce sia conseguente a una cessione: il cessionario deve comunque dimostrarne il titolo, l'esistenza e l'entità, oltre all'adempimento della prestazione da parte del cedente ove vi siano contestazioni.
Ciò premesso, va ancora rilevato, preliminarmente, che la debenza in linea capitale delle somme portate dalle tre fatture riconosciute dal Tribunale ( n. 2058 per euro 606,42, XT n. 13510 per euro CP_2
96,63 e n. 27514 per euro 5.801,95) non costituisce più questione oggetto di controversia, non essendo CP_3 stata impugnata dall e risultando pertanto coperta da giudicato interno. Tale circostanza Controparte_4 preclude ogni valutazione sulla sussistenza del titolo contrattuale sottostante, come pure sulla validità dello stesso alla luce dei principi in tema di forma scritta dei contratti degli organismi di diritto pubblico, essa non potendo essere esaminata in questa sede per effetto della mancata impugnazione. Le contestazioni formulate dall' in primo grado, come risulta dalla sentenza appellata, riguardavano essenzialmente profili di CP_1 efficacia delle cessioni, pagamenti già effettuati e contestazioni sull'esecuzione delle prestazioni, nonché sul tasso moratorio applicabile, non la forma dei contratti a monte, questione che in ogni caso risulterebbe ora preclusa.
pagina 15 di 21
6.4 Sul parziale accoglimento dell'appello incidentale.
6.4.1 La questione degli interessi moratori
L'appello incidentale proposto dall' merita parziale accoglimento nella Controparte_1 parte in cui contesta l'applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 anziché del tasso legale concordato nei capitolati vigenti all'epoca delle forniture.
Il Tribunale ha motivato l'applicazione del tasso moratorio osservando che "le parti controvertono circa il tasso applicabile, poiché l'attrice chiede il medesimo tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. per gli interessi legali in corso di giudizio
(di entità coincidente per scelta normativa al tasso degli interessi moratori), mentre il convenuto chiede applicarsi l'ordinario tasso legale. Ritiene lo scrivente doversi fare applicazione del tasso di interesse moratorio ex art. 1284 comma 4 c.c. come tasso previsto dalla legge per gli interessi maturandi in corso di giudizio".
Tale motivazione non pare aver tenuto conto delle clausole contrattuali specifiche richiamate dall CP_1 sebbene dalla stessa solo parzialmente documentate. I capitolati vigenti all'epoca prevedevano espressamente che i pagamenti venissero effettuati "in termini non inferiori a 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine. Il saggio degli interessi moratori che questa Azienda riconoscerà non sarà superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea;
pertanto, non sarà riconosciuta nessuna altra maggiorazione"
(art. 18 doc. 10 Parte convenuta-appellata).
L'Azienda dichiara nella documentazione in atti (docc. 10 e 10 bis del fascicolo di primo grado) che l'accettazione del capitolato e delle clausole in esso contenute sia una condicio sine qua non per l'ammissione alla gara stessa. Nondimeno, solamente per una delle tre fatture oggetto di causa (IT) essa produce l'esplicita accettazione di tali clausole con la conseguente applicazione del tasso di interesse "BCE vigente +
0 punti" (doc. 16 del fascicolo di primo grado).
Facendo applicazione dei già ricordati principi in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti degli organismi di diritto pubblico, dalla stessa invocati, l'appello incidentale può trovare Controparte_4 accoglimento solo in relazione a tale fattura, non essendo la forma contrattuale surrogabile mediante il fatto notorio o la qualificata attestazione dell'applicazione di una certa clausola ai disciplinari di gara e l'inferenza per via critica dell'accettazione di quelle stesse clausole da parte del contraente privato. Non si è qui al cospetto di una nullità di protezione a tutela del contraente debole, ma di una forma necessitata dell'agere contrattuale da parte della pubblica amministrazione, la cui osservanza costituisce fonte – non surrogabile aliunde – dei diritti e degli obblighi dell'una come dell'altra parte. Come l correttamente, Controparte_4 ha invocato l'applicazione rigorosa dell'onere di forma ai fini del vaglio della pretesa creditoria di controparte, per l'effetto non ricostruibile, in assenza del contratto, per via critica (pagamenti parziali effettuati ecc.) o pagina 16 di 21 tramite l'applicazione di regole di giudizio processualmente disciplinate (non contestazione), egualmente non può far valere, in utilibus, previsioni contrattuali derogatorie della disciplina legale allorquando il contratto non sia prodotto, ancorché sia per via critica arguibile la verosimile applicazione di una certa previsione in tema di tasso d'interesse moratorio applicabile, secondo le condizioni di gara prodotte e l'attestazione interna della loro costante applicazione.
Non vi è questione sulla manifesta iniquità di tale clausola, meramente derogatoria nel quantum della previsione codicistica in punto interesse moratorio, né essa elide – pur attenuandola – la discrasia fra l'interesse legale ordinario e quello più gravoso conseguente alla mora debendi.
La validità di tali clausole trova fondamento nel principio di autonomia contrattuale e nella funzione economica degli interessi moratori, che mantengono la loro natura risarcitoria e sanzionatoria dell'inadempimento anche quando pattuiti in misura inferiore al tasso legale. Nel caso di specie, la clausola contrattuale che prevede l'applicazione del "tasso BCE vigente + 0 punti" non elimina la conseguenza patrimoniale della mora, ma si limita a modularne l'entità in senso più favorevole al debitore, configurandosi come legittima deroga convenzionale alla disciplina legale suppletiva, come evincibile, a contrario, proprio dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 35092/2023) nella parte in cui, richiamando CGUE del 28 giugno 2020, afferma l'iniquità invalidante della clausola che preveda “l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora”, non dunque qualsiasi clausola parzialmente derogatoria, come quella in esame, che limita la riduzione del saggio di interessi (in termini, App. Napoli, sentenza n. 4505/2024)
Ne segue che il capo della sentenza appellata resta fermo con riguardo agli interessi moratori relativi alle fatture n. 2058 per euro 606,42, XT n. 13510 per euro 96,63, da computarsi, come indicato CP_2 in sentenza, ai sensi “dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo sul capitale e sugli interessi anteriori al giudizio”, mentre con riguardo alla fattura n. 27514 per euro 5.801,95, gli interessi moratori vanno applicati CP_3 secondo l'art. 18 delle condizioni di gara (doc. 10 del fascicolo di primo grado) accettate da (doc. 16 CP_3 del fascicolo di primo grado) al tasso di interesse "BCE vigente + 0 punti”, a partire dal novantesimo giorno dal ricevimento di quella fattura (art. 18 doc. 10 cit.) fino al saldo.
6.4.2 Sull'indennità forfettaria ex art. 6 d.lgs. 231/2002
L'appello incidentale merita altresì accoglimento nella parte in cui contesta l'applicazione dell'indennità forfettaria di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2002 alle fatture emesse anteriormente al 1° gennaio 2013.
Il Tribunale ha motivato l'applicazione dell'indennità forfettaria osservando che “competono inoltre € 120,00 (€
40,00 per ciascuna fattura) come spese di recupero ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/02”.
pagina 17 di 21 Va tuttavia rilevato che l'art. 6 del d.lgs. 231/2002, nella formulazione attuale che prevede l'indennità forfettaria di quaranta euro per ogni fattura non tempestivamente pagata, è stato introdotto dal d.lgs.
192/2012 in recepimento della direttiva europea 2011/7/UE. Tale decreto ha espressamente stabilito che le sue disposizioni si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Le tre fatture per le quali il Tribunale ha riconosciuto la debenza dell'indennità forfettaria sono tutte antecedenti al 1° gennaio 2013, essendo state emesse rispettivamente nel 2007 ( , nel 2000 CP_2
(XT) e nel 2012 ( . Ne segue l'inapplicabilità ratione temporis dell'indennità forfetaria di cui all'art. 6 CP_3 del d.lgs. 231/2002 alle fatture in parola, siccome relative a “transazioni commerciali” anteriori all'entrata in vigore della norma.
6.5 Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali
L'appello principale deve essere rigettato per infondatezza, mentre l'appello incidentale merita solo parziale accoglimento, per le ragioni esposte. La sentenza del Tribunale, dunque, va parzialmente riformata nella parte in cui ha condannato l' al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 CP_1 per la sola fattura e dell'indennità forfettaria ex art. 6 del medesimo decreto. CP_3
6.5.1 Ricapitolazione degli esiti processuali
Part In primo grado, aveva ottenuto un accoglimento parziale e ridotto della domanda originariamente azionata per € 14.502,05, successivamente ridotta a € 12.622,15 prima della rimessione in decisione. Il
Tribunale riconobbe solo € 6.505,00 di capitale (circa il 52% della pretesa ridotta), disponendo la compensazione di 3/5 delle spese e condannando l al pagamento della residua frazione di 2/5. CP_1
Part Nel giudizio di appello, l'appello principale proposto da è stato rigettato integralmente, determinando la totale soccombenza dell'appellante su tutte le pretese azionate in secondo grado. L'appello incidentale dell' è stato accolto parzialmente: integralmente per l'eliminazione dell'indennità forfettaria ex art. 6 CP_1
d.lgs. 231/2002 (€ 120,00) e limitatamente per la riduzione degli interessi moratori sulla sola fattura IT (da tasso D.Lgs. 231/2002 a tasso BCE), mentre è stato rigettato per le altre due fatture in assenza di prova documentale delle clausole derogatorie.
6.5.2 Criteri di regolamentazione delle spese
La pur modesta vittoria dell'appellante incidentale giustifica una compensazione parziale che tenga conto di tale esito, posto che "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito
e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale" (Cass. civ., ord. n. 6105 del 7 marzo 2024), mentre, in caso di pagina 18 di 21 conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., n. 9064/2018; Cass., n.
27056/2021).
Il principio del regolamento unitario delle spese per entrambi i gradi di giudizio trova fondamento nell'art. 336 c.p.c., secondo cui "la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata". Tale principio opera anche in assenza di specifico motivo di appello sulle spese, quando ciò sia conseguenza dell'esito stesso della lite (Cass. civ., ord. n.15237 del 12 luglio 2011).
6.5.3 Determinazione della proporzione di compensazione
La proporzione di compensazione 2/3 - 1/3, lievemente più favorevole all rispetto al primo grado CP_1
(3/5 - 2/5), trova giustificazione nell'esito del giudizio di appello, dove l' ha conseguito l'integrale CP_1 rigetto delle pretese avversarie e il parziale accoglimento delle proprie istanze, ferma restando la discrezionalità del giudice nella determinazione di tale rapporto tra compensazione e soccombenza. Secondo consolidati indirizzi di legittimità, va al riguardo ricordato, in primo luogo, che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018, Rv.648893; conf. Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv.
610563).
In secondo luogo, “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente" (Cass. civ., ord. n. 7326 del
14 marzo 2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 Rv. 646611; conformi Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 289 del 24/01/1966, Rv. 320562).
Tale rimodulazione rispetta il principio di valutazione unitaria della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e risulta congrua rispetto al riassetto dell'esito della lite conseguente al rigetto dell'appello principale e al parziale accoglimento di quello incidentale che, in concreto, conduce ad una rideterminazione favorevole per l'appellante incidentale di entità esigua.
pagina 19 di 21 Con riferimento al quantum, le spese di lite, per tutti i gradi di giudizio, vanno liquidate in base ai valori medi
(arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione di riferimento (valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, va inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello principale, siccome integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale,
• rigetta la domanda di al pagamento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6 d.lgs. Parte_1
231/02;
• condanna di al pagamento Controparte_1 CP_1 degli interessi moratori sulla sola fattura IT n. 27514 di importo capitale euro 5.801,95, al tasso di interesse "BCE vigente + 0 punti”, a partire dal novantesimo giorno dal ricevimento di quella fattura
(ex art. 18 doc. 10 cit.) fino al saldo;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3;
- condanna di al pagamento Controparte_1 CP_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 a favore di e Parte_1 liquidate, per tale quota di un terzo, come di seguito:
• per il primo grado in complessivi € 1.700,00, a titolo di compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%
• e per il secondo grado in complessivi € 1.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2025.
pagina 20 di 21 Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore
All'esito della camera di consiglio del 5 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 184/2025 promossa da:
(C.F. con sede in Milano, viale Scarampo 15, rappresentata e difesa, in virtù della Parte_1 P.IVA_1 procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c, dall'avv. Giuseppe Campi (C.F.: ) con C.F._1 studio in Milano, via Besana 11 in cui la stessa elegge domicilio;
Parte appellante
Contro
L' Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , C.so Bramante 88,
[...] P.IVA_2 CP_1 rappresentata e assistita – per mandato come da separata procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c, anche disgiuntamente – dall'Avv. Giovanna Manzoli (C.F. e dall'Avv. Chiara Fini (C.F. C.F._2
, con elezione di domicilio presso le stesse in C.so Bramante 88; C.F._3
Parte appellata e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, in annullamento e riforma solo parziale della sentenza n. 3957/24 del Tribunale di
Torino pubblicata l'11.07.24 a definizione del giudizio rubricato sub RG 1475/21, non oggetto di notifica da parte della controparte con riferimento all'omesso riconoscimento dei seguenti crediti: pagina 1 di 21 A) sorte capitale: € 6.164,50, come da seguenti fatture:
• GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 1910046474 11/05/2010 09/08/2010 richiesta nota credito 25,72 €
• YM ITALIA SRL 013000932 17/01/2013 17/04/2013 rifiuto cessione 137,80 €
• YM ITALIA SRL 013004107 20/02/2013 21/05/2013 rifiuto cessione 2.009,20 €
• YM ITALIA SRL 013004303 25/02/2013 26/05/2013 rifiuto cessione 1.257,80 €
• GUERBET SPA 4776 22/09/2011 21/12/2011 pagata 59,40 €
• BAXTER SPA 48564269 24/07/2008 22/10/2008 pagata 430,58 €
• BAXTER SPA 49611164 22/12/2009 22/03/2010 assenza prova 2.244,00 €
B) i correlati interessi di mora sia già maturati sia che via via matureranno con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo
n. 231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura
C) ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale notifica della citazione di primo grado - con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n.
231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione
D) € 120 come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo n. 231/02, in relazione alle 3 fatture post 2013.
Part IN VIA PRINCIPALE: condannare l' a pagare a i predetti crediti CP_1
Part IN VIA SUBORDINATA: condannare l' a pagare a la diversa somma che fosse ritenuta per capitale, CP_1 interessi di mora, interessi anatocistici e importi ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di spese”
Per Controparte_1
:
[...]
Part
“In via pregiudiziale e/o preliminare ritenere e dichiarare l'atto d'appello proposto da avverso la sentenza n. 3957/24 del Tribunale di Torino e pubblicata l'11.07.24 inammissibile e/o manifestamente infondato per i profili esposti, con ogni Part consequenziale pronuncia;
Nel merito in via principale in ogni caso, respingere l'appello proposto da avverso la sentenza
n. 3957/24 del Tribunale di Torino e pubblicata l'11.07.24 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare tale sentenza rispetto ai capi ex adverso impugnati con ogni statuizione consequenziale;
in via subordinata, e con salvezza di gravame in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e di eventuale condanna di quest' ridurre l'ammontare di quanto dovuto agli CP_1 importi che verranno accertati in corso di causa, tenuto conto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., delle contestazioni aziendali, pagina 2 di 21 compensando in ogni caso gli eventuali importi riconosciuti con quanto domandato a titolo di appello incidentale. In via di appello incidentale, e in parziale riforma della sentenza n. 3957/24 del Tribunale di Torino (pubblicata l'11.07.24), accogliere Part l'appello incidentale proposto, rigettando le pretese avanzate da a titolo di interessi moratori ed indennità ex art. 6 D.
Lgs 231/2002 nei confronti di questa Azienda con riferimento alle fatture nn. 2058/2007, 13510/2000 e 27514/2012 emesse, rispettivamente, da XT S.p.A. e e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 CP_3
Part
a restituire all'Amministrazione quanto quest'ultima dovesse nelle more corrisponderle a tale titolo. In ogni caso con il favore delle spese del presente grado di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi art. 1 comma 208 legge n.
266/05 (23,8% sull'imponibile), anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA”.
OGGETTO: Factoring – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3957/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine dall'attività di cessione di crediti svolta da istituto di credito Parte_1
Part operante nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni. si era resa cessionaria di crediti vantati nei confronti dell' Controparte_1
da diversi fornitori: XT S.p.A., GlaxoSmithKline S.p.A., GU
[...] Controparte_2
S.p.A., e PU Italia S.r.l. CP_3
I crediti oggetto delle cessioni derivavano da forniture di beni e servizi effettuate dalle predette società nei confronti dell' dal 2000 al 2013, per un importo complessivo di capitale pari a euro Controparte_4
14.502,05. Le fatture presentavano date di emissione, scadenze e natura delle prestazioni sottostanti differenti, comprendendo forniture di materiale sanitario e servizi nel settore ospedaliero.
Alcune delle cessioni erano state rifiutate dall' in particolare quelle relative ai crediti Controparte_4 ceduti da PU Italia S.r.l., mediante determina n. 69312 del 17 giugno 2013, notificata in data 8 luglio
2013, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del d.lgs. 163/2006. Tale rifiuto riguardava tre fatture emesse da PU
Italia S.r.l. in data 25 febbraio 2013, 17 gennaio 2013 e 20 febbraio 2013, per un importo complessivo di euro
3.404,80.
L' contestava l'esistenza di alcuni crediti, sostenendo che talune fatture erano già state Controparte_4 pagate, altre erano state oggetto di storno o abbuono, altre non trovavano riscontro in prestazioni effettivamente rese. L'Amministrazione eccepiva di aver già provveduto al pagamento di alcune fatture Part direttamente ai fornitori originari o alla stessa di aver richiesto note di credito per fatture ritenute non dovute e di non aver ricevuto alcune delle prestazioni fatturate. pagina 3 di 21 La questione si inseriva nel quadro normativo relativo alla cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, che prevede la normativa generale del codice civile in materia di cessione dei crediti e le disposizioni speciali contenute nel codice dei contratti pubblici. L'art. 117 del d.lgs. 163/2006 attribuiva alle amministrazioni pubbliche la facoltà di rifiutare le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto, concessione o concorso di progettazione mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Part sosteneva l'applicabilità della disciplina di cui alla legge 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, ritenendo che tale normativa, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, escludesse l'operatività delle disposizioni speciali relative alle cessioni verso le pubbliche amministrazioni. Secondo la banca, la circostanza che il cessionario fosse un intermediario finanziario e che i crediti derivassero da contratti stipulati nell'esercizio di attività di impresa rendeva applicabile la disciplina della legge 52/1991, che subordina l'efficacia della cessione alla sola notifica al debitore ceduto.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Part Il giudizio di primo grado si apriva con l'atto di citazione notificato da in data 19 gennaio 2021, con il quale la banca conveniva l per Controparte_1 ottenere il pagamento di euro 14.502,05 a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi moratori e anatocistici ex art. 1283 c.c., nonché di euro 440,00 a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. Part 231/2002. In via subordinata, instava per la condanna dell'Ente al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute ai sensi dell'art. 2041 c.c.
L' si costituiva contestando integralmente le pretese avversarie ed eccependo Controparte_4
Part preliminarmente il mancato assolvimento da parte di dell'onere allegativo e probatorio in ordine alla propria legittimazione e titolarità rispetto ai crediti fatti valere. L'Amministrazione evidenziava come gli importi azionati per la parte capitale risultassero in parte già pagati, in parte abbuonati, in parte prescritti e in parte contestati, producendo a sostegno delle proprie eccezioni documentazione specifica relativa ai pagamenti effettuati, alle contestazioni mosse e ai capitolati vigenti all'epoca delle forniture.
La convenuta, preliminarmente, contestava efficacia e opponibilità delle cessioni, espressamente eccependo il tempestivo rifiuto delle cessioni relative alle fatture emesse da PU Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 117 comma 3 del d.lgs. 163/2006. L'Amministrazione sosteneva inoltre l'intervenuta prescrizione decennale con riferimento alle pretese creditorie relative alla sorte capitale per le fatture emesse anteriormente al 19 gennaio
2011, nonché la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie relative agli interessi di mora e anatocistici e di quelle relative alla richiesta risarcitoria ex art. 6 d.lgs. 231/2002 con riguardo alle fatture emesse anteriormente al 19 gennaio 2016. pagina 4 di 21 Part Nel corso della fase di trattazione, insisteva per l'inapplicabilità della normativa del Codice dei Contratti
Pubblici, sostenendo che le cessioni di credito sottese alle fatture azionate non dovessero essere soggette ad accettazione da parte dell'Amministrazione pubblica, in quanto applicabile la sola disciplina della legge
52/1991. L' ribatteva evidenziando come le cessioni prodotte risultassero comunque rifiutate e come CP_1 la normativa di riferimento fosse quella prevista dal Codice dei Contratti, richiamando consolidata giurisprudenza a supporto.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2022, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio formulando un articolato quesito volto ad accertare, per ogni fattura fatta valere ai fini del pagamento, se la cessione fosse stata rifiutata dall' nel termine di legge, se esistesse un contratto scritto o elementi Controparte_4 documentali da cui desumere l'avvenuto ricevimento della prestazione, se esistessero pagamenti imputati alla fattura, se esistessero atti di storno o contestazione della fattura, nonché l'ammontare degli interessi moratori maturati fino alla data di citazione.
La consulenza tecnica, depositata in data 3 marzo 2023, forniva un quadro dettagliato della situazione relativa a ciascuna delle undici fatture azionate. Il consulente evidenziava come per alcune fatture mancasse del tutto la documentazione probatoria, per altre risultassero pagamenti già effettuati, per altre ancora emergessero Part contestazioni non superate da parte di In particolare, la CTU confermava l'avvenuto tempestivo rifiuto delle cessioni relative alle fatture emesse da PU Italia S.r.l., l'avvenuto pagamento di alcune fatture
XT, l'esistenza di contestazioni relative ad altre fatture non adeguatamente superate dalla documentazione prodotta.
Part All'esito dell'istruttoria, le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni, con che riduceva l'importo preteso a titolo di sorte capitale a euro 12.622,15, rinunciando al pagamento della fattura n.
49069814/1999 emessa da XT per euro 1.879,90. L' instava per una declaratoria di cessazione CP_1 della materia del contendere con riferimento all'importo rinunciato, ribadendo le proprie eccezioni e contestazioni relativamente alle restanti pretese.
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 3957/2024, pubblicata l'11 luglio 2024, il Tribunale di Torino definiva la controversia, Part respingendo gran parte delle domande formulate da e accogliendo le principali eccezioni sollevate dall' . Controparte_1
Il Tribunale articolava la propria decisione affrontando preliminarmente la questione della legittimazione di Part a pretendere il pagamento dei crediti oggetto di cessione, con particolare riferimento all'efficacia e opponibilità delle cessioni alla . Il giudice riteneva che, delle cessioni notificate, soltanto Controparte_1
pagina 5 di 21 quella relativa alle tre fatture emesse da PU Italia S.r.l. fosse stata validamente rifiutata dall'
[...] con determina n. 69312 del 17 giugno 2013, notificata in data 8 luglio 2013, ai sensi dell'art. 117 CP_4 comma 3 del d.lgs. 163/2006.
Part Il Tribunale respingeva la tesi di circa l'inapplicabilità dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006, chiarendo che tale norma trovava applicazione nei confronti delle aziende sanitarie locali, qualificate come organismi di diritto pubblico e quindi come amministrazioni aggiudicatrici soggette alla disciplina del codice degli appalti.
Il giudice osservava inoltre che l'art. 117 del d.lgs. 163/2006 ometteva qualsiasi riferimento ai "contratti in corso" come condizione per la liberalizzazione della cessione, a differenza delle previgenti norme, e che pertanto la facoltà di rifiuto poteva essere esercitata indipendentemente dallo stato di esecuzione del contratto.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione decennale per tutto il Part credito in linea capitale, sulla base dei solleciti di pagamento prodotti da e ricevuti dall' CP_1 convenuta in date diverse, che avevano interrotto il decorso prescrizionale.
Nel merito, il Tribunale procedeva all'esame analitico di ciascuna fattura. Per la fattura GU n. 4776, il giudice riteneva infondata la pretesa, trattandosi di una nota debito emessa per errata applicazione di prezzo su una fattura già interamente pagata dall Per la fattura n. 2058, il Controparte_4 CP_2
Tribunale riteneva dovuto il pagamento, non risultando contestazioni dal lato dell' e non essendo CP_1 stata provata l'avvenuto pagamento. Per la fattura GlaxoSmithKline n. 46474, la pretesa veniva ritenuta infondata in considerazione della richiesta di emissione di nota di credito da parte dell' CP_1 apparentemente accolta dal fornitore.
Relativamente alle fatture XT, il Tribunale distingueva tra le diverse posizioni: la fattura n. 48564269 risultava già pagata alla cessionaria con ordinativo di pagamento del 30 gennaio 2009; la fattura n. 49069814 Part non era più oggetto di pretesa per rinuncia di la fattura n. 40013510 risultava dovuta per il minor Part importo di euro 96,33; la fattura n. 49611164 veniva respinta per mancanza di prova, non avendo prodotto alcun documento all'infuori della cessione.
Per la fattura IT n. 2012027514, il Tribunale riteneva fondata la pretesa, non ritenendo provata l'emissione della nota di credito invocata dall per giustificare il pagamento parziale effettuato. CP_1
In conclusione, il capitale dovuto veniva quantificato in euro 6.505,00, relativo a tre fatture: CP_2
n. 2058 per euro 606,42, XT n. 13510 per euro 96,63 e n. 27514 per euro 5.801,95. Il Tribunale CP_3 riconosceva inoltre gli interessi moratori per euro 4.238,54, applicando il tasso previsto dall'art. 1284 comma pagina 6 di 21 4 c.c. anziché il tasso legale ordinario e condannava l' al pagamento di euro 120,00 come spese di CP_1 recupero ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2002.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale, considerato l'accoglimento della domanda per circa metà dell'importo capitale e circa un terzo delle fatture, dichiarava compensati i 3/5 delle spese e condannava Part l' a rifondere a la residua frazione di 2/5, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico CP_1 delle parti per metà ciascuna.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
proponeva appello con atto notificato in data 11 febbraio 2025, articolando quattro motivi Parte_1 di impugnazione volti ad ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui aveva respinto le pretese relative a sette delle dieci fatture originariamente azionate.
Il primo motivo di appello riguardava le fatture GU n. 4776 del 22 settembre 2011 per euro 59,40 e
XT n. 48564269 del 24 luglio 2008 per euro 430,58, in relazione alle quali il Tribunale aveva ritenuto Part avvenuto il pagamento. censurava la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle disposizioni in materia di pagamenti dei crediti da parte delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che le fatture non erano state pagate alla banca cessionaria, che l non aveva prodotto mandati quietanzati CP_1 riferiti specificamente alle fatture né documentazione volta a provare l'avvenuta comunicazione al creditore dell'emissione dei mandati di pagamento. L'appellante argomentava che la sola emissione del mandato di pagamento non costituisce prova dell'adempimento e che, in presenza di pagamenti effettuati in favore del fornitore cedente, tali pagamenti sarebbero opponibili alla cessionaria solo se effettuati anteriormente alla notifica della cessione.
Il secondo motivo di appello concerneva la fattura XT n. 49611164 del 22 dicembre 2009 per euro Part 2.244,00, ritenuta non provata dal Tribunale. censurava la sentenza per violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., sostenendo che il giudice aveva omesso di considerare le allegazioni e le produzioni effettuate dalla banca, nonché l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell' mancando di fare corretta CP_1 applicazione del principio di non contestazione.
Il terzo motivo di appello riguardava la fattura GlaxoSmithKline n. 1910046474 dell'11 maggio 2010 per euro Part 25,72, per la quale il Tribunale aveva ritenuto rilevante la richiesta di nota di credito. censurava la sentenza per violazione delle disposizioni in tema di cessioni dei crediti (art. 1260 e ss. c.c.), sostenendo che,
a seguito della cessione, il cedente non poteva più disporre dei crediti e che i fatti estintivi posti in essere dal cedente non erano opponibili al cessionario successivamente alla cessione, con la conseguenza che un'eventuale nota di credito sarebbe inopponibile alla banca cessionaria.
pagina 7 di 21 Il quarto motivo di appello concerneva le tre fatture PU Italia S.r.l. nn. 013000932 del 17 gennaio 2013 per euro 137,80, 013004107 del 20 febbraio 2013 per euro 2.009,20 e 013004303 del 25 febbraio 2013 per Part euro 1.257,80, per le quali il Tribunale aveva ritenuto efficace il rifiuto opposto dall' sosteneva CP_1 che alle cessioni dei crediti richiesti in pagamento fossero applicabili le disposizioni della legge 52/1991, con esclusione dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006, e che comunque l'eventuale rifiuto sarebbe stato illegittimo per difetto dei presupposti necessari, in quanto efficace soltanto nell'ipotesi di contratti ancora in corso di esecuzione.
L' si costituiva con comparsa depositata in data 3 settembre 2025, Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello. L'Amministrazione sosteneva che l'atto di appello violava l'art. 342 c.p.c. in quanto, per nessuno dei quattro motivi formulati, Part aveva specificato i capi della decisione impugnati né aveva fatto cenno alle violazioni di legge denunciate rispetto all'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale e alla loro rilevanza ai fini del decidere. L'appellata Part rilevava che si era limitata a reiterare pedissequamente le argomentazioni già svolte in primo grado, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Nel merito, l' insisteva per la conferma in parte qua della sentenza impugnata, richiamando la CP_1 documentazione prodotta in primo grado a sostegno delle proprie eccezioni e contestazioni. Per il primo Part motivo, l'Amministrazione evidenziava che non era riuscita a superare le argomentazioni del Tribunale relative al pagamento delle fatture GU e XT, documentato da specifici mandati quietanzati. Per il Part secondo motivo, l' ribadiva che aveva omesso di produrre qualsiasi documento all'infuori della CP_1 cessione, come confermato dalla CTU. Per il terzo motivo, l'Amministrazione richiamava le contestazioni Part documentate relative alla fattura GlaxoSmithKline, mai superate da Per il quarto motivo, l'appellata confermava la correttezza dell'applicazione dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006 e la validità del rifiuto tempestivamente opposto.
Contestualmente, l' proponeva appello incidentale articolato in due motivi. Il primo motivo CP_1 censurava la sentenza nella parte in cui aveva condannato l'Amministrazione al pagamento degli interessi moratori sulle tre fatture riconosciute come dovute, anziché applicare i soli interessi legali previsti dai capitolati vigenti all'epoca, espressamente accettati dai fornitori. Il secondo motivo censurava la condanna al pagamento dell'indennità ex art. 6 del d.lgs. 231/2002, sostenendo che tale disposizione, introdotta dal d.lgs.
192/2012, si applicava solo alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre le tre fatture riconosciute come dovute erano antecedenti a tale data.
Part Negli atti successivi, si limitava a richiamare i contenuti del proprio atto di appello, contestando integralmente le eccezioni avversarie senza tuttavia fornire specifiche argomentazioni a confutazione delle pagina 8 di 21 censure di inammissibilità sollevate dall L'appellante insisteva per l'accoglimento delle proprie CP_1 conclusioni senza confrontarsi analiticamente con le obiezioni processuali sollevate dalla controparte.
L' nei propri atti difensivi successivi, ribadiva le eccezioni di inammissibilità e manifesta infondatezza CP_1 dell'appello, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di specificità dei Part motivi di appello. L'Amministrazione evidenziava come non avesse fornito alcuna risposta alle censure processuali sollevate, confermando la genericità e l'inadeguatezza dell'atto di impugnazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
5. Tema del contendere
Alla luce dell'iter processuale sopra sunteggiato e del concreto tenore delle difese nel presente grado, le questioni che la Corte è chiamata ad affrontare, alla luce dei contrapposti gravami, possono essere come di seguito compendiate.
Part Sul piano processuale, l contesta l'ammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_4
Part violazione dei requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c. L'appellata sostiene che non ha individuato specificamente i capi della decisione impugnati né ha indicato le censure proposte alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge denunciate con la loro rilevanza ai fini della decisione.
Sul piano sostanziale, la controversia verte sulla disciplina applicabile alle cessioni di crediti verso le pubbliche amministrazioni e sui relativi effetti in termini di opponibilità al debitore ceduto. La questione riguarda l'individuazione della normativa di riferimento tra la disciplina generale del codice civile, la legge 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa e le disposizioni speciali del codice dei contratti pubblici, con riferimento all'art. 117 del d.lgs. 163/2006.
Part sostiene l'applicabilità della legge 52/1991, argomentando che la presenza dei requisiti soggettivi
(cessionario intermediario finanziario) e oggettivi (crediti derivanti da contratti stipulati nell'esercizio di attività di impresa) esclude l'applicabilità delle disposizioni speciali relative alle cessioni verso le pubbliche amministrazioni. L' sostiene che, trattandosi di crediti derivanti da contratti pubblici, Controparte_4 trova applicazione la disciplina del codice degli appalti, che attribuisce alle amministrazioni la facoltà di rifiutare le cessioni mediante comunicazione tempestiva.
Il Tribunale ha qualificato l' come organismo di diritto pubblico soggetto alla disciplina Controparte_4 del codice degli appalti e ha ritenuto applicabile l'art. 117 del d.lgs. 163/2006, che consente all'amministrazione di rifiutare la cessione mediante comunicazione tempestiva.
La controversia presenta questioni relative all'onere della prova in relazione all'esistenza e all'entità dei crediti ceduti. Nel caso di cessione di crediti, il cessionario deve dimostrare l'avvenuta cessione e la sua efficacia nei pagina 9 di 21 confronti del debitore ceduto, l'esistenza e l'entità del credito originario, nonché l'adempimento della prestazione da parte del cedente quando vi siano contestazioni specifiche.
L' ha documentato pagamenti già effettuati, richieste di note di credito e contestazioni Controparte_4
Part relative alla mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni. Il Tribunale ha ritenuto che non avesse assolto l'onere probatorio per diverse fatture.
Quanto alle fatture per le quali il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del credito, emergono questioni relative alla determinazione del tasso di interesse applicabile e alla debenza dell'indennità forfettaria ex art. 6 del d.lgs. 231/2002. L' contesta l'applicazione del tasso moratorio previsto dal d.lgs. Controparte_4
231/2002, sostenendo che i capitolati vigenti all'epoca prevedevano l'applicazione del tasso BCE senza maggiorazioni, clausola accettata dai fornitori. L'Amministrazione eccepisce che l'indennità forfettaria di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2002, introdotta dal d.lgs. 192/2012, si applica alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, mentre le fatture riconosciute come dovute sono antecedenti a tale data.
6. Ragioni della decisione
6.1 Sull'infondatezza dell'appello principale
L'appello proposto da risulta infondato nel merito per ragioni che attengono tanto alla disciplina Pt_1 sostanziale applicabile quanto ai principi processuali in materia di onere probatorio. Ciascuno dei quattro motivi di gravame proposti dall'appellante è privo di fondamento e non idoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata.
Il primo motivo di appello, relativo alle fatture GU e XT ritenute pagate dal Tribunale, non coglie nel segno. Il Tribunale ha fornito motivazione analitica e documentata delle ragioni del riconoscimento dell'avvenuto pagamento. Per la fattura GU n. 4776, il giudice ha accertato che si trattava di una nota debito emessa per errata applicazione di prezzo su una fattura già interamente pagata dall con CP_1 ordinativo del 28 maggio 2012. Come evidenziato dal Tribunale, non vi erano elementi per affermare che la cedente avesse diritto a pretendere un maggior prezzo rispetto a quello che lei stessa aveva fatturato all' Controparte_4
Per la fattura XT n. 48564269, il pagamento risultava documentato da specifico mandato quietanzato n.
1499 del 30 gennaio 2009, come confermato anche dalla consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente aveva precisato che "ad un più attento esame si è rinvenuta la quietanza di pagamento in data 3 febbraio 2009, successivo alla notifica della cessione". La destinazione del pagamento all'attrice risultava chiaramente dall'intestazione dell'ordine "pagamento: cessione credito. . Controparte_5
pagina 10 di 21 Il secondo motivo di appello, concernente la fattura XT n. 49611164 ritenuta non provata, risulta parimenti infondato. Il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., rilevando che non Pt_1 aveva prodotto alcun documento all'infuori della cessione. Come evidenziato dalla consulenza tecnica, non erano stati versati in atti né l'ordine di acquisto né il documento di trasporto. La contestazione dell' CP_1 circa l'avvenuta esecuzione della prestazione, di cui era indefinito l'oggetto, non poteva essere risolta sulla base delle prove scritte versate in atti e richiedeva di essere decisa secondo il criterio dell'onere della prova.
Il terzo motivo di appello, relativo alla fattura GlaxoSmithKline, presenta identiche lacune probatorie. Il
Tribunale ha ritenuto rilevante la richiesta di emissione di nota di credito da parte dell' in data 16 CP_1 maggio 2018, apparentemente accolta dal fornitore con e-mail dell'11 novembre 2021 che preannunciava l'emissione di nota di credito a chiusura della fattura. L'argomentazione di secondo cui i fatti Pt_1 estintivi posti in essere dal cedente non sarebbero opponibili al cessionario non può essere accolta quando tali fatti siano anteriori alla cessione o quando il cessionario ne fosse a conoscenza.
Il quarto motivo di appello, concernente le fatture PU oggetto di rifiuto, risulta infondato alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di cessioni di crediti verso le pubbliche amministrazioni. Il Tribunale ha correttamente individuato nell'art. 117 del d.lgs. 163/2006 la normativa di riferimento, qualificando l' come organismo di diritto pubblico soggetto alla disciplina del codice Controparte_1 degli appalti.
6.2 Sulla disciplina applicabile alle cessioni di crediti verso le aziende sanitarie locali
La questione della disciplina applicabile alle cessioni di crediti verso le aziende sanitarie locali trova soluzione nella consolidata giurisprudenza che riconosce a tali enti la natura di organismi di diritto pubblico soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici (App. Torino 689/2025 ed ivi ulteriori riferimenti). Il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 117 del d.lgs. 163/2006, che consente alle amministrazioni pubbliche di rifiutare le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto mediante comunicazione tempestiva, sulla base di una compiuta e puntuale ricostruzione del quadro normativo e interpretativo in subiecta materia, cui anche questa Corte ha dato costante applicazione e che può essere come di seguito brevemente ricapitolata.
Le cessioni di credito cadono sotto la disciplina dell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), applicabile ratione temporis, il quale prevede che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto pagina 11 di 21 stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Anche tale disposizione, come le precedenti (art. 115 D.P.R. 554/1999; art. 117 d.lgs. 163/2006, poi confluito nell'art. 106 comma 13 d.lgs. 50/2016, disciplina ora contenuta nell'art. 6 del Nuovo Codice Appalti, D.Lgs.
36/2023), prevede dunque che le “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche” abbiano facoltà di rifiutare la cessione, notificando il rifiuto entro il termine assegnato, qui di 45 giorni dalla notifica della cessione. Agli effetti del codice dei contratti pubblici, le aziende sanitarie locali sono qualificate come organismo di diritto pubblico che, secondo la definizione (art. 3 comma 1 lett. d) è un organismo, anche in forma societaria: “1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. Per la qualificazione dell'azienda sanitaria locale come organismo di diritto pubblico cfr. Cass.
2.12.2016 n. 24640: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d. lgs
n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (nel medesimo senso cfr. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638). L'organismo di diritto pubblico è una “amministrazione aggiudicatrice” (art. 3, comma 1, lett. a), come “le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
[..] le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”, pertanto è sottoposto di principio
– salve espresse eccezioni che qui non è dato individuare – alla disciplina del codice dei contratti pubblici che riguarda amministrazioni dello Stato, enti territoriali ed enti pubblici non economici, pertanto anche all'art. 106 comma 13 che consente all'amministrazione appaltante il rifiuto della cessione di credito, mediante determina notificata al cedente e al cessionario nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione[termine ora ridotto a 30 giorni, secondo l'art. 6 comma 2, Nuovo Codice Appalti, D.Lgs. 36/2023]. Infine, è appena da osservare che nell'ampia nozione di “appalto” sono compresi lavori, servizi e forniture (art. 3 comma 1
pagina 12 di 21 lett. ii), pertanto gli ordini di cui alla causa rientrano prima facie nell'ambito di applicazione dell'art. 106 comma
13.
Con riguardo, poi, ai documentati rifiuti opposti dalla convenuta, odierna appellata ed appellante incidentale, Part il giudice di prime cure ha correttamente escluso ogni fondatezza della tesi di secondo cui la facoltà di rifiuto della cessione non potrebbe esercitarsi quando il contratto “è cessato”, ovvero quando sia stato interamente eseguito dall'appaltatore e che, nella specie, si tratterebbe di contratti di fornitura di medicinali,
a esecuzione istantanea.
Al riguardo, in fatti, è ben vero che la normativa sulla contabilità di Stato, in particolare l'art. 70 R.D. n.
2440/1923, l'art. 9 dell'All. E della legge n. 2248/1865, prevedeva il principio del divieto di cessione dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione interessata, ma limitavano al contempo tale divieto ai “contratti in corso” (art. 9 All. E) e che analoga previsione era contenuta nell'art. 351 dell'All. F alla legge n. 2248/1865, ove si escludeva la sequestrabilità del prezzo dell'appalto “durante l'esecuzione delle opere”, al contempo ammettendolo per le somme dovute
“dopo il definitivo collaudo dell'opera”.
Tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza (tra molte Cass. 28.1.2002 n. 981; Cass. 15.9.2021 n. 24758; Cass.
25.8.2023 n. 25284) hanno individuato la ratio ispiratrice di tale disciplina nella preoccupazione del legislatore di evitare, consentendo le cessioni durante la fase di esecuzione del contratto, che potessero venire meno al soggetto obbligato verso lo Stato i mezzi finanziari per assicurare una corretta esecuzione della sua prestazione, così compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto.
L'individuazione della ratio ispiratrice delle previgenti norme, le quali espressamente limitavano la necessità dell'assenso alla cessione ai soli contratti in corso, è di scarsa rilevanza ai fini dell'interpretazione dell'art. 106 che, come l'art. 117 d.lgs. 163/2006 e l'art. 115 DPR 554/1999, omette qualsivoglia riferimento ai “contratti in corso” o al “collaudo dell'opera” come condizione per la liberalizzazione della cessione.
Anzi, è stato correttamente rilevato in giurisprudenza che il regime codicistico, che subordina l'efficacia della cessione alla sola notifica, è consentito solo nel caso in cui l'Amministrazione abbia preventivamente consentito alla cessione dei crediti, nel momento in cui il rapporto contrattuale si è instaurato. Non può infatti ritenersi che quella preventiva e generale accettazione della cessione non renda necessaria la successiva notifica della cessione in concreto avvenuta di tutti i crediti o di uno determinato, essendo ciò sempre necessario, ai fini del comma 2 dell'art. 1264 c.c., o per regolare i rapporti tra più cessionari, ex art. 1265 c.c.
Sarebbe infatti incongruo consentire, da un lato, la cedibilità dei crediti, secondo le regole previste dal codice civile, solo quando vi sia stato un preventivo assenso da parte dell'Amministrazione, se poi analogo regime fosse applicabile anche per i contratti, per i quali tale preventiva accettazione non vi sia stata, alla sola pagina 13 di 21 condizione - del tutto inespressa, sia nel terzo, che nel quarto comma dell'art. 117 d.lgs. 163/2006 - che l'appaltatore abbia già eseguito tutte le prestazioni su di lui incombenti.
Anche la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 25.8.2023 n. 25284, in motivazione) sottolinea la discontinuità tra il regime restrittivo dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e l'attuale normativa sugli appalti pubblici, che ammette la cessione salvo espresso rifiuto dell'amministrazione ceduta entro il termine fissato dalla legge
(si trattava in specie, ratione temporis, dell'art. 115 comma 3 D.P.R. 554/1999), osservando che tale ultima regola
“esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore”.
Né si può opporre la diretta efficacia della cessione alla luce dele previsioni di cui alla legge 52/91, sulla base delle quali la cessione avrebbe effetto senza ulteriori formalità, accettazione o rifiuto, quando: a) il cedente sia imprenditore, b) il credito derivi da un contratto stipulato nell'esercizio dell'attività d'impresa, c) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario.
La legge n. 52/1991 prevede infatti: la possibilità di cedere in massa crediti esistenti e futuri, per un periodo non superiore a 24 mesi e di considerarli determinati agli effetti della validità del contratto con la sola indicazione del debitore ceduto (art. 3); un peculiare regime di efficacia e opponibilità della cessione nei confronti degli aventi causa e creditori del cedente, “fatta salva la facoltà per il cessionario di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile” (art. 5), disposizioni ad hoc per la revocatoria fallimentare dei pagamenti nel caso di apertura di una liquidazione giudiziale nei confronti del debitore ceduto
(art. 6) e per l'efficacia della cessione nel caso di liquidazione giudiziale del cedente (artt. 5 e 7). In nessun modo, tuttavia, la legge n. 52/1991 consente di disapplicare le formalità necessarie a rendere la cessione efficace nei confronti del debitore ceduto o prevede la cedibilità incondizionata di un credito che per legge o per volontà delle parti (cfr. art. 1260 c.c.) non è cedibile o è e cedibile soltanto a determinate condizioni, in specie il mancato rifiuto della cessione da parte dell'amministrazione ceduta entro un termine dato dalla legge. L'applicabilità della legge 52/1991 non si pone pertanto in contraddizione, né può escludere l'applicabilità delle disposizioni speciali del codice dei contratti pubblici quando il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione. La disciplina del codice degli appalti ha carattere speciale rispetto alla normativa generale e prevale su quest'ultima nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (da ultimo, ancora, App. Ancona sent. n. 986 del 22 luglio 2025).
Il rifiuto delle cessioni relative alle fatture PU è stato validamente comunicato dall' con CP_1 determina n. 69312 del 17 giugno 2013, notificata in data 8 luglio 2013, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa. L'efficacia di tale rifiuto non è subordinata alla circostanza che i contratti siano ancora in corso pagina 14 di 21 di esecuzione, come erroneamente sostenuto da L'art. 117 del d.lgs. 163/2006 non prevede tale Pt_1 limitazione, a differenza delle previgenti norme che espressamente limitavano la necessità dell'assenso alla cessione ai soli contratti in corso.
6.3 Sui principi in materia di onere probatorio nelle cessioni di crediti
La decisione del Tribunale si fonda sui consolidati principi in materia di onere probatorio nelle cessioni di crediti. L'art. 2697 c.c., come noto, stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di cessione di crediti, il cessionario deve dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche l'esistenza e l'entità del credito originario, nonché l'adempimento della prestazione da parte del cedente quando vi siano contestazioni specifiche.
Nel caso di specie, l' ha formulato contestazioni specifiche e circostanziate Controparte_1 per ciascuna delle fatture azionate, documentando pagamenti già effettuati, richieste di note di credito, contestazioni relative alla mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni. A fronte di tali contestazioni puntuali, non ha fornito adeguata prova per superare le eccezioni avversarie, limitandosi spesso Pt_1 alla produzione delle sole fatture o di documentazione incompleta.
L'orientamento di questa Corte è consolidato nel senso che in caso di contestazioni sull'esistenza ed entità del credito, l'onere di prova a carico di chi si prospetta creditore deve essere soddisfatto attraverso la loro dimostrazione, non essendo sufficienti documenti di formazione e provenienza dalla stessa parte interessata quali sono le fatture. L'individuazione degli oneri di prova non muta se il credito per il cui pagamento si agisce sia conseguente a una cessione: il cessionario deve comunque dimostrarne il titolo, l'esistenza e l'entità, oltre all'adempimento della prestazione da parte del cedente ove vi siano contestazioni.
Ciò premesso, va ancora rilevato, preliminarmente, che la debenza in linea capitale delle somme portate dalle tre fatture riconosciute dal Tribunale ( n. 2058 per euro 606,42, XT n. 13510 per euro CP_2
96,63 e n. 27514 per euro 5.801,95) non costituisce più questione oggetto di controversia, non essendo CP_3 stata impugnata dall e risultando pertanto coperta da giudicato interno. Tale circostanza Controparte_4 preclude ogni valutazione sulla sussistenza del titolo contrattuale sottostante, come pure sulla validità dello stesso alla luce dei principi in tema di forma scritta dei contratti degli organismi di diritto pubblico, essa non potendo essere esaminata in questa sede per effetto della mancata impugnazione. Le contestazioni formulate dall' in primo grado, come risulta dalla sentenza appellata, riguardavano essenzialmente profili di CP_1 efficacia delle cessioni, pagamenti già effettuati e contestazioni sull'esecuzione delle prestazioni, nonché sul tasso moratorio applicabile, non la forma dei contratti a monte, questione che in ogni caso risulterebbe ora preclusa.
pagina 15 di 21
6.4 Sul parziale accoglimento dell'appello incidentale.
6.4.1 La questione degli interessi moratori
L'appello incidentale proposto dall' merita parziale accoglimento nella Controparte_1 parte in cui contesta l'applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 anziché del tasso legale concordato nei capitolati vigenti all'epoca delle forniture.
Il Tribunale ha motivato l'applicazione del tasso moratorio osservando che "le parti controvertono circa il tasso applicabile, poiché l'attrice chiede il medesimo tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. per gli interessi legali in corso di giudizio
(di entità coincidente per scelta normativa al tasso degli interessi moratori), mentre il convenuto chiede applicarsi l'ordinario tasso legale. Ritiene lo scrivente doversi fare applicazione del tasso di interesse moratorio ex art. 1284 comma 4 c.c. come tasso previsto dalla legge per gli interessi maturandi in corso di giudizio".
Tale motivazione non pare aver tenuto conto delle clausole contrattuali specifiche richiamate dall CP_1 sebbene dalla stessa solo parzialmente documentate. I capitolati vigenti all'epoca prevedevano espressamente che i pagamenti venissero effettuati "in termini non inferiori a 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine. Il saggio degli interessi moratori che questa Azienda riconoscerà non sarà superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea;
pertanto, non sarà riconosciuta nessuna altra maggiorazione"
(art. 18 doc. 10 Parte convenuta-appellata).
L'Azienda dichiara nella documentazione in atti (docc. 10 e 10 bis del fascicolo di primo grado) che l'accettazione del capitolato e delle clausole in esso contenute sia una condicio sine qua non per l'ammissione alla gara stessa. Nondimeno, solamente per una delle tre fatture oggetto di causa (IT) essa produce l'esplicita accettazione di tali clausole con la conseguente applicazione del tasso di interesse "BCE vigente +
0 punti" (doc. 16 del fascicolo di primo grado).
Facendo applicazione dei già ricordati principi in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti degli organismi di diritto pubblico, dalla stessa invocati, l'appello incidentale può trovare Controparte_4 accoglimento solo in relazione a tale fattura, non essendo la forma contrattuale surrogabile mediante il fatto notorio o la qualificata attestazione dell'applicazione di una certa clausola ai disciplinari di gara e l'inferenza per via critica dell'accettazione di quelle stesse clausole da parte del contraente privato. Non si è qui al cospetto di una nullità di protezione a tutela del contraente debole, ma di una forma necessitata dell'agere contrattuale da parte della pubblica amministrazione, la cui osservanza costituisce fonte – non surrogabile aliunde – dei diritti e degli obblighi dell'una come dell'altra parte. Come l correttamente, Controparte_4 ha invocato l'applicazione rigorosa dell'onere di forma ai fini del vaglio della pretesa creditoria di controparte, per l'effetto non ricostruibile, in assenza del contratto, per via critica (pagamenti parziali effettuati ecc.) o pagina 16 di 21 tramite l'applicazione di regole di giudizio processualmente disciplinate (non contestazione), egualmente non può far valere, in utilibus, previsioni contrattuali derogatorie della disciplina legale allorquando il contratto non sia prodotto, ancorché sia per via critica arguibile la verosimile applicazione di una certa previsione in tema di tasso d'interesse moratorio applicabile, secondo le condizioni di gara prodotte e l'attestazione interna della loro costante applicazione.
Non vi è questione sulla manifesta iniquità di tale clausola, meramente derogatoria nel quantum della previsione codicistica in punto interesse moratorio, né essa elide – pur attenuandola – la discrasia fra l'interesse legale ordinario e quello più gravoso conseguente alla mora debendi.
La validità di tali clausole trova fondamento nel principio di autonomia contrattuale e nella funzione economica degli interessi moratori, che mantengono la loro natura risarcitoria e sanzionatoria dell'inadempimento anche quando pattuiti in misura inferiore al tasso legale. Nel caso di specie, la clausola contrattuale che prevede l'applicazione del "tasso BCE vigente + 0 punti" non elimina la conseguenza patrimoniale della mora, ma si limita a modularne l'entità in senso più favorevole al debitore, configurandosi come legittima deroga convenzionale alla disciplina legale suppletiva, come evincibile, a contrario, proprio dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 35092/2023) nella parte in cui, richiamando CGUE del 28 giugno 2020, afferma l'iniquità invalidante della clausola che preveda “l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora”, non dunque qualsiasi clausola parzialmente derogatoria, come quella in esame, che limita la riduzione del saggio di interessi (in termini, App. Napoli, sentenza n. 4505/2024)
Ne segue che il capo della sentenza appellata resta fermo con riguardo agli interessi moratori relativi alle fatture n. 2058 per euro 606,42, XT n. 13510 per euro 96,63, da computarsi, come indicato CP_2 in sentenza, ai sensi “dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo sul capitale e sugli interessi anteriori al giudizio”, mentre con riguardo alla fattura n. 27514 per euro 5.801,95, gli interessi moratori vanno applicati CP_3 secondo l'art. 18 delle condizioni di gara (doc. 10 del fascicolo di primo grado) accettate da (doc. 16 CP_3 del fascicolo di primo grado) al tasso di interesse "BCE vigente + 0 punti”, a partire dal novantesimo giorno dal ricevimento di quella fattura (art. 18 doc. 10 cit.) fino al saldo.
6.4.2 Sull'indennità forfettaria ex art. 6 d.lgs. 231/2002
L'appello incidentale merita altresì accoglimento nella parte in cui contesta l'applicazione dell'indennità forfettaria di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2002 alle fatture emesse anteriormente al 1° gennaio 2013.
Il Tribunale ha motivato l'applicazione dell'indennità forfettaria osservando che “competono inoltre € 120,00 (€
40,00 per ciascuna fattura) come spese di recupero ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/02”.
pagina 17 di 21 Va tuttavia rilevato che l'art. 6 del d.lgs. 231/2002, nella formulazione attuale che prevede l'indennità forfettaria di quaranta euro per ogni fattura non tempestivamente pagata, è stato introdotto dal d.lgs.
192/2012 in recepimento della direttiva europea 2011/7/UE. Tale decreto ha espressamente stabilito che le sue disposizioni si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Le tre fatture per le quali il Tribunale ha riconosciuto la debenza dell'indennità forfettaria sono tutte antecedenti al 1° gennaio 2013, essendo state emesse rispettivamente nel 2007 ( , nel 2000 CP_2
(XT) e nel 2012 ( . Ne segue l'inapplicabilità ratione temporis dell'indennità forfetaria di cui all'art. 6 CP_3 del d.lgs. 231/2002 alle fatture in parola, siccome relative a “transazioni commerciali” anteriori all'entrata in vigore della norma.
6.5 Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali
L'appello principale deve essere rigettato per infondatezza, mentre l'appello incidentale merita solo parziale accoglimento, per le ragioni esposte. La sentenza del Tribunale, dunque, va parzialmente riformata nella parte in cui ha condannato l' al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 CP_1 per la sola fattura e dell'indennità forfettaria ex art. 6 del medesimo decreto. CP_3
6.5.1 Ricapitolazione degli esiti processuali
Part In primo grado, aveva ottenuto un accoglimento parziale e ridotto della domanda originariamente azionata per € 14.502,05, successivamente ridotta a € 12.622,15 prima della rimessione in decisione. Il
Tribunale riconobbe solo € 6.505,00 di capitale (circa il 52% della pretesa ridotta), disponendo la compensazione di 3/5 delle spese e condannando l al pagamento della residua frazione di 2/5. CP_1
Part Nel giudizio di appello, l'appello principale proposto da è stato rigettato integralmente, determinando la totale soccombenza dell'appellante su tutte le pretese azionate in secondo grado. L'appello incidentale dell' è stato accolto parzialmente: integralmente per l'eliminazione dell'indennità forfettaria ex art. 6 CP_1
d.lgs. 231/2002 (€ 120,00) e limitatamente per la riduzione degli interessi moratori sulla sola fattura IT (da tasso D.Lgs. 231/2002 a tasso BCE), mentre è stato rigettato per le altre due fatture in assenza di prova documentale delle clausole derogatorie.
6.5.2 Criteri di regolamentazione delle spese
La pur modesta vittoria dell'appellante incidentale giustifica una compensazione parziale che tenga conto di tale esito, posto che "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito
e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale" (Cass. civ., ord. n. 6105 del 7 marzo 2024), mentre, in caso di pagina 18 di 21 conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., n. 9064/2018; Cass., n.
27056/2021).
Il principio del regolamento unitario delle spese per entrambi i gradi di giudizio trova fondamento nell'art. 336 c.p.c., secondo cui "la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata". Tale principio opera anche in assenza di specifico motivo di appello sulle spese, quando ciò sia conseguenza dell'esito stesso della lite (Cass. civ., ord. n.15237 del 12 luglio 2011).
6.5.3 Determinazione della proporzione di compensazione
La proporzione di compensazione 2/3 - 1/3, lievemente più favorevole all rispetto al primo grado CP_1
(3/5 - 2/5), trova giustificazione nell'esito del giudizio di appello, dove l' ha conseguito l'integrale CP_1 rigetto delle pretese avversarie e il parziale accoglimento delle proprie istanze, ferma restando la discrezionalità del giudice nella determinazione di tale rapporto tra compensazione e soccombenza. Secondo consolidati indirizzi di legittimità, va al riguardo ricordato, in primo luogo, che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018, Rv.648893; conf. Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv.
610563).
In secondo luogo, “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente" (Cass. civ., ord. n. 7326 del
14 marzo 2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 Rv. 646611; conformi Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 289 del 24/01/1966, Rv. 320562).
Tale rimodulazione rispetta il principio di valutazione unitaria della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e risulta congrua rispetto al riassetto dell'esito della lite conseguente al rigetto dell'appello principale e al parziale accoglimento di quello incidentale che, in concreto, conduce ad una rideterminazione favorevole per l'appellante incidentale di entità esigua.
pagina 19 di 21 Con riferimento al quantum, le spese di lite, per tutti i gradi di giudizio, vanno liquidate in base ai valori medi
(arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione di riferimento (valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, va inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello principale, siccome integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale,
• rigetta la domanda di al pagamento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6 d.lgs. Parte_1
231/02;
• condanna di al pagamento Controparte_1 CP_1 degli interessi moratori sulla sola fattura IT n. 27514 di importo capitale euro 5.801,95, al tasso di interesse "BCE vigente + 0 punti”, a partire dal novantesimo giorno dal ricevimento di quella fattura
(ex art. 18 doc. 10 cit.) fino al saldo;
- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3;
- condanna di al pagamento Controparte_1 CP_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 a favore di e Parte_1 liquidate, per tale quota di un terzo, come di seguito:
• per il primo grado in complessivi € 1.700,00, a titolo di compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%
• e per il secondo grado in complessivi € 1.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2025.
pagina 20 di 21 Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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